Sentenza 16 gennaio 2004
Massime • 1
In tema di convalida dell'arresto, la commisurazione del termine per la richiesta è in ore, sicché l'effetto caducatorio di cui al comma terzo dell'art. 390 cod. proc. pen. non si verifica se la richiesta medesima, anche trasmessa a mezzo telefax, sia pervenuta nella cancelleria del giudice competente oltre il termine di chiusura dell'ufficio e non sia stata ricevuta da nessuno. (Nella fattispecie, relativa a richiesta pervenuta via fax in giorno festivo e dunque nell'ufficio deserto, la Corte ha ribadito che l'organizzazione amministrativa interna dell'ufficio medesimo non può ridondare negativamente a carico dell'organo dell'accusa che ha esercitato tempestivamente la sua funzione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/01/2004, n. 7299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7299 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BATTISTI Mariano - Presidente - del 16/01/2004
1. Dott. FEDERICO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. SPAGNUOLO Antonio - Consigliere - N. 56
3. Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 017971/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di BARI;
nei confronti di:
1) IL NR N. IL 25/08/1967;
2) CO HE N. IL 17/08/1984;
avverso ORDINANZA del 22/04/2003 TRIBUNALE di BARI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FEDERICO GIOVANNI;
lette le conclusioni del P.G. per l'annullamento c.r. del provvedimento impugnato;
IN FATTO E DIRITTO
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari ricorre per Cassazione avverso la prefata ordinanza con cui il Tribunale di Bari in composizione monocratica ha denegato la convalida dell'arresto in flagranza di MI CO e AN IC, operato in data 20.4.03, per l'asserita tardività della richiesta di convalida del P.M., deducendo la violazione degli artt. 390, 391, 558 co. 4 C.p.p., 64 co. 3 e 4 disp. Att. C.p.p., 3 Cost., nonché la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento gravato, in quanto, atteso che l'arresto de quo era stato eseguito alle ore 4,40 del giorno 20.4.03, la richiesta di convalida del P.M. era stata trasmessa a mezzo fax alla Cancelleria della 1^ sezione dibattimentale del Tribunale di Bari pervenendovi alle ore 13,40 dello stesso 20.4.03, risultanti dal messaggio di conferma del fax trasmesso, e doveva quindi ritenersi assolutamente tempestiva. Il ricorso è fondato.
Rileva, tra l'altro, il P.G. presso questa Suprema Corte: "Che, invero, risulta dal testo dell'ordinanza impugnata che il P.M. trasmise alla Cancelleria del Tribunale a mezzo fax la richiesta di fissazione dell'udienza per il giudizio direttissimo lo stesso giorno dell'arresto, quindi entro le 48 ore;
che è erronea la affermazione del giudice, secondo cui il fax, di cui ammette la regolarità, doveva ritenersi privo di destinatario perché, trattandosi di giorno festivo, la Cancelleria era deserta;
che, invero, codesta Corte ha già in precedenza affermato che, tenuto conto del fatto che in materia di convalida dell'arresto la commisurazione del tempo per la richiesta di convalida è "a ore", non ha luogo l'effetto caducatorio dell'arresto, allorché la richiesta pervenga nella Cancelleria del giudice oltre il termine di chiusura dell'ufficio, ma entro il termine di legge a mezzo telefax (Cass. 6^, 18.6.98, P.M. in Proc. Desire); che tale principio consente di ritenere che anche la richiesta pervenuta in giorno festivo, purché tempestiva, attesi i termini ad horas, sia idonea ad impedire l'effetto caducatorio dell'arresto, essendo del tutto irrilevante che il locale Tribunale non abbia organizzato un presidio festivo e quindi la Cancelleria fosse "deserta", non potendo una disfunzione amministrativa ridondare a carico dell'organo che esercita tempestivamente e regolarmente la sua funzione, determinandone le scelte e le strategie processuali". I rilievi e la conclusione che ne è derivata, circa l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, sono totalmente condivisibili, per cui la decisione non può essere che conforme alla richiesta suddetta.
P.Q.M.
- annulla l'impugnato provvedimento con rinvio al Tribunale di Bari. Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2004