Sentenza 10 dicembre 1998
Massime • 1
La condotta del reato di cui agli artt. 55 e 1161 cod. nav., esecuzione di nuove opere entro la fascia di rispetto di trenta metri, ha carattere misto, consistendo non solo nella esecuzione di opere, ma anche nel mantenimento delle stesse in assenza di autorizzazione. Pertanto il reato permane sino a quando persiste per volontà dell'agente l'offesa alla sicurezza della navigazione marittima derivante dalla esistenza delle opere non autorizzate, e cioè sino a quando il contravventore non rimuove le opere o non ottiene il rilascio della autorizzazione da parte del capo del compartimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/12/1998, n. 2286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2286 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 1998 |
Testo completo
Composta dai sigg. MAGISTRATI: Udienza pubblica
1)Dott. PIETRO GIAMMANCO Presidente del 10.12.98
2)Dott. PIERLUIGI ONORATO Consigliere SENTENZA
3)Dott. CLAUDIA SQUASSONI " N.3780
4)Dott. SALVATORE SALVAGO " REGISTRO GENERALE
5)Dott. ALDO FIALE " N.24266/98
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
TI OR, nato a [...] il [...]
avverso la sentenza del 28.3.1998 del Pretore di Bagheria udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. OR Salvago
udito il Pubblico Ministero, che ha concluso per il rigetto del ricorso
Fatto e motivi
Con sentenza del 28.3.1998, il Pretore di Bagheria ha condannato alla pena di L.700.000 di ammenda, TI OR ritenuto colpevole di aver occupato abusivamente una zona del demanio marittimo eseguendovi varco con discenderia in c.s. e sottostante piattaforma (art.54 e 1161 cod.nav.), di avere eseguito senza la prescritta autorizzazione nuove opere consistenti in varco inserito in muro di recinzione, protetto da cancello in scale pavimentate con pianerottolo, scala che collega il cancello con i manufatti entro la fascia di 30 m. dal demanio (art.55 e 1161 n.2 cod.nav.) nonché di non aver osservato l'ordine della capitaneria di porto concernente le opere illegalmente realizzate (art.1164 cod.nav.). Lo TI ha proposto ricorso per cassazione, deducendo manifesta illogicità della motivazione in quanto: a)il Pretore lo aveva qualificato possessore unico delle opere abusivamente realizzate su area demaniale, smentendo le affermazioni dei testi secondo i quali ad esse si accedeva tramite un varco ed un cancello conducente ad altra proprietà privata;
b)dopo avere dato atto che il suo acquisto dell'immobile era successivo alla realizzazione del varco e di altri, aveva contraddittoriamente ritenuto che non avesse assolto all'onere di fornire la prova di tale situazione.
Il primo motivo è infondato.
Al ricorrente, infatti, è stato addebitato nel capo a) dell'imputazione di aver occupato abusivamente mediante alcuni manufatti (discenderia, piazzuola e piattaforma) un'area appartenente al demanio marittimo.
Ora, questa Corte ha più volte specificato che ai fini del reato di cui agli art.54 e 1161 cod.nav. costituisce "occupazione abusiva" l'acquisizione o il mantenimento senza titolo di qualsiasi porzione di spazio demaniale, in modo corrispondente all'esercizio di fatto. di un diritto reale di godimento;
senza alcun effetto scriminante correlato alla maggiore o minore estensione della superficie occupata nè in termini assoluti ne' tanto meno, in termini relativi e proporzionali ad altri tratti di demanio per i quali sia stata ottenuta la concessione ovvero al compossesso della stessa area da parte di altri soggetti.
Ed anzi, poiché il reato in esame punisce un rapporto di fatto illegittimo, che esclude in tutto o in parte quello preesistente del soggetto pubblico, ciò che rileva per la sua configurabilità, è la stabilità e permanenza dell'occupazione e/o della modificazione dello spazio demaniale;
tant'è che l'art.3 della legge 561 del 1993 ha modificato il 2^comma dell'art.1161 cit. nel senso di eliminare la penale antigiuridicità di quelle condotte di minima rilevanza in cui detta stabilità non sia ravvisabile ed è di facile attuazione la rimozione della condotta lesiva (anche da parte dello stesso agente accertante).
Consegue che avendo il Pretore accertato attraverso le deposizioni degli ufficiali della Capitaneria di Porto, che lo TI aveva mantenuto il possesso dei suddetti manufatti, era del tutto irrilevante stabilire se tale rapporto giuridico corrispondesse ad un uso esclusivo ovvero in comune con altri - come il ricorrente ha cercato di dimostrare ricordando le dichiarazioni dei testi escussi - o addirittura se alle opere realizzate in area demaniale si accedesse soltanto dalla sua proprietà ovvero anche da altra discesa a mare proveniente da immobili appartenenti ad un club privato;
perché ciò vale esclusivamente a dimostrare che il reato in esame è configurabile nei confronti non soltanto dello TI, ma anche dei compossessori dei suddetti manufatti.
Analoghe considerazioni valgono per la violazione dell'art.55 cod.nav. in relazione al quale la giurisprudenza assolutamente prevalente di questa Corte è nel senso che la condotta del reato in questione (esecuzionè di nuove opere entro la fascia di trenta metri dal demanio) ha carattere misto, consistendo non solo nella esecuzione di opere, ma anche nel mantenimento delle stesse in assenza di autorizzazione;
per cui il reato permane sino a quando persiste per volontà dell'agente la offesa alla sicurezza della navigazione marittima derivante dalla esistenza delle opere non autorizzate, e cioè sino a quando il contravventore non rimuove le opere o non ottiene il rilascio dell'autorizzazione da parte del capo del compartimento (sent. n. 4411 del 7.3.1998; 3667 del 05-02-1998;
3848 del 10.12.1997).
Poiché dunque il ricorrente non ha dimostrato di aver rimosso le opere suddette (muretto con varco e cancello, scale ed altro) ne' di aver ottenuto l'autorizzazione, ed è anzi pacifico che egli non ha ottemperato all'ordinanza di rimozione emessa dalla Capitaneria di Porto di Palermo, giustamente la sentenza impugnata (di cui va soltanto corretta la motivazione nei sensi ora indicati) lo ha ritenuto colpevole anche del reato di cui al capo b) della rubrica a nulla rilevando l'indagine sull'epoca di esecuzione del varco e dei manufatti realizzati nella fascia di rispetto posto che sicuramente all'epoca dell'accertamento l'imputato non aveva provveduto a rimuoverli.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente in solido al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte, rigetta i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Cosi deciso in Roma, il 10 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 1999