Cass. pen., sez. III, sentenza 05/02/2015, n. 35965
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Sentenza 5 febbraio 2015

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In materia paesaggistica, la deroga al principio generale per il quale l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi, fissata dall'art. 146, comma dodicesimo, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, è limitata agli interventi minori individuati dall'art. 181, comma primo ter, del medesimo D.Lgs. (introdotto dall'art. 1, comma 36, della L. 15 dicembre 2004 n. 308), per i quali soltanto non si applicano le sanzioni penali di cui al comma primo del medesimo art. 181, ferme restando quelle amministrative di cui all'art. 167 del predetto D.Lgs. (Nella specie, relativa alla coltivazione di una cava, la S.C. ha escluso la sussistenza di un intervento minore, data la notevole entità volumetrica del materiale abusivamente estratto, rispetto a quanto originariamente autorizzato).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 05/02/2015, n. 35965
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 35965
    Data del deposito : 5 febbraio 2015

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