Sentenza 9 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/04/2003, n. 5563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5563 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2003 |
Testo completo
DI BOLLON NOME REPUBBLICA ITALIANA DAR. 642 DEL 26-10-72 IMPOSTA L POPELO IT LANG SU0 5 5 6 3 / 0 3 ESENTE DA all art. 27 tab. ggetto Esp Intera là-Vescile SEZIONE PRIMA CIVILE D anza Edi Il Fatto Docente d Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 40% R.G.N. 20596/00 Presidente Dott. Antonio SAGGIO Consigliere PLENTEDA Dott. Donato Cron..12279 Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI GRAZIADEI Consigliere Rep. 1523 Dott. Giulio BENINI Rel. Consigliere Ud. 10/12/2002 Dott. Stefano ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: IMPRESA PIZZAROTTI & C SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIALE PARIOLI 180 presso l'avvocato MARIO SANINO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCO BASSI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
NI NA, elettivamente NI LA, domiciliate in ROMA VIA F. CONFALONIERI 5, presso l'avvocato LUIGI MANZI, che le rappresenta e difende 2002 unitamente all'avvocato ANTONIO DE DOMINICIS, giusta 2319 procura a margine del controricorso;
controricorrente - avversO la sentenza n. 976/00 della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositata il 22/07/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/12/2002 dal Consigliere Dott. Stefano BENINI;
udito per il ricorrente l'Avvocato Bassi che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente l'Avvocato Coglitore per delega dell'Avvocato Manzi che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per l'inammissibilità e rigetto per quanto di rispettiva ragione;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 29.9.1995, Pe- droni PA e ED AR convenivano in giudizio il Comune di Parma davanti alla Corte d'appello di Bo- logna, chiedendo la determinazione dell'indennità di occupazione e di esproprio relativamente a terreni di loro proprietà, assoggettati a procedura espropriativa da parte dell'amministrazione convenuta. Si costituiva in giudizio il Comune di Parma, che eccepiva il proprio difetto dfi legittimazione passiva, 2 e indicava quale unica legittimata l'Impresa TI e C. s.p.a., cui nel 1988, nell'ambito di concessione per le opere di progettazione e costruzione della Via- bilità sud di Parma, aveva conferito il mandato di svolgere le procedure di occupazione ed espropriazione. Chiamatasi in causa l'Impresa TI e C. s.p.a., con sentenza non definitiva depositata il 14.2.1997, la Corte d'appello di Bologna dichiarava il difetto di legittimazione attiva del Comune di Parma. Con sentenza depositata il 22.7.2000, e notificata 1'11.10.2000, la Corte d'Appello di Bologna, definiti- vamente pronunciando, determinava l'indennità di espro- prio in L. 141.379.840, e l'indennità di occupazione in L. 626.673.000: a tali imposti perveniva con riferimen- to all'indice di edificabilità del comparto di cui avrebbe fatto parte il terreno in assenza di vincolo, ai valori medi dei fabbricati nuovi, e all'incidenza dell'area su tale valore. TI e C. Ricorre per cassazione l'Impresa s.p.a., affidandosi â quattro motivi, al cui accogli- ED PA emento si oppongono con controricorso ED AR. La ricorrente ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso, l'Impresa Pizzarot- 3 ti e C. s.p.a., denunciando violazione dell'art. 4 ult. CO. L. 28.1.1977 n. 10 ed omessa motivazione su punto decisivo, censura la sentenza impugnata per aver rece- pito la valutazione del c.t.u., che ha ritenuto edifi- cabile il compendio espropriato, ricompreso parte in zona destinata a viabilità, parte in zona destinata a verde pubblico, senza considerare che tali vincoli era- no decaduti per decorso del quinquennio di cui all'art. 2 1. 19.11.1968 n.1187, con la necessità di attribuirvi la disciplina delle aree "bianche" e, trovandosi nell'ambito di centri abitati, con possibilità di ef- fettuare unicamente lavori di restauro, risanamento, manutenzione e consolidamento, e dunque secondo un pa- rametro di edificabilità solo "virtuale". Con il secondo motivo di ricorso, 1' Impresa Pizza- rotti e C. s.p.a., denunciando violazione dell'art. 4 ult. CO. 1. 28.1.1977 n. 10 sotto diverso profilo, ed omessa motivazione su punto decisivo, censura la sen- tenza impugnata per aver attribuito ai terreni un valo- re di L. 290.000/mq., conformemente alle originarie conclusioni formulate dal c.t.u., mentre in base alla relazione suppletiva, che ha individuato un diverso in- dice di fabbricabilità pari a 0,03 mq./mc., si sarebbe dovuti pervenire ad un valore di L. 12.168/mq. Con il terzo motivo, la ricorrente, denunciando 4 violazione dell'art. 5 bis 1. 8.8.1992, n. 359, censura la sentenza impugnata per aver non aver operato la de- curtazione del 40% dell'indennità, avendo il Comune espropriante a suo tempo provveduto all'offerta dell'indennità. Con il quarto motivo di ricorso, l'Impresa Pizza- rotti e C. s.p.a., denunciando violazione dei criteri di calcolo dell'indennità di occupazione, si duole che l'importo liquidato a tale titolo copra anche il perio- do dal provvedimento che ha disposto l'occupazione, all'effettiva immissione in possesso. Il primo motivo è inammissibile: come correttamente rilevato da parte controricorrente, la questione dell'eventuale decadenza del vincolo preordinato ad esproprio, per decorso del tempo, non ha formato ogget- to di discussione nella fase di merito, ed è dunque da considerare questione nuova. I motivi del ricorso per cassazione debbono inve- stire, a pena di inammissibilità, statuizioni e que- stioni che abbiano formato oggetto del giudizio di me- rito, restando escluso che in sede di legittimità pos- sano essere prospettate questioni nuove o nuovi temi di contestazione involgenti accertamenti di fatto non com- piuti, perché non richiesti, in sede di merito, o nuovi temi di dibattito (Cass. 19.11.1996, n. 10111%; 19.5.1998, n. 4985; 7.9.1999, n. 9473; 6.6.2000, n. 7579; 6.6.2000, n. 7583); qualora, diversamente, la questione sia stata dibattuta nel giudizio di merito, è onere del ricorrente non solo allegarne l'avvenuta de- duzione davanti al giudice di merito, ma anche indicare in quale atto del giudizio ciò sia avvenuto (Cass. 12.9.2000, n. 12025). Il principio secondo il quale nel giudizio di le- gittimità non possono essere prospettati temi nuovi di dibattito non tempestivamente affrontati nelle prece- denti fasi, trova applicazione anche con riferimento alle contestazioni mosse alla consulenza tecnica e per esse alla sentenza che le abbia recepite, con la conse- guenza che dette contestazioni costituiscono ammissibi- li motivi del ricorso per cassazione a condizione che ne risulti la tempestiva proposizione davanti al giudi- ce di merito e che la tempestività di tale proposizione risulti a sua volta dalla sentenza impugnata o, in man- canza, da adeguata segnalazione contenuta nel ricorso con specifica indicazione dell'atto del procedimento di merito in cui le contestazioni predette siano state formulate onde consentire al giudice di legittimità di controllare la veridicità dell'asserzione prima di esa- minare nel merito la questione sottopostagli (Cass. 15.2.2002, n. 2207). La pretesa di parte ricorrente, secondo cui la con- testazione sui criteri di liquidazione dell'indennità non amplia i temi del dibattito, va relazionata alla fattispecie in cui quel principi è stato affermato, OV- vero in relazione a Cass. 29.1.2001, n. 35/SU, citata nella memoria per l'udienza. Con riguardo alla fatti- specie oggetto di quella pronuncia, rientra di sicuro nei termini del dibattito, come impostato nel giudizio di merito, la questione circa il criterio di liquida- zione dell'indennità di occupazione, in base all'applicazione del tasso legale sul valore espropria- tivo piuttosto che sul valore venale: la scelta di quest'ultimo criterio integra di per sé un errore di diritto, non necessitante interposizione di valutazioni o di elementi di fatto, ed è in quanto tale censurabile in sede di legittimità. A diversa conclusione si deve pervenire ove il cri- terio di liquidazione non discenda automaticamente dall'interpretazione della legge, ma sia soggetto a di- verse variabili, che, ove anche non richiedano ulterio- ri accertamenti di fatto, non possono comunque dirsi fissate entro i contorni del dibattito giuridico, come delineati nel giudizio di merito: così il carattere edificabile о agricolo del fondo indennizzabile, ° l'edificabilità legale o di fatto, ○ l'inedificabilità 7 indotta da aspetti della disciplina urbanistica. Si tratta di variabili che, se non specificamente dedotte nel giudizio di merito, non potrebbero esser rilevate e applicate dal giudice. La prospettata decadenza del vincolo urbanistico una circostanza di fatto, idonea ad ampliare i temi del dibattito: pur essendo legata ad una mera deduzione, basata sul decorso del tempo, che non richiede atti istruttori, pure amplia il materiale del processo, su cui il giudice di merito è chiamato a pronunciarsi. Oggetto del contendere davanti al giudice della de- terminazione indennitaria, è stato il valore dei terre- ni gravati dal vincolo espropriativo, e la sua irrile- vanza, sotto il profilo indennitario, agli effetti del- la valutazione del bene. Non anche la sua sopravvenuta inefficacia, sotto il profilo urbanistico. Riguardo al secondo motivo, esso appare infondato: con la prima relazione peritale, recepita dal giudice di merito, si è attribuito ai terreni espropriati un valore edificatorio coerente con la zona cui la disci- plina urbanistica ha concepito di porre a servizio le arre espropriate, con la progettata destinazione pub- blica delle stesse. La valutazione si è dunque avvalsa dei criteri dell'edificabilità di fatto. L'alternativa alla soluzione adottata, non è quella 8 prospettata nel ricorso, con fraintendimento delle regole di valutazione indennitaria - di una più limita- ta intensità edificatoria, poiché allora si avallerebbe la tesi di un tertium genus indennitario, estraneo alla valutazione in termini rigidamente alternativi tra aree edificabili e agricole, imposta dall'art. 5 bis 1. 8.8.1992 n. 359 (Cass. 14.11.2001, n. 14148; 23.4.2001, n. 172/SU). Sicché è da disattendere la pretesa di at- tribuire ai terreni destinati ad usi pubblici un'edificabilità sui generis, contraddistinta da indici particolarmente bassi. Al contrario, la destinazione ad usi pubblici pone unicamente un problema di qualifica- bilità del vincolo nel quale si concreta la previsione di inedificabilità, se conformativo о preordinato ad esproprio: le prescrizioni ed i vincoli stabiliti dagli strumenti urbanistici di secondo livello influenti di regola su tale qualificazione, per il contenuto confor- mativo della proprietà che ad essi deriva dalla loro funzione di definire, per zone, in via astratta e gene- rale, le possibilità edificatorie connesse al diritto dominicale ed escluderle per destinazioni pubblicisti- - dal che l'inedificabilità del suolo, e la conse- che guente indennizzabilità alla stregua di suoli agricoli possono, in via eccezionale, avere anche portata e contenuto direttamente ablatori (che ne escludono l'in- 9 cidenza sulla liquidazione dell'indennità) ove si trat- ti di vincoli particolari, incidenti su beni determina- ti in funzione di localizzazione dell'opera, implicante di per sé la necessaria traslazione di quei beni al- l'ente pubblico, con conseguente necessità di tratta- mento indennitario conforme alla zona (eventualmente in termini di edificabilità) cui le opere progettate si pongono а specifico servizio (Cass. 23.4.2001, n. 173/SU; con riguardo alle specifiche destinazioni dei suoli oggetto del contendere, in materia di vincoli di viabilità: Cass. 7.12.2001, n. 15519; in materia di verde pubblico: Cass. 9.5.2002, n. 6635). Nella specie l'edificabilità legale del compendio quale presupposto indispensabile perespropriato, l'applicazione del criterio indennitario privilegiato di cui all'art. 5 bis, comma 1, l. 359/92, è stata de- sunta dal carattere espropriativo del vincolo apposto, del quale la Corte di merito ha correttamente ritenuto di non tenere conto, attesane la destinazione partico- lare a servizio di una zona determinata. La doglianza della ricorrente, nel propugnare l'applicazione di un indice minimale di fabbricabilità, riconducibile ad una categoria "virtuale" estranea al sistema indennitari del'art. 5 bis, si muove sul piano dell'edificabilità legale, la cui esistenza dà comunque 10 per scontata. Le argomentazioni svolte nella memoria per l'udienza, poi, con palese inversione dei termini della questione, sembrano censurare la sentenza nel di- verso ambito dell'edificabilità di fatto, che non CO- stituirebbe categoria sufficiente all'applicazione del criterio di cui all'art. 5 bis. In realtà la pronuncia impugnata, sul presupposto dell'edificabilità legale, ritenuta esistente in base alla già sottolineata natura del vincolo, ha legittimamente fatto uso della catego- ria “edificabilità di fatto", come criterio integrati- VO, volto ad accertare il valore del fondo. Il terzo motivo appare viceversa fondato. Anche con riguardo alle espropriazioni in corso all'entrata in vigore dell'art. 5 bis legge 8.8.1992 n. 359, l'inden- nità di esproprio, in linea di principio, deve essere decurtata del quaranta per cento, costituendo semmai la mancata decurtazione un premio per l'espropriato che, avvalendosi della facoltà configurabile per effetto della sentenza Corte Cost. 16 giugno 1993 n. 283, abbia accettato l'offerta dell'espropriante commisurata ai nuovi criteri, a meno che, per mancanza dell'offerta, non si sia verificata impossibilità di accettare l'in- - siccome in violazione del- dennità: va dunque cassata l'art. 5 bis - la sentenza che abbia liquidato l'inden- nità in misura integrale, ignorando i presupposti di 11 applicabilità della decurtazione del quaranta per cento (Cass. 3.4.2002, n. 4763). La sentenza va cassata in relazione a tale censura, con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Bologna, anche per le spese di questo giudizio. Il quarto motivo è infondato: gli effetti dell'oc- cupazione disposta in via temporanea e d'urgenza decor- rono dalla data dell'emanazione del provvedimento che tale occupazione autorizza e che determina la compres- sione del diritto dominicale, restando irrilevanti sia la data della notificazione del provvedimento che tale occupazione autorizza, sia quella della compilazione dello stato di consistenza, sia quella della materiale apprensione del bene (Cass. 17.6.1999, n. 5990; 27.9.2002, n. 14011).
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo e rigetta gli al- tri motivi. In relazione alla censura accolta cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad al- tra sezione della Corte d'Appello di Bologna. Così deciso in Roma, il 10.12.2002 Il Presidente Il Cosigliere estensore (Antonio Saggio) (Stefano Benini) пр Карпаў 12 % ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO art. 22 tab. all. D.P.R. 642 DEL 26-10-72 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile Depositato in Concelleria 19 APR. 2003 i IL CANCEL NERE IL CANCELLIERE EN EF