Sentenza 17 giugno 1999
Massime • 2
Gli effetti dell'occupazione disposta in via temporanea e d'urgenza decorrono dalla data dell'emanazione del provvedimento che tale occupazione autorizza e che determina la compressione del diritto dominicale, restando irrilevanti sia la data della notificazione del provvedimento che tale occupazione autorizza, sia quella della compilazione dello stato di consistenza, sia quella della materiale apprensione del bene.
In tema di appropriazione per pubblico interesse, il terzo comma dall'art. 13 della legge 25 giugno 1865 n. 2359 (a norma del quale, trascorsi i termini di inizio e compimento dell'espropriazione e dei lavori, stabiliti nella dichiarazione della pubblica utilità, quest'ultima diventa inefficace e non può procedersi all'espropriazione se non in forza di una nuova dichiarazione) deve essere interpretato nel senso che solo la scadenza del termine finale di compimento dell'opera determina la decadenza della dichiarazione di pubblica utilità e, di conseguenza, la perdita del potere espropriativo, mentre agli altri termini (riguardanti l'inizio e la fine del procedimento espropriativo e l'inizio dei lavori) deve riconoscersi natura ordinatoria e acceleratoria, sicché la loro inosservanza non dà luogo a carenza di potere, deducibile innanzi al giudice ordinario, ma a vizi di legittimità del procedimento, che vanno fatti valere innanzi al giudice amministrativo (la S.C. ha così riconosciuto la legittimità del procedimento ablativo attuato nella fattispecie, tenuto conto che i lavori furono completati prima del termine per essi fissato, restando, altresì, del tutto irrilevante, in relazione al vigore della pubblica utilità, la circostanza che il decreto di espropriazione fosse stato emesso circa sei mesi dopo la scadenza fissata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 17/06/1999, n. 5990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5990 |
| Data del deposito : | 17 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Alfredo ROCCHI - Presidente -
Dott. Giovanni LOSAVIO - Consigliere -
Dott. Mario CICALA - Consigliere -
Dott. Francesco Maria FIORETTI - Consigliere -
Dott. Angelo SPIRITO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
USL/2 BRINDISI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZALE CLODIO 1, presso l'avvocato V. GAITO, rappresentata e difesa dall'avvocato PARISI CONSIGLIO ARMANDO, giusta mandato in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
MA SA, MA GE, nella qualità di eredi di MA NG, MA AS, MA EL, MA NG, PO AN AR, DI COSTE AR SA, DI COSTE AR OR, DI COSTE AR, DI COSTE NICOLINA, eredi di PO AR SA e PO SI PI, PO SE, PO MA, PR ES, TA GE, TA OV;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n^ 05720/97 proposto da:
COMUNE DI OSTUNI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA MOROSINI 12, presso l'avvocato R. GRASSO, rappresentato e difeso dall'avvocato OV SGURA, giusta delega in calce al controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
MA SA, MA GE, quali eredi di MA NG, MA AS, MA EL, MA NG, PO AN AR, DI COSTE AR SA, DI COSTE AR OR, DI COSTE AR, DI COSTE NICOLINA, quali eredi di PO SI PI, PR ES, TA GE, TA OV, USL BR/2 DI OSTUNI;
- intimati -
e sul 3^ ricorso n^ 06105/97 proposto da:
e da
MA SA, MA GE, MA AS, MA EL E LD EL, in propriom e quale madre esercente la potestà sulla figlia minore MA GR, quali eredi di MA NG, PO OR, PO GE, PO IT NT, PO AR GIOVAN, PO SA, PO SE, PO MA, DI COSTE AR SA, DI COSTE AR IMMACOLATA, DI COSTE NICOLINA, quali eredi di PO AR SA, RL EO, RL ES, RL AR SA, quali eredi di DI COSTE AR OR, TT ES, TT AL, TT GR, quali eredi di PR ES, IS AR ES, IS EL, quali eredi di TT IS, TA GE in proprio e quale erede di TA OV, elettivamente domiciliati in ROMA VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 19, presso l'avvocato FRANCO F. F., rappresentati e difesi dall'avvocato ARNALDO STEFANELLI, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
USL BR/2, in persona del Commissario Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZALE CLODIO 1, presso l'avvocato V. GAITO, rappresentata e difesa dall'avvocato PARISI CONSIGLIO ARMANDO, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
contro
COMUNE DI OSTUNI, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA MOROSINI 12, presso lo studio dell'avvocato R GRASSO, rappresentato e difeso dall'avvocato OV SGURA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 269/96 della Corte d'Appello di LECCE, depositata il 23/04/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/02/99 dal Consigliere Dott. Angelo SPIRITO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Gaito, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale;
udito per il resistente e ricorrente incidentale, Comune di Ostuni, l'Avvocato Grasso, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRÒ che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso della USL BR/2 e del Comune di Ostuni, assorbiti tutti gli altri motivi, nonché il ricorso incidentale di LI. Svolgimento del processo
Il Tribunale di Brindisi dichiarò prescritta l'azione proposta, con atto di citazione del 5 agosto 1985, da LI RO ed altri nei confronti del Comune di Ostuni e della U.S.L. BR/2 di Ostuni, volta ad ottenere, previa declaratoria di illegittimità e nullità del procedimento espropriativo esperito sui fondi di loro proprietà e di illegittimità della loro occupazione, la retrocessione dei fondi medesimi, ovvero, in caso di impossibilità, la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni.
La sentenza fu riformata dalla Corte d'appello di Lecce, che condannò il Comune di Ostuni al pagamento in favore degli attori di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno da accessione invertita (oltre rivalutazione ed interessi al tasso del 5%), nonché la U.S.L. al pagamento di altra somma di denaro a titolo di occupazione illegittima della medesima area, protrattasi dal 23 maggio 1983 al 31 dicembre 1983.
Per la cassazione della sentenza della Corte leccese propone ora ricorso la U.S.L. BR/2, in persona del suo legale rappresentante, il Commissario liquidatore, svolgendo quattro motivi. Propone ricorso incidentale il Comune di Ostuni, attraverso la formulazione di sei motivi. Propongono, infine, ricorso incidentale LI RO e gli altri, svolgendo tre motivi.
Motivi della decisione
I ricorsi vanno tutti riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c.
1 - Va premessa l'eccezione, proposta dalla LI, di inammissibilità del ricorso della U.S.L sotto due profili. 1.1 - In primo luogo si sostiene che la legge n. 502 del 1992 ha sostituito le U.S.L. con le Aziende U.S.L. ed, in base all'art. 6 della legge n. 724 del 1994, i debiti e le obbligazioni facenti capo alle cessate U.S.L. formano oggetto di apposite gestioni a stralcio, successivamente trasformate, a norma dell'art. 2 della legge n. 549 del 1995 gestioni liquidatorie, nelle quali i direttori delle menzionate Aziende assumono, ai sensi dello stesso articolo, le funzioni di commissari liquidatori. Sicché, attraverso le gestioni a stralcio si sarebbe realizzata una sorta di successione ex lege delle Regioni nei rapporti obbligatori già di pertinenza delle soppresse U.S.L., le quali, dunque, essendo cessate, sarebbero carenti di legittimazione a proporre impugnazione. Legittimazione che apparterrebbe, invece, in via esclusiva alle Regioni ed alle gestioni liquidatorie delle aziende.
L'eccezione è infondata e va respinta.
La questione è stata già affrontata e risolta dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. sez. un. 6 marzo 1997, n. 1989) alla stregua del seguente quadro normativo.
Con il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (emanato sulla base della legge n. 421 del 1992, di delega per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego e di finanza territoriale), è stato realizzato il riordinamento della disciplina in materia sanitaria, con la soppressione delle U.S.L. e l'istituzione delle Aziende unità sanitarie locali, aventi natura di "enti strumentali della Regione, dotati di personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica" (art. 3 del decreto). La legge 23 dicembre 1994, n. 724, all'art. 6, comma 1, ha disposto che "in nessun caso è consentito alle regioni far gravare sulle aziende di cui al d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, ne' direttamente, ne' indirettamente, i debiti e i crediti facenti capo alle gestioni pregresse delle unità sanitarie locali. A tal fine le Regioni dispongono apposite gestioni a stralcio, individuando l'ufficio responsabile delle medesime". La legge 28 dicembre 1995, n. 549, all'art. 2, comma 14, dispone che "per l'accertamento della situazione debitoria delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere al 31 dicembre 1994, le regioni attribuiscono ai direttori generali delle istituite aziende unità sanitarie locali le funzioni commissari liquidatori delle sopresse unità sanitarie locali comprese nell'ambito territoriale delle rispettive aziende. Le gestioni a stralcio di cui all'art. 6, comma 1, della legge 23 dicembre 1994. n. 724, sono trasformate in gestioni liquidatorie... I commissari entro il termine di tre mesi provvedono all'accertamento della situazione debitoria e presentano le risultanze ai competenti organi regionali".
L'art. 2, comma 1, secondo periodo, del d.l. 29 dicembre 1995, n. 553 recava la conferma che "la contabilità economico finanziaria e patrimoniale e la contabilità finanziaria delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere relative agli anni precedenti al 1995 sono garantite direttamente dalle regioni, che ne assumono integralmente le relative obbligazioni". La disposizione è stata reiterata con il d.l. 26 febbraio 1996, n. 89 e, successivamente, col d.l. 2 aprile 1996, n. 186; ma, decaduto quest'ultimo provvedimento per difetto di tempestiva conversione in legge, essa non è più stata riprodotta in altri testi normativi.
Tale essendo il quadro normativo di riferimento, si è escluso che, configurando l'avvicendamento delle neocostituite Aziende unità sanitarie locali alle precedenti U.S.L. come un fenomeno di successione in universum jus delle une rispetto alle altre, possa desumersi la legittimazione delle prime ad impugnare la sentenza resa nei confronti delle seconde, soppresse nelle more. Al riguardo deve notarsi innanzitutto come un fenomeno siffatto, in ipotesi di fusione o incorporazione fra enti pubblici non si realizza per il solo fatto della soppressione degli enti assorbiti, ove la legge preveda, come nella specie, una procedura di liquidazione affidata ad apposita gestione strutturalmente e finalisticamente diversa dall'ente subentrante, almeno fino a quando la gestione-stralcio non sia definitivamente e formalmente chiusa con apposito provvedimento: in tal caso la legittimazione processuale e, specificamente, quella per l'impugnazione di una sentenza pronunciata nei confronti dell'ente assorbito appartiene pur sempre all'organo di rappresentanza della gestione-stralcio, che prolunga la soggettività dell'ente soppresso durante la fase liquidatoria.
Peraltro, in tale avvicendamento non sono riconoscibili i connotati propri di una successione universale. Le disposizioni normative sopra riportate hanno chiaramente individuato nella Regione il soggetto giuridico obbligato ad assumere integralmente a proprio carico i debiti relativi alle pregresse gestioni delle unità sanitarie locali. Ai sensi della legge n. 724 del 1994, le istituite aziende non subentrano affatto nei rapporti obbligatori di cui erano titolari le soppresse USL, mentre, con la prevista "gestione a stralcio", si è realizzato lo scopo, incompatibile con l'ipotesi della successione universale, di tenere separata l'attività di accertamento delle obbligazioni che si riferiscono alle cessate USL, da quella relativa alle neocostituite ASL. Con la legge n. 549 del 1995 è stata operata la trasformazione delle "gestioni a stralcio" in "gestioni liquidatorie". Queste ultime vengono amministrate dai direttori generali delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, rispetto ai quali sono appunto le regioni i soggetti titolari del potere-dovere di attribuire la funzioni di "commissari liquidatori": in buona sostanza, essi svolgono, su mandato dell'ente territoriale, compiti non limitati alla mera riscossione dei residui attivi ed al pagamento dei residui passivi, ma estesi al l'amministrazione e liquidazione della situazione debitoria, attraverso la fase dell'accertamento, cioè della ricognizione delle obbligazioni giuridicamente perfezionatesi nei confronti delle USL alla data del 31 dicembre 1994.
La funzione di commissario liquidatore da parte dei direttori generali delle aziende sanitarie locali è, dunque, prevista nell'interesse e per conto della Regione, agendo essi in qualità di organi di tale ente, laddove nessuna disposizione autorizza a ritenere che sia stato attuato anche un trasferimento alle neocostituite aziende degli obblighi già attribuiti alla stessa Regione per il pagamento dei debiti delle pregresse gestioni delle unità sanitarie locali (tali principi, originariamente fissati dalle sezioni unite di questa Corte, risultano, poi, unanimemente applicati dalla successiva giurisprudenza di legittimità. Cfr., tra le varie, Cass. 7 novembre 1997, n. 10939; 26 settembre 1997, n. 9438). Nella specie, dunque, il ricorso, essendo stato legittimamente proposto dal commissario liquidatore (organo, appunto, della Regione), è ammissibile.
1.2 - Sotto un secondo profilo, la LI e gli altri ricorrenti incidentali sostengono l'inammissibilità del ricorso principale della U.S.L. sul presupposto che questa è stata condannata al mero risarcimento del danno da occupazione illegittima protrattosi dal 23 maggio 1983 al 31 dicembre 1983 (statuizione nei confronti della quale non è stata sollevata censura), sicché l'ente sarebbe privo di interesse ad impugnare la pronuncia di condanna al risarcimento dei danni da accessione invertita, emessa soltanto nei confronti del Comune di Ostuni.
Anche quest'eccezione è destituita di fondamento in virtù della semplice considerazione che, per censurare la condanna subita, l'U.S.L. deve necessariamente porre in discussione il presupposto stesso della statuizione in suo danno, ossia l'illegittimità dell'occupazione, la quale non può essere contestata che sostenendo la legittimità dell'intera procedura ablativa ed il conseguente trasferimento del bene controverso in capo all'Amministrazione. Di qui, dunque, la necessità per l'ente, ed il suo interesse, di porre in discussione l'accertamento circa l'avvenuta accessione invertita e la condanna del Comune al risarcimento del relativo danno.
2 - La vicenda espropriativa viene ricostruito nella sentenza impugnata così come segue, senza che sul punto sorga controversia tra le parti:
- con decreto del Ministro dei LL.PP. del 29 gennaio 1971 venne dichiarata la pubblica utilità dell'opera, l'urgenza e l'indifferibilità dei lavori per la realizzazione del 4^ e 5^ lotto dell'Ospedale civile di Ostuni, contenente il quadro economico, comprensivo del costo di acquisizione del suolo e la previsione dei termini di inizio (1^ gennaio 1972) e di compimento (1^ gennaio 1975) dei lavori e delle espropriazioni;
termini prorogati con successivo provvedimento del 2 ottobre 1973 rispettivamente al 1^ gennaio 1975 ed al 1^ gennaio 1978;
- dalla relazione esplicativa allegata alla nota dell'Ente Ospedaliero in data 23 dicembre 1971, diretta al sindaco di Ostuni, si evince che l'espropriazione della zona, di proprietà di varie ditte ed estesa per mq. 19.831, pur collegata alla rea1i7797ione del 5^ lotto ed ubicata, a differenza di quest'ultimo, all'esterno del "recinto ospedaliero", era funzionale "alla necessità di spazio" in armonia a quanto previsto nel progetto del piano regolatore del Comune di Ostuni ed andava "sistemata e recintata rendendola un tutt'uno con l'attuale area ospedaliera, predisponendo opere primarie per future costruzioni";
- da tali atti e dalla consulenza tecnica espletata emerge che l'area, poi espropriata, è estranea al 5^ lotto, che non sorge su di essa, ma è a quello contigua, sì da assicurare, come previsto nel progetto, una connessione fisica con l'edificio ospedaliero in relazione a futuri ampliamenti per il prevedibile aumento nel corso degli anni di posti letto, nonché in osservanza delle disposizioni vigenti in materia sul rapporto tra area ospedaliera e bacino d'utenza;
- con decreti del Presidente della Giunta della Regione Puglia in date 8 ottobre 1974 e 30 marzo 1976 furono determinate a titolo provvisorio le indennità d'espropriazione da corrispondere e fu ordinato il loro deposito;
in data 27 giugno 1978 fu emesso decreto di esproprio.
Dall'esposizione di fatti così come descritta, la sentenza impugnata desume che il decreto di esproprio fu emesso oltre i termini stabiliti in sede di dichiarazione di pubblica utilità (quelli per il compimento delle espropriazioni e dei lavori, coincidenti tra loro), sicché quest'ultima è divenuta inefficace, con conseguente caducazione del decreto di espropriazione adottato in carenza di potere e, dunque, inidoneo ad incidere sul diritto soggettivo del privato.
A conforto di questo assunto, la Corte salentina afferma (sulla base dei risultati della consulenza tecnica) che l'area espropriata (come s'è detto ricadente all'infuori di quella ospedaliera, nel cui interno sono stati realizzati il 4^ e 5^ lotto) solo in epoca successiva la decreto di esproprio è stata interessata dai lavori, consistiti nella realizzazione di arterie stradali, a seguito di decreti di occupazione d'urgenza del sindaco di Ostuni in data 25 febbraio 1983, seguiti dall'immissione in possesso della U.S.L. in data 23 maggio 1983, non preceduti dalla dichiarazione di P.U., ne'
seguiti da altro decreto d'esproprio.
Accertata, dunque, l'illegittimità del decreto d'esproprio del giugno 1978 - continua il giudice di merito - gli attori ben avrebbero potuto pretendere, ai sensi dell'art. 63 della legge n.2359 del 1865, prima della realizzazione delle strade, la retrocessione totale dei terreni. Tuttavia, l'utilizzazione dell'area dopo la scadenza dei citati termini non ha permesso la retrocessione parziale (restando l'aspettativa del privato, prima del decreto d'inservibilità, nella categoria dell'interesse legittimo) ma ha integrato il diritto al risarcimento del danno a seguito dell'irreversibile trasformazione del, suolo e del conseguente acquisto della proprietà dell'area a titolo originario da parte dell'ente pubblico. La Corte leccese, dunque, reputa che "nella specie, si sia verificato, a seguito della realizzazione da parte del Comune delle sonde, da collocarsi temporalmente entro la fine del 1983, l'effetto estintivo-acquisitivo, in considerazione della superficie occupata in via permanente, pari a circa 5.000 mq., delle destinazione pubblica delle predette arterie (via degli Emigranti, via Sansone, via D'Annunzio) e dell'asservimento di fatto della zona residua ad area ospedaliera". Ciò esclude - secondo il giudice - l'operatività della prescrizione dell'azione per il risarcimento del danno proposta con atto del 5 agosto 1985.
2.1 - Contro tale statuizione reagiscono sia l'U.S.L., nel ricorso principale, sia il Comune di Ostuni, nel ricorso incidentale, i quali nel primo motivo delle rispettive impugnazioni (sostanzialmente analoghe tra loro) lamentano la violazione e falsa applicazione dell'art. 13 della legge n. 2359 del 1865, nonché l'insufficiente e contraddittoria motivazione, e sostengono (traendo a conforto la giurisprudenza di questa Corte) che la citata norma va interpretata nel senso che solo la scadenza del termine finale di compimento dell'opera determina la decadenza della dichiarazione di pubblica utilità e, di conseguenza, la perdita del potere espropriativo, mentre agli altri termini (riguardanti l'inizio e la fine del procedimento espropriativo e l'inizio dei lavori) va riconosciuta natura ordinatoria ed acceleratoria, sicché la loro inosservanza non dà luogo a carenza di potere, deducibile innanzi al giudice ordinario, ma a vizi di legittimità del procedimento che vanno fatti valere innanzi al giudice amministrativo.
Sicché, aggiungono i ricorrenti, essendosi pacificamente conclusi i lavori di costruzione del 4^ e del 5^ lotto nei termini prestabiliti (ossia nel luglio del 1975), non è venuta meno l'efficacia della dichiarazione di P.U. ed il decreto d'esproprio del 27 giugno 1978, sebbene tardivo di qualche mese, è stato legittimamente emesso. Nel secondo motivo dell'impugnazione della U.S.L. si denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 50 della legge n. 2359 del 1865, 66 della legge n. 833 del 1978 ed 89 della legge regionale n. 8 del 1981, nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Nel secondo motivo del ricorso incidentale del Comune si censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del Decreto del Capo del Governo del 20 luglio 1939, della legge n. 765 del 1967 e del D.M. del 2 aprile 1968, nonché l'omessa,
insufficiente e contraddittoria impugnazione.
In questi motivi - anch'essi sostanzialmente analoghi e, quindi, unitariamente esaminabili - si sostiene che i terreni in questione furono espropriati ai fini della disciplina urbanistica ospedaliera, così da assicurare la dotazione minima di spazi secondo i rapporti previsti in materia dalla specifica legislazione e tenuto conto del bacino di utenza dell'ospedale interessato. I lotti realizzati per il nosocomio avevano, come previsto nel progetto, l'indispensabile esigenza di assicurare all'intera struttura ospedaliera, oggetto di ampliamento, una connessione fisica con le aree circostanti. Finalità, questa, assicurata dall'espropriazione delle aree in oggetto, senza che assuma alcuna rilevanza la successiva realizzazione su di esse delle arterie stradali. Peraltro, le arterie furono realizzate quando l'area era di proprietà del Comune (in forza della specifica legislazione statale e regionale), il quale lasciò, comunque, nella disponibilità dell'ente ospedaliero una residua area sufficiente a garantire lo spazio per cui venne dichiarata la P.U. Comunque, ogni doglianza relativa alla sottrazione di spazi da parte del Comune era riservata alla U.S.L. e non ai soggetti espropriati.
2.2 - I motivi sono fondati e vanno accolti.
Per la compiuta definizione della controversia è necessario riepilogare i principi normativi vigenti in materia (dei quali, peraltro, fa menzione anche l'impugnata sentenza). L'art. 41 quinquies della legge 15 agosto 1942 n. 1150, aggiunto dall'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, stabilisce, tra l'altro, che in tutti i Comuni, ai fini della formazione di nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, debbono essere osservati limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza tra i fabbricati, nonché rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi;
che, inoltre, tali limiti e rapporti sono definiti per zone territoriali omogenee, con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per l'interno, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.
In applicazione di tale norma fu emesso il D.M. 2 aprile 1968 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n.765), il quale all'art. 4 stabilisce che gli spazi per le attrezzature sanitarie ed ospedaliere debbono essere previsti in misura non inferiore ad 1 mq/abitante.
Già in precedenza, l'ormai superato D.C.G. 20 luglio 1939 (Approvazione delle istruzioni per le costruzioni ospedaliere) stabiliva che nella scelta dell'area per un ospedale, oltre i dati meteorologici della località, temperature minime e massime dell'anno ed escursioni giornaliere, umidità, si doveva considerare, tra l'altro, l'ampiezza dell'area in relazione al tipo dell'ospedale da costruire, in nessun caso inferiore a 75 mq. per posto-letto. Ciò premesso, è assolutamente pacifico in atti che l'espropriazione dell'area in oggetto avvenne. in applicazione della menzionata normativa, con l'emanazione del decreto del Ministro dei LL.PP. del 29 gennaio 1971, che, nell'ambito del progetto di costruzione del quarto e quinto lotto dell'ospedale, prevedeva la connessione dell'area circostante il corpo di fabbrica ospedaliero con un'altra area esterna (quella espropriata agli attori) che aveva funzione di espansione del nosocomio stesso.
La sentenza impugnata non solo riconosce questa circostanza (come s'è visto già in precedenza), ma ammette pure che l'espropriazione della zona era funzionale alla necessità di spazio, in armonia a quanto previsto nel piano regolatore comunale, e che l'area andava sistemata e recintata rendendola tutt'uno con l'area ospedaliera più interna. La sentenza chiarisce pure che l'area è estranea al 5^ lotto (che sorge su altro suolo), ma è quella contigua, così da assicurare, come previsto nel progetto, una connessione fisica con l'edificio ospedaliero, in relazione a futuri ampliamenti, per il prevedibile aumento dei posti-letto nel corso degli anni, in osservanza, appunto, dell'esposta normativa vigente in materia. La sentenza dà atto, infine, che in quest'ambito fu emesso il decreto di esproprio del 27 giugno 1978, preceduto dalla determinazione delle indennità e dall'ordine di deposito delle somme.
Tutto ciò ammesso, la Corte salentina fonda la propria decisione, circa l'invalidità della procedura ablativa, sul fatto che il decreto di esproprio fu emesso oltre i termini perentori (coincidenti) stabiliti per il compimento dell'espropriazione e dei lavori;
che l'area solo in epoca successiva al decreto di esproprio fu interessata da lavori;
che tali lavori consistettero nella realizzazione delle citate arterie da parte del Comune, con l'emissione di appositi decreti di occupazione d'urgenza del 25 febbraio 1983, seguiti dall'immissione in possesso della U.S.L. nei residui terreni, avvenuta il 23 maggio 1983; che questi atti non furono preceduti dalla rinnovazione della dichiarazione di P.U., ne' seguiti da altro decreto d'esproprio.
È sul punto che la sentenza si manifesta viziata sia in diritto, sia in fatto ed, in particolare, contraddittoria nel ragionamento posto a sua base. Infatti, vige sul punto il principio (sapientemente ricordato dalla difesa della U.S.L.) secondo cui il terzo comma dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n^ 2359 (a norma del quale,
trascorsi i termini di inizio e compimento dell'espropriazione e dei lavori, stabiliti nella dichiarazione della P.U., quest'ultima diventa inefficace e non può procedersi all'espropriazione se non in forza di una nuova dichiarazione) deve essere interpretato nel senso che solo la scadenza del termine finale di compimento dell'opera determina la decadenza della dichiarazione di pubblica utilità e, di conseguenza, la perdita del potere espropriativo, mentre agli altri termini (riguardanti l'inizio e al fine del procedimento espropriativo e l'inizio dei lavori) deve riconoscersi natura ordinatoria e acceleratoria, sicché la loro inosservanza non dà luogo a carenza di potere, deducibile innanzi al giudice ordinario, ma a vizi di legittimità del procedimento, che vanno fatti valere innanzi al giudice amministrativo (Cass. sez. un. 22 febbraio 1995, n. 1962). In applicazione di questo corollario, è agevole rilevare la legittimità del procedimento ablativo attuato nella fattispecie, visto che i lavori per la realizza ione del 5^ lotto (quelli che interessano ai fini della dichiarazione di P.U.) furono pacificamente conclusi prima della scadenza del termine fissato (ossia, entro il 1^ gennaio 1978) e che resta del tutto irrilevante (in relazione al vigore della dichiarazione di P.U.) il fatto che il decreto di espropriazione sia stato emesso circa sei mesi dopo la scadenza fissata.
Ora, è evidente che l'errata conclusione cui è giunta la sentenza impugnata deriva dall'errata premessa sulla quale essa si fonda, ossia ritenere che le opere cui bisognava fare riferimento per valutare la legittimità della procedura espropriativa ed il rispetto della dichiarazione di P.U. erano non quelle previste nel 1971 in relazione alla costruzione del 5^ lotto, ma quelle stradali del 1983. Al contrario, la procedura espropriativa era assolutamente legittima per il fatto che i lavori per la realizzazione del 5^ lotto s'erano pacificamente completati nei termini e tale tempestività rendeva legittimo il decreto d'esproprio anche in relazione alle aree oggi in controversia (contigue a quella sulla quale s'ergeva quel lotto), in quanto esse non avevano altra funzione che quella di obbligatoria espansione della struttura ospedaliera, nel rispetto, dunque, sia della normativa vigente, sia della dichiarazione di P.U., che in relazione ad essa era stata resa. E la decisione del giudice di merito si rivela tanto più viziata da intrinseca contraddizione in quanto, per un verso, essa accerta e riconosce quella funzione, poi, per altro verso, non spiega quali lavori l'Amministrazione avrebbe dovuto, su quelle aree, eseguire e che, non eseguiti, avrebbero comportato l'invalidità della procedura espropriativa. Da tali errori deriva, come ulteriore conseguenza, l'esaltazione da parte della sentenza impugnata di circostanze del tutto irrilevanti, che le danno ingresso all'errata configurazione di una seconda fase di lavori, che avrebbe portato all'accessione invertita ed all'obbligo risarcitorio dell'Amministrazione nei confronti dei privati, i quali, a seguito delle nuove opere effettuate sui suoli si sarebbero trovati nell'impossibilità di esercitare il loro diritto alla retrocessione. Ci si riferisce, cioè, ai decreti di occupazione emessi dal Comune nel 1983 per la costruzione delle strade ed all'immissione in possesso effettuata nello stesso anno dalla U.S.L. Quanto alle strade, va ricordato che la legge istitutiva del servizio nazionale, n. 833 del 23 dicembre 1978, ha stabilito all'art. 66 il trasferimento al patrimonio del Comune, in cui sono collocati, con vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali, i beni mobili ed immobili e le attrezzature degli enti ospedalieri, sicché quando le arterie furono realizzate il Comune era già proprietario delle aree sulle quali avveniva l'opera, proprio in virtù di quel decreto espropriativo del giugno 1978, del quale s'è dimostrata la validità. Con l'evidente, ulteriore conseguenza che quei decreti furono inutilmente emessi.
Quanto all'immissione in possesso da parte della U.S.L. nello stesso anno, essa costituiva un adempimento, seppur ritardato, conseguente all'avvenuta espropriazione del 1978 ed è in proposito nota l'irrilevanza, nel procedimento espropriativo, del momento in cui si verifica la materiale apprensione del bene;
tant'è che la giurisprudenza unanimemente afferma che gli effetti dell'occupazione disposta in via temporanea e d'urgenza decorrono dalla data dell'emanazione del provvedimento che tale occupazione autorizza e che determina la compressione del diritto dominicale, restando irrilevanti sia la data della notificazione del provvedimento, che tale occupazione autorizza, sia quella della compilazione dello stato di consistenza, sia quella della materiale apprensione del bene (Cass. 24 luglio 1997, n. 6921). Ammessa, dunque, la validità della procedura espropriativa, resta del tutto estranea alla fattispecie l'ipotesi risarcitoria riconosciuta dal giudice d'appello con riferimento ad un'accessione invertita verificatasi in conseguenza dei lavori stradali del 1983. Così come, a maggior ragione, non può parlarsi (come ha fatto il primo giudice) di prescrizione dell'azione risarcitoria con riferimento ai lavori del luglio 1975.
3 - L'accoglimento dei primi due motivi del ricorso della U.S.L. e di quello incidentale del Comune di Ostuni comporta l'assorbimento di tutti gli altri motivi nelle stesse impugnazioni svolti. In particolare, restano assorbiti: il terzo motivo del ricorso della U.S.L. con il quale si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che gli attori avrebbero potuto pretendere la retrocessione totale del fondo prima della realizzazione delle strade;
il quarto motivo dello stesso ricorso dove si ribadisce che, pur volendo accedere alla tesi dell'illegittimità del procedimento ablativo, l'azione risarcitoria, rispetto ai lavori del luglio 1975, era comunque prescritta alla data della sua proposizione;
il terzo motivo del ricorso del Comune, dove si sostiene che, all'epoca della costruzione delle strade, il suolo era di proprietà comunale ed i decreti di occupazione furono emessi dal Comune stesso "senza alcuna logica motivazione" (concetti, questi, già contenuti nel secondo motivo del ricorso della U.S.L. e con quello accolti); il quarto motivo, del ricorso del Comune, dove si censura la sentenza impugnata sul punto in cui ha affermato che gli attori avrebbero potuto ottenere la retrocessione delle aree;
il quinto motivo del ricorso del Comune, nel quale si sostiene, comunque, la prescrizione dell'azione; il sesto motivo del ricorso dell'ente locale, in cui si sostiene che, comunque, la condanna per il risarcimento da accessione invertita doveva essere ripartita tra il Comune e la U.S.L. Risultano, altresì, assorbiti tutti i motivi del ricorso incidentale della LI ed altri. In particolare: il primo, in cui si chiede l'applicazione dei criteri per la determinazione del risarcimento contenuti nella sopravvenuta legge n. 662 del 1996; il secondo, in cui si contesta l'entità del valore venale attribuito dal giudice alle aree;
il terzo, in cui si censura la sentenza impugnata in relazione all'entità degli interessi attribuiti sulle somme riconosciute a titolo di risarcimento del danno.
4 - L'accoglimento dei ricorsi delle Amministrazioni e l'inutilità di ulteriori accertamenti di fatto consentono a questa Corte di decidere nel merito, ai sensi dell'art. 384 c.p.c. Sicché, l'azione proposta da LI RO ed altri, con atto notificato il 5 agosto 1985, nei confronti della USL BR/2 di Ostuni e del Comune di Ostuni va rigettata.
Sussistono i giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra tutte le parti le spese dell'intero giudizio.
Per questi motivi
La Corte accoglie per quanto di ragione il ricorso principale proposto dalla Unità Sanitaria Locale BR/2, in persona del legale rappresentante - Commissario liquidatore, nonché quello incidentale del Comune di Brindisi. Dichiara assorbito il ricorso incidentale proposto da LI RO ed altri ricorrenti di cui in epigrafe. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da LI RO ed altri, con atto di citazione notificato il 5 agosto 1985, contro la U.S.L. BR/2 ed il Comune di Ostuni. Dichiara interamente compensate tra tutte le parti le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 2 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 17 giugno 1999