Sentenza 19 febbraio 1999
Massime • 1
La condotta del reato previsto e punito dagli artt. 55 e 1161 cod. nav. - esecuzione di opere entro la fascia di rispetto di trenta metri dal demanio - ha carattere misto, consistendo non soltanto nella esecuzione delle opere, ma anche nel mantenimento delle stesse in assenza della prescritta autorizzazione della autorità marittima. Infatti il bene tutelato dalla norma è l'interesse pubblico a che, nella proprietà privata contigua al demanio marittimo, non vengano realizzate opere idonee a pregiudicare la sicurezza della navigazione, con un offesa che perdura sino a che le opere non siano autorizzate o rimosse.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/02/1999, n. 713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 713 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. Pietro GIAMMANCO Presidente del 19.2.1999
1. Dott. Giuseppe SAVIGNANO Consigliere SENTENZA
2. " Vincenzo DI NUBILIA " N. 713
3. " Claudia SQUASSONI " REGISTRO GENERALE
4. " Aldo FIALE " N. 39018/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Palermo
avverso l'ordinanza 19.9.1998 emessa dal Tribunale per il riesame di Palermo nei confronti di: AGRIFOGLIO Giangabriele, n. a Palermo l'8.12.1970
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dr. Aldo FIALE udito il Pubblico Ministero nella persona del dr. A. SINISCALCHI che ha concluso per l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata. FATTO E DIRITTO
Il G.I.P. della Pretura circondariale di Palermo, con provvedimento del 21.8.1998 assoggettava a sequestro preventivo un immobile a tre elevazioni fuori terra con annesso terrazzino, realizzato da Agrifoglio Giangabriele, indagato in relazione ai reati di cui agli artt. 54, 55 e 1161 cod. nav. Il manufatto, secondo l'impostazione accusatoria, risulta realizzato entro trenta metri dal demanio marittimo, senza la necessaria autorizzazione dell'autorità competente ed inoltre una porzione del terrazzino pertinenziale occupa abusivamente circa mq. 80 di terreno demaniale.
Sulla richiesta di riesame proposta dall'indagato, il Tribunale di Palermo - con ordinanza 19.9.1998 - annullava detto provvedimento, in relazione al solo reato di cui agli artt. 55 e 1161 cod. nav., "nella parte in cui impone il vincolo reale sulle opere realizzate sulle particelle di proprietà del richiedente" ed ordinava la restituzione di tali opere nella libera disponibilità dell'Agrifoglio "se non sottoposte ad altro vincolo reale". Confermava, invece, il decreto impugnato quanto alla sottoposizione alla misura di cautela reale della "porzione di terrazzino di pertinenza del fabbricato che occupa il demanio marittimo per circa mq. 80".
Osservava il Tribunale che il reato di cui agli artt. 55 e 1161 cod. nav. può assumere natura permanente, poiché la condotta,
consistente, nella esecuzione di opere, non si esaurisce con l'inizio dei lavori ma si protrae per tutta la durata di essi: Rilevava, quindi, che "nella fattispecie il manufatto era già stato integralmente completato" e che, "non essendo concepibile una ripresa dei lavori, . . . non esisteva più il pericolo che la libera disponibilità della costruzione potesse aggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolare la commissione di altri reati". Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, il quale ha eccepito violazione di legge in quanto il reato di cui agli artt. 55 e 1161 cod. nav. (posto a tutela della sicurezza della navigazione marittima) ha natura permanente ma la permanenza non si esaurisce con la definizione delle opere da parte dell'agente, "dal momento che questi ha la facoltà di far cessare le conseguenze antigiuridiche con l'eliminazione del manufatto abusivo o con il conseguimento delta prescritta autorizzazione".
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Aderisce, invero, questo Collegio all'orientamento - espresso e ribadito, con dovizia di argomentazioni, in precedenti pronunzie dì questa Sezione (vedi Cass., Sez. III: 7.3.1998, n. 4411, rie. P.M. in proc. Arcara e altri;
5.2.1998, n. 3667, ric. P.M. in proc. Gippetto;
15.1.1998, n. 3436, ric. P.M. in proc. Cusimano;
9.11.1985, n. 10514, Paesano) - secondo il quale la condotta del reato previsto e punito dagli artt. 55 e 1161 cod. nav. (esecuzione di nuove opere entro la fascia di trenta metri dal demanio) ha carattere misto, consistendo non soltanto nella esecuzione delle opere, ma anche nel mantenimento delle stesse in assenza della prescritta autorizzazione della autorità marittima.
Detto orientamento appare più convincente di quello, di segno contrario, affermato sempre da questa Sezione nelle decisioni 22.5.1998, n. 6053, ric. P.G. in proc. Randazzo ed altra e 23.5.1997, n. 1721, ric. P.M. in proc. Sciarrino, specificamente allorché si consideri che il bene tutelato dalla norma incriminatrice (con previsione speculare a quella posta, in ambito di navigazione aerea, dagli artt. 714 e 716 cod. nav.) è l'interesse pubblico a che, nella proprietà privata contigua al demanio marittimo, non vengano realizzate opere idonee a pregiudicare la sicurezza della navigazione (in particolare per le esigenze di attracco e di sbarco e per quelle di avvistamento della terra al mare e di allineamento della rotta dei natanti).
Fin dal momento, dunque, in cui vengono eseguite opere nella fascia di rispetto del demanio marittimo, senza la dovuta autorizzazione della competente autorità compartimentale, si realizza un'offesa (quanto meno potenziale) alla sicurezza della navigazione e tale offesa - la cui possibilità di rimozione è demandata all'iniziativa volontaria dell'agente - perdura sino a che le opere non siano autorizzate o rimosse.
Non può condividersi, pertanto, l'ordinanza impugnata nella parte in cui ricollega la cessazione della permanenza all'ultimazione dei lavori di realizzazione del manufatto non autorizzato, operando una incongrua analogia con disposizioni in materia edilizia, svolgenti una ben diversa funzione di tutela.
Errano altresì quei giudici nell'affermare che l'esigenza cautelare richiesta dalla legge per disporre il sequestro preventivo non possa ravvisarsi in relazione ai reati per i quali sia cessata la condotta o si siano comunque già perfezionati gli elementi costitutivi. E ciò non solo perché, commesso un reato, la misura cautelare può intervenire per impedire un reato diverso, ma anche perché vi sono conseguenze dello stesso reato che la misura è destinata ad evitare pure dopo che gli elementi costitutivi di esso si sono compiutamente realizzati.
In particolare, sia per i reati di mera condotta, istantanei o permanenti, sia per i reati di evento, le conseguenze che il sequestro preventivo tende ad impedire sono "ulteriori" rispetto alla fattispecie tipica già realizzata ed in proposito esattamente è stato rilevato che, se le esigenze di cautela dovessero ricollegarsi alla consumazione del reato, si perverrebbe all'assurdo, per i reati istantanei, di negare in radice la possibilità stessa del sequestro:
prima della consumazione del reato mancherebbe, infatti, il presupposto del "fumus" e, dopo la consumazione, verrebbe meno il "periculum" (vedi Cass., Sez. V, 25.6.1992, n. 1101, Marsiglia e altri).
Le "conseguenze" che il legislatore ha inteso neutralizzare attraverso la previsione e la disciplina dell'istituto del sequestro preventivo non sono identificabili, dunque, ne' con la condotta dei reati formali, ne' con l'evento naturalistico che integra la consumazione dei reati materiali, ma sono quelle che possono prodursi, ultimata la condotta e causato l'evento naturalistico, attraverso la libera disponibilità di cose pertinenti al reato già consumato la quale consenta la protrazione nel tempo o l'approfondimento in intensità della lesione o della messa in pericolo dell'interesse tutelato dalla norma penale incriminatrice. L'ordinanza impugnata conseguentemente, per le ragioni dianzi svolte, deve essere annullata senza rinvio nella parte in cui annulla il decreto di sequestro del G.I.P. relativamente all'imposizione della misura cautelare sulle opere realizzate sulle particelle di proprietà dell'Agrifoglio.
Non si pone la necessità, invero, di una rivalutazione del fatto da parte del giudice del merito alla luce dei principi di diritto dianzi enunciati, in quanto il "fumus delicti" è stato già positivamente accertato nell'ordinanza impugnata (senza alcuna doglianza sul punto) ed il "periculum in mora" è stato escluso solo sulla base di una motivazione giuridicamente infondata. Resta integralmente fermo, in conclusione, il decreto 21.8.1998 del G.I.P. della Pretura di Palermo.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione,
visti gli artt. 127 e 325 c.p.p., annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nella parte in cui annulla il decreto di sequestro emesso dal G.I.P. della Pretura di Palermo in data 21.8.1998 relativamente all'imposizione della misura cautelare sulle opere realizzate sulle particelle di proprietà dell'Agrifoglio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio il 19 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 29 marzo 1999