Sentenza 20 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/01/2004, n. 769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 769 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DUVA Vittorio - Presidente -
Dott. PERCONTE LICATESE Renato - Consigliere -
Dott. DURANTE Bruno - Consigliere -
Dott. MANZO Gianfranco - rel. Consigliere -
Dott. SPIRITO Angelo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SI LI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GERMANICO 184, presso lo studio dell'avvocato GINA TRALICCI, difesa dall'avvocato SALVINO GRECO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SC SA, AS OV AO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA PRISCIANO 43, difesi dagli avvocati GIUSEPPE TUFANI, ROBERTO TUFANI, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
e contro
CATTOLICA ASSIC SPA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 24/99 del Giudice conciliatore di ROMA, emessa il 29/04/99 e depositata il 04/05/99 (R.G. 402/93);
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 17/09/03 dal Consigliere Dott. Gianfranco MANZO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCARDACCIONE Vittorio Eduardo che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
LI AR conveniva dinanzi al giudice conciliatore di Roma LI ET, VA AR e la Società Cattolica di Assicurazione S.p.a. per sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei subiti alla propria autovettura in conseguenza di un sinistro stradale. La Società Cattolica di Assicurazione si costituiva in giudizio contestando il fondamento della domanda. Gli altri convenuti non si costituivano. Il giudice conciliatore rigettava la domanda, accogliendo l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta.
Avverso questa sentenza LI AR propone ricorso per Cassazione affidato ad un unico motivo. LI ET e VA AO AR resistono con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso, la ricorrente deduce la violazione dei principi regolatori della materia e dell'art. 101, secondo comma Cost., nonché degli artt. 1310 e 2938 c.p.c. e 112 c.p.c.,
lamentando che il giudice conciliatore, su eccezione della società assicuratrice, aveva dichiarato prescritto il suo diritto al risarcimento del danno anche nei confronti della ET e del AR che pure non si erano costituiti in giudizio e, dunque, non avevano eccepito la prescrizione. Il ricorrente specifica ulteriormente essere irrilevante che l'eccezione sia stata proposta dalla società assicuratrice condebitrice solidale e che essa abbia agito con l'azione ex art. 18 della legge n. 990 del 1969. Il motivo è fondato.
È pacifico nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui fermo restando l'obbligo di osservanza delle norme processuali, la sentenza pronunciata dal conciliatore secondo equità (quale quella di specie pronunziata secondo equità a norma del testo previgente dell'art. 113 c.p.c.) può essere impugnata con ricorso per Cassazione solo per violazione di norme di rango costituzionale, ovvero per violazione dei principi regolatori della materia, da individuarsi nelle "linee guida" degli istituti dedotti in giudizio" (Cass. 1^ agosto 1997, n. 7155; Cass. 24 novembre 1994, n. 9986). Ciò premesso, costituisce principio regolatore della materia della prescrizione quello della necessità dell'eccezione di parte e della conseguente non rilevabilità d'ufficio della prescrizione stessa. Questo principio è stato violato, poiché nel caso di specie il giudice conciliatore ha accolto l'eccezione di prescrizione proposta dalla società assicuratrice, anche con riferimento ai condebitori solidali che erano rimasti contumaci. In tal modo, rispetto a questi ultimi la prescrizione è stata rilevata d'ufficio.
È bene rilevare che il vincolo di solidarietà tra parti convenute innanzi al giudice conciliatore non deroga al principio della non rilevabilità d'ufficio della prescrizione e della necessità della relativa eccezione (Cass. 21 maggio 1977, n. 2132; Cass. 24 ottobre 1975, n. 3527; v. pure Cass. 15 marzo 2000, n. 2975). Così come non deroga a questo principio la circostanza che la legge abbia previsto un litisconsorzio necessario tra l'assicuratore e il proprietario del veicolo investitore (art. 23 legge n. 990 del 1969). Per quanto detto il ricorso dev'essere accolto e la sentenza dev'essere cassata con rinvio al giudice di pace di Roma, che provvedere anche in ordine alle spese del giudizio per Cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia al giudice di pace di Roma che provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 17 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2004