Cass. pen., sez. III, sentenza 22/01/2014, n. 8688
CASS
Sentenza 22 gennaio 2014

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Il reato di scarico di acque reflue industriali, ex art. 137, comma quinto, del D.Lgs. n. 152 del 2006, con superamento dei limiti tabellari concernenti le sostanze indicate nella tabella 5 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n. 152 del 2006, non può essere ritenuto di natura permanente, a meno che non si provi in concreto che trattasi di scarico continuo, e cioè che l'alterazione dell'accettabilità ecologica del corpo recettore si protrae nel tempo senza soluzione di continuità per effetto della persistente volontà del titolare dello scarico.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 22/01/2014, n. 8688
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8688
    Data del deposito : 22 gennaio 2014

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