Sentenza 11 luglio 2008
Massime • 1
È legittima la revoca dell'indulto (nella specie, ex L. n. 241 del 2006) per effetto dell'applicazione di pena concordata, in misura non inferiore a due anni di reclusione, in relazione a delitto non colposo commesso nel quinquennio dall'entrata in vigore della citata legge. (Conf. sez. I, 3 luglio 2008 n. 32353, Abdelul, non massimata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/07/2008, n. 29959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29959 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2008 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
PRIMA SEZIONE PENALE 29 9 5 9 /08 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Si UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 11/07/2008
SENTENZA
N. 2257/08
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. BARDOVAGNI PAOLO PRESIDENTE
1. Dott.SIOTTO MARIA CRISTINA CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE 11 N. 011477/2008 2. Dott. ROMBOLA' MARCELLO
3. Dott. CASSANO MARGHERITA IT
4. Dott. PIRACCINI PAOLA 11
ha pronunciato la seguente
/SENTENZA ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
N. IL 15/12/1981 1) AL BENEDETTO
avverso ORDINANZA del 31/01/2008
TRIBUNALE di LAGONEGRO
chiesto il rifetto del ricorso Cedrangols, the ho sentita la relazione fatta dal Consigliere
CASSANO MARGHERITA lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. Q
سے
Con ordinanza del 31 gennaio 2008 il Tribunale di Lagonegro revocava il beneficio dell'indulto concesso a DE AR dal Tribunale di Castrovillari
con ordinanza del 21 agosto 2006 nella misura di giorni quindici di reclusione ed euro 2.300 di multa, relativamente al provvedimento di cumulo emesso il 28 aprile
2005 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari, avendo
AR commesso il 14 settembre 2007 il reato previsto dall'art. 73 d.p.r. n. 309 del 1990 per il quale gli è stata applicata, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. la pena di anni quattro di reclusione ed euro diciottomila di multa.
Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, AR, il quale lamenta erronea interpretazione dell'art. 1, comma terzo.
1. n. 241 del 2006 e carenza della motivazione, non potendo la sentenza di patteggiamento costituire presupposto per la revoca dell'indulto in precedenza concesso.
Osserva in diritto.
Il ricorso non è fondato.
La sentenza di applicazione concordata della pena (art, 444 c.p.p.), essendo equiparata, ai sensi dell'art 445, comma 1-bis, c.p.p. salvo diverse disposizioni di legge, ad una pronuncia di condanna (Cass. Sez. Un. 23 maggio 2006, n. 17781, rv.
233518) ben può costituire titolo idoneo per la revoca di diritto dell'indulto, ai sensi dell'art. 1, comma terzo, 1. n. 241 del 2006, qualora colui che ne ha usufruito commetta, entro cinque anni dall'entrata in vigore della citata legge, un delitto non colposo per il quale gli venga inflitta una pena detentiva non inferiore a due anni.
Alla luce dell'interpretazione logico-sistematica degli artt. 444, 445, comma 1- bis, c.p.p. e 1, comma terzo, 1. n. 241 del 2006 il suddetto principio ha una valenza generale più ampia rispetto alla specifica fattispecie (revoca di diritto della sospensione condizionale della pena) con riferimento ala quale è stato enunciato e trova, quindi, applicazione anche in materia di revoca di diritto del beneficio dell'indulto ai sensi dell'art. 1, comma terzo, della 1. n. 241 del 2006.
Il provvedimento impugnato è, pertanto, esente dai vizi denunziati, avendo correttamente proceduto alla revoca di diritto del beneficio dell'indulto - concesso
DE OF dal Tribunale di Castrovillari con ordinanza del 21 agosto 2006 nella misura di giorni quindici di reclusione ed euro 2.300 di multa, relativamente al
سے 1 provvedimento di cumulo emesso il 28 aprile 2005 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari - in conseguenza della commissione, da parte di
OF, il 14 settembre 2007, del reato previsto dall'art. 73 d.p.r. n. 309 del 1990 per il quale gli è stata applicata, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. la pena di anni quattro di reclusione ed euro diciottomila di multa.
Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, l'11 luglio 2008.
Il Presidente Il Consigliere estensore dott. Paolo Bardovagni dott. Margherita Cassano
|Bardonone nWacoleila Саного РВ олово.Margherita
DEPOSITATAL IN CANC DELLERIA
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17 LUG 2008
CANCELLIERE TE LE