Sentenza 5 febbraio 2015
Massime • 1
In materia paesaggistica, la deroga al principio generale per il quale l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi, fissata dall'art. 146, comma dodicesimo, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, è limitata agli interventi minori individuati dall'art. 181, comma primo ter, del medesimo D.Lgs. (introdotto dall'art. 1, comma 36, della L. 15 dicembre 2004 n. 308), per i quali soltanto non si applicano le sanzioni penali di cui al comma primo del medesimo art. 181, ferme restando quelle amministrative di cui all'art. 167 del predetto D.Lgs. (Nella specie, relativa alla coltivazione di una cava, la S.C. ha escluso la sussistenza di un intervento minore, data la notevole entità volumetrica del materiale abusivamente estratto, rispetto a quanto originariamente autorizzato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/02/2015, n. 35965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35965 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2015 |
Testo completo
359 65/1 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE UDIENZA PUBBLICA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: del 5 febbraio 2015 Dott. SQUASSONI Claudia Presidente SENTENZA N.435 ConsigliereDott. RAMACCI Luca Dott. ACETO Aldo Consigliere Dott. GENTILI Andrea Consigliere rel. REGISTRO GENERALE Dott. ANDRONIO Alessandro Maria Consigliere n. 27960 del 2014 ha pronunciato la seguente: SENTENZA sui ricorsi proposti da: RA UA AN, nato Turbigo (Va) il 26 novembre 1938; NF DA, nato a [...] il [...]; avverso la sentenza n. 7182 emessa in data 11 novembre 2013 dalla Corte di appello di Milano;
letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e i ricorsi introduttivi;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Enrico Delehaye, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
sentiti, altresì, per la costituita parte civile, l'avv. Pasquale MANTELLO, del foro di Cosenza, che ha depositato conclusioni scritte, nonché per i ricorrenti l'avv.ssa Perla SCIRETTI, del foro di Milano, che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi. 1 RITENUTO IN FATTO Con due sentenze sostanzialmente conformi quanto alla affermazione della penale responsabilità di RA ON AN, in qualità di legale rappresentante della società Cave del Ticino Spa, e di LI DA, nella qualità di direttore responsabile della cava, il Tribunale di Busto Arsizio prima e la Corte di appello di Milano dopo, hanno condannato i due predetti alla pena di giustizia, rideterminata in termini meno afflittivi dalla Corte di appello, in relazione al reato di cui all'art. 181, comma 1, del digs n. 42 del 2004, per avere eseguito opere di scavo, all'interno di una cava facente parte del polo estrattivo Santa Anna ubicata nel Comune di Lonate Bozzolo, eccedendo rispetto alla quota di scavo autorizzata con provvedimenti della Provincia di Varese. Con le medesime sentenze i due organi giudicanti, la Corte di appello adita anche dal Procuratore generale, disponevano invece la assoluzione, perché il fatto non sussiste, in ordine alla residua imputazione contestata ai due ed avente ad oggetto la violazione dell'art. 256, comma 3, del dlgs n. 152 del 2006, per avere gestito una discarica non autorizzata di rifiuti speciali non pericolosi, realizzata attraverso il progressivo riempimento, con terreno di diversa provenienza, della fossa realizzata attraverso la coltivazione della predetta cava. Con le predette sentenze era altresì disposto il risarcimento del danno patito, a seguito della violazione dell'art. 181 del dlgs n. 42 del 2004, da parte della costituita parte civile, Parco lombardo della valle del Ticino, da liquidarsi AV con separato giudizio, disponendo, comunque, in favore della parte civile una provvisionale immediatamente esecutiva pari a 100.000,00 euro. Hanno proposto ricorso per cassazione i menzionati imputati, tramite il loro difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi di impugnazione: col primo è dedotta la violazione di legge ed il vizio di motivazione per avere la Corte di appello travisato la situazione giuridica e di fatto dei luoghi interessati;
in particolare la Corte avrebbe tenuto conto di una produzione documentale operata dai ricorrenti, ritenendo che la stessa riguardi i luoghi interessati, laddove, invece, la stessa avrebbe ben altro oggetto;
ciò avrebbe comportato un ampliamento della ritenuta superficie della cava con conseguente aumento della volumetria della scavo ritenuto abusivo, il che avrebbe portato la Corte di appello ad escluderà la natura minore dell'abuso stesso, con le derivanti conseguenze ai fini della rilevanza della autorizzazione paesaggistica comunque conseguita dalla ditta che ha operato lo scavo;
col secondo motivo è altresì dedotta la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine alla insussistenza della causa di non punibilità di cui al 2 comma1-quinquies dell'art. 181 del digs n. 42 del 2004, per avere la predetta ditta provveduto anteriormente alla pronunzia della sentenza di primo grado, comunque alla rimessa in pristino stato dei luoghi in questione;
infine è contestata, sempre con riferimento alla violazione di legge ed alla carenza o manifesta illogicità della motivazione, la determinazione del quantum del danno risarcibile in favore della parte civile;
infatti l'erroneità della quantificazione dei volumi di materiale indebitamente asportato, ha determinato la fallacia del criterio di quantificazione in particolare della provvisionale liquidata in favore della parte civile. Con successivo atto depositato in data 19 gennaio 2015 i ricorrenti hanno ulteriormente illustrato i motivi di doglianza da essi formulati, in particolare, rilevando, quanto al primo, la sostanziale inoffensività della condotta loro ascritta, anche in considerazione della incidenza percentuale dell'entità dell'abuso loro contestato sulla quantità complessiva di materiale la cui escavazione è stata nel tempo, anche successivamente alla contestazione dei fatti di cui ora si discute, autorizzata dagli organi pubblici competenti. Sempre con riguardo a tale doglianza i ricorrenti sollecitano la Corte a sollevare questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3, 24, 25 e 27 della Costituzione, della norma incriminatrice nella parte in cui essa sarebbe caratterizzata da una eccessiva indeterminatezza della fattispecie, in particolare con riferimento alla individuazione del bene protetto. Con riferimento alla determinazione del danno risarcibile i ricorrenti osservano come per i fatti in questione la società che gestisce la cava già è AV stata attinta da una sanzione pecuniaria amministrativa, avente il medesimo ammontare del danno come determinato in sede penale, essendo peraltro stata sensibilmente ridotta detta sanzione in sede civile dal Tribunale di Busto Arsizio;
mantenere ambedue le condanne si risolverebbe in un bis in idem, in contrasto anche con i più recenti orientamenti delle Corti internazionali. Ha depositato una memoria in replica anche la costituita parte civile Parco lombardo della valle del Ticino, contestando in parte la ammissibilità della argomentazioni svolte dai ricorrenti in quanto sviluppi di motivi di appello che, per essere a loro volti aggiunti rispetto ai motivi principali, erano inammissibili, ed in parte deducendone la loro infondatezza. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi proposti dai due prevenuti appaiono essere infondati e, pertanto, gli stessi vanno rigettati, nondimeno la impugnata sentenza deve essere annullata per essersi il reato in essa contestato estinto per l'intervenuta prescrizione. 3 Con riferimento al primo motivo di impugnazione, rileva questa Corte che esso è inammissibile quanto alla parte di esso nella quale è contestata, in maniera appunto inammissibile in questa sede di legittimità, la ricostruzione in fatto della vicenda, in particolare quanto alla estensione ed ubicazione della cava oltre i limiti originariamente autorizzati e la cui abusiva coltivazione, in quanto eccedente la profondità autorizzata dello scavo, costituisce appunto l'oggetto della imputazione contestata ai due attuali ricorrenti. Posto che un tale accertamento, costituente chiaramente la verifica di un elemento di fatto, è stato eseguito, con conforme esito, sia dalla Corte di appello milanese che, prima di questa, dal Tribunale bustocco, esso non è più soggetto ad essere rimesso in discussione di fronte a questa Corte, anche in considerazione dei ben noti limiti di deducibilità di fronte alla Corte di cassazione del vizio di travisamento della prova in caso di cosiddetta "doppia conforme" (Corte di cassazione, Sezione IV penale, 4 febbraio 2014, n. 5615; idem Sezione IV penale, 29 gennaio 2014, n. 4060). Il detto motivo di impugnazione è, invece, infondato, nella parte in cui con esso è invocata la efficacia scriminante, ai sensi dell'art. 181, comma 1- ter, del digs n. 42 del 2004, della autorizzazione paesaggistica conseguita solo in data 19 novembre 2010, e perciò postumamente rispetto alla commissione del reato, dai ricorrenti. Infatti, come già in passato ritenuto da questa Corte con orientamente che ora si intende confermare, in materia paesaggistica, la deroga al principio AV generale per il quale l'autorizzazione paesaggistica non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi, fissata dall'art. 146, comma dodicesimo, D.Lgs. n. 42 del 2004, è limitata agli interventi minori individuati dall'art. 181, comma 1-ter, del citato dlgs. n. 42, introdotto dall'art. 1, comma 36, della legge n. 308 del 2004, soltanto per i quali, ferme restando le sanzioni amministrative di cui all'art. 167, non si applicano le sanzioni penali di cui al comma 1 del medesimo art. 181 (Corte di cassazione, Sezione III penale, 13 aprile 2007, n. 15053). In conforme applicazione di tale principio la Corte territoriale ha, pertanto, correttamente ritenuto irrilevante, data la notevole entità del volume di materiale abusivamente asportato dalla cava in questione, il che rende giustizia anche in relazione alla pretesa inoffensività del comportamento posto in essere dai ricorrenti, inoffensività che la considerevole entità della violazione posta in essere porta certamente ad escludere, il rilascio successivo delle predette autorizzazioni. Non può trovare accoglimento neppure il secondo motivo di impugnazione, col quale i ricorrenti lamentano il fatto che la Corte meneghina 4 non abbia ritenuto che il reato per cui vi è stata contestazione si sia estinto per effetto del'avvenuto ripristino del fondo della cava ai sensi dell'art. 181, comma 1-quinquies, del digs n. 42 del 2004. Anche in questo caso, infatti, la Corte territoriale ha dato atto del fatto che la rimessione in pristino invocato dai ricorrenti non era affatto stata realizzato da costoro;
infatti la Corte ha rilevato che nè la Commissione per il paesaggio della Provincia di Varese nè lo stesso ente territoriale che ha rilasciato in data 19 novembre 2010 la ricordata autorizzazione paesaggistica posturna hanno fatto menzione di detto ripristino come di già avvenuto, facendo tali atti riferimento ad una programmazione ed ad un progetto di ripristino che, come ragionevolmente rilevato dalla Corte territoriale, sono concetti che riguardano condotte fra loro ben diverse e non equiparabili. Connessa al motivo di impugnazione ora esaminato è la questione di legittimità costituzionale dell'art. 181, comma 1, del digs n. 42 del 2004, prospettata dai ricorrenti, in relazione agli artt. 3, 24, 25 e 27 della Costituzione nella memoria depositata in data 19 gennaio 2015. In tale memoria i ricorrenti sostengono che la predetta ipotesi incriminatrice sarebbe connotata da una carente determinatezza descrittiva che non consentirebbe di distinguere il bene tutelato da tale norma rispetto al diverso bene dell'ambiente. Così come prospettata siffatta questione è manifestamente infondata. AV A tale proposito osserva la Corte che la disposizione contenuta nell'art. 181, comma 1, del digs n. 42 del 2004 ha come suo specifico oggetto di tutela il bene paesaggistico, dovendosi intendere per tale il complesso di valori estetici e di cultura storica e materiale, frutto della naturale conformazione del territorio ovvero frutto dello svolgimento Su di esso dell'opera di trasformazione compiuta nel tempo dall'uomo sia a fini civili che al fine dello sfruttamento agricolo e produttivo di quello, che connotano, caratterizzandolo positivamente, un determinato ambito territoriale, laddove il concetto di ambiente, la cui specifica tutela è affidata a disposizioni diverse rispetto a quella ora in esame, identifica, in assenza di connotazione di carattere estetico o culturale in senso ampio, il naturale assetto del territorio e dell'habitat delle specie viventi, la cui tutela è finalizzato non tanto ad assicurarne la integrità in quanto testimonianza, storica e culturale, di un determinato status che si è formato col tempo, quanto ad garantirne la salubrità e fruibilità come strumento per la salvaguardia e la continuità delle condizioni di vita delle generazioni future. 5 L'evidente separatezza fra loro dei descritti concetti esclude la loro confondibilità a livello di tutela penale, essendo, invece, ben delineati i criteri distintivi che ne consentono la rispettiva individuazione. Riguardo al terzo motivo di censura, avente ad oggetto la determinazione del danno risarcibile in favore della costituita parte civile, rileva la Corte che, essendo siffatto danno tuttora da determinare nel suo controvalore pecuniario ed avendo i giudici del merito limitato la loro opera alla liquidazione di una somma a titolo di provvisionale, va ribadito, onde affermare la inammissibilità della l'orientamento giurisprudenziale, qui censura in questione, convintamente condiviso, secondo il quale il provvedimento con il quale il giudice di merito, nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno, assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva non è impugnabile per cassazione, in quanto per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (fra le tante: Corte di cassazione, Sezione II penale, 25 novembre 2014, n. 49016). Come detto, sebbene i motivi di impugnazione formulati dai ricorrenti non abbiano meritato di essere accolti, tuttavia, la impugnata sentenza deve essere, nondimeno, annullata. Rileva, infatti, la Corte che, per effetto dell'avvenuto sequestro dell'intera area della cava, intervenuto in data 7 ottobre 2009, a partire da tale data, che segna inequivocabilmente la cessazione della permanenza del reato (sulla AV natura di reato permanente riferibile alla violazione dell'art. 181, comma 1, del digs n. 42 del 2004, si veda per tutte: Corte di cassazione Sezione III penale, 8 luglio 2013, n. 28934), deve intendersi decorrere il termine prescrizionale del reato in questione;
termine che, trattandosi di una contravvenzione sanzionata con la pena detentiva inferiore nel massimo a 4 anni di arresto, ha la durata massima di 5 anni. Anche considerando che il detto termine è stato sospeso dal 6 maggio al 6 luglio 2011, stante il rinvio del dibattimento per la adesione del difensore dei ricorrenti alla astensione dalle udienze proclamata dall'organo rappresentativo della avvocatura, la estinzione del reato in questione per prescrizione si è verificata in data 7 dicembre 2014. Pertanto la impugnata sentenza deve essere annullata, senza rinvio, per essersi il reato contestato ai due ricorrenti estinto per prescrizione. La circostanza che la prescrizione del reato sia comunque intervenuta successivamente alla sentenza di appello e che i motivo di impugnazione formulati dai ricorrenti fossero privi di pregio fa sì che, visto l'art. 578 cod. proc. pen., debbano essere confermate le statuizioni civili a carico dei due 6 ricorrenti, con la precisazione che non è ravvisabile alcuna violazione del divieto del bis in idem nel fatto che a carico della società che ha avuto in gestione la cava sia stata emessa una sanzione pecuniaria amministrativa. La diversità soggettiva fra chi risulta tenuto al risarcimento del danno e chi è, invece, tenuto al pagamento della sanzione, nonché la stessa diversa natura delle obbligazioni in questione, l'una avente natura civilistica risarcitoria, l'altra avente natura pubblicistica sanzionatoria, sono elementi che escludono di per sé la pertinenza al caso del riferimento al principio del ne bis in idem. I ricorrenti vanno, altresì, condannati alla rifusione delle spese di difesa affrontate nel grado dalla costituita parte civile, liquidate come da dispositivo.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Conferma le statuizioni civili. Condanna gli imputati alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile Parco lombardo della valle del Ticino, liquidate in complessivi euro 3.500,00, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2015 Il Consigliere estensore Il Presidente lace lom Amola fuite DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL - 4 SET 2015 FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Paolo Mensurati 7