Sentenza 6 dicembre 2011
Massime • 1
La richiesta di applicazione di pena anche per reati prescritti costituisce espressa rinuncia alla prescrizione.
Commentari • 2
- 1. Le Sezioni unite chiamate a pronunciarsi sulla sorte della sentenzaGuglielmo Leo · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. È stato finalmente rilevato, ed opportunamente sottoposto con urgenza alla valutazione delle Sezioni unite della Corte suprema, un contrasto che si protrae da lungo tempo, riguardo ad una questione di grande rilevanza pratica e teorica. Con l'ordinanza qui pubblicata, in particolare, la Sezione feriale della Cassazione ha rimesso al massimo Collegio il quesito «se la presentazione della richiesta di applicazione della pena da parte dell'imputato o il consenso a quella proposta dal pubblico ministero costituiscano una dichiarazione legale tipica di rinuncia alla prescrizione non più revocabile». La Presidenza della Corte ha condiviso la scelta di rimessione e fissato la trattazione del …
Leggi di più… - 2. Il patteggiamento non vale come atto di rinuncia alla prescrizioneAccesso limitatoSimone Marani · https://www.altalex.com/ · 24 maggio 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/12/2011, n. 47940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47940 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CASUCCI Giuliano rel. Presidente del 06/12/2011
Dott. PRESTIPINO Antonio Consigliere SENTENZA
Dott. DAVIGO Piercamillo Consigliere N. 2116
Dott. RAGO Geppino Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio Consigliere N. 35261/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NI NO, N. IL 08/09/1947;
2) CI NA, N. IL 24/06/1955;
3) IE IO, N. IL 16/04/1964;
4) SQ OL, N. IL 26/04/1958;
5) OM LI, N. IL 03/08/1947;
6) IN EL, N. IL 22/11/1973;
avverso la sentenza n. 295/2010 TRIBUNALE di L'AQUILA, del 20/05/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIANO CASUCCI;
lette le conclusioni del PG Dott. Baglione Tindari, che ha chiesto il rigetto del ricorso del'imputata e l'inammissibilità dei ricorsi proposto dalle parti civili con la conseguenze di legge. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 20 maggio 2011, il Tribunale di L'Aquila, sezione penale, applicava, sull'accordo delle parti a norma dell'art.444 c.p.p., la pena di quattro anni e otto mesi di reclusione con confisca di quanto in sequestro e con condanna alla rifusione delle spese in favore delle parti civili nei confronti di CC SA imputata di una serie di truffe aggravate (capi A, B, C) nonché dei reati di cui agli artt. 348, 482 e 494 c.p. (capo A), L. n. 15 del 1980, art. 13 commi 7 e 8 e succ. mod. (capo D), L. n. 675 del 1996, artt. 11, 20 e 35 come mod. dal D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 23.
Contro tale decisione hanno proposto tempestivi ricorsi l'imputata e le parti civili ON IN, LA ZZ, MO IA, GA VA e UA LO a mezzo dei rispettivi difensori, che ne hanno chiesto l'annullamento per i seguenti motivi:
1) avv. Luigi Corvaglia, nell'interesse di CC SA:
- violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) in relazione all'art. 129 c.p.p. perché le condotte contestate al capo A risultano commesse dal novembre 2002 al 22.3.2007 sicché, in applicazione di quanto stabilito in tema di continuazione dall'art.158 c.p., per i fatti risalenti al 2002 doveva essere dichiarata l'estinzione per prescrizione;
2) avv. Martorelli IN, nell'interesse della parte civile ON IN: - a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) in relazione all'art. 240 c.p. per omessa motivazione in relazione alla disposta confisca delle somme sequestrate, vertendosi in tema di confisca facoltativa;
3) avv. Sandro Giustozzi nell'interesse delle parti civili LA ZZ, MO IA, GA VA e UA LO (con separati ricorso di analogo contenuto): - insufficiente illogica motivazione in relazione all'art. 240 c.p., per essere stata disposta la confisca senza motivazione alcuna e nonostante che l'imputata avesse, con l'istanza di patteggiamento, chiesto che le somme in sequestro venissero restituite alle vittime del reato. Con memoria del 19.11.2011 il difensore di CC SA ha sollecitato l'accoglimento del ricorso.
Con memoria del 30.11.2011 il difensore della parte civile ON IN ha ribadito le ragioni poste a fondamento dell'impugnazione. MOTIVI DELLA DECISIONE
l. Il ricorso nell'interesse dell'imputata è infondato. Non sfugge che, secondo un orientamento interpretativo di questa Corte, "la prescrizione maturata prima della sentenza di patteggiamento può essere fatta valere con ricorso per cassazione, in quanto la rinuncia alla prescrizione richiede una dichiarazione di volontà espressa e specifica che non ammette equipollenti. Ne deriva che la richiesta di applicazione di una pena concordata ai sensi dell'art. 444, non costituisce ipotesi di rinuncia alla prescrizione non più revocabile." ( cfr. Cass. Sez. 5, 12.10-22.12.2010 n. 45023) Si condivide tuttavia la diversa opzione ermeneutica secondo la quale "la prescrizione, ancorché maturata antecedentemente alla sentenza di patteggiamento, non può essere fatta valere in sede di impugnazione, in quanto l'adesione all'accordo fra le parti costituisce una dichiarazione legale tipica di rinuncia alla prescrizione non più revocabile." (Cass. Sez. 5, 25.11.2009- 22.2.2010 n. 7021) È nota la pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte con la quale si è stabilito che "la rinuncia alla prescrizione richiede una dichiarazione di volontà espressa e specifica che non ammette equipollenti;
che, pertanto, non si può desumere implicitamente dalla mera proposizione del ricorso per cassazione". Ma essa ha riguardato fattispecie nella quale l'imputato, senza espressa rinuncia alla prescrizione, aveva proposto ricorso per cassazione contro la declaratoria di estinzione del reato pronunciata dal G.i.p. cui era stato richiesto decreto penale di condanna (Cass. SS.UU. 3 0.9-3.12.2010). L'art. 157 c.p., comma 7 statuisce invero che "la prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato". Ad avviso del Collegio la richiesta di applicazione di pena anche per reati prescritti costituisce manifestazione di una scelta processuale che ontologicamente implica l'espressa rinuncia alla prescrizione. La richiesta espressa, attraverso l'assunzione di autonoma iniziativa e dopo aver raggiunto l'accordo con il pubblico ministero, di applicazione di pena che nel calcolo includa anche reati prescritti, costituisce manifestazione dell'esercizio di quella facoltà di rinuncia che è in ogni momento ("sempre") riconosciuta dalla legge all'imputato. Nel caso specifico la proposta di pena, includente nel suo calcolo anche reati prescritti, era accompagnata dalla manifestazione di volontà dell'imputata (attraverso il suo procuratore speciale) di mettere a disposizione delle costituite parte civili (fra le quali persone offese di reati, in tesi difensiva, estinti per prescrizione che in questa sede si assume non rinunciata) le somme di danaro sottoposte a sequestro penale. Il giudice, chiamato a delibare sulla correttezza di quanto concordato tra le parti, non poteva far altro che prendere atto della volontà dell'imputata di accettare una pena nel cui calcolo venivano inclusi reati ormai prescritti, volontà espressa secondo quanto stabilito dall'art. 157 c.p., comma 7 che ha impedito la pronuncia di sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.. Consentire alla parte richiedente di porre nel nulla l'accordo raggiunto con il pubblico ministero, e ratificato dal giudice, attraverso il meccanismo impugnatorio, equivarrebbe, ad avviso del Collegio, a riconoscerle un potere di revoca della sua proposta (ovvero del suo consenso) escluso dal vigente sistema (v. Cass. Sez. 1, 13.01.09 n. 1066).
2. In relazione ai ricorso delle parti civili si osserva quanto segue. Premesso che la posizione della parte civile non è assimilabile a quella del terzo estraneo, ritiene il Collegio che essa sia legittimata a proporre ricorso contro il capo della sentenza che, avendo disposto la confisca, la priva della possibilità di far valere le sue pretese su quanto in sequestro (cfr. Cass. Sez. 3, 22.6.2010 n. 23926). A norma dell'art. 445 c.p.p., comma 1 bis la sentenza prevista dall'art. 444 c.p.p. è equiparata a pronuncia di condanna. Ne consegue che la parte civile è legittimata ad impugnare la parte della sentenza che pregiudica il conseguimento del risarcimento del danno, sia pure azionabile in separato giudizio. I ricorsi sono fondati.
Ed invero è canone ermeneutico condiviso quello secondo il quale "nella sentenza resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. la confisca può essere disposta solo per le cose che costituiscono il prezzo del reato ovvero la cui fabbricazione, porto, uso, detenzione o alienazione costituiscono reato, ovvero ancora per le ipotesi speciali espressamente previste anche per i casi di applicazione di pena su richiesta delle parti, e con esclusione, quindi, per le cose che rappresentano il prodotto o il profitto del reato. (Cass. SS.UU. 3.7-17.10.96 n. 9149). Sicché "una volta intervenuta sentenza di applicazione della pena a norma dell'art. 444 c.p.p., le cose in sequestro preventivo vanno restituite ove non siano suscettibili di confisca. (Cass. Sez. 1, 11.3.1999 n. 1974, che richiama Cass. SSUU 3.7.94, Chabni) Va in conseguenza disposto l'annullamento, senza rinvio, del capo che ha disposto la confisca che va quindi eliminata. Il diritto alla restituzione di quanto in sequestro potrà essere oggetto di delibazione in sede esecutiva, a norma dell'art. 576 c.p.p. (argomenta da Cass. Sez. 1, 5.11.2009 n. 48128; Cass. Sez. 1, 24.1.2008 n. 3952).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca, che elimina.
Rigetta il ricorso di IN SA, che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2011