Cass. civ., sez. II, sentenza 12/04/2002, n. 5225
CASS
Sentenza 12 aprile 2002

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Il ricorso per cassazione avverso la pronunzia di secondo grado dichiarativa della improcedibilità del gravame per mancato deposito di copia della sentenza impugnata, resa anteriormente alla data del 30 aprile 1995, deve essere valutato in base all'art. 348 cod. proc. civ. nella formulazione antecedente alle modifiche apportatevi dall'art. 54 della legge 26 novembre 1990 n. 353, che ha eliminato la sanzione di improcedibilità dell'appello per mancato deposito del fascicolo di parte. Tuttavia, anche nel vigore dell'art. 348 cod. proc. civ. nella precedente formulazione, il giudice di secondo grado non può dichiarare la improcedibilità dell'appello per il mancato deposito della sentenza impugnata senza fornire la minima motivazione in ordine alla indispensabilità del documento ai fini della decisione della controversia, atteso che il secondo comma dell'art. 348 anzi citato stabilisce la improcedibilità dell'appello per il mancato deposito della sentenza impugnata, solo ove la sentenza stessa sia - secondo il motivato accertamento del giudice del merito - indispensabile ai fini della decisione del gravame.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 12/04/2002, n. 5225
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5225
    Data del deposito : 12 aprile 2002

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