Sentenza 17 dicembre 1998
Massime • 1
La condotta vietata dagli artt. 55 e 1161 cod. nav. consiste non solo nella esecuzione di nuove opere nella fascia protetta del demanio marittimo, ma anche nel mantenerla indisponibile agli usi, cui è deputata, per effetto della detta esecuzione, sicché il momento di cessazione della permanenza nella contravvenzione non va individuato nella ultimazione o sospensione dei lavori in quanto l'offesa perdura sino a che le opere non siano rimosse ovvero non si ottenga la relativa autorizzazione oppure intervenga un provvedimento autoritativo che elimini la libera disponibilità del bene in capo al contravventore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/12/1998, n. 884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 884 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. AVITABILE Davide Presidente del 17/12/98
1. Dott. ZUMBO Antonio Consigliere SENTENZA
2. " DI IL NC " N.3887
3. " TERESI AL " REGISTRO GENERALE
4. " NOVARESE Francesco " N.33247/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Udito il Pubblico Ministero in persona del LA SA PE n. a Ragusa il 19 novembre 1917
Avverso la sentenza della Pretura di Modica del 2 giugno 1998 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. F. Novarese
Udito il Pubblico Ministero in persona del dr. De Nunzio che ha concluso per rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
La SA PE ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Pretura di Modica, emessa in data 2 giugno 1998, con la quale veniva condannato per il reato di esecuzione di opere entro 30 metri dal demanio marittimo senza autorizzazione della competente Capitaneria di Porto, deducendo quali motivi l'omessa applicazione dell'art.649 c.p.p., poiché, per lo stesso reato, il ricorrente era stato giudicato con sentenza del 18 giugno 1996. Motivi della decisione
Appare opportuno illustrare sinteticamente i termini della vicenda processuale al fine di meglio comprendere il motivo di ricorso e la soluzione accolta.
In data 18 giugno 1996 la Pretura di Modica dichiarava improcedibile l'azione penale nei confronti del ricorrente anche per il reato di cui agli artt.55 e 1161 R.D. n. 327 del 1942 c.d. codice della navigazione per aver eseguito, entro una zona di trenta metri dal demanio marittimo nuove opere consistenti in un passaggio pedonale, che va dal cancelletto di ingresso della casa di villeggiatura fino al bagnasciuga delle dimensioni di m.30 x 1 e intermezzato da una base circolare in calcestruzzo presumibilmente per la sistemazione di un gazebo. Detto percorso termina con una piattaforma circolare. Eseguito in Marina di Modica scogliera parallela via Portosalvo, zona sottoposta a vincolo paesaggistico, ai sensi dell'art.1 l. 431/85. Accertato in Modica il 9/8/1995.
Nella predetta pronuncia il giudice di merito, accedendo ad una minoritaria e per nulla condivisibile giurisprudenza di questa Corte (Cass. sez.III 23 maggio 1997 n. 1721, P.M. in proc. Sciarrino rv.208053), oggetto di puntuali critiche da parte del prevalente orientamento (Cass. sez.III 10 dicembre 1997 n. 3848, La SA rv.209971 fra tante) e della dottrina, ha ritenuto che il termine di cessazione della permanenza di detta contravvenzione dovesse coincidere con l'edificazione dell'opera e, per tale ragione, ritenuto permanente l'altro reato di occupazione di demanio marittimo trasmetteva gli atti al P.M. per la contestazione della predetta diversa contravvenzione.
Con altro decreto di citazione del 6 dicembre 1997 il ricorrente veniva tratto a giudizio per rispondere della medesima imputazione per lo stesso reato, mentre altro Vice RE condannava il prevenuto con la sentenza impugnata, incentrando tutta la sua motivazione sulla contravvenzione di occupazione del demanio marittimo (artt.54 e 1161 primo comma c.n.) sulla natura permanente della stessa, protratta fino alla decisione di primo grado. Riassunta in tal modo la vicenda processuale, è opportuno notare che la nullità comminata per l'omessa correlazione tra sentenza ed accusa contestata, di cui all'art.521 c.p.p., ha natura intermedia (Cass. sez.I 27 ottobre 1995 n. 10684, Guarnieri ed altri rv. 202536) e non è stata dedotta nella fase degli atti introduttivi del dibattimento (Cass. sez.III 12 aprile 1995 n. 3986, Raciti rv. 201972) e neppure con i motivi di ricorso, sicché non può essere più rilevata nemmeno di ufficio ed è sanata.
Tale premessa si rendeva necessaria perché senza dubbio il ricorrente, tratto a giudizio per il reato di cui agli artt.55 e 1161 c.n. per aver eseguito opere a meno di trenta metri dal demanio marittimo senza autorizzazione è stato condannato per la contravvenzione prevista dagli artt.54 e 1161 c.n. per aver occupato arbitrariamente cioè senza concessione demaniale un tratto di demanio marittimo, contemplata al n.1 del primo comma, mentre l'altra è stabilita al n.2 dello stesso comma.
Inoltre non è stato dedotto neppure il vizio di difetto di motivazione su tale punto, ma soltanto la violazione del principio del "ne bis in idem" di cui all'art.649 c.p.p., sicché ogni discussione deve incentrarsi su questo aspetto.
Orbene, accertata dal giudice di merito in maniera insindacabile da parte di questa Corte la permanenza dell'occupazione fino alla sentenza di primo grado, l'epoca dell'accertamento viene ad essere fissata al 2 giugno 1998, sicché almeno per il periodo dal 18 giugno 1996 a detta data non si è formato alcun giudicato, giacché la precedente decisione muove da un'errata considerazione del momento di cessazione della permanenza della contravvenzione contestata e non esclude la sussistenza del fatto storico, sicché non può ritenersi formato il giudicato in ordine all'epoca successiva alla contestazione avvenuta nel primo processo una volta che l'epoca di consumazione del reato, avente natura permanente, viene fissata anche dopo la costruzione dell'opera.
Ed invero è noto che, secondo uniforme giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. sez.un. ud.23 novembre 1995 dep. 23 febbraio 1996 n. 2110, P.G. in proc. Facchin ed altri rv.203785 cui adde Cass. sez. II 16 ottobre 1997 n. 19491, Maranto rv. 203752), è legittimo assumere come elemento di autonomo giudizio circostanze di fatto raccolte nel corso di altri procedimenti penali, pur quando questi si siano conclusi con sentenze irrevocabili di assoluzione, perché la preclusione del ne bis in idem impedisce soltanto l'esercizio dell'azione penale per il fatto reato che di quel giudicato ha formato oggetto, ma non riguarda la possibilità di una rinnovata valutazione delle risultanze probatorie acquisite. in un diverso processo ormai conclusosi, una volta stabilito che quelle risultanze possono essere rilevanti per l'accertamento di reati diversi da quelli già giudicati.
Ed invero l'inammissibilità di un secondo giudizio per lo stesso reato non vieta di prendere in considerazione lo stesso fatto storico, o particolari suoi aspetti per valutarli ai fini della prova concernente un reato diverso da quello giudicato.
Del resto con riferimento al reato Permanente si è sempre affermato che costituisce fatto diverso quello che, pur violando la stessa norma ed integrando gli estremi del medesimo reato, è ulteriore estrinsecazione dell'attività del soggetto, diversa e distinta nello spazio e nel tempo da quella posta in essere ed accertata con sentenza definitiva sia essa di condanna o di assoluzione. Tale assunto non è contraddetto da una monadistica pronuncia di questa Corte (Cass. sez.III 6 ottobre 1986 n. 10480, Filocamo rv.173873), che attiene ad una fattispecie particolare, in cui è stato contestato lo stesso reato in base alla medesima occupazione di bene demaniale, effettuata con le identiche opere e senza addurre, a giudizio di quel collegio, alcuna differente prova circa l'esistenza di una situazione antigiuridica ritenuta nella sua materialità insussistente o sanata, mentre nella fattispecie in esame l'improcedibilità dell'azione penale per intervenuta prescrizione del reato è stata fondata su un'errata individuazione del momento di cessazione della permanenza, sicché non può esistere alcuna preclusione discendente dal giudicato, che deve essere cristallizzato al 9 agosto 1995 o al massimo al 18 giugno 1996, epoca della prima pronuncia.
Pertanto, già il differente reato per cui è stato giudicato con l'impugnata sentenza (occupazione arbitraria di bene demaniale) invece di quello contestato (esecuzione di opere a meno di trenta metri dal demanio marittimo senza autorizzazione) contemplato in un differente numero del primo comma dell'art.1161 c.n., esclude l'applicabilità del principio del "ne bis in idem", neppure invocabile, ove si fosse trattato dello stesso fatto ritenuto commesso in tempo diverso cioè fino alla pronuncia della sentenza di primo grado vale a dire il 2 giugno 1998.
A tal ultimo riguardo bisogna affrontare la problematica derivante dall'individuazione del momento di cessazione della permanenza nella contravvenzione di cui agli artt.55 e 1161 c.n., risolta in maniera difforme da questa Corte con riferimento all'orientamento minoritario su indicato.
Innanzitutto si deve evidenziare che le contrastanti pronunce emesse in tema di contravvenzione ex artt.55 e 1161 cod.nav.(Cass. sez.III 23 maggio 1997 cit. cui adde Cass. sez.III 31 maggio 1997, P.M. in proc.Lantieri contra Cass. sez.III 10 dicembre 1997, La SA cit. cui adde ex plurimis Cass. sez.III 7 marzo 1998 n. 4411, P.M. in proc.Arcara ed in maniera più completa Cass. sez.III 12 dicembre 1997.P.M. in proc. Cusimano) concernono vari ricorsi tutti proposti con identici motivi dal P.M. presso il Tribunale di Palermo avverso ordinanze di riesame, con le quali era stato disposto il dissequestro di immobili privi della prescritta autorizzazione anche se ultimati da gran tempo.
Nell'analisi esegetica dei due precetti in esame (artt.55 e 1161 cod. nav.) si scontrano due differenti concezioni dell'interpretazione delle norme in diritto penale e della nozione di reato permanente. Infatti l'indirizzo minoritario ritiene che il principio di legalità e quello della tipicità della fattispecie impongano un'ermeneusi limitata al significato letterale delle parole, tralasciando un'analisi logico-sistematica e teleologica, giacché il riferimento all'interesse protetto e la teoria del bene giuridico sono nate "per tentare di limitare la potestà punitiva dello Stato", per, poi, divenire sul piano interpretativo uno dei criteri "da tempo evidenziati cioè..quello teleologico" con il quale si vorrebbe "piegare il dettato formale della norma alla protezione di questo obiettivo finalistico, così rendendo "attuale" la previsione astratta", mentre costituisce "invalicabile confine.."la parola della legge" che può essere estesa, ma non travolta, giungendo ad affermare che "attraverso il metodo teleologico non si può mai consentire di "completare" la norma" con un'interpretazione contra reum (Cass. sez.III 27 marzo 1998, P.M. in proc. Bernardini ed altro).
A tale tesi sarebbe sufficiente obiettare che l'interpretazione estensiva e non analogica è ammessa anche in diritto penale e che l'esegesi letterale è uno dei tanti criteri indicati dal legislatore nell'art.12 delle preleggì, mentre non è conforme a legge effettuare un'analisi ermeneutica di un precetto, basandosi su un dato testuale, isolato ed astratto da tutto il contesto normativo senza aver esaminato la disposizione nel suo insieme. La fallacia del dato testuale viene evidenziata dall'attento esame dell'espressione letterale operata dall'orientamento prevalente, sicché l'innovativa tesi sul momento di cessazione della permanenza nel reato previsto dagli artt.55 e 1161 cod.nav. non trova neppure il conforto della "parola della legge" a meno di non volerla limitare a mero segno semantico.
Infatti ai fautori della tesi non condivisa ed innovativa si è opposto che l'essersi basati sul significato della parola "esecuzione" non ha tenuto conto che "lo stesso termine è utilizzato dal legislatore anche in senso dinamico e funzionale, correlato agli effetti che l'esecuzione produce sul bene che ne viene interessato:
e, quindi, non già con esclusivo riguardo al rapporto tra l'autore e l'attività di costruzione dell'opera, bensi con riferimento alla situazione dell'intero nuovo compendio, in cui l'opera viene ad incidere, restandovi inglobata, ora per definirne l'assetto reale o il regime di godimento, ora per prevenire o vietare che l'agente vi instauri un rapporto di fatto esclusivo, in contrasto con la presenza di diritti altrui o con opposte esigenze della collettività". Pertanto "spetta all'interprete ricavare dal contesto normativo in cui il termine "esecuzione" (di opere, attività o altro) è inserito, l'accezione di volta in volta recepita" (Cass. sez.III 15 gennaio 1998, P.M. in proc.Cusimano, cit.), giacché "con identica terminologia è delineata la precedente fattispecie dell'art.54, che ravvisa l'unico reato di "abusiva occupazione di spazio demaniale" (art.1161 c.n.) in due possibili condotte (occupazioni o innovazioni abusive); l'ultima delle quali consiste proprio nel fatto di eseguire innovazioni non autorizzate".
Orbene, tutta la giurisprudenza di questa Corte, tranne isolata pronuncia che confonde la permanenza con il momento consumativo del reato (Cass. sez.III il giugno 1997 n. 55321, Russo Volpe rv.208390), ha sempre ritenuto il reato di occupazione arbitraria di demanio marittimo nelle sue due differenti modalità di realizzazione di natura permanente, la cui cessazione è rinvenuta o in un atto autoritativo, che toglie o concede la materiale disponibilità della zona, o nel rilascio della stessa (cfr. Cass. 26 gennaio 1990 n. 953 ex plurimis).
Peraltro non solo è utilizzato un identico termine nelle due disposizioni di riferimento (art.54 ed art.1161 n.2 c.n.), relative a due distinti reati, ma anche l'ultimo comma dell'art.55 c.n., trascurato dall'indirizzo minoritario, rinvia in merito alle conseguenze dell'abuso ed ai provvedimenti dell'autorità al precedente art.54 c.n., sicché la compenetrazione tra le due discipline è evidente ed una medesima "parola della legge" ("esecuzione") non può subire due differenti interpretazioni letterali, nell'ambito dello stesso precetto.
Dimentica la tesi innovativa pure che nei casi in cui vengano arrecate limitazioni all'uso del bene demaniale l'art.22 del regolamento nav.mar. parifica la fattispecie dell'art.55 a quella dell'art.54, richiedendo in tal caso il rilascio della medesima concessione necessaria ex art.36 c.n. per legittimare l'occupazione del suolo demaniale (cfr. amplius Cass. sez.III 18 ottobre 1996 n. 1219, Di Giorgio ed altri rv.206164 sugli accessi al mare). A queste ragioni testuali bisogna aggiungere in ordine alla struttura della fattispecie che il reato di cui agli artt.55 e 1161 c.n. è un reato a condotta mista, perché esige un'azione (esecuzione di opere sulla fascia demaniale di rispetto) ed una omissione (mancanza di autorizzazione) e con riferimento al bene tutelato come esso vada rinvenuto nell'interesse pubblico a non pregiudicare la sicurezza della navigazione ed a consentire la libera fruizione del bene demaniale da parte di tutta la collettività, sicché tale offesa perdura sino a che le opere non siano rimosse ovvero non si ottenga la relativa autorizzazione oppure intervenga un provvedimento autoritativo che elimini la libera disponibilità del bene in capo al contravventore.
In conclusione la condotta vietata dagli artt.55 e 1161 c.n. si concreta non solo nella realizzazione di nuove opere nella fascia protetta, ma anche nel di realizzazione di natura permanente, la cui cessazione è rinvenuta o in un atto autoritativo, che toglie o concede la materiale disponibilità della zona, o nel rilascio della stessa (cfr. Cass. 26 gennaio 1990 n. 953 ex plurimis). Peraltro non solo è utilizzato un identico termine nelle due disposizioni di riferimento (art.54 ed art.1161 n.21 c.n.), relative a due distinti reati, ma anche l'ultimo comma dell'art.55 c.n., trascurato dall'indirizzo minoritario, rinvia in merito alle conseguenze dell'abuso ed ai provvedimenti dell'autorità al precedente art.54 c.n., sicché la compenetrazione tra le due discipline è evidente ed una medesima "parola della legge" ("esecuzione") non può subire due differenti interpretazioni letterali, nell'ambito dello stesso precetto.
Dimentica la tesi innovativa pure che nei casi in cui vengano arrecate limitazioni all'uso del bene demaniale l'art.22 del regolamento nav.mar. parifica la fattispecie dell'art.55 a quella dell'art.54, richiedendo in tal caso il rilascio della medesima concessione necessaria ex art.36 c.n. per legittimare l'occupazione del suolo demaniale (cfr. amplius Cass. sez.III 18 ottobre 1996 n. 1219, Di Giorgio ed altri rv.206164 sugli accessi al mare). A queste ragioni testuali bisogna aggiungere in ordine alla struttura della fattispecie che il reato di cui agli artt.55 e 1161 c.n. è un reato a condotta mista, perché esige un'azione (esecuzione di opere sulla fascia demaniale di rispetto) ed una omissione (mancanza di autorizzazione) e con riferimento al bene tutelato come esso vada rinvenuto nell'interesse pubblico a non pregiudicare la sicurezza della navigazione ed a consentire la libera fruizione del bene demaniale da parte di tutta la collettività, sicché tale offesa perdura sino a che le opere non siano rimosse ovvero non si ottenga la relativa autorizzazione oppure intervenga un provvedimento autoritativo che elimini la libera disponibilità del bene in capo al contravventore.
In conclusione la condotta vietata dagli artt.55 e 1161 c.n. si concreta non solo nella realizzazione di nuove opere nella fascia protetta, ma anche nel mantenere questa indisponibile agli usi cui è deputata per effetto della loro avvenuta "esecuzione", onde esattamente è applicabile alla fattispecie il potere di autotutela della P.A. e l'ordine di rimessione in pristino;
circostanze tutte glissate dall'innovative pronunce.
Inoltre non appare corretto trasporre principi e considerazioni svolte per la contravvenzione di costruzione abusiva, che ha differente oggetto giuridico, nel trattare di un reato, le cui finalità sono diverse.
Una simile operazione non è neppure plausibile all'interno della stessa materia, urbanistica ed edilizia, ove le disposizioni tutelino beni distinti (ex.gr. costruzione abusiva e violazione delle prescrizioni tecniche della legge sismica), ma non può condividersi per settori distinti.
Peraltro nel ramo del demanio marittimo, ove ormai esistono orientamenti dottrinali e giurisprudenzialì consolidati, ogni tesi innovativa deve essere attentamente vagliata senza facili trasposizioni e senza rimanere invischiati non dal dato testuale, ma dall'esegesi ad litteram di un'espressione o di un termine, perché, a volte, la sua utilizzazione da parte del legislatore è polisensa (artt.55 e 1161 cod. nav.) ovvero è esplicitata dalla c.d. normativa di riferimento (cfr.la disciplina delle concessioni demaniali e delle innovazioni non autorizzate), sicché l'ermeneusi deve essere improntata ad un'approfondita considerazione della normazione al. riguardo ed ad una globale valutazione della disposizione correlata con le altre, con il regime normativo specifico e con il sistema proprio del demanio marittimo, evitando inutili semplificazioni. Pertanto il giudice della sentenza impugnata, pur con tutti gli errori procedurali commessi (violazione del principio di correlazione tra sentenza ed accusa contestata, difetto di motivazione circa la contravvenzione imputata ed omessa valutazione della precedente sentenza di improcedibilità del reato perché estinto per prescrizione), non ha violato in alcun modo il principio del "ne bis in idem" sia perché in motivazione si riferisce ad altra contravvenzione (artt.54 e 1161 c.n.) sia perché per quella contestata sussisterebbe comunque il reato per il periodo dal 18 giugno 1996 al 2 giugno 1998, attesa la natura permanente ed in considerazione della cessazione della permanenza soltanto con l'ottenimento dell'autorizzazione o la rimozione dell'opera oppure il rilascio della zona ovvero la perdita di disponibilità di fatto per provvedimento autoritario (ex. gr. sequestro penale o esercizio del potere di autotutela da parte della P.A. mediante rimessione in pristino o spossessamento).
Nè il RE, modificando un precedente indirizzo circa la cessazione della permanenza per la contravvenzione di cui agli artt.55 e 1161 c.n., si è trasformato in giudice di appello, giacché ha svolto la sua funzione giurisdizionale, anche se, nella fattispecie, detta osservazione è ultronea, poiché la sentenza impugnata come notato si occupa di altro reato (artt.54 e 1161 c.n.).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 17 dicembre 1998. Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 1999