Cass. civ., sez. I, sentenza 17/06/1999, n. 5990
CASS
Sentenza 17 giugno 1999

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Gli effetti dell'occupazione disposta in via temporanea e d'urgenza decorrono dalla data dell'emanazione del provvedimento che tale occupazione autorizza e che determina la compressione del diritto dominicale, restando irrilevanti sia la data della notificazione del provvedimento che tale occupazione autorizza, sia quella della compilazione dello stato di consistenza, sia quella della materiale apprensione del bene.

In tema di appropriazione per pubblico interesse, il terzo comma dall'art. 13 della legge 25 giugno 1865 n. 2359 (a norma del quale, trascorsi i termini di inizio e compimento dell'espropriazione e dei lavori, stabiliti nella dichiarazione della pubblica utilità, quest'ultima diventa inefficace e non può procedersi all'espropriazione se non in forza di una nuova dichiarazione) deve essere interpretato nel senso che solo la scadenza del termine finale di compimento dell'opera determina la decadenza della dichiarazione di pubblica utilità e, di conseguenza, la perdita del potere espropriativo, mentre agli altri termini (riguardanti l'inizio e la fine del procedimento espropriativo e l'inizio dei lavori) deve riconoscersi natura ordinatoria e acceleratoria, sicché la loro inosservanza non dà luogo a carenza di potere, deducibile innanzi al giudice ordinario, ma a vizi di legittimità del procedimento, che vanno fatti valere innanzi al giudice amministrativo (la S.C. ha così riconosciuto la legittimità del procedimento ablativo attuato nella fattispecie, tenuto conto che i lavori furono completati prima del termine per essi fissato, restando, altresì, del tutto irrilevante, in relazione al vigore della pubblica utilità, la circostanza che il decreto di espropriazione fosse stato emesso circa sei mesi dopo la scadenza fissata).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 17/06/1999, n. 5990
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5990
    Data del deposito : 17 giugno 1999

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