Cass. pen., sez. I, sentenza 11/03/1999, n. 1974
CASS
Sentenza 11 marzo 1999

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Una volta intervenuta sentenza di applicazione della pena a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., le cose in sequestro preventivo (nella specie un libretto nominativo di deposito a risparmio) vanno restituite ove non siano suscettibili di confisca. (Nella specie, la S.C., annullato senza rinvio il provvedimento di merito che aveva respinto la richiesta di restituzione dell'imputato, ha provveduto direttamente a disporla, non senza aver chiarito che l'eventuale diritto alla restituzione della somma contenuta nel libretto da parte di chi si ritenga leso dall'azione delittuosa può essere fatto valere in sede civile).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 11/03/1999, n. 1974
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1974
    Data del deposito : 11 marzo 1999

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