Sentenza 4 giugno 2009
Massime • 1
Nell'ipotesi in cui il giudizio direttissimo non possa essere celebrato per la mancata comparizione dell'imputato, legittimamente impedito, il giudice deve restituire gli atti al P.M. perchè proceda a chiedere al G.i.p. la convalida dell'arresto, non potendo avere seguito l'eventuale richiesta di applicazione della misura cautelare, per difetto di instaurazione del rapporto processuale, con la conseguente inapplicabilità della disposizione di cui all'art. 391, comma terzo, cod. proc. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/06/2009, n. 26450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26450 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CAMPANATO Graziana - Presidente - del 04/06/2009
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - N. 1116
Dott. MAISANO Giulio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - N. 005074/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di VERONA;
nei confronti di:
1) EC MI AL IN N. IL 27/10/1989;
avverso ORDINANZA del 23/01/2009 TRIBUNALE di VERONA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAISANO GIULIO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Di Casola Carlo che ha chiesto la remissione alle Sezioni unite o, in subordine, l'annullamento con rinvio.
OSSERVA
Con provvedimento del 23/1/2009 il Tribunale di Verona non ha convalidato l'arresto di CH CH LA ED imputato di concorso in furto aggravato, ed ha disposto la restituzione degli atti al PM ritenendo che la mancata presenza dell'indagato all'udienza fissata per la convalida impedisca l'esercizio dell'azione penale e la conseguente costituzione del rapporto processuale necessario anche per il giudizio di convalida. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento lamentando inosservanza o erronea applicazione della legge penale ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) considerando che l'art. 391 c.p.p., comma 3 consente la convalida dell'arresto di un imputato che non abbia potuto presenziare all'udienza e non sia stato quindi interrogato, sottolinendo come il giudizio direttissimo e quello di convalida siano separati, nel senso che, anche nel caso in cui non sia possibile procedere al primo è sempre possibile procedere al secondo anche in assenza dell'imputato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato e va conseguentemente rigettato. Come ricordato nella stessa sentenza impugnata questa stessa sezione della Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare che nell'ipotesi in cui il giudizio direttissimo non possa essere celebrato per la comparizione dell'imputato, legittimamente il giudice restituisce gli atti al P.M. perché proceda a chiedere al G.I.P. la convalida dell'arresto, non potendo avere seguito l'eventuale richiesta di applicazione della misura cautelare per difetto di instaurazione del rapporto processuale, con la conseguente inapplicabilità della disposizione di cui all'art. 391 c.p.p., comma 3 (Cass. Sez. 4^ 28 gennaio 2005 n. 19300). Infatti la corretta instaurazione del rapporto processuale nel rito direttissimo avviene solo con la presenza dell'imputato in udienza ove gli viene contestata oralmente l'imputazione, e tale instaurazione del rapporto processuale costituisce l'indispensabile presupposto per la convalida della misura cautelare.
Il diverso orientamento pur affermato dalla stessa Corte di Cassazione, si riferisce prevalentemente alla diversa ipotesi in cui l'imputato si sottrae volontariamente alla conduzione in udienza innanzi al Tribunale a seguito, ad esempio, di evasione, fattispecie ben diversa da quella del legittimo impedimento a presenziare. Legittimamente, dunque, il Tribunale ha restituito gli atti al P.M. nel caso i assenza dell'imputato all'udienza fissata per il rito direttissimo.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, quarta sezione penale, rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 giugno 2009. Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2009