Cass. pen., sez. V, sentenza 12/10/2010, n. 45023
CASS
Sentenza 12 ottobre 2010

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La prescrizione maturata prima della sentenza di patteggiamento può essere fatta valere con ricorso per cassazione, in quanto la rinuncia alla prescrizione richiede una dichiarazione di volontà espressa e specifica che non ammette equipollenti. Ne deriva che la richiesta di applicazione di una pena concordata ai sensi dell'art. 444 del codice di rito, non costituisce ipotesi di rinuncia alla prescrizione non più revocabile.

Commentari2

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    Guglielmo Leo · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

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    Simone Marani · https://www.altalex.com/ · 24 maggio 2016

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 12/10/2010, n. 45023
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 45023
Data del deposito : 12 ottobre 2010

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