Sentenza 19 febbraio 1999
Massime • 3
Nel procedimento di opposizione all'ordinanza - ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il modello processuale prefigurato dal legislatore resta governato dal principio dispositivo (temperato dai poteri officiosi del giudice ex art. 23, sesto comma, legge 24 novembre 1981 n. 689) e non prevede particolari sanzioni processuali (salvo quella, a carico dell'opponente, stabilita dal quinto comma della norma citata) per omissioni o ritardi di attività delle parti, ne' inficia di nullità eventuali deviazioni dal modello poste in essere dal giudice (salvo quella della pronuncia della sentenza mediante lettura del dispositivo in udienza). Ne consegue che l'omissione, da parte del giudice, nel decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, dell'ordine, all'autorità che ha emesso il provvedimento, di deposito di copia del rapporto e degli atti relativi all'accertamento, alla contestazione o alla notificazione della violazione, non comporta alcuna nullità del procedimento, e che ad essa può ovviarsi con l'ordine di esibizione dei predetti documenti, su istanza di parte o mediante acquisizione d'ufficio. (La S.C. ha, ancora, osservato come, nella specie, il suindicato principio di diritto risultasse pienamente rispettato poiché la contestata produzione tardiva venne, oltretutto, acquisita a verbale senza che il difensore del ricorrente ne eccepisse la tardività ovvero ne deducesse consequenziali pregiudizi alle sue possibilità di difesa).
In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, il principio di solidarietà tra coobbligati non può ritenersi limitato, ex art. 196 Cds, alle sole infrazioni relative alla circolazione dei veicoli, ma si estende, viceversa, ad ogni ipotesi di infrazione contemplata da detto codice (salva espressa deroga), giusta disposto dell'art. 6 della legge 689/81, così come richiamato dall'art. 194 Cds.
L'art. 33 del codice della strada, a norma del quale i manufatti stradali esistenti sopra canali artificiali sono mantenuti e rifatti dai proprietari e dagli utenti di questi, a meno che non ne provino la preesistenza alle strade, va interpretato nel senso che la comparazione sulla preesistenza, ai fini dell' attribuzione dell'onere in questione, deve essere fatta tra i canali e le strade, senza che abbiano rilevanza i singoli manufatti, considerati parti integranti delle stesse per la loro funzione. Ne consegue che, una volta acclarata la preesistenza della strada, risulta del tutto irrilevante, ai fini della statuizione sull'obbligo di manutenzione, la prova dell'avvenuto rifacimento od ampliamento della strada nel tratto sottopassato dal canale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 19/02/1999, n. 1404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1404 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pellegrino SENOFONTE - Presidente -
Dott. Giammarco CAPPUCCIO - Consigliere -
Dott. Giovanni VERUCCI - Consigliere -
Dott. Laura MILANI - Consigliere -
Dott. Luigi MACIOCE - Cons. Relatore -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso iscritto al n. RG 623/97 proposto da:
TI IC, elettivamente domiciliato in Roma, via C. Mirabello 34, presso l'avv. Franco Garcea, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IA DI NA in persona del Pres.te in carica, elettivamente domiciliata in Roma, via Cosseria 3, presso l'avv.
IC Romanelli, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti unitamente all'avv. Enrica Bocchi Magnoli di Cremona;
- controricorrente -
contro
PR DI NA , in persona del prefetto in carica, dom.to in Roma via dei Portoghesi 12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;
- controricorrente-
avverso la sentenza del ET di Crema n. 92 del 17.9.96. Nonché sul ricorso iscritto al n. RG 624/97 proposto da:
TI IC, dom.to rapp.to e difeso come sopra;
- ricorrente-
contro
IA DI NA in persona del Pres.te in carica, dom.ta, rapp.ta e difesa come sopra;
- controricorrente -
nonché
contro
PR DI NA in persona del prefetto in carica, dom.to, rapp.to e difeso come sopra;
- controricorrente -
avverso la sentenza del ET di Crema n. 93 del 17.9.96. Udita la relazione delle cause riunite, svolta nella pubblica udienza del 9.11.98 dal Relatore Cons.Luigi Macioce. Udito l'avv. Romanelli , per delega, per la controricorrente Provincia. Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido Raimondi che ha concluso per il rigetto del ricorso n. 623/97 RG e per l'accoglimento del primo motivo, assorbiti gli altri, per il ricorso n. 624/97 R.G..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con nota 6/2/96 la Provincia di Cremona trasmetteva ad TI IC due pp.vv. elevati il 19/12/95 alle progressive Km. 2,530 e 2,700 della S.P. 34, per violazione dell'art. 33 2 comma CdS approvato con D. Lgsl. 30/4/92 n. 285, per avere l'TI omesso di provvedere alla manutenzione dei tratti stradali sovrapassanti due canali di irrigazione (derivanti, rispettivamente, dalla GI ON e dalla GI Roncona) da esso TI utilizzati. Questi, poi, controdeduceva innanzi al Prefetto allegando, tra l'altro, documentazione attestante - a suo avviso - la preesistenza della GI alla strada, ma il Prefetto di Cremona, con distinte ordinanze 21/5/96 nn. 498 e 499, ingiungeva il pagamento di lire 432.000 per ciascuna delle violazioni.
Avverso le due ordinanze l'TI proponeva distinti ricorsi al ET di Crema;
si costituiva la Provincia di Cremona in entrambi i giudizi ed in essi, alla udienza del 17/9/96, compariva altresì il delegato del Prefetto che depositava difese e documentazioni. Alla stessa udienza, raccolte le conclusioni ed uditi i difensori, il ET decideva le due cause provvedendo alla immediata redazione e lettura delle motivazioni ai sensi degli artt. 315 c.p.c. e 23 comma 8 L. 689/81. Con tali pronunzie, dichiarato l'TI obbligato alle spese di manutenzione dei manufatti stradali sovrastanti i suoi canali di irrigazione, il ET lo condannava al pagamento della s.a. di lire 600.000 per ciascuna delle due violazioni.
Nelle due, identiche, motivazioni il ET affermava, disattendendo tutte le ragioni di opposizione:
1) che non sussisteva il dedotto vizio di sottoscrizione dell'atto, trattandosi di copia conforme firmata dal direttore di sezione della Prefettura;
2) che neanche sussisteva tardività della contestazione, essendo il concetto di "immediatezza" del tutto relativo e comunque non rilevando sulla legittimità della sanzione;
3) che la violazione era stata contestata anche all'obbligato in solido;
4) che nella norma non era formulata alcuna graduazione di responsabilità tra gli obbligati, in concorso, alla manutenzione;
5) che non sussisteva alcuna indeterminatezza del fatto addebitato, alla luce dell'ampia corrispondenza intercorsa tra il 10/4/87 ed il 3/4/96;
6) che non rilevava la natura pubblica delle acque superficiali, essendo circostanza estranea all'obbligo di manutenzione dei manufatti;
7) che, nel merito, il ricorrente non aveva provato - come suo onere - la preesistenza della roggia alla S.P.: l'Amministrazione aveva, infatti, prodotto mappa del 1721 dalla quale risultava la strada e non la roggia, mentre l'opponente TI aveva documentato l'esistenza di un atto del 1681 ma relativo ad altro corso d'acqua, non collegato con la roggia ON;
8) che, poi, l'eventuale esecuzione di lavori di ricostruzione ed ampliamento della strada non modificava l'onere di manutenzione a carico di proprietari ed utenti del canale, tenuti alla manutenzione anche in presenza di nuovo volume di traffico;
9) che, per quanto esposto, erano irrilevanti le deduzioni istruttorie ed inutili le tardive chiamate in causa. Per la cassazione delle due sentenze l'TI ha proposto distinti ricorsi, ciascuno articolato su nove motivi (parzialmente coicidenti) e li ha notificati alla Provincia ed al Prefetto il 4/1/97.
Si sono costituiti, nei due procedimenti, la A.P. di Cremona ed il Prefetto della stessa provincia, notificando i due controricorsi, rispettivamente, il 24/1/97 ed il 7/2/97.
Nella udienza del 9/11/98 alla quale erano stati chiamati i due ricorsi, il Collegio provvedeva alla loro riunione sotto il n. 623/97 RG. e, udita la discussione del difensore presente e le richieste finali del P.G. riservava la loro decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE
La riunione dei due ricorsi è stata disposta dal Collegio in applicazione analogica dell'art. 335 c.p.c. ad ipotesi di diverse sentenze emesse tra le stesse parti e per definire, con contestuale esame, due controversie con prevalenza degli elementi analoghi. Tale riunione, induce a procedere all'esame analitico dei nove motivi proposti nel ricorso n. 632/97 avverso la sentenza 92/96 per poi giungere al mero richiamo dei due motivi identici ed alla analitica disamina della censura specifica relativamente al ricorso già iscritto al n. 624/97 e proposto avverso la sentenza 93/96. Il primo ricorso in esame, afferisce alla pronunzia resa sull'opposizione ad o.i. 498/96 adottata per l'infrazione all'art. 33 2 CdS e con riguardo alla irrigatrice derivata dalla roggia ON sottopassante la S.P. 34 al Km. 2.530.
Con il primo motivo si denunzia la violazione degli artt. 23 L.689/91, e 416 c.p.c., per avere il ET, violando l'obbligo di ordinare all'Autorità ingiungente il deposito documentale dieci giorni prima dell'udienza, acquisito mappe catastali del 1721 e deciso la causa, senza consentire all'opponente alcun esame, sulla loro base.
Il motivo è infondato.
Premessa la totale inconferenza del richiamo all'art. 416 c.p.c (dettato per l'inestensibile rito del lavoro), ritiene la Corte che l'omissione di previo tempestivo deposito documentale ordinato ai sensi dell'art. 23 2 comma L. 689/91 se inibisce l'adozione di alcuna misura di convalida dell'ordinanza opposta ex art. 23 5 comma, nel caso di ingiustificata deserzione dell'udienza da parte dell'opponente (Corte Cost. 595/95), non comporta certamente il divieto per l'Autorità opposta di integrare e completare la produzione documentale a contraddittorio instaurato. Nel procedimento in esame, infatti, non sono previste specifiche sanzioni per omissioni o ritardi nell'iniziativa probatoria delle parti, restando l'agile modello processuale delineato nel 1981 governato dal principio dispositivo (Cass. 2060/94) e con il rispetto del fondamentale principio dell'acquisizione probatoria nel pieno rispetto del contraddittorio: e nella specie tal principio risulta pienamente rispettato posto che la contestata produzione "tardiva" venne acquisita a verbale senza che il difensore del ricorrente ne avesse eccepito la tardività o, tampoco, avesse dedotto (o abbia oggi dedotto) pregiudizi alle sue possibilità di difesa.
Con il secondo motivo del ricorso l'TI si duole che il ET, violando gli artt. 23 L. 689/91 e 112 c.p.c. abbia fatto precedere la pronunzia sulla sanzione dalla indebita statuizione dell'obbligo dell'ingiunto alle spese di manutenzione del manufatto, statuizione estranea alla "res litigiosa" e suscettibile di passare in giudicato.
Anche tale censura non è fondata.
Va invero premesso che il giudizio di opposizione in discorso non ha pieno e completo carattere impugnatorio (non riguardando una decisione giurisdizionale già impingente su diritti) ma, vertendo sulla pretesa sanzionatoria dell'Autorità amministrativa, ha ad oggetto il fondamento della pretesa stessa (cass. 9433/98) con riguardo alla sussistenza oggettiva e soggettiva dalla infrazione ed alla congruità della pretesa punitiva. Pertanto, la statuizione formulata dal ET di Crema sull'obbligo manutentorio dell'TI lungi dall'esulare dal "thema" sottoposto, di esso costituisce l'antecedente logico (essendo stata dall'TI per più versi contestata la pretesa obbligazione di manutenzione del manufatto stradale) ed in esso trova il suo limite oggettivo (tal obbligazione essendo stata accertata limitatamente alla sussistenza della condotta incriminata dall'art. 33 2 CdS). Ed in tal senso è sintomatico che il ET abbia collegato la statuizione alla pronunzia di rigetto dell'opposizione e modifica dell'entità della sanzione con l'uso del termine "conseguentemente". Nè l'improprietà della collocazione della statuizione in dispositivo, anziché nella parte motiva della pronuncia, pare assumere alcun rilievo ai fini in discorso.
Inammissibile è, invece, la censura posta con il terzo motivo del ricorso, là dove si afferma illegittima la decisione pretorile di rifiutare l'autorizzazione alla chiamata in causa del Comune di Treviglio e del Consorzio della GI ON (proprietario ed utente del corso idrico) per "tardività" dell'istanza: il ricorrente, non avvedutosi del fatto che il ET ha rifiutato la chiamata per la "...non utilità delle tardive istanze..." ha censurato solo una delle due "rationes decidendi" sulle quali si basa la contestata decisione reiettiva, non censurando affatto quella - corretta od errata che fosse - che ricavava dalle precedenti considerazioni ("consegue a quanto sopra esposto") ragione per ritenere inutile la "vocatio in judicio". Con il quarto mezzo del ricorso, poi, viene censurata la decisione pretorile di non ammettere le prove articolate in ricorso per sostenere la tesi della anteriorità della GI al manufatto stradale (ipotesi prevista dall'art. 33 CdS quale esimente dall'obbligo di manutenzione) nonché di rigettare l'opposizione perché non provati i fatti addotti quale esimente. La censura è priva di fondamento. Se, come afferma il ricorrente, la prova articolata sin dall'atto di opposizione era diretta solamente a sollecitare il potere di indagine ed informazione del pretore presso i pubblici uffici (informative presso l'Ufficio del Genio Civile) la decisione del giudice di merito di disattendere, perché irrilevanti, siffatte deduzioni istruttorie non può essere censurata: essa, infatti, è stata formulata dopo la completa valutazione della documentazione "hinc et inde" versata in atti (la mappa del 1721 prodotta dal Prefetto ed attestante l'esistenza della strada, senza traccia alcuna della roggia, e gli atti 1681 e 1928 prodotti dal ricorrente evidenziati corsi d'acqua affatto estranei alla roggia "de qua"). E sulla premessa che da tal quadro rinvenisse una carenza probatoria ascrivibile all'TI, il ET, con decisione non censurabile in questa sede, non ha ritenuto di dar corso alle richieste informative.
Contro la affermata irrilevanza di lavori di rifacimento ed allargamento della sede viaria e del manufatto in discorso sta, poi la censura posta con il successivo quinto motivo del ricorso, anch'essa da disattendere perché non fondata.
Occorre rammentare che questa Corte, intraprendendo l'art. 18 comma 1 R.D. 8/12/33 n.1740 (mantenuto in vigore, sino all'entrata in vigore dell'attuale art. 33 CdS approvato con D.
Lsg. 285/92, dall'art. 145 2 comma D.P.R. 393/59) e cioè una disposizione del tutto analoga a quella per cui è processo, ebbe a statuire la permanenza del rapporto di "posteriorità" delineato dalla norma ai fini dell'obbligo manutentorio anche in una ipotesi nella quale la strada preesistente al sottostante canale era stata trasformata in un ponte, non assumendo rilievo alcuno i singoli manufatti da considerarsi sempre parti integranti delle strade stesse (cass. 4627/77). Ed alla luce di tal condivisibile indirizzo, delineante la "ratio legis" sottesa anche alla vigente previsione del CdS, che assegna rilevanza assorbente al solo fatto della "preesistenza", appare del tutto corretta la decisione del ET che, una volta acclarata la preesistenza della strada (non essendo stata provata la preesistenza della roggia), ha ritenuto affatto irrilevante ai fini della statuizione sull'obbligazione di manutenzione la prova dell'avvenuto rifacimento od ampliamento della sede della S.P. 34 nel tratto sottopassato dal canale "de quo". Con il sesto motivo del ricorso, quindi, l'TI denunzia violazione dell'art. 18 L.689/81 per avere il ET erroneamente disatteso l'eccezione di nullità (per mancanza di sottoscrizione) dell'ordinanza ingiunzione. Anche tale censura non è condivisibile posto che, come esattamente se pur sinteticamente affermato dal primo Giudice, una volta sottoscritto dal Prefetto l'originale dell'adottata ordinanza (e nessuna contestazione è stata al proposito mossa), è del tutto lecito che la copia del provvedimento notificata all'ingiunto rechi - come nella specie - la sottoscrizione del direttore di sezione su timbro attestante la conformità all'originale della copia stessa.
Del parti infondata è la censura posta con il settimo motivo del ricorso, denunziante per violazione dell'art. 200 CdS e dell'art.132 c.p.c. l'affermazione pretorile per la quale, premessa la relatività del concetto di "immediatezza", la mancata contestazione immediata dell'infrazione "...non inficia l'irrogazione della sanzione". La statuizione pretorile appare del tutto conforme all'insegnamento di questa Corte per il quale nessuna illegittimità della sanzione è configurabile per il mancato esercizio della potestà in discorso, residuando l'inderogabile onere di contestazione mediante notifica nel termine statuito a pena di decadenza (cass. 10347/98 - 7667/97 - 5831/97 - 71/97), decorrente dall'accertamento dell'infrazione: e nel caso che occupa dell'osservanza di tal rilevante onere non è stata fatta questione alcuna.
Con l'ottavo motivo del ricorso, denunziante la violazione degli artt. 33 2 , 197 CdS e 132 c.p.c., si contesta la ritenuta solidarietà tra proprietario della roggia ed utilizzatore a fini irrigui della stessa. Il ET, infatti, interpretando la ridetta disposizione del D. Lgs. 285/92, ha ritenuto esistente la solidarietà tra proprietario ed utilizzatore ed ha negato che nella disposizione stessa siano rinvenibili diverse previsioni di graduazione o distinzione tra le responsabilità dei due soggetti. La decisione pretorile è esatta. Da un canto - e come rilevato dal primo giudice - la norma di cui all'art. 33 2 CdS non consente affatto di individuare il collegamento dell'onere manutentorio di proprietari ed utilizzatori del canale, rispettivamente, nel criterio della natura straordinaria od ordinaria della manutenzione dovuta (criterio privatistico estraneo alle scelte sottese alla norma in esame e non certo rinvenibile nel citato art. 197 CdS). Dall'altro canto il principio di solidarietà invocato "in subjecta materia" dal ET, lungi dall'essere limitato ai sensi dell'art. 196 CdS alle sole infrazioni cagionate dalla circolazione di un veicolo, è esteso ad ogni ipotesi di infrazione contemplata dal Codice (salvo espressa deroga) in forza dell'art. 6 della l. 689/81 richiamato dall'art. 194 del Decreto Lgs. 285/92 di cui trattasi. Con il nono motivo del ricorso, infine, l'TI denunziato la pronunzia per violazione degli artt. 14 L. 689/81, 132 c.p.c. e vizio di motivazione per avere il ET indebitamente ritenuto la contestazione determinata e specifica.
Anche tal ultima doglianza è infondata. Il ET ha infatti desunto la specificità della contestazione di cui al verbale 19/12/95 dall'ampia corrispondenza intercorsa tra l'Amministrazione e l'TI tra il 104/87 ed il 3/4/96 ad oggetto l'onere in discorso, pur non essendo stata tale corrispondenza richiamata nel verbale. Questa Corte ha, al proposito, anche assai di recente ribadito che, in assenza di specifiche previsioni, nel verbale deve essere contenuta indicazione sufficiente ad assicurare - già nella fase del procedimento amministrativo - la difesa dell'interessato (cass. 2937/98 - 12795/97 - 2767/96): e poiché è lo stesso ET ad affermare che l'indicazione di cui al verbale doveva ritenersi idonea a tal fine, non potendo non essere integrata con le risultanze di tutta la pluriennale contesa tra A.P. ed TI in ordine alla pretesa della prima (idonea ad indicare quale fosse il precetto del quale si imponeva l'osservanza), ne discende l'infondatezza della odierna censura.
Respinto, pertanto, sotto ogni profilo, il primo ricorso dell'TI, può esaminarsi il secondo ricorso che afferisce alla pronunzia 93/96 resa sull'opposizione ad o.i. n. 499/96, adottata per l'infrazione all'art. 33 2° CdS con riguardo alla irrigatrice derivata dalla GI Roncona sottopassante la S.P. 34 al Km.
2,700.
Con il primo motivo del ricorso, l'TI denunzia la pronunzia di nullità per carenza assoluta di motivazione, avendo il ET all'atto di redigere la motivazione della pronuncia - afferente l'infrazione commessa con riguardo alla roggia Roncona - interamente e letteralmente adottato la motivazione della sentenza 92/96 afferente le questioni relative alla roggia ON ed esulanti dal "thema decindenti" sottopostogli.
Premesso che, indubitabilmente, il testo della motivazione della sentenza 93/96 è letteralmente identico a quello della pronunzia 92/96 (presumibilmente essendo stata utilizzata, per la sottoscrizione, copia fotografica del primo provvedimento), vi è da chiedersi se siffatta integrale recezione in una sede decisoria segnata da alcune specificità costituisca, come opina il ricorrente, indice di inesistenza di alcun autonomo processo argomentativo idoneo a rendere nulla la decisione. E la risposta - ad avviso del Collegio - è negativa posto che la seconda decisione venne assunta in contesto cronologico e processuale assolutamente autonomo, tale da far ritenere che il ET abbia specificamente valutato i profili della seconda controversia sol ritenendo opportuno mutuare - per la parte motiva della pronunzia della seconda - il testo già redatto per la prima (ed in tal guisa prevedendo ad una motivazione "pro parte" superflua od errata ma non certo inesistente). Da un canto si rileva che il verbale del proc. 323/96 risulta aperto alle ore 10.50 nel mentre quello del proc. 328/96 venne aperto (presumibilmente dopo la chiusura del primo) alle ore 11.15 ed in tal sede l'opponente depositò "la stessa documentazione già prodotta nella causa 323/96" nel mentre la prefettura versò in atti mappe catastali del 1721 e del 1901.
Dall'altro canto è certo - stante il valore della relativa indicazione a verbale - che essendo stata anche la sentenza 93/96 decisa ai sensi degli artt. 23 comma 9 L. 689/81 e 315 c.p.c. la sua motivazione venne contestualmente redatta e letta alle parti, unitamente al dispositivo, restando, in tal guisa, detta motivazione specificamente individualizzata non dalla sola sottoscrizione del giudicante. Se dunque non è a parlarsi di assenza di motivazione, possono esaminarsi, specificamente o per rinvio, i motivi di censura contro tal motivazione proposti.
Quanto al secondo motivo, si rileva che esso denunzia - con riguardo alla specifica produzione in udienza di "mappa catastale del 1710" - la commissione delle violazioni processuali già contestate con la prima censura del ricorso 623/97: e per la sopra esposte ragioni anche tal motivo deve essere disatteso.
Analoga reiezione merita il terzo motivo del ricorso in esame, per le ragioni esposte nel disattendere il secondo mezzo del primo ricorso.
Inammissibile è poi la censura contenuta nel quarto motivo là dove si denunzia (con le stesse motivazioni già esposte nell'esame del quarto mezzo del primo ricorso) l'omessa indagine officiosa con riguardo alla asserita anteriorità della roggia "ON". Rammentato che nel procedimento concluso con la sent. 93/96 l'infrazione e l'opposizione erano relativi, come dallo stesso odierno ricorso esattamente premesso, alla omessa manutenzione della strada sovrastante derivazione dell'errore commesso dal primo giudice (riferimento alla roggia ON anziché alla roggia Roncona) nella sede della deduzione dell'inesistenza della motivazione e cioè ritenendo tal errore indice di carenza di autonomo processo decisionale e di autonoma attenzione argomentativa e così sollevando questione (come dianzi rilevato) del tutto fuor di segno.
Di contro , là dove si sarebbe potuto censurare l'errore di motivazione commesso nell'aver fondato argomentazione su documenti afferenti il diverso processo e cioè nella sede del quarto motivo in esame, il ricorrente ha invece proposto censure per le quali non ha alcun interesse.
Egli ha infatti letteralmente trascritto le censure che aveva proposto nel quarto motivo del ricorso 623/97 con specifico riguardo agli oneri afferenti la roggia ON (e non certo riguardanti la roggia Roncona, per citata in premessa). E tanto rende il motivo assolutamente inammissibile.
Per quel che attiene, poi, ai motivi quinto, sesto, settimo, ottavo e nono del ricorso in esame la loro reiezione discende dalle considerazioni, qui interamente richiamate, formulate in relazione ai pari motivi del primo ricorso ed in difetto di alcun elemento differenziale o specifico, tanto delle motivazioni quanto delle censure, che giustifichi considerazioni ulteriori. Respinti i ricorsi, il soccombente TI dovrà versare a ciascuno dei controricorrenti, e per ciascuno dei due procedimenti riuniti, le spese del giudizio e gli onorari di avvocato.
P.Q.M.
la Corte di Cassazione:
rigetta i ricorsi riuniti e condanna il ricorrente TI IC a versare: alla Provincia di Cremona, per ciascuno dei due procedimenti, lire 65.000 per spese e lire 600.000 per onorari e al Prefetto della Provincia di Cremona, per ciascuno dei due procedimenti, lire 600.000 per onorari e le spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 9/11/98.
Depositata in Cancelleria il 19/2/1999.