Sentenza 17 marzo 1999
Massime • 1
In tema di patteggiamento la durata della sanzione amministrativa accessoria, quando non sia indicata nella richiesta delle parti e non coincida con il limite temporale minimo o non sia a questo assai vicina, va motivata con riferimento ai parametri posti dall'art. 218 comma 2 cod. strad. (Fattispecie: sospensione della patente di guida accessoria al reato di guida in stato di ebbrezza).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/03/1999, n. 862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 862 |
| Data del deposito : | 17 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di Consiglio
Dott. VIOLA GIUSEPPE Presidente del 17/3/99
1. Dott. MAZZA FABIO Consigliere SENTENZA
2. " ZO NN " N. 862
3. " SAVINO VITO " REGISTRO GENERALE
4. " ZA RA " N 28644/'98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da TI BI nato a [...] il 13 aprile '74.
avverso la sentenza del GIP della Pretura di Vicenza del 23 marzo '98, che, ai sensi dell'art.444 CPP, per i reati di cui all'art.187 cod. strad. commi I, IV, V (accertati in Altavilla Vicentina il 28/6/97), applicava al ricorrenti la pena di giorni dieci di arresto e lire 600.000 di ammenda, in concorso di attenuanti generiche, calcolati aumento di sanzione per ritenuta continuazione tra gli addebiti e riduzione prevista per il patteggiamento, con sospensione della patente di guida per la durata di due mesi.
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dr. Vito Savino Letta la richiesta del Pubblico Ministero nella persona del Sost. Proc. Gen. che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
OSSERVA:
1)Per i reati di guida in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con uso di sostanze stupefacenti e di rifiuto di sottoposizione all'accertamento medico di verifica della assunzione di droga(reati commessi in Altavilla Vicentina il 28/6/'97),il GIP della Pretura di Vicenza, ai sensi dell'art. 444 CPP, con sentenza del 23/3/19 8 ha applicato a TI BI la pena di giorni 10 di arresto e L. 600.000 di ammenda, in concorso di attenuanti generiche, calcolati aumento di sanzione per la ritenuta continuazione tra gli addebiti e riduzione prevista per il patteggiamento, sostituita la pena detentiva con L. 750.000 di ammenda, con inflizione della sospensione della patente di guida per la durata di due mesi. 2)Avverso la sentenza indicata il prevenuto ha proposto ricorso per cassazione. Si duole della applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, di guida per una durata ritenuta eccessiva, senza motivazione.
3)Sotto il profilo della mancanza di motivazione della fissata durata della sospensione della patente di guida, il ricorso risulta fondato, va perciò accolto.
La sentenza applicativa di pena per il reato di guida in condizioni di alterazione fisica e psichica rivenienti da uso di sostanze stupefacenti pacificamente deve irrogare pure la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 15 giorni a 3 mesi, ai sensi dell'art.186 II comma cod. strad., richiamato dall'art.187 IV comma dello stesso codice. La sospensione della patente di guida va disposta come effetto necessario ed automatico della sentenza di patteggiamento per guida in stato di alterazione determinato da uso di droga, entro i limiti minimo e massimo indicati, secondo i parametri ai quali rinvia la specifica normativa del codice della strada, prescindendo dalla previsione o meno della sanzione amministrativa accessoria e della sua durata nella proposta di patteggiamento. Tale principio è stato ribadito da sentenza delle Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione emessa all'udienza del 27/5/'98(n. 1963/'97,imp. Bosio)e d'altra parte il ricorrente non contesta l'applicazione in sè della sanzione amministrativa accessoria, ma la relativa durata ritenuta eccessiva. Si è precisato che la scelta della durata della sospensione della patente tra 15 giorni e 3 mesi va fatta secondo i parametri individuati dal codice della strada, specificamente dal II comma dell'art.218, che fissa tre criteri: gravità della violazione commessa, entità del danno apportato, pericolo che potrebbe essere cagionato dall'ulteriore circolazione. È evidente che quando, come è avvenuto nel caso in esame, è indicata una durata di sospensione della patente non coincidente con il limite temporale minimo o a questo assai vicina, ma una durata più vicina al limite massimo(2 mesi), la determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria va motivata, facendo riferimento ai parametri di valutazione richiamati. La motivazione è obbligatoria pure nella sentenza di patteggiamento se, come è dato cogliere nella vicenda di cui ci si occupa, della sospensione della patente di guida e della durata relativa non ci sia traccia nella proposta di patteggiamento, acconsentita dal PM, recepita dal giudice. Il GIP della Pretura di Vicenza ha fissato la durata della disposta sospensione della patente in mesi due, senza alcuna motivazione. Sul punto la sentenza impugnata va perciò annullata, con rinvio alla Pretura di Vicenza.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della durata della disposta sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia per nuovo esame sul punto alla Pretura di Vicenza.
Così deciso in Roma, il 17 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 31 marzo 1999