Cass. civ., sez. I, sentenza 19/02/1999, n. 1404
CASS
Sentenza 19 febbraio 1999

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Nel procedimento di opposizione all'ordinanza - ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il modello processuale prefigurato dal legislatore resta governato dal principio dispositivo (temperato dai poteri officiosi del giudice ex art. 23, sesto comma, legge 24 novembre 1981 n. 689) e non prevede particolari sanzioni processuali (salvo quella, a carico dell'opponente, stabilita dal quinto comma della norma citata) per omissioni o ritardi di attività delle parti, ne' inficia di nullità eventuali deviazioni dal modello poste in essere dal giudice (salvo quella della pronuncia della sentenza mediante lettura del dispositivo in udienza). Ne consegue che l'omissione, da parte del giudice, nel decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, dell'ordine, all'autorità che ha emesso il provvedimento, di deposito di copia del rapporto e degli atti relativi all'accertamento, alla contestazione o alla notificazione della violazione, non comporta alcuna nullità del procedimento, e che ad essa può ovviarsi con l'ordine di esibizione dei predetti documenti, su istanza di parte o mediante acquisizione d'ufficio. (La S.C. ha, ancora, osservato come, nella specie, il suindicato principio di diritto risultasse pienamente rispettato poiché la contestata produzione tardiva venne, oltretutto, acquisita a verbale senza che il difensore del ricorrente ne eccepisse la tardività ovvero ne deducesse consequenziali pregiudizi alle sue possibilità di difesa).

In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, il principio di solidarietà tra coobbligati non può ritenersi limitato, ex art. 196 Cds, alle sole infrazioni relative alla circolazione dei veicoli, ma si estende, viceversa, ad ogni ipotesi di infrazione contemplata da detto codice (salva espressa deroga), giusta disposto dell'art. 6 della legge 689/81, così come richiamato dall'art. 194 Cds.

L'art. 33 del codice della strada, a norma del quale i manufatti stradali esistenti sopra canali artificiali sono mantenuti e rifatti dai proprietari e dagli utenti di questi, a meno che non ne provino la preesistenza alle strade, va interpretato nel senso che la comparazione sulla preesistenza, ai fini dell' attribuzione dell'onere in questione, deve essere fatta tra i canali e le strade, senza che abbiano rilevanza i singoli manufatti, considerati parti integranti delle stesse per la loro funzione. Ne consegue che, una volta acclarata la preesistenza della strada, risulta del tutto irrilevante, ai fini della statuizione sull'obbligo di manutenzione, la prova dell'avvenuto rifacimento od ampliamento della strada nel tratto sottopassato dal canale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 19/02/1999, n. 1404
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1404
    Data del deposito : 19 febbraio 1999

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