Cass. pen., sez. III, sentenza 19/04/2011, n. 19753
CASS
Sentenza 19 aprile 2011

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In tema di scarico di acque reflue industriali, successivamente alla modifica dell'art. 137, comma quinto, del D.Lgs. n. 152 del 2006 ad opera della legge n. 36 del 2010, il superamento dei limiti tabellari integra reato solo ove riguardante le sostanze indicate nella tabella 5 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n. 152 del 2006, diversamente integrandosi un mero illecito amministrativo. (In applicazione del principio la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna intervenuta con riguardo alle sostanze di azoto ammoniacale, BOD5, COD, grassi e oli animali e vegetali, non comprese nella citata tabella).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 19/04/2011, n. 19753
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19753
    Data del deposito : 19 aprile 2011

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