Sentenza 11 marzo 1999
Massime • 1
Una volta intervenuta sentenza di applicazione della pena a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., le cose in sequestro preventivo (nella specie un libretto nominativo di deposito a risparmio) vanno restituite ove non siano suscettibili di confisca. (Nella specie, la S.C., annullato senza rinvio il provvedimento di merito che aveva respinto la richiesta di restituzione dell'imputato, ha provveduto direttamente a disporla, non senza aver chiarito che l'eventuale diritto alla restituzione della somma contenuta nel libretto da parte di chi si ritenga leso dall'azione delittuosa può essere fatto valere in sede civile).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/03/1999, n. 1974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1974 |
| Data del deposito : | 11 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di Consiglio
Dott. Vito LA GIOIA Presidente del 11.3.1999
1. Dott. Giovanni MACRÌ Consigliere SENTENZA
2. " Piero MOCALI " N. 1974
3. " Vincenzo TARDINO " REGISTRO GENERALE
4. " Enrico DELEHAYE " N. 34289/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da IN ER, nato a [...] l'[...];
avverso l'ordinanza del Tribunale di Trieste, in data 21.5.1998;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Piero MOCALI letta la requisitoria del P.G. che ha concluso per il rigetto del ricorso
OSSERVA
Con l'ordinanza di cui in epigrafe, il Tribunale - quale giudice dell'esecuzione rigettava l'opposizione proposta dal LU ai sensi degli artt. 676 e 667 c.p.p. avverso quella del medesimo Tribunale, data il 17.3.1998, con la quale era rigettata l'istanza di restituzione di un libretto nominativo di risparmio, sequestrati ex art.321 c.p.p. in sede di pronuncia di sentenza applicativa di pena, ex art.444 c.p.p. Osservava anzitutto il Tribunale che correttamente, nel verbale testimoniale della parte offesa, la somma illecitamente recepita fosse di cinquanta e non di quaranta milioni di lire, alla stregua delle prove precedentemente raccolte;
cosicché neppure la richiesta di una restituzione della differenza poteva essere accolta. Doveva altresì contestarsi l'assunto difensivo;
per il quale, essendo stata concessa al LU la sospensione condizionale della pena, fosse venuto meno un giudizio prognostico negativo sul suo conto, legittimandosi in tal modo la restituzione del libretto;
finalità del sequestro, invero, era stata quella di evitare il protrarsi o l'aggravarsi della situazione illecita posta in essere dal LU, emergendone dunque la totale estraneità agli scopi perseguiti con il citato beneficio.
Inapplicabile era, poi, il disposto dell'art.323 c.p.p., giacché nella specie il problema da risolvere non era quello dell'applicazione della confisca, ma la originaria carenza di legittimazione alla restituzione di quanto sequestrato, che era pervenuto illegittimamente nella disponibilità del LU. Avverso tale pronuncia ricorreva per cassazione, a mezzo del suo difensore;
il LU, che denunciava :
con il primo motivo di ricorso, violazione di legge.
La motivazione del sequestro disposto in sede dibattimentale, contrastava sul piano logico con la concessione della sospensione della pena;
e violava il disposto dell'art.323 c.3 c.p.p., secondo il quale gli effetti del sequestro permangono solo se è disposta la confisca, ciò che non era accaduto nel caso in esame;
- con il secondo motivo, violazione di legge e vizio della motivazione. Nessun dubbio poteva sussistere sulla proprietà del denaro in sequestro, visto che il relativo libretto di risparmio venne depositato in udienza dal LU;
mancava la prova, essendo intervenuto il patteggiamento, che a costui fosse pervenuto attraverso un negozio nullo o un illecito. E, in ogni caso, la somma esatta era quella di quaranta e non di cinquanta milioni, cosicché sui dieci di differenza non poteva essere negata la restituzione, anche perché il Tribunale, al riguardo, aveva ragionato in termini di dubbiezza e, quindi, deciso mediante un'inversione dell'onere probatorio che non era consentita.
Con memoria difensiva, tempestivamente prodotta, il LU insiste per l'annullamento dell'ordinanza impugnata e il suo rinvio al giudice dell'esecuzione, il quale tenuto conto del disposto dell'art.445 c.p.p., dovrebbe valutare la sequestrabilità del libretto, chiarendo la natura della somma di denaro in questione, sequestrabile e confiscabile solo come prezzo del reato. Il ricorso e fondato.
Per quanto, invero, nessuna rilevanza abbia la circostanza che al LU è stata concessa la sospensione condizionale della pena inflittagli, per la ragione - validamente esplicitata dall'ordinanza de qua - che il giudizio prognostico sulla sua condotta a venire non ha nulla a che fare con una misura cautelare reale, per la evidente diversità dei fini perseguiti dai due istituti, è legittima l'osservazione del ricorrente (condivisa anche dal P.G. presso questa Corte nella sua requisitoria;
scritta, che peraltro non ne trae le debite conseguenze) che il sequestro ex art. 321 c.p.p. poteva mantenere i suoi effetti sino alla definitività della sentenza, a meno di essere sostituito con un provvedimento di confisca, ai sensi del comma 3 della norma citata.
Ma nel caso di specie, confisca non vi fu, ne avrebbe potuto esservi, visto che la somma di danaro in questione (al di là del dettato normativo dell'art .346 c.p. che parla di "prezzo" ma in senso evidentemente improprio) avrebbe potuto essere confiscata - essendosi il procedimento penale a carico del LU svolto nelle forme del patteggiamento ex art.444 c.p.p. solo se avesse costituito il compenso dato per indurre, istigare o determinare un altro soggetto a commettere il reato (costituendo un fattore che incide esclusivamente sui motivi che hanno spinto l'interessato a commettere il reato), laddove nella specie ne costituisce il profitto o il prodotto, cioè ciò che il colpevole ricava come vantaggio economico dalla sua attività illecità. E come tale, ai sensi dell'art.445 c.p.p., non suscettibile di confisca (cfr. Sez. Un. 3.7.1996, Chabrui). Conseguentemente: venuta meno l'efficacia del sequestro preventivo (neppure trasformato in conservativo, per la evidente insussistenza di necessità del genere) ne' essendo il libretto in questione suscettibile di confisca, la restituzione della somma - in presenza di una specifica richiesta non poteva essere negata per gli effetti dell'art. 264 c.p.p. Il P.G. presso questa Corte (che, nella sua, requisitoria scritta, condivide le considerazioni sinora esposte) ritiene peraltro ostativa alla restituzione del libretto la natura illecita del negozio attraverso il quale la somma ivi conservata è pervenuta nella disponibilità del LU;
tuttavia una simile tesi (esposta dalla sentenza 27.9.1995, Serafino, delle Sezioni Unite di questa Corte), la quale sostanzialmente nega che possa ipotizzarsi un favor possessionis che prescinda dallo jus possidendi, è stata ritenuta inapplicabile dalla successiva pronuncia sopra citata, in ragione del rito, speciale adottato nella fattispecie.
Resta, indubbiamente, in piedi la questione della illegittimità della provenienza;
ma essa può essere fatta valere solo da chi (ovvero la parte lesa dal delitto di millantato credito) ha un diritto alla restituzione che non poggia su ragioni formali o procedurali, ma sostanziali , cioè di violato diritto. A tale soggetto resta certamente assicurato l'esperimento di un'azione civile per la restituzione della somma contenuta nel libretto in parola.
Allo stato, peraltro, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio;
la restituzione al ricorrente del libretto in sequestro va in effetti direttamente disposta da questa Corte, ai sensi dell'art.620 lett. l) c.p.p.
P.Q.M.
annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la restituzione del libretto in sequestro al ricorrente.
Così deciso in Roma, il 11 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 29 aprile 1999