Sentenza 21 giugno 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/06/2002, n. 9078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9078 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2002 |
Testo completo
PUBBLICA ITALIANA090 8 /01 9 8 6 N . 9 1 1 1 , 8 - 1 - 4 . 2 L T 3 R . 2 A I L L O B E E I O N Z A R T I S G R E A D d E o i i N T c m h e a E s l f S i e t s m p E n a e l e a IN N E P OLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA di CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE OGGETTO: Opposizione a sanzione amministrativa Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rosario DE MUSIS PRESIDENTE R.G.N. 3624/2000 Dott. Mario ADAMO CONSIGLIERE Dott. Giulio GRAZIADEI CONSIGLIERE Dott. Walter CELENTANO CONSIGLIERE Cron. 24679 Dott. Paolo GIULIANI CONSIGLIERE Rel. Rep. ha pronunciato la seguente Ud. 23.1.2002 SENTENZA sul ricorso proposto da GI SS, elettivamente domiciliato in Roma, Via Domenico Cimarosa n.13, presso l'Avv. Marcello Troiani che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale a margine del ricorso -· RICORRENTE · -
CONTRO
COMUNE di ROMA
- INTIMATO -
avverso la sentenza del Pretore di Roma n.4014/99 pubblicata il 17.5.1999. 179 2002 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23.1.2002 dal Consigliere Dott. Paolo Giuliani. Udito il difensore del ricorrente. Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio Golia, il quale ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso, con assorbimento degli altri. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO GI AS proponeva davanti al Pretore di Roma opposizione avverso l'ordinanza emessa il 23 maggio 1989 con la quale il Sindaco capitolino gli aveva ingiunto il pagamento della somma di lire 200.000 a titolo di sanzione amministrativa per avere, in violazione dell'art. 12 del decreto legge 21 marzo 1978, n.59, convertito con modificazioni nella legge 18 maggio 1978, n.191, ospitato nell'appartamento sito nel medesimo Comune, Via Francesco di Sales n.11, interno 4, condotto in locazione da ND EY Da TA, MA RA e la sua compagna, senza darne comunicazione in tempo utile all'autorità di P.S.. Deduceva l'opponente: a) in via preliminare, la nullità della suindicata ordinanza per mancata sottoscrizione da parte del Sindaco e per omessa motivazione del provvedimento;
b) l'insussistenza del fatto, sul rilievo che la conduttrice dell'appartamento lo aveva incaricato di consegnare le chiavi all'RA affinché, per qualche giorno, durante la sua assenza da Roma, innaffiasse i fiori e si occupasse di un cagnolino. Si costituiva il Comune di Roma, chiedendo la conferma dell'impugnata 2 ordinanza-ingiunzione ed il rigetto dell'opposizione. Il giudice adito, con sentenza in data 13/17.5.1999, provvedeva in quest'ultimo senso, assumendo: 1) che erano da respingere le eccezioni di rito poste a fondamento della medesima opposizione, potendo il Sindaco essere sostituito nell'esercizio delle sue funzioni dall'assessore delegato alla materia e comportando la violazione di cui al citato art. 12 l'applicazione automatica della sanzione, onde detta applicazione concretizzava un atto dovuto per il quale non sussisteva alcun obbligo di motivazione;
2) che, sulla base della deposizione testimoniale raccolta, era rimasto provato come le chiavi dell'appartamento condotto in locazione dalla Da TA fossero state consegnate all'RA dallo stesso ricorrente, laddove quest'ultimo non aveva provato le circostanze poste a fondamento dell'opposizione. Avverso tale sentenza, propone ricorso per cassazione il AS, deducendo cinque motivi di gravame ai quali non resiste il Comune di Roma. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di impugnazione, lamenta il ricorrente nullità della sentenza gravata, per violazione dell'art.23, comma settimo, prima parte, della legge 24 novembre 1981, n.689, in relazione all'art. 429 c.p.c. e all'art.360, nn.3 e 4, c.p.c., assumendo: a) che il Pretore abbia omesso di deliberare all'udienza del 10.5.1999 e di leggere il dispositivo, non avendo anzi neppure redatto il dispositivo medesimo ed essendosi limitato ad emettere la sentenza il 13.5.1999 e a depositarla il 17.5.1999; b) che la pronuncia impugnata possa essere anche inesistente, atteso che il 3 verdetto presenta, sotto la dicitura "Il Pretore", una sorta di cerchio con una linea trasversale verso destra, là dove appare incredibile che tale "ghirigoro" esprima il nome dell'estensore. Il motivo, nei termini di cui appresso, è fondato. Per quanto concerne, innanzi tutto, il profilo denunciato da ultimo, il quale, per sua stessa natura, riveste evidentemente carattere pregiudiziale, si osserva che la sottoscrizione della sentenza da parte del giudice costituisce requisito di esistenza giuridica di quest'ultima a norma del combinato disposto degli artt. 132, secondo comma, n.5 e 161, secondo comma, c.p.c., dovendo essere costituita da un segno grafico che abbia caratteristiche di specificità sufficienti e possa quindi svolgere funzioni di identificazione e di riferimento soggettivo, ancorché risulti eventualmente illeggibile, senza che tale circostanza infici l'idoneità della sottoscrizione medesima là dove si rinvengano adeguati elementi per collegare detto segno con un'indicazione nominativa contenuta nell'atto, nel senso esattamente che la sussistenza del requisito in parola va verificata con riguardo alla sentenza nella sua interezza, onde deve essere affermata quante volte l'identificazione del giudice ben possa ricavarsi, senza possibilità di dubbi, dal complesso dell'atto stesso, pur se il tratto grafico (sigla) non consenta di per sé l'individuazione del sottoscrittore, mentre deve essere esclusa allorché nella sentenza non risulti neppure menzionato il giudice che l'ha pronunciata, tanto da rimanere impedita ogni possibilità di addivenire ad una simile individuazione (Cass. 3 settembre 1994, n.7634; Cass. 26 gennaio 1995, n.943; Cass. 9 giugno 2000, n.7928; Cass. 19 novembre 2001, n.14481), fermo restando che la parte la quale, in presenza di una firma illeggibile, intenda superare la presunzione di appartenenza di questa 4 al magistrato che figuri indicato invece nell'intestazione del provvedimento, deve fornire la relativa prova contraria (in sede di legittimità, a norma, eventualmente, del disposto dell'art.372, primo comma, c.p.c.), dimostrando, ad esempio, l'esistenza di un impedimento tale da permettere di escludere con certezza l'appartenenza della firma illeggibile a quel magistrato (Cass. 21 aprile 1999, n.3931). Nella specie, pur risultando la sottoscrizione della sentenza impugnata manifestamente illeggibile, siccome costituita da una sigla che non permette certo di risalire al nome ed al cognome del giudice che l'ha pronunciata, si osserva tuttavia, nulla avendo dedotto l'odierno ricorrente al di là della circostanza in sé da ultimo indicata, che tale sottoscrizione figura apposta sotto la dicitura "IL PRETORE" e che l'intestazione della sentenza medesima reca l'espressa indicazione "Il Pretore di Roma dr. Chiara Schettini IV Sezione, ha pronunciato la seguente SENTENZA...", onde, giusta quanto precede, deve presumersi l'appartenenza della sigla stessa a quest'ultimo giudice e la relativa censura si palesa destituita di fondamento. Circa, poi, l'ulteriore profilo denunziato attraverso il motivo in esame, si osserva che, con riguardo alla sentenza resa nel giudizio di opposizione avverso ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, l'omissione, nell'udienza di discussione e decisione della causa, dell'immediata lettura del dispositivo, prescritta dall'art.23, settimo comma, della legge n.689 del 1981, determina nullità insanabile, come tale deducibile per mezzo del ricorso per cassazione, atteso che si tratta di adempimento inderogabilmente previsto, con disposizione analoga a quella contenuta nell'art. 429, primo comma, c.p.c. per le controversie di lavoro, in relazione all'esigenza di 5 assicurare alle parti, con il carattere di concentrazione che è proprio del giudizio anzidetto, la sollecita definizione della contesa, l'immediata conoscenza della decisione sopra i loro rapporti e l'immutabilità di quest'ultima rispetto alla successiva stesura della motivazione (Cass. 10 febbraio 1992, n.1457; Cass. 2 marzo 1994, n.2060; Cass. 23 dicembre 1994, n.11118, Cass. 14 dicembre 1998, n.12544; Cass. 19 febbraio 1999, n.1404; Cass. 28 aprile 1999, n.4267; Cass. 26 settembre 2000, n.12760; Cass. 5 giugno 2001, n.7592; Cass. 8 agosto 2001, n.10924). Nella specie, è da rilevare che, in effetti, all'udienza del 10.5.1999 fissata all'esito di precedenti rinvii per la discussione, il Pretore adito ha “trattenuto la causa in decisione", così evidentemente denotando, anche in mancanza di un espresso riferimento alla lettura del dispositivo nella medesima udienza contenuto nel relativo processo verbale ed in presenza di analogo richiamo contenuto nella stessa sentenza impugnata (nella quale si legge "La causa...veniva posta in decisione all'udienza del 10.5.'99"), di non avere provveduto a tale incombente in detta udienza, essendosi limitato, il 17.5.1999, a depositare in cancelleria la richiamata sentenza, che reca peraltro (e ad ulteriore conferma) la data di deliberazione del "13.5."99". Il motivo, quindi, merita accoglimento per quanto di ragione, onde, dichiarati assorbiti gli altri, la predetta sentenza va cassata in relazione alle censure accolte, con rinvio, anche ai fini delle spese, al Tribunale di Roma.
P. Q. M.
La Corte accoglie per quanto di ragione il primo motivo del ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia, anche ai fini delle spese, al Tribunale di Roma. Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2002. CORTES!! Depar 11 IL CANCELLIERE IL PRESIDENTE Phelluns L'ESTENSORE аGodo Juicem к и л FRE IL CANC Andres