Sentenza 10 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/05/2001, n. 6478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6478 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2001 |
Testo completo
O L 2 L 7 - O 0 1 B - 6 I M 2 D L E A D R T 2 S 4 6 O . U P R 64 7 8/0 1 . REPUBBLICA ITALIANA P C M . I D p A B . l D l IN NOME DEL POPOLO ITALIA a E . 5 b T a N t A CORTE SUPREMA DI C E S E . t r a SEZIONE PRIMA CIVILE REGOLAMENTO COMPETENZA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 6381/00 Dott. Angelo GRIECO Consigliere Dott. Giovanni LOSAVIO Cron. 14540 Dott. Giovanni VERUCCI Rel. Consigliere Dott. Mario ADAMO Rep. 2345 Consigliere Ud. 23/02/2001 Consigliere Dott. Francesco FELICETTI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SE NTENZA dal Sig. 5.25:07 sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da: per diritti L. 3000 il 10.05.01 PITTAU EMILIO, BOI IRENE, PITTAU GIAMPAOLO, PITTAU ANNA IL CANCELLIERE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE MARIA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA PIERLUIGI UFFICIO COPIE Richiesta copia studio DA PALESTRINA 19 presso l'avvocato GIOVANNA ANGELA dal Sig. F' 1 per diritti L. 3000 DETTORI MASALA, che li rappresenta e difende unitamente 11-10-05-01 all'avvocato GUIDO MANCA BITTI, giusta delega a margine IL CANCELLIERE del ricorso;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ricorrente Richiesta copia studio dal Sig. c contro per diritt 3000diritty COMUNE DI VILLAMASSARGIA;
11-10-05.01 IL CANCELLIERE
- intimato -
avversO la sentenza n. 30/00 della Corte d'Appello di 2001 ARIE DEVI 527 CAGLIARI, depositata il 03/02/00; 1 1111810 udita la relazione della causa svolta nella camera di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE consiglio il 23/02/2001 dal Consigliere Dott. Giovanni Rilasciata copia legale al Sig. MA CA-Bitti VERUCCI;
per dirity L. (2000 th Bill LUSTODY lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore ---- IL CANCELLIERE Generale Dott. Dario CAFIERO con le quali si chiede che la Corte voglia dichiarare la competenza della Corte di Appello di Cagliari con le conseguenze di legge. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO €9,52 L.1000 CANCELLERIA Con atto notificato il 7 dicembre 1990, NE OI, IO, LO ed NA MA IT, eredi di Anto- nio IT, hanno convenuto in giudizio, dinanzi alla AY523108 Corte d'Appello di Cagliari, il Comune di Villamassar- gia, esponendo che, con atto del 29 ottobre 1982, ave- courants cou lessible vano in detto Comune la Eccezione volontaria di alcuni LIRE 2000 terreni di loro proprietà, interessati da occupazione CANCELLERIA preordinata all'esproprio, per un corrispettivo provvi- sorio, da integrarsi secondo il disposto dell'art. 1 BE146763 della legge n. 385 del 1980. Essendo intervenuta la BE146753 sentenza della Corte 223/83 Costituzionale n. (dichiarativa dell'illegittimità costituzionale della BE146758 citata legge), i IT hanno chiesto la determinazio- LIRE 1500 CANCELLERIA ne delle giuste indennità di esproprio e di occupazione d'urgenza, agendo ex art. 19 L. 865/71. Costituitosi, il Comune di Villamassargia ha ecce- pito l'incompetenza per materia della Corte d'appello, 2 LAY523117 essendo competente il tribunale. La Corte adita, con sentenza del 15 gennaio 1992, disponendo per ha dichiarato la propria competenza, l'ulteriore corso del giudizio. Con sentenza del 3 febbraio 2000, la stessa Corte ha dichiarato la propria incompetenza a conoscere delle domande proposte dalla Bai e dai IT, essendo compe- tente il tribunale di Cagliari. La Corte ha Osservato che, in relazione all'ipotesi di mancata corresponsione al cedente del conguaglio che gli sarebbe spettato in 385/80, la giurisprudenza di le-forza dell'art. 1 1. gittimità si è consolidata nel senso che la competenza a conoscere della domanda va determinata secondo i co- muni canoni processuali e non si applica l'art. 19 1. 865/71. Rilevata la diversità della cessione volontaria del bene dall'espropriazione, la Corte territoriale ha af- fermato che la competenza in unico grado della corte d'appello presuppone necessariamente un provvedimento espropriativo, una stima e la determinazione dell'indennità, avendo comunque natura eccezionale. Avverso tale sentenza la BÁ ed it IT hanno proposto regolamento di competenza con ricorso notifi- cato il 27 marzo 2000 (dispositivo comunicato il 1° marzo 2000), deducendo due motivi e chiedendo che sia 3 dichiarata la competenza della Corte d'appello di Ca- gliari. Il Comune di Villamassergia non ha svolto attività difensiva. Il P.M. ha chiesto che sia dichiarata la competenza della Corte d'appello di Cagliari. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano che la Corte territoriale non abbia considerato che, non es- sendo stata impugnata la sentenza in data 15 gennaio 1992 (con la quale la stessa Corte aveva dichiarato la propria competenza a conoscere della domanda), su tale statuizione si era formato il giudicato ed era precluso il riesame, anche d'ufficio, della questione. La doglianza è inammissibile, prospettando non già una questione di competenza, ma la violazione di regola processuale, da far valere con il ricorso ordinario per cassazione e non con il regolamento necessario di com- petenza (SS.UU. 764/99). Con il secondo mezzo, si deduce che la competenza spetta alla Corte d'Appello e non al Tribunale. La censura è fondata. n. liLe Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza 7191/97, hanno affermato che, in relazione alla tra- sformazione dello speciale rimedio previsto dall'art. 19 L. 865/71 per effetto delle sentenze additive della 4 Corte Costituzionale, la competenza funzionale della Corte d'Appello in unico grado, originariamente previ- sta dal citato art. 19 per le sole ipotesi di opposi- zione alla stima, deve applicarsi in tutti casi di determinazione giudiziale di detta indennità nell'ambito del procedimento espropriativo promosso se- condo il modello delineato nella medesima legge, in compreso quello di domanda di conguaglio a seguito di cessione volontaria del bene, sulla base della legge n. 385 del 1980, dichiarata incostituzionale con sentenza n. 223/83. successivamente li Tale principio è stato necessariamente ribadito da numerose pronunzie ("ex multis", Cass. 5848/2000, 7961/99, 10617/98; cfr., inoltre, Cass. 15838/2000, se- condo cui la competenza in unico grado della Corte d'appello sussiste anche in ipotesi di cessione del be- ne e di richiesta di conguaglio dell'indennità di occu- pazione d'urgenza). La giurisprudenza di legittimità, quindi, si è con- solidata (prima della decisione adottata con la senten- za impugnata) nel senso opposto a quello ritenuto dalla Corte cagliaritana;
la sentenza delle Sezioni Unite, poi, ha esaminato e disatteso tutti i profili adottati a sostegno della tesi che individuava nel tribunale il giudice competente a conoscere della domanda di congua- 5 glio. In particolare, ha posto in rilievo che il valore attribuito al bene espropriativo in base alla L. 385/80 non è rappresentato dall'indennità provvisoria, bensì ed oggi da ride- da quella definitiva, da integrare - terminare secondo i criteri legali;
che la competenza d'appello ex art. 19 L.in unico grado della corte 865/71 discende, di per se stessa, dall'adozione del modello procedimentale espropriativo della legge mede- ancorata ai vari criteri determinativi èsima e non dell'indennità storicamente succedutisi%;B che la Corte Costituzionale ha ampliato lo spett normativo dell'art. 19, eliminandone l'originaria configurazione di norma eccezionale;
che il giudizio instaurato dal privato “non può più configurarsi come opposizione ad una stima che potrebbe non esserci, anzi non è più ne- cessario che ci sia, ma come autonomo giudizio di CO- gnizione per la determinazione giudiziaria dell'indennità di esproprio"; che detta opposizione non è ancorata più necessariamente ad un esproprio, ad una stima e ad un'indennità, mentre, in precedenza, la man- canza anche di uno solo di questi presupposti comporta- h va la deroga al criterio di competenza per materia del- la corte d'appello in unico grado;
che, infine, il cor- rispettivo della cessione - che è un contratto di di- 6 ritto pubblico - anche se è denominato prezzo è norma- rapportato, nella determinazione della sua tivamente entità definitiva, all'indennità di esproprio secondo i criteri vigenti. La sentenza impugnata non si è attenuta a tali principi: ne deriva che, in accoglimento del ricorso (nei limiti precisati), detta sentenza va cassata e che devesi dichiarare la competenza in unico grado della Corte d'Appello di Cagliari a conoscere della domanda proposta dalla OI e dai IT. La stessa Corte territoriale provvederà anche sulle spese del giudizio di regolamento di competenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa la sentenza impugnata e dichiara la competenza I D della Corte d'Appello di Cagliari, che provvederà anche sulle spese del giudizio di regolamento di competenza. Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2001. Il Consigliere estensore Il Presidente ovanni Veruc Angelo Griec Juhiy e W Prime Sezon e Depositate in Cancelleria IL CANCELLIERE 10 MAG. 2001 Luisa Passinetti Jalkinet IL CANCELLIERE за Mori Samined 7 UFFICIO DELLE ENTRAZBOROMA 2 Registrato in cata 4 Sorio 30894 250.000 versate S. cl ne (line D ECENTCOINQUANTAMILA ) P. Il Dirigente Area Servizi (D.ssa MA Grazia DI HIPPO) 11 Responsabile Servicio al (Dr. M. RACC