Sentenza 12 aprile 2002
Massime • 1
Il ricorso per cassazione avverso la pronunzia di secondo grado dichiarativa della improcedibilità del gravame per mancato deposito di copia della sentenza impugnata, resa anteriormente alla data del 30 aprile 1995, deve essere valutato in base all'art. 348 cod. proc. civ. nella formulazione antecedente alle modifiche apportatevi dall'art. 54 della legge 26 novembre 1990 n. 353, che ha eliminato la sanzione di improcedibilità dell'appello per mancato deposito del fascicolo di parte. Tuttavia, anche nel vigore dell'art. 348 cod. proc. civ. nella precedente formulazione, il giudice di secondo grado non può dichiarare la improcedibilità dell'appello per il mancato deposito della sentenza impugnata senza fornire la minima motivazione in ordine alla indispensabilità del documento ai fini della decisione della controversia, atteso che il secondo comma dell'art. 348 anzi citato stabilisce la improcedibilità dell'appello per il mancato deposito della sentenza impugnata, solo ove la sentenza stessa sia - secondo il motivato accertamento del giudice del merito - indispensabile ai fini della decisione del gravame.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 12/04/2002, n. 5225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5225 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2002 |
Testo completo
M Reg. gen. N° 19105 2 2 5 /0 2 Udienza el febb i 2002 Oggetto: risarcimento danni per inadempimento contrattuale. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Gron. 16055 SEZIONE SECONDA CIVILE Rep. 1178 Composta dai Sigg.ri Magistrati: Presidente rel. Dott. UGO RIGGIO Dott. CARLO CIOFFI Consigliere €0,77 1:1500 Dott. GIOVANNI SETTIMJ Consigliere CANCELLER Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere Dott. VINCENZO MAZZACANE Consigliere C040568 ha pronunciato la seguente: SENTENZA 6040559 sul ricorso proposto da: GO DO e RR IA, elettivamente domiciliati in Roma, via Rattazzi n. 1/B. presso l'avv. Basilio D'Acunio, difesi dall'avv. LU Ciano e dall'avv. Matteo de Perna in forza di mandato in atti:
- ricorrenti -
contro
IN IE e LI UI
- intimati -
avverso la sentenza della Corte di appello di Bari in data 22 giugno 1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12 febbraio 2002 19225 1999 GO e PE IS e IN. 205/02 Udienza del 12 febbraio 2002. Presidente Callapietra, relatore Riggio. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. per diritti € 155 dal Relatore Presidente Riggio: 02 OPR. 2002 ilUdito il P.M., in persona del Sostitu to Procuratore Generale Dott. ON IL CANCELLIERE Carestia, che ha concluso chiedendo l'accoglimento per quanto di ragione del CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE primo motivo, assorbito il secondo motivo. Richiesta copia studio dal Sig. FI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO per diritti € 1.55 Con citazione del 24 marzo 1988 i coniugi RA PE e EO PR 2002 IL CANCELLIERE GO esponevano di aver acquistato, con scrittura privata del 27 luglio 1981, dalla società VI ON e germani Pazienza" un appartamento facente parte di uno stabile condominiale sito in S. Giovanni Rotondo, con annessa cantina al piano seminterrato: che con separata dichiarazione del 31 agosto 1981 LU IS, marito della IN, si era impegnato per conto dei proprietar CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE IN e germani Pazienza a trasformare in garage il locale acquistato comBichiesta copia studio dal Sig. cantina, senza poi provvedervi;
che inoltre ultimato e consegnato l'immobile si per diritti € 1.55 erano manifestate infiltrazioni di acqua piovana nel garage e diffuse macchie di 1.2 APR. 2002. IL CANCELLIERE umidità nella camera da letto. Convenivano pertanto dinanzi al Tribunale di Bari sia la IN, quale socia della società di fatto IN ON e GermaQORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Pazienza, sia il IS, quale rappresentante senza procura di detta society Richiesta copia studio per sentirli condannare in via solidale al pagamento della somma complessiva dal Sig. DN per diritti € 1.55 £. 22.411.000 necessaria per l'eliminazione delle infiltrazioni di acqua nel garage. 12 APR. 2002 IL CANCELLIERE la sistemazione della camera da letto e la riattivazione dell'impianto di riscaldamento rimasto danneggiato, oltre a £. 60.000 mensili per la mancata utilizzazione del garage. I convenuti, costituitisi separatamente, si opponevano alla domanda, chiedendo in via riconvenzionale il IS la condanna degli attori al 19225 1999 GO e PE IS e IN. Udienza del 12 febbraio 2002. Presidente Calfapietra, relatore Riggio. 3 pagamento della somma di £.
2.500.000 quale compenso per i lavori da lui ese- guiti per la trasformazione della cantina in garage, e la IN la condanna degli stessi attori al pagamento della somma di £.
3.000.000 quale residuo prezzo dell'immobile. All'esito il tribunale, con sentenza in data 5 luglio 1994 rigettava la domanda nei confronti del IS e condannava la IN al pagamento. in favore degli attori, della somma di £. 12.815.145. oltre interessi legali dalla domanda. Rigettava le domande riconvenzionali. A seguito di impugnazione della IN e del IS la Corte di appello di Bari, con sentenza del 22 giugno 1998, rigettava la domanda proposta dagli originari attori e, in accoglimento della riconvenzionale proposta dalla IN, condannava gli appellati al pagamento in favore della medesima della somma di £.
3.000.000 quale residuo prezzo dell'immobile da loro acquistato, con gli interessi legali dalla proposizione della riconvenzionale al saldo, ponendo a loro carico le spese di entrambi i gradi. La corte, avendo gli appellanti riproposto l'eccezione di decadenza e prescrizione della azione di garanzia per i vizi e difetti riscontrati nell'immobile. già proposta in primo grado, rilevava che la fattispecie andava ricondotta nell'ambito di applicabilità di cui all'art. 1669 c.c.. trattandosi di vizi di costruzione dell'immobile compravenduto che incidevano sulla funzionalità globale dello stesso, come accertato dal c.t.u. A tal fine rilevava che l'immobile era stato consegnato il 27 luglio 1981 (giorno della stipula del rogito), mentre la denunzia dei vizi e difetti era stata fatta con lettera del 26 novembre 1985, con la quale erano stati specificati i vizi e difetti manifestatisi. Gli acquirenti avevano 19225 1999 GO e PE IS e IN. Udienza del 12 febbraio 2002. Presidente Calfapietra;
relatore Riggio. inoltre avuto anche piena contezza delle cause di tali inconvenienti, come risultava dalla perizia giurata dell'ing. IC del 19 settembre 1985, la quale indicava persino quali erano i lavori necessari alla loro eliminazione. L'azione risarcitoria era pertanto prescritta in quanto proposta con l'atto di citazione notificato il 24 marzo 1988. quindi molto dopo l'anno dalla scoperta dei vizi. Hanno chiesto la cassazione di tale sentenza il GO e la PE, in base a due motivi di ricorso. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE I ricorrenti con il primo motivo lamentano che la corte di appello non abbia esaminato l'eccezione di inammissibilità ed improcedibilità dell'appello (ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 348 c.p.c. vecchia formulazione), per la mancata produzione, da parte degli appellanti, del proprio fascicolo di parte, contenente la documentazione acquisita in primo grado, utile per consentire alla corte il riesame della controversia, adducendo a motivo che il fascicolo sarebbe scomparso nell'archivio del tribunale. Il motivo è infondato. Infatti il ricorso per cassazione avverso la pronunzia di secondo grado dichiarativa dell'improcedibilità del gravame per mancato deposito di copia della sentenza impugnata. resa anteriormente alla data del 30 aprile 1995, deve essere valutato in base all'art. 348 c.p.c. nella formulazione antecedente alle modifiche apportate dall'art. 54 legge 26 novembre 1990 n. 353, che ha eliminato la sanzione di improcedibilità dell'appello per mancato deposito dei fascicolo di parte. Tuttavia, anche nel vigore dell'art. 348 c.p.c. nella precedente formulazione, il giudice di secondo grado non può dichiarare la improcedibilità dell'appello per il 19225 1999 GO e PE IS e IN. Udienza del 12 febbraio 2002. Presidente Calfapietra: relatore Riggio. 105 mancato deposito della sentenza impugnata senza fornire la minima motivazione in ordine alla indispensabilità dei documento ai fini della decisione della controversia, atteso che il comma 2 dell'art. 348 innanzi citato stabilisce la improcedibilità dell'appello per il mancato deposito della sentenza impugnata. solo ove la sentenza stessa sia - secondo il motivato accertamento del giudice del merito - indispensabile ai fini della decisione dei gravame (cfr.: Cass. sez. I, 25 marzo 1998 n. 3138). La corte di appello, anche senza affermarlo esplicitamente, ha quindi ritenuto infondata l'eccezione sollevata dagli attuali ricorrenti, avendo potuto н ugualmente acquisire la sentenza impugnata ы e la documentazione precedentemente prodotta mediante la produzione in copia, da parte degli appellanti, del proprio fascicolo di primo grado. Con il secondo motivo i ricorrenti denunziano poi la carenza di motivazione e la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., contestando che dal contenuto della raccomandata inviata il 26 novembre 1985 alle controparti dal loro avvocato potesse desumersi che essi erano a completa conoscenza dei vizi presenti nell'immobile e. per quanto riguarda la perizia giurata dell'ing. IC, di cui pure la corte si era avvalsa per ritenere la perfetta conoscenza dei vizi e delle cause degli stessi da parte loro, non essendo stata prodotta in appello in originale, ma solo in fotocopia, non avrebbe potuto essere presa in considerazione. Anche questo motivo deve essere disatteso, essendo in parte generico ed in parte inammissibile. E' certamente generico allorché contesta che dalla raccomandata inviata dal legale dei GO / PE alle controparti potesse 19225 1999 GO e PE IS e IN. Udienza del 12 febbraio 2002. Presidente Calfapietra, relatore Riggio. 6 desumersi la conoscenza dei vizi presenti nell'immobile e delle cause degli stessi. poiché non spiega quale fosse l'esatto contenuto di tale raccomandata, né risultano trascritti nel ricorso quei passi della lettera che avrebbero potuto confermare l'assunto dei ricorrenti. Ciò era indispensabile, per il c.d. principio dell'autonomia del ricorso per cassazione, che deve fornire ai giudici di legittimità ogni elemento necessario alla decisione della causa senza il sussidio di altre fonti, e quindi senza la necessità di dovere provvedere tranne in casi particolari, come ad esempio quando sia denunziato un error in procedendo - al riesame degli atti processuali. Il motivo è poi inammissibile nella parte in cui sostiene che la perizia giurata dell'ing. IC non avrebbe potuto essere esaminata dalla corte di appello, in quanto prodotta in fotocopia, a seguito dello smarrimento del fascicolo di primo grado degli appellanti. Per impedire l'utilizzazione di tale documento in fotocopia gli attuali ricorrenti avrebbero dovuto infatti contestare subito la corrispondenza della copia all'originale, e non sollevare adesso, per la prima volta. tale questione. Se poi la questione venne sollevata tempestivamente e disattesa dal giudice di appello, i ricorrenti avrebbero dovuto denunziare specificamente tale decisione della corte. L'infondatezza o inammissibilità di entrambi i motivi illustrati con il ricorso determina il rigetto dello stesso. Nessuna statuizione va emessa in ordine alle spese del giudizio, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.
P. Q. M.
rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 12 febbraio 2002. Il Presidente est. Ugo Miggs 19225 1999 GO e PE IS e IN. % Udienza del 12 febbraio 2002. Presidente Calfapietra: relatore Riggio. DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 12 APR. 2002 IL CANCELLIERE GI ELITERECE Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 2 Iscritto a quolo 03-05-19 12/1278 Art. n. IL CANCELLIERE C1 Paolo Talarico Tele co 10ST 129,11 SEST 20,66 TOT 14977