Cass. pen., sez. III, sentenza 17/12/1998, n. 884
CASS
Sentenza 17 dicembre 1998

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La condotta vietata dagli artt. 55 e 1161 cod. nav. consiste non solo nella esecuzione di nuove opere nella fascia protetta del demanio marittimo, ma anche nel mantenerla indisponibile agli usi, cui è deputata, per effetto della detta esecuzione, sicché il momento di cessazione della permanenza nella contravvenzione non va individuato nella ultimazione o sospensione dei lavori in quanto l'offesa perdura sino a che le opere non siano rimosse ovvero non si ottenga la relativa autorizzazione oppure intervenga un provvedimento autoritativo che elimini la libera disponibilità del bene in capo al contravventore.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 17/12/1998, n. 884
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 884
    Data del deposito : 17 dicembre 1998

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