Sentenza 5 novembre 2009
Massime • 1
Il terzo, rimasto estraneo al giudizio di cognizione, che agisca in sede esecutiva per ottenere la restituzione di effetti cambiari o di altri titoli confiscati, ha l'onere di dimostrare di essere titolare del diritto incorporato negli stessi in base ad un titolo lecito, non essendo sufficiente che adduca d'essere il formale intestatario. (In motivazione la Corte ha precisato che, analogamente, ove si tratti di denaro depositato su un conto corrente, non sarebbe sufficiente la mera intestazione formale del conto, ma la prova dell'effettiva appartenenza del denaro).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/11/2009, n. 48128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48128 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2009 |
Testo completo
28 48 1 28 /09
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO PRIMA SEZIONE PENALE DEL 05/11/2009
N. 9883109 SENTENZA.
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Presidente REGISTRO GENERALE Dott. SEVERO CHIEFFI "
- Rel. Consigliere - N. 22880/2009 Dott. GRAZIA CORRADINI
- Consigliere - Dott. UMBERTO ZAMPETTI
- Consigliere - Dott. RENATO BRICCHETTI
Consigliere - Dott. MAURIZIO BARBARISI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZ
sul ricorso proposto da:
1) UC PP N. IL 19/04/1964 avverso l'ordinanza n. 2433/1998 TRIBUNALE di ROMA, del 06/04/2009
Movette che ha chiesto sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott GRAZIA CORRADINI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. to rigettersi i ricorso;
Udit i difenser-Avv.;
Le
e
Con ordinanza in data 6 aprile 2009 il Tribunale di Roma, decidendo quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la opposizione presentata da CC SE contro la precedente ordinanza dello stesso Tribunale in data 12.9.2008 con cui aveva rigettato la richiesta del
CC di dissequestro e restituzione di ventiquattro buoni postali fruttiferi per complessive lire
36.500.000 e del libretto postale del 4.6.1990, con saldo di lire 5.554.620, sequestrati a CC
NI in data 9.11.1996 nell'ambito del procedimento penale R.G. n. 2433/98 a carico di
CC NI e altri, definito con sentenza 21.2.2007 della Corte di Appello di Roma che aveva dichiarato non doversi procedere per prescrizione nei confronti di CC NI, padre di CC SE, in ordine al reato di usura ascritto allo stesso e quindi disposto la confisca, quale misura di sicurezza patrimoniale, dei suddetti beni.
La sentenza 21.2.2007 della Corte di Appello di Roma, nel confermare la confisca già disposta in primo grado, aveva rilevato che non vi erano elementi per prosciogliere nel merito
CC NI poiché vi era la prova che aveva praticato interessi usurari nei prestiti fatti approfittando dello stato bisogno della persona offesa, ben conosciuto dall'imputato, così come vi era la prova che i titoli sequestrati nella abitazione del CC NI ( buoni postali e libretto di risparmio ) provenivano dalla accertata attività usuraria dello stesso, cui facevano preciso riferimento in base alle prove raccolte, al di là della intestazione formale al figlio convivente, che però, all'epoca dei fatti, non era capace di reddito autonomo.
Il giudice dell'esecuzione ha ritenuto che spettasse al soggetto terzo, che richiedeva la restituzione dei beni confiscati, dimostrare la titolarità del diritto vantato ma anche l'estraneità
al fatto e la buona fede, nel senso di assenza di atteggiamenti negligenti che avessero favorito l'uso indebito della cosa da parte di CC NI, mentre ciò non era avvenuto poiché, neppure in sede di opposizione, CC SE aveva fornito nuovi elementi di prova della sua capacità reddituale e della sua pretesa buona fede.
Contro la ordinanza 6 aprile 2009 ha proposto ricorso per cassazione la difesa di CC
SE lamentando: la prescrizione del reato di usura precludeva la confisca dei pretesi proventi, come affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 38834 del 2008; i beni appartenevano a CC SE, che aveva dimostrato una propria capacità reddituale e non erano stati destinati a commettere il reato, nè erano il prodotto o il profitto del reato;
vi era stato un travisamento della prova, da parte del provvedimento impugnato, in ordine alle dichiarazioni del sottufficiale dei Carabinieri che aveva eseguito la perquisizione nella abitazione di CC NI e del momento in cui si sarebbe concretizzata la usura,
erroneamente collocata negli anni 1991 e 1992 dal capo di imputazione della sentenza con cui
سق е era stato giudicato CC NI, mentre invece i fatti addebitati a CC NI erano avvenuti nel 1994 e quindi dopo la acquisizione del libretto di risparmio e dei titoli sequestrati che risalivano principalmente al periodo 1990-1994.
Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso rilevando che la confisca era stata disposta con sentenza passata in giudicato, mentre la istanza di restituzione da parte del terzo era stata correttamente respinta, anche in base ad un orientamento giurisprudenziale consolidato, poiché il terzo non aveva data la prova di vantare sui titoli una pretesa giuridicamente meritevole e cioè del suo “ius possidendi".
Con memoria difensiva depositata il 20.10.2009 la difesa del ricorrente ha ribadito che la sentenza della Corte di Appello del 21.2.2007 conteneva un vero e proprio travisamento della prova poiché CC SE, che era l'intestatario dei titoli, aveva lavorato dal 1990 in poi e comunque la estinzione del reato per prescrizione escludeva la confisca obbligatoria delle cose costituenti il prezzo del reato.
Il ricorso è infondato.
Non interessa in primo luogo, nel caso in esame, la compatibilità o meno della estinzione per prescrizione del reato con la confisca obbligatoria del prezzo ai sensi dell'art. 240, comma 2
n. 1 c.p. Tale questione ha costituito, di recente, oggetto di una elaborata sentenza delle sezioni unite di questa Corte (n. 38834 del 10.7.2008, rv. 240565, contenente un riepilogo di carattere generale di tutti gli interventi operato dal legislatore in tale materia e la conclusione с
della impossibilità di ricondurre a sistema la materia, in sede giurisprudenziale, senza un intervento legislativo ) ma anche di risposte legislative ancora più recenti al fine di conformare la legislazione italiana a quella comunitaria e di consentire che i proventi di reati di maggiore allarme sociale, procurati illecitamente, vengano rimessi in circolo;
tuttavia tali problematiche esulano dalla materia del contendere nell'attuale procedimento poiché vi è il dato obiettivo costituito dal fatto che, giusta o errata che sia, la confisca è stata disposta in sede di cognizione con sentenza definitiva, tanto è vero che CC NI, imputato in quel procedimento, nel corso del quale aveva cercato di accreditare la tesi, proprio per evitare la confisca, della appartenenza delle cose in sequestro al figlio estraneo al reato, non ha partecipato all'attuale procedimento che non lo riguarda.
Correttamente quindi il provvedimento impugnato ha preso atto della confisca già disposta in sede di cognizione a carico dell'allora imputato ed ha escluso di potere porre nel nulla tale pronuncia quale giudice dell'esecuzione, così come ha escluso di potere seguire gli indirizzi giurisprudenziali per il caso di richiesta in sede esecutiva di restituzione di cose sequestrate ma non confiscate in sede di cognizione, poiché il caso in esame è invece quello della
2 се е richiesta di restituzione di cose confiscate nel giudizio di cognizione, da parte di un terzo che non ha partecipato al giudizio di cognizione, preferendo agire in sede esecutiva mediante incidente di esecuzione e che assume di essere proprietario di tali cose, così vantandone il diritto alla restituzione.
Così ristretto l'ambito della questione, correttamente inquadrata dal provvedimento impugnato, occorre ulteriormente rilevare che la giurisprudenza consolidata di questa Corte di legittimità è nel senso che il giudice dell'esecuzione, competente alla restituzione delle cose sequestrate o confiscate, a norma dell'art. 676 C.P.P., deve applicare il principio che per l'accoglimento della domanda del terzo ( non imputato nel giudizio di cognizione ) di restituzione delle suddette cose non è sufficiente il "favor possessionis“, ma occorre la prova positiva del jus possidendi (cfr. per tutte Cass. 17.10.1996 n. 9149 ). Il giudice 66 66
dell'esecuzione deve quindi accertare la effettiva sussistenza del diritto alla restituzione a favore del richiedente, non essendo sufficiente, laddove si tratti, in ipotesi, di denaro versato in un conto corrente bancario, la mera intestazione formale del conto, dovendosi invece verificare la effettiva appartenenza del denaro versato in quel conto. E, ugualmente, nel caso di effetti cambiari o altri titoli ( come libretti di risparmio o buoni postali ) la prova dello ius possidendi non consiste nella mera intestazione, bensì nella dimostrazione della titolarità del diritto incorporato nei suddetti documenti in base ad un titolo lecito. Il che, nella specie, deve escludersi in base al rilievo che, nel corso del giudizio penale erano state raccolte e valutate precise prove (considerato che l'imputato aveva già introdotto tale tema di prova, al fine di escludere la confisca dei titoli, assumendo che appartenevano al figlio ) dimostrative della pertinenza dei titoli al provento del reato di usura, nonostante la formale e fittizia intestazione al figlio dell'imputato. Il giudice dell'esecuzione ha poi escluso pure che le prove dedotte dall'attuale ricorrente nel giudizio di esecuzione avessero modificato il quadro probatorio e tale giudizio appare incensurabile in questa sede poiché spetta esclusivamente al giudice di merito il compito di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova, non essendo compito del giudice di legittimità soprapporre il proprio convincimento a quello del giudice di merito in ordine a tali aspetti.
Non è ravvisabile infine neppure un vizio di motivazione per travisamento della prova, come parrebbe adombrare il ricorrente con riguardo alle valutazioni delle testimonianze di VA,
ON e altri soggetti nel corso del giudizio di cognizione, poiché tale ipotesi, a seguito delle modifiche dell'art. 606, comma 1, lett. 2, ad opera dell'art. 8 della legge n. 46 del 2006,
è possibile soltanto qualora il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una
3 се е prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente escluso dagli atti processuali e diverso da quello reale, con la conseguenza che, qualora la prova travisata provenga dalla escussione di una fonte dichiarativa, l'oggetto della stessa deve essere del tutto definito o attenere alla proposizione di un dato storico semplice e non opinabile, dovendosi considerare la deposizione sempre il frutto della percezione soggettiva del testimone, la cui valutazione ha inevitabilmente chiamato il giudice di merito a "depurare” il dichiarato dalle causa di interferenza provenienti dal dichiarante, operazione che per essere apprezzata dal giudice di legittimità presuppone la contezza non del singolo atto processuale, bensì dell'intero compendio probatorio, nonché una analisi comparativa che rimane preclusa al suddetto giudice ( v. per tutte Cass. n. 155556 del 2008, rv. 239533; Cass. n. 39048 del 2007, rv. 238215; Cass. n. 23419 del 2007, rv. 236893 ).
Resta quindi fermo il giudizio del giudice dell'esecuzione il quale ha escluso che i diritti incorporati nel libretto di risparmio e nei buoni postali appartenessero al figlio di CC
NI in base ad un titolo lecito, con la conseguenza che non possono essere restituiti all'attuale ricorrente.
Il definitiva, il ricorso deve essere respinto siccome infondato sotto tutti i profili addotti, con le conseguenze di legge in punto di spese (art. 616 C.P.P. ).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, addi 5 novembre 2009.
Il consigliere estensore Il Presidente
Dott. Severo Chieffi Dott. Grazia Corradini floradren 1 свят DEPOSITATA
IN CANCELLERIA 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 7 DIC. 2009