Sentenza 13 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 13/07/2001, n. 9525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9525 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA TA 952 5 01 IN NOME DEL POPOLO ITAL LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto PAGAMENTI SZINE PRIMA CIVILE CONTRATTI BANCARI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 13826/99 Dott. Pellegrino SENOFONTE Presidente Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere Cron.22008 Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Consigliere Rep. 3267 CELENTANO Rel. Consigliere Dott. Walter Ud. 20/02/2001 SALVAGO Consigliere Dott. Salvatore ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TU ZI, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE BRUNO BUOZZI 32, presso l'avvocato CARLO MARTUCCELLI, rappresentato e difeso dall'avvocato GIORGIO TU, CORTE SUPPENA DI CASSAZIONE giusta delega a margine del ricorso;
Richiesta pia studio
- ricorrente -
dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti 3002 contro 1.3 LU3, 2001- CELLIERE CARI PLO CASSA DI RISPARMIO DELLE PROVINCIE LOMBARDE SpA, in persona del legale rappresentante pro tempore, €1-3 13000 elettivamente domiciliata in ROMA VIA VAL GARDENA 35, CANCELLERIA presso l'avvocato DOMENICO GUIDI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCO VITALE, giusta2001 460 procura speciale per Notaio Stefano Zanardi rep. n. DF822121 1 3867 del 14.7.1999;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1946/98 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 30/06/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/02/2001 dal Consigliere Dott. Walter CELENTANO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Martuccelli, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato Vitale, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo La Cassa di Risparmio delle Province Lombarde (di seguito Cassa) richiese e ottenne, il 27.05.1991, dal Presidente del tribunale di Milano e nei confronti di TU Ezio, quale garante nel rapporto di conto cor- rente bancario intrattenuto dalla S.r.l. TE, un de- creto ingiuntivo di pagamento per la somma di lire 312.327.986, oltre accessori. Con atto notificato il successivo 8.7.1991, il TU propose opposizione, "contestando la sussistenza del credito vantato dalla Cassa anche in relazione ad 2 un asserito mancato calcolo, in attivo, di accrediti". In contraddittorio della Cassa, il tribunale di Milano, con sentenza del 30.05.1994 rigettò l'opposizione. Appellante il TU, la Corte territoriale, con sentenza emessa il 30.06.1998, ha confermato la pronun- cia del tribunale, rigettando il gravame. Ha considerato la Corte, nella motivazione della sentenza, che a) l'iniziale estratto di saldaconto, previsto dall'art. 102 della cessata legge bancaria (n. 141 del 1938), utilizzato dalla Cassa per l'ottenimento del decreto ingiuntivo, e al quale l'evoluzione giuri- sprudenziale (sentenze di questa Corte di legittimità n. 6707 del 1994 e n. 3630 del 1996) aveva negato valo- re probatorio del credito oltre il procedimento di in- giunzione, era stato superato, nel giudizio di gravame, dalla ulteriore documentazione prodotta dalla Cassa e che documentava lo sviluppo progressivo del rapporto in contestazione;
b) detta documentazione integrativa confermava l'evoluzione della situazione debitoria dell'obbligato principale e attestava la dettagliata descrizione degli esiti della negoziazione degli effet- ti scaduti ○ a scadere ed era attendibile ed idonea a dell'esposizione debitoria suffragare il dato iniziale pari a lire 301.399.578, anche a fronte del carattere 3 generico della contestazione di merito opposta dal debitore, volta ad infirmare comunque gli svolgimenti ultimi del rapporto, che avevano dato luogo all' azione giudiziaria della Cassa;
c) la documentazione stessa non era inficiata dalla mancanza della certificazione di cui all'art. 50 della legge bancaria sul primo foglio del prospetto contabile, "essendosi manifestata ba- stante l'apposizione nella parte conclusiva e terminale di esso, in funzione asseverativa dell'intero contesto documentale cui ineriva". Avverso tale sentenza il TU ha proposto ricor- so per cassazione. Resiste la Cassa, costituitasi con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie difen- sive. Motivi della decisione Va detto preliminarmente che la memoria del ricor- introduce una questione del tutto nuova rente l'inapplicabilità del disposto dell'art. 1832 c.c. (per la regola dell'approvazione tacita del conto in mancan- za di tempestiva contestazione) al rapporto in questio- ne in conseguenza della mancanza di prova circa l'avvenuto invio alla correntista degli estratti-conto periodici non sottoposta all'esame dei giudici nei gradi di merito e nemmeno svolta nel ricorso, onde del- 4 la stessa non può tenersi conto in questa sede di le- gittimità (v. ex multis, Cass. n. 10834 del 1994). Il giudizio di merito si è svolto, infatti, in assenza di qualsiasi contestazione da parte del TU circa il mancato invio degli estratti conto periodici alla cor- rentista debitrice e circa eventuali contestazioni о impugnazioni mosse dalla stessa ai sensi dell'art. 1832 C.C.. Il ricorso è articolato in tre motivi come segue rubricati e svolti. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato la violazione degli artt. 2697 e 2710 c.c. e degli artt. 113, 115, 116 c.p.c. Deduce che illegittimamente la Corte di merito ave- va conferito valore di prova ad un documento denominato "interrogazione movimenti" dal 10.05.1991 al 31.12.1994, sottoscritto da un funzionario della Cari- plo a norma dell'art. 50 della legge bancaria vigente - era da ritenersi (D. Lgs. n. 385 del 1993) laddove non assumeva alcun valore di prova, a tale documento fronte di contestazioni sia pure generiche in quanto privo della certificazionedell'opponente, notarile di conformità. Richiama l'eccezione svolta circa il difetto di sottoscrizione ex art 50 cit. sul primo foglio del 5 quale il suddetto documento "interrogazione movimenti". Il motivo è infondato. Non la denominazione del documento assume rilievo, bensì la natura della documentazione contabile prodotta in giudizio dalla Cassa e che la sentenza impugnata ha definito come idonea a dar conto dello "sviluppo progressivo del rapporto in contestazione" giacché at- traverso di essa, conclusivamente certificata ai sensi dell'art. 50 della vigente legge bancaria (il D. Lgs. 385 del 1993), "risultava confermata l'evoluzione della situazione debitoria dell'obbligato principale, e di poi confluita nella pronunciata ingiunzione di pagamen- to, e veniva offerta la dettagliata descrizione degli esiti della negoziazione degli effetti scaduti o a sca- dere al tempo del recesso". La Corte ha dunque dedotto la prova del credito vantato dalla banca da una documentazione ritenuta ido- nea a tal fine perché ricostruttiva dell'intera situa- zione debitoria della correntista e in quanto certifi- cata nelle forme previste dalla legge di riferimento. Le contestazioni del valore probatorio di tale do- cumentazione il ricorrente affida alla mancanza della "certificazione notarile di conformità" ma deve al con- trario ritenersi che la certificazione ad opera del di- rigente della banca interessata, secondo il disposto dell'art. 50 del D.Lgs. n. 385/1993, valga a conferire agli estratti conto e agli altri documenti contabili provenienti dalla banca quel particolare valore circa la verità e liquidità del credito, sostitutivo della certificazione notarile di conformità che la previgente legge bancaria (t.u. n. 141 del 1938) richiedeva per le banche private. L'ulteriore osservazione critica del ricorrente non inficia il giudizio espresso dalla Corte di merito circa la esaustività della sottoscrizione finale appo- sta dal funzionario al documento in questione in quanto "asseverativa dell'intero contesto documentale cui la certificazione finale ineriva". Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 2697 e 2710 C.C. e degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c. Deduce il ricorrente che sul punto relativo alla giustificazione del riporto a debito della somma di lire 301.399.578, figurante sui documenti prodotti dal- la Cassa, la motivazione della sentenza sia carente e contraria ai principi giuridici in tema di onere della prova (è richiamata Cass. n. 11949 del 1993), ed altre- sì che erronea era stata la valutazione in termini di genericità delle contestazioni mosse da esso appellan- segnatamente in ordine al mancato accredito di ef-te, 7 fetti cambiari messi all'incasso dalla correntista SO- cietà TE. Anche tale motivo, che si compendia nell'assunto secondo il quale "la sentenza impugnata non fornisce una ragione logico-giuridica a sostegno della valuta- zione degli estratti contabili prodotti dalla banca ai quali, immotivatamente, conferisce valore di prova pie- na" e la cui prima parte può ritenersi assorbita dalle considerazioni svolte nella disamina del primo motivo, è infondato. Le censure mosse al giudizio della Corte di merito شکل soltanto genericamente prospettano, invero, che "gli estratti conto fossero inattendibili per la manifesta confusione delle appostazioni contabili" e nella parte in cui sono riferite alla specificità delle contesta- zioni relative agli accrediti di effetti cambiari nego- ziati dalla correntista TE appaiono viziate da al- trettanto genericità a fronte dell'osservazione della Corte che la documentazione prodotta dalla Cassa rende- va conto “della dettagliata negoziazione degli effetti scaduti e a scadere". Dunque l'unica contestazione spe- cifica che il ricorrente deduce di aver mosso nel giu- dizio di merito ha trovato una motivata confutazione nella sentenza ora impugnata. 3°) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 8 C.C.. Ancora si contesta il valore probatorio attribuito dalla Corte di merito agli estratti conto esibiti dalla 60000 Cassa. In particolare si deduce che l'incasso titoli 30000 per lire 225.228.943 ammesso dalla Cassa nella comparsa di costituzione e nel verbale di causa del 31.01.1996 non avrebbe potuto essere annullato da addebiti succes- i sivi registrati dalla Cassa proprio per l'inesistente valore probatorio degli estratti conto. Tale motivo, ancora basato sul diniego del valore probatorio della documentazione esibita e prodotta in giudizio dalla Cassa, può ritenersi assorbita dalle . considerazioni già svolte. n Il ricorso va dunque rigettato e il ricorren- te condannato alle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorren- te al pagamento dele spese del giudizio di cassazione liquidate in lire 150,000 oltre lire 8.500.000 per onorario. Così deciso addì 20 febbraio 2001 nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Cassazione. Il Consigliere estensore Il Presidente Pellegrino Senofonte Walter Celentanoكس الله P 9 IL CANCELLIERE-