Sentenza 12 ottobre 2010
Massime • 1
La prescrizione maturata prima della sentenza di patteggiamento può essere fatta valere con ricorso per cassazione, in quanto la rinuncia alla prescrizione richiede una dichiarazione di volontà espressa e specifica che non ammette equipollenti. Ne deriva che la richiesta di applicazione di una pena concordata ai sensi dell'art. 444 del codice di rito, non costituisce ipotesi di rinuncia alla prescrizione non più revocabile.
Commentari • 2
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Leggi di più… - 2. Il patteggiamento non vale come atto di rinuncia alla prescrizioneAccesso limitatoSimone Marani · https://www.altalex.com/ · 24 maggio 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/10/2010, n. 45023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45023 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 12/10/2010
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. SCALERA Vito - rel. Consigliere - N. 1492
Dott. ARMANO Uliana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 8263/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AT I\ N. IL *16/05/1961*;
avverso la sentenza n. 590/2005 GIP TRIBUNALE di PERUGIA, del 02/07/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SCALERA Vito;
Lette le conclusioni del Procuratore Generale in persona del Sostituto Dott. GERACI Vincenzo, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
TA UI ricorre avverso la sentenza resa, ai sensi dell'art.444 c.p.p., dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di
Perugia il 2 luglio 2009, deducendone la nullità, atteso che a suo avviso era stato erroneamente ratificato l'accordo raggiunto dalle parti sulla quantificazione della pena, senza considerare che il reato di truffa, per il quale era stata applicata frazione di pena in continuazione, era prescritto. Il ricorso è fondato. Infatti, secondo l'orientamento di questa Corte di gran lunga prevalente (cfr. fra le più recenti Sez. 1, n. 18391 del 13.3.2007 Rv. 23675; Sez. 5, n. 3548 del 26.11.2009 Rv. 245841), ai sensi della L. n. 251 del 2005, art. 6 la rinuncia alla prescrizione richiede una dichiarazione di volontà espressa e specifica che non ammette equipollenti. Ne consegue che la richiesta di applicazione di una pena concordata ai sensi dell'art. 444 c.p.p., non costituisce ipotesi di rinuncia alla prescrizione non più revocabile. L'omesso rilievo della prescrizione può pertanto essere legittimamente dedotto con il ricorso per cassazione, inverando un'ipotesi di violazione di legge, atteso che ai sensi dell'art. 129 c.p.p. incombeva al giudice del merito l'obbligo di riscontrare che il reato di truffa era prescritto, e di non convalidare perciò l'accordo raggiunto sulla pena dalle parti sulla base dell'erroneo presupposto che il termine prescrizionale non fosse interamente decorso. La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio, dovendo considerarsi che l'errore sulla determinazione della pena, ancorché incidente solo sulla frazione quantificata a titolo di continuazione per il reato di truffa, travolge tuttavia nel suo complesso l'accordo raggiunto dalle parti, per l'ovvio motivo che la volontà negoziale dei paciscenti Pubblico Ministero ed imputato è unitaria, ed ogni elemento oggetto della valutazione sfociata nell'accordo non è isolabile, in quanto determinante in misura non quantificabile sulla conclusione del negozio processuale. Va disposta la trasmissione degli atti al GIP del Tribunale di Perugia per l'ulteriore corso, nel quale potrà trovare spazio anche nuovo, diverso e rituale patto ex art. 444 c.p.p..
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al GIP del Tribunale di Perugia per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2010