Sentenza 8 agosto 2001
Massime • 1
In materia di sanzioni amministrative per violazione delle norme sulla circolazione stradale, la formazione del ruolo in assenza di regolare contestazione o notificazione del verbale di accertamento comporta la proponibilità del rimedio della opposizione secondo le regole processuali di cui all'art. 23 della legge n. 689 del 1981. Ne consegue l'obbligo, in tali casi, della immediata lettura in udienza del dispositivo della sentenza che decide sulla opposizione, la cui inosservanza determina la nullità della decisione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 08/08/2001, n. 10924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10924 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GRIECO - Presidente -
Dott. Giovanni LOSAVIO - Consigliere -
Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - Consigliere -
Dott. Francesco FELICETTI - Rel. Consigliere -
Dott. Massimo BONOMO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI CIVITAVECCHIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ORTIGARA 10, presso lo studio DAVOLI FARRONATO, rappresentato e difeso dall'avvocato PALA GESUALDO ANTONIO, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
AN LA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VESPASIANO 17/A, presso l'avvocato ALBERTO OTTAVI, rappresentata e difesa dall'avvocato MAURO MOCCI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
contro
SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI;
- intimato -
avverso la sentenza n. 401/97 del RE di CIVITAVECCHIA, depositata il 06/10/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/05/2001 dal Consigliere Dott. Francesco FELICETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo
1. NT LA, con ricorso depositato il 26 novembre 1994, proponeva opposizione dinanzi al RE di EC deducendo che in data 10 marzo 1994 era stata emessa dal Servizio riscossione tributi della Provincia di Roma presso il Comune di EC una cartella (n.4029385) mai notificata, con la quale le era stato ingiunto il pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie in relazione a violazioni del codice della strada. Deduceva che non le era stato notificato il verbale di accertamento dell'infrazione e che competente a richiedere la iscrizione a ruolo era il Prefetto e non il Comune di EC.
Si costituivano il Comune di EC e il Servizio di riscossione tributi, chiedendo la reiezione del ricorso. Il RE, con sentenza depositata il 6 ottobre 1997, accoglieva l'opposizione.
Avverso la sentenza il Comune di EC ha proposto ricorso a questa Corte con atti notificati nei giorni 11 e 12 novembre 1998 alla NT ed al Servizio Riscossione tributi, formulando quattro motivi di gravame. La NT resiste con controricorso. Il Servizio Riscossione Tributi della Provincia di Roma non ha controdedotto.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo si denuncia la nullità della sentenza per non avere il RE dato lettura del dispositivo della sentenza in udienza, come prescritto dall'art. 23 della legge n. 689 del 1981. Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere il RE rilevato di ufficio che i verbali di accertamento erano privi di sottoscrizione. Si deduce altresì che, comunque, in base alla legge n. 39 del 1993, costituente ius superveniens, non è necessaria la sottoscrizione autografa di atti amministrativi emessi su moduli prestampati.
Con il terzo motivo si deduce la violazione dell'art. 14 della legge n. 689 del 1981, avendo erroneamente il RE affermato che i verbali non erano stati ritualmente notificati, mentre essi erano stati ritualmente notificati nel termine di legge, secondo quanto risultante dalla documentazione depositata.
Con il quarto motivo si denunciano la violazione delle leggi nn. 689 del 1981 e 122 del 1989, nonché vizi motivazionali.
Si deduce al riguardo che per il combinato disposto degli artt. 14 della legge n. 689 del 1981 e 22 della legge n. 122 del 1989, vigente all'epoca dei fatti accertati, il ricorso andava proposto entro trenta giorni dalla scadenza dei sessanta decorrenti dalla contestazione o dalla notifica del verbale di accertamento stabiliti per il pagamento in misura ridotta o per la proposizione del ricorso al Prefetto. Non essendo stata l'opposizione proposta entro tale termine, la stessa doveva essere ritenuta inammissibile per tardività.
2. Il ricorso è fondato in relazione al primo motivo con assorbimento dei successivi.
Costituisce ius receptum (vedansi per tutte Cass. SS.UU. 19 ottobre 2000, n. 1122; 27 giugno 2000, n. 562) che in relazione alle cartelle esattoriali emesse per la esazione di sanzioni amministrative pecuniarie sono proponibili azioni diverse, caratterizzate da diversi regimi processuali, a seconda dei motivi di opposizione che si intendano proporre.
Le ordinanze-ingiunzioni, in mancanza di pagamento o di opposizione, a norma dell'art. 27 della legge n. 689 del 1981, diventano titolo esecutivo e legittimano l'esecuzione forzata esattoriale. In materia di circolazione stradale diventano parimenti titoli esecutivi i verbali di accertamento contestati o notificati alla parte e non impugnati, ove sia trascorso il termine entro il quale l'interessato può eseguire il pagamento in misura ridotta (artt. 142 e 142 bis del d.P.R. n. 393 del 1959, nel testo rispettivamente risultante dagli artt. 23 e 24 della legge n. 122 del 1989; artt. 203 e 205 del d. lgsl. n. 285 del 1992, nel testo risultante dagli artt. 105, 106 e 107 del d. lgsl. n. 360 del 1993).
Il rimedio per contestare la regolarità del procedimento di accertamento della sanzione amministrativa e di formazione del titolo esecutivo è unicamente quello previsto dall'art. 22 della legge n. 689 del 1981, da esperirsi nel termine ivi indicato. Ma ove il ruolo sia stato formato senza la previa emissione e regolare notificazione dell'ordinanza-ingiunzione ovvero, in materia di circolazione stradale, di regolare contestazione o notificazione del verbale di accertamento, l'azione può essere proposta impugnando entro tale termine la cartella esattoriale ovvero, in mancanza di regolare notificazione di questa, l'avviso di mora. L'azione, in tal caso, è regolata nei suoi aspetti processuali dall'art. 23 della legge n. 689 del 1981 e quindi anche dall'obbligo per il RE di dare lettura del dispositivo in udienza a conclusione della procedura.
Qualora, invece, sia avvenuta la regolare notifica dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento della violazione del codice della strada, il destinatario della cartella può proporre unicamente le opposizioni previste dagli artt. 615 e 617 c.p.c., al fine di contestare con la prima vizi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, con la seconda vizi di regolarità formale della cartella: opposizioni regolate interamente, quanto ai termini e alle modalità di proposizione e di impugnazione, dal codice di rito.
Nel caso di specie, secondo quanto si legge nella sentenza impugnata, con essa è stata presa in esame la sola deduzione dell'opponente secondo la quale "non gli era stato mai notificato alcun avviso di accertamento nelle forme e nel disposto degli artt. 148 e segg. c.p.c. anche in relazione alle leggi speciali e quindi erano decorsi i termini di legge, ovvero 150 giorni, con conseguente prescrizione". Il RE, infatti, ha accolto l'opposizione limitandosi a ritenere che il Comune di EC aveva esibito una documentazione "relativa alle contravvenzioni da cui era agevole evincere che i titoli dedotti erano assolutamente carenti, quanto alla sottoscrizione, quanto alla notificazione perché non eseguita nei modi e termini del c.p.c., ne' tantomeno secondo il disposto dell'art. 14 della legge n. 689 del 1981", con la conseguente prescrizione delle sanzioni.
Ne deriva che con la sentenza, sulla base di quanto sopra enunciato, è stata decisa unicamente un'opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1989, vertendo il decisum sulla carenza di sottoscrizione e vizi della notifica degli atti del procedimento sanzionatorio posti a fondamento dell'iscrizione a ruolo. Tale opposizione, come si è detto, è regolata, sotto l'aspetto procedurale, dall'art. 23 della legge n. 689 del 1981 e questa Corte, con giurisprudenza consolidata, ha statuito che la previsione, contenuta nel settimo comma di detto articolo - secondo il quale la sentenza che conclude il giudizio di opposizione da esso regolato deve essere pronunciata con immediata lettura del dispositivo - assolve alla funzione di rendere immediatamente conoscibile e immodificabile la decisione, onde la mancata lettura determina la nullità della decisione (Cass. 26 settembre 2000, n. 12760, 4 agosto 2000, n. 10270; 28 aprile
1999, n. 4267; SS.UU. 14 dicembre 1998, n. 12544). Nel caso di specie, come denunciato con il primo motivo, la lettura del dispositivo in udienza non risulta avvenuta, dando atto i verbali unicamente che la causa fu trattenuta in decisione all'udienza del 14 novembre 1996, mentre dal testo della sentenza essa risulta decisa il 18 agosto 1997 e depositata il 6 ottobre 1998.
La sentenza va pertanto cassata per tale motivo, con assorbimento dei motivi successivi e rinvio al Tribunale di EC, che dovrà pronunciarsi nuovamente, verificando la proponibilità, tempestività e fondatezza dei profili di opposizione proposti, decidendo anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte di cassazione:
Accoglie il primo motivo.
Dichiara assorbiti gli altri.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese al Tribunale di EC.
Così deciso in Roma il 29 maggio 2001, nella camera di consiglio della prima sezione civile.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 8 AGOSTO 2001.