CASS
Sentenza 13 marzo 2023
Sentenza 13 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/03/2023, n. 10411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10411 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IN NC nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 29/03/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;
il Procuratore generale, in persona del sostituto KATE TASSONE, si è riportato alla memoRI già in atti e ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
l'avvocato Giovambattista FRENI del foro di MESSINA, in difesa delle parti civili TE TT e TE AN, ha chiesto la declaratoRI di inammissibilità del ricorso, depositando conclusioni e nota spese, delle quali ha chiesto l'accoglimento; l'avvocato Carmelo SCILLIA del foro di ENNA, in difesa dell'imputato IN' NC, ha illustrato I motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 4 Num. 10411 Anno 2023 Presidente: CIAMPI NC MARIA Relatore: CAPPELLO GABRIELLA Data Udienza: 28/02/2023 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 29/3/2022, la Corte d'appello di Reggio CalabRI ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 634, cod. proc. pen., l'istanza di revisione - proposta nell'interesse di RI CO - della sentenza della Corte d'appello di Messina in data 13/11/2015, irrevocabile il 31/7/2017, con la quale costui era stato condannato per abuso d'ufficio. In particolare, nella qualità di componente della commissione permanente urbanistica-assetto del territorio e piano servizi del comune di Furci Siculo, gli era stato contestato di non essersi astenuto, in presenza di un interesse proprio (quale convenuto in giudizio dalle parti civili per violazione del regime delle distanze tra fabbricati) dal partecipare alla riunione di quell'organo, nel corso della quale era stata esaminata la proposta di modifica del regolamento edilizio comunale, poi adottata dal consiglio e dalla quale era derivato un danno ingiusto alle attrici del giudizio civile, con ribaltamento dell'esito decisorio in appello a seguito di consulenza tecnica d'ufficio che aveva rilevato la conformità dei fabbricati dell'appellante con il vigente strumento urbanistico, proprio in virtù delle modifiche apportate a seguito dell'iter amministrativo descritto. 2. Il condannato ha proposto ricorso a mezzo di difensore, formulando un unico motivo, con il quale ha dedotto violazione di legge, violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, oltre a vizio della motivazione, anche per travisamento della prova, con riferimento alla valutazione della prova nuova costituita dalla consulenza svolta nell'interesse del condannato, dalla quale, secondo la prospettazione difensiva, risulterebbe che la modifica allo strumento urbanistico era intesa a soddisfare l'interesse della collettività comunale e non quello del singolo. In particolare, secondo il deducente, sarebbe stato travisato il significato delle modifiche recepite dall'organo comunale, intese ad adeguare lo strumento urbanistico, a stimolare il lavoro con sviluppo sostenibile, ad agevolare l'iniziativa privata e gli interventi di rigenerazione urbana e valorizzazione delle aree pubbliche e a consentire una razionale edificazione. La consulenza posta a base della domanda di revisione costituirebbe prova nuova, cosicché è irrilevante la considerazione operata dai giudici territoRIli, secondo la quale la stessa si riferisce a un assetto che il territorio ha assunto ben dodici anni dopo i fatti. Al contrario, essa dimostrerebbe che delle modifiche ha beneficiato e può beneficiare una pluralità di persone e che vi erano le condizioni per sostenere che 2 l'esigenza della vaRIzione urbanistica fosse d'interesse generale. Critica, poi, l'affermazione secondo la quale nessuno dei componenti della commissione tecnica o dei funzionari dell'UTC aveva saputo spiegare le ragioni che avevano condotto alla proposta di modifica, rilevando che l'affermazione sarebbe decontestualizzata, posto che nessuna domanda era stata posta sul punto specifico. Nella specie, dunque, non sarebbe prospettabile un danno ingiusto e neppure un ingiusto vantaggio patrimoniale che avrebbe, semmai, riguardato l'intera collettività. 3. La difesa ha depositato memoRI con motivi aggiunti, sviluppando le argomentazioni svolte in ricorso e concludendo per l'annullamento della sentenza impugnata e ulteriore memoRI, con la quale ha illustrato le proprie argomentazioni, allegando documentazione. 4. La difesa delle parti civili ha depositato memoRI scritta con la quale, svolte le proprie difese rispetto ai temi introdotti con il ricorso, ha chiesto la declaratoRI di inammissibilità di esso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La Corte d'appello, ricostruito il procedimento conclusosi con il rigetto del ricorso proposto dall'imputato, ha precisato che la revisione era stata proposta ai sensi dell'art. 630, lett. c), cod. proc. pen., avendo la parte allegato l'esistenza di una prova nuova costituita dagli esiti di una consulenza tecnica, dalla quale sarebbe emerso che, nel territorio del comune di Furci Siculo, altri nuclei abitativi avevano trovato avallo normativo o potenzialmente potevano trovarlo nel novellato art. 23, c. 7 delle norme di attuazione del Piano Regolatore Generale che, secondo l'accusa, era stato modificato solo per arrecare un danno ingiusto. Ha, tuttavia, ritenuto la stessa inammissibile ai sensi dell'art. 634, cod. proc. pen., non revocando in dubbio la "novità" della prova allegata, ma rilevando che la stessa si presentava ictu °cui/ inidonea a determinare l'effetto demolitorio auspicato. Nella fattispecie, infatti, era incontroversa la ricostruzione dei fatti, come preliminarmente evidenziato dal giudice di legittimità nella sentenza che ha sancito la definitività della condanna: era cioè indiscusso che il RI aveva usufruito, nel giudizio promosso nei suoi confronti dalle parti civili, del ribaltamento in appello della condanna in primo grado, grazie alla rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, nella quale l'ausiliario aveva preso atto della modifica al PRG di cui si discute, intervenuta nelle more del rito d'appello, concludendo nel senso che i fabbricati dell'appellante erano ormai conformi agli strumenti urbanistici vigenti, 3 non essendone più necessario l'abbattimento/arretramento; ma era parimenti indiscusso il suo obbligo di astenersi, cogente in sé, a prescindere cioè dalla fonte normativa, nella specie ritenuta esistente (Testo Unico Leggi Ordinamento Enti Locali) e dalla sua ampiezza, sussistendo un dovere di astensione per i pubblici agenti che si trovino in una situazione di conflitto di interessi, con la conseguenza che l'inosservanza del dovere di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto integra il reato anche se manchi, per il procedimento ove l'agente è chiamato ad operare, una specifica disciplina dell'astensione, o ve ne sia una che riguardi un numero più ridotto di ipotesi o che sia priva di carattere cogente, richiedendosi solo che la condotta dell'agente produca allo stesso un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrechi ad altri un danno ingiusto. Nel caso esaminato, l'adozione di specifiche deroghe al regime ordinario delle distanze aveva avuto un effetto immediato e diretto sulla causa che il RI aveva perso in primo grado, consentendogli di ribaltare il giudizio in appello, con ingiusto danno per le attrici. I giudici di legittimità, peraltro, avevano valutato come dirimenti le circostanze valorizzate nel giudizio di merito, dando risalto all'estensione limitata del territorio comunale, con conseguente riconoscibilità dell'obiettivo, non involgente linee generali di pianificazione, ma correlato ad un interesse personale del pubblico amministratore;
ma anche la mancata allegazione da parte dell'accusato che la modifica approvata potesse interessare altri cittadini oltre lui stesso e che vi fossero, quindi, situazioni nelle quali ricorresse la specifica situazione che giustificava l'atipica deroga in tema di distanze che si andava ad introdurre, elemento, quest'ultimo, ritenuto dai giudici di legittimità molto incisivo, siccome fondato su non contestate emergenze istruttorie. Ciò posto, i giudici della revisione hanno ritenuto che l'istanza si fondasse su un presupposto erroneo: in caso di provvedimenti a carattere generale, sarebbe irrilevante la violazione del suindicato dovere di astensione e la prova nuova allegata sarebbe intesa, per l'appunto, a dimostrare il connotato generale della delibera. Tuttavia, l'obbligo di astensione andava ravvisato anche in ipotesi di provvedimento a carattere generale, ove sia comprovata una correlazione immediata e diretta tra la delibera e specifici interessi dell'amministratore o di suoi congiunti. Alla luce di tali coordinate in diritto, quel giudice ha ritenuto del tutto inconferente la consulenza della difesa: gli allegati rilievi planimetrici dimostravano una situazione del tutto diversa rispetto a quella presente al momento dei fatti;
inoltre, lo stesso tecnico aveva illustrato, solo in termini probabilistici, le ragioni per le quali era stata predisposta la modifica riguardante la disciplina delle distanze. La Corte territoRIle ha, poi, aggiunto, che nessuno dei testi sentiti (tra consiglieri comunali o funzionari dell'UTC) aveva saputo spiegare le ragioni per le quali quella modifica era stata proposta, confermando l'insussistenza di interessi pubblici o collettivi a sostegno della stessa. In ogni caso e risolutivamente, la deroga aveva 4 avuto una ricaduta immediata e diretta sulla causa civile promossa nei confronti del RI, il cui ribaltamento favorevole era dipeso proprio dall'accoglimento della proposta elaborata nella seduta, alla quale egli non avrebbe dovuto prender parte e nel corso della quale non si era discusso del contenuto complessivo del PRG o delle norme attuative, ma solo delle distanze riguardanti una porzione delimitata del territorio (segnatamente, il lungomare). 3. Il motivo è manifestamente infondato. Deve premettersi che la prova allegata è intesa a dimostrare la sussistenza di un ragionevole dubbio quanto alla natura degli interessi tutelati dalla modifica allo strumento urbanistico recepita dal consiglio comunale e di cui sopra si è detto. Pertanto, non si rimanda alle considerazioni, pur svolte dalla Corte d'appello della revisione, evidentemente in risposta alle argomentazioni formulate con l'istanza, sulla ritenuta irrilevanza del fatto che il condannato non aveva preso parte alla seduta del consiglio comunale, ma solo a quella della commissione, nella quale fu formulata la proposta recepita dal consiglio. In linea generale, deve rilevarsi che, in tema di revisione, prove nuove rilevanti a norma dell'art.630 lett. c), cod. proc. pen., ai fini dell'ammissibilità della relativa istanza, sono non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice, indipendentemente dalla circostanza che l'omessa conoscenza da parte di quest'ultimo sia imputabile a comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato, rilevante solo ai fini del diritto alla riparazione dell'errore giudiziario (Sez. U, n. 624 del 26/9/2001, dep. 2002, Pisano, Rv. 220443; sez. 6 n. 20022 del 30/1/2014, Rv. 259778; sez. 5, n. 12763 del 9/1/2020, Eleuteri, Rv. 279068). Tuttavia, si è pure precisato che, ai fini dell'esito positivo del giudizio di revisione, la prova nuova deve condurre all'accertamento - in termini di ragionevole sicurezza - di un fatto la cui dimostrazione evidenzi come il compendio probatorio originario non sia più in grado di sostenere l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio (sez. 5 n. 24682 del 15/05/2014, Rv. 260005; n. 34515 del 18/6/2021, Fadda, Rv. 281772) e che, con riguardo alla specifica previsione di cui all'art. 630, lett. c), cod. proc. pen., quando le nuove prove offerte dal condannato abbiano natura speculare e contraRI rispetto a quelle già acquisite e consacrate nel giudicato penale, il giudice della fase rescindente deve limitarsi ad accertare se quegli elementi nuovi possano portare ad una diversa valutazione delle prove già precedentemente esaminate (sez. 6 n. 7932 del 19/01/2012, Rv. 252421; sez. 2, n. 35399 del 23/572019, Cannatà, Rv. 277072). 5 Peraltro, anche nella fase rescindente è richiesta una delibazione non superficiale, sia pur sommaRI, degli elementi addotti per capovolgere la precedente statuizione di colpevolezza e tale sindacato ricomprende necessaRImente il controllo preliminare sulla presenza di eventuali profili di non persuasività e di incongruenza, rilevabili in astratto, oltre che di non decisività delle allegazioni poste a fondamento dell'impugnazione straordinaRI (sez. 5, n. 1969 del 20/11/2020, dep. 2021, L., Rv. 280405, in cui la Corte ha ritenuto legittima la valutazione della corte di appello di immediata nconferenza, rispetto all'impianto probatorio già esistente, della prova dedotta come "nuova", verificandone anche l'incapacità a scalfire il ragionamento del giudice della cognizione é le sue ragioni). Quanto, poi, alla natura della prova nuova allegata, questa Corte di legittimità ha riconosciuto che una richiesta di revisione possa essere fondata su nuove acquisizioni scientifiche e tecniche diverse e innovative che abbiano a oggetto un tema già scrutinato nel corso della cognizione ordinaRI, allorquando esse siano tali da poter fornire risultati non raggiungibili con le metodologie in precedenza disponibili (sez. 5, n. 10523 del 20/2/2018, Rossi, Rv. 272592). Tuttavia, ai fini dell'esito positivo del giudizio di revisione, la prova nuova deve condurre all'accertamento - in termini di ragionevole sicurezza - di un fatto la cui dimostrazione evidenzi come il compendio probatorio originario non sia più in grado di sostenere l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio (sez. 5, n. 24070 del 27/4/2016, Livadia, Rv. 267067, in fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi il provvedimento di inammissibilità di una richiesta di revisione fondata su una perizia avente carattere "esplorativo") e, nella nozione di "prova nuova", non possono farsi rientrare quelle esplicitamente valutate dal giudice del merito, anche se erroneamente per effetto di travisamento, doglianza veicolabile con gli ordinari mezzi di impugnazione (sez. 3, n. 34970 del 3/11/2020, brio, Rv. 280046). 4. Fatte tali premesse, deve rilevarsi che parte ricorrente ha indicato quale prova nuova un elaborato che non ha offerto una metodologia diversa di rilevamento di un dato fattuale incidente sulla valutazione del fatto di reato, ma che si è risolto in un parere tecnico elaborato peraltro su una realtà territoRIle del tutto modificata nel corso di più di un decennio, per dimostrare, in via del tutto esplorativa, come del resto correttamente puntualizzato dalla Corte di merito, che altri soggetti avrebbero potuto avvalersi di quella modifica dello strumento urbanistico, in tal modo pretendendo di introdurre un ragionevole dubbio circa il conseguimento di un vantaggio ingiusto a danno altrui. Tale incedere è del tutto errato. La consulenza non ha introdotto un dato di fatto comparabile con quelli accertati con forza di giudicato o un elemento nuovo che possa portare ad una diversa valutazione delle prove già precedentemente esaminate, non avendo inciso sul tema della correlazione della modifica proposta (e 6 poi recepita) sulla situazione personale dell'agente che aveva l'obbligo di .astenersi, a prescindere dalla natura della delibera adottata e dalle sue finalità, proprio alla luce di quell'interesse diretto e immediato sul quale la delibera adottata era andata a incidere con esito favorevole al condannato. Né appare dirimente, stante il valore assorbente del profilo già esaminato, l'argomento difensivo che fa leva sulla mancata verifica dell'esistenza di un interesse generale sottostante a quella delibera: la Corte della revisione, infatti, ha affermato che nessuno dei testi "aveva saputo" fornire le ragioni di quella iniziativa, con ciò smentendo l'assunto, introdotto in maniera del tutto generica, secondo il quale ai testi non era stata rivolta alcuna domanda in tal senso. 5. Alla declaratoRI di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero rispetto alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/00), oltre alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili per questo giudizio di legittimità che si liquidano come in dispositivo, nulla dovendosi disporre, invece, quanto a quelle del giudizio di appello non avendo la omessa decisione formato oggetto di ricorso delle parti richiedenti (sez. 5, n. 33135 del 22/9/2020, Denicolai, Rv. 279$33; sez. 2, n. 46654 del 18/9/2019, Crispino, Rv. 277595).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, oltre alla rifusione delle spese sostenute dalle a i civili TE TT e TE AN per questo giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro tremiladuecento, oltre accessori come per legge. Deciso il 28 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Pre idente EL CA CO RI CI
svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;
il Procuratore generale, in persona del sostituto KATE TASSONE, si è riportato alla memoRI già in atti e ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
l'avvocato Giovambattista FRENI del foro di MESSINA, in difesa delle parti civili TE TT e TE AN, ha chiesto la declaratoRI di inammissibilità del ricorso, depositando conclusioni e nota spese, delle quali ha chiesto l'accoglimento; l'avvocato Carmelo SCILLIA del foro di ENNA, in difesa dell'imputato IN' NC, ha illustrato I motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 4 Num. 10411 Anno 2023 Presidente: CIAMPI NC MARIA Relatore: CAPPELLO GABRIELLA Data Udienza: 28/02/2023 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 29/3/2022, la Corte d'appello di Reggio CalabRI ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 634, cod. proc. pen., l'istanza di revisione - proposta nell'interesse di RI CO - della sentenza della Corte d'appello di Messina in data 13/11/2015, irrevocabile il 31/7/2017, con la quale costui era stato condannato per abuso d'ufficio. In particolare, nella qualità di componente della commissione permanente urbanistica-assetto del territorio e piano servizi del comune di Furci Siculo, gli era stato contestato di non essersi astenuto, in presenza di un interesse proprio (quale convenuto in giudizio dalle parti civili per violazione del regime delle distanze tra fabbricati) dal partecipare alla riunione di quell'organo, nel corso della quale era stata esaminata la proposta di modifica del regolamento edilizio comunale, poi adottata dal consiglio e dalla quale era derivato un danno ingiusto alle attrici del giudizio civile, con ribaltamento dell'esito decisorio in appello a seguito di consulenza tecnica d'ufficio che aveva rilevato la conformità dei fabbricati dell'appellante con il vigente strumento urbanistico, proprio in virtù delle modifiche apportate a seguito dell'iter amministrativo descritto. 2. Il condannato ha proposto ricorso a mezzo di difensore, formulando un unico motivo, con il quale ha dedotto violazione di legge, violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, oltre a vizio della motivazione, anche per travisamento della prova, con riferimento alla valutazione della prova nuova costituita dalla consulenza svolta nell'interesse del condannato, dalla quale, secondo la prospettazione difensiva, risulterebbe che la modifica allo strumento urbanistico era intesa a soddisfare l'interesse della collettività comunale e non quello del singolo. In particolare, secondo il deducente, sarebbe stato travisato il significato delle modifiche recepite dall'organo comunale, intese ad adeguare lo strumento urbanistico, a stimolare il lavoro con sviluppo sostenibile, ad agevolare l'iniziativa privata e gli interventi di rigenerazione urbana e valorizzazione delle aree pubbliche e a consentire una razionale edificazione. La consulenza posta a base della domanda di revisione costituirebbe prova nuova, cosicché è irrilevante la considerazione operata dai giudici territoRIli, secondo la quale la stessa si riferisce a un assetto che il territorio ha assunto ben dodici anni dopo i fatti. Al contrario, essa dimostrerebbe che delle modifiche ha beneficiato e può beneficiare una pluralità di persone e che vi erano le condizioni per sostenere che 2 l'esigenza della vaRIzione urbanistica fosse d'interesse generale. Critica, poi, l'affermazione secondo la quale nessuno dei componenti della commissione tecnica o dei funzionari dell'UTC aveva saputo spiegare le ragioni che avevano condotto alla proposta di modifica, rilevando che l'affermazione sarebbe decontestualizzata, posto che nessuna domanda era stata posta sul punto specifico. Nella specie, dunque, non sarebbe prospettabile un danno ingiusto e neppure un ingiusto vantaggio patrimoniale che avrebbe, semmai, riguardato l'intera collettività. 3. La difesa ha depositato memoRI con motivi aggiunti, sviluppando le argomentazioni svolte in ricorso e concludendo per l'annullamento della sentenza impugnata e ulteriore memoRI, con la quale ha illustrato le proprie argomentazioni, allegando documentazione. 4. La difesa delle parti civili ha depositato memoRI scritta con la quale, svolte le proprie difese rispetto ai temi introdotti con il ricorso, ha chiesto la declaratoRI di inammissibilità di esso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La Corte d'appello, ricostruito il procedimento conclusosi con il rigetto del ricorso proposto dall'imputato, ha precisato che la revisione era stata proposta ai sensi dell'art. 630, lett. c), cod. proc. pen., avendo la parte allegato l'esistenza di una prova nuova costituita dagli esiti di una consulenza tecnica, dalla quale sarebbe emerso che, nel territorio del comune di Furci Siculo, altri nuclei abitativi avevano trovato avallo normativo o potenzialmente potevano trovarlo nel novellato art. 23, c. 7 delle norme di attuazione del Piano Regolatore Generale che, secondo l'accusa, era stato modificato solo per arrecare un danno ingiusto. Ha, tuttavia, ritenuto la stessa inammissibile ai sensi dell'art. 634, cod. proc. pen., non revocando in dubbio la "novità" della prova allegata, ma rilevando che la stessa si presentava ictu °cui/ inidonea a determinare l'effetto demolitorio auspicato. Nella fattispecie, infatti, era incontroversa la ricostruzione dei fatti, come preliminarmente evidenziato dal giudice di legittimità nella sentenza che ha sancito la definitività della condanna: era cioè indiscusso che il RI aveva usufruito, nel giudizio promosso nei suoi confronti dalle parti civili, del ribaltamento in appello della condanna in primo grado, grazie alla rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, nella quale l'ausiliario aveva preso atto della modifica al PRG di cui si discute, intervenuta nelle more del rito d'appello, concludendo nel senso che i fabbricati dell'appellante erano ormai conformi agli strumenti urbanistici vigenti, 3 non essendone più necessario l'abbattimento/arretramento; ma era parimenti indiscusso il suo obbligo di astenersi, cogente in sé, a prescindere cioè dalla fonte normativa, nella specie ritenuta esistente (Testo Unico Leggi Ordinamento Enti Locali) e dalla sua ampiezza, sussistendo un dovere di astensione per i pubblici agenti che si trovino in una situazione di conflitto di interessi, con la conseguenza che l'inosservanza del dovere di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto integra il reato anche se manchi, per il procedimento ove l'agente è chiamato ad operare, una specifica disciplina dell'astensione, o ve ne sia una che riguardi un numero più ridotto di ipotesi o che sia priva di carattere cogente, richiedendosi solo che la condotta dell'agente produca allo stesso un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrechi ad altri un danno ingiusto. Nel caso esaminato, l'adozione di specifiche deroghe al regime ordinario delle distanze aveva avuto un effetto immediato e diretto sulla causa che il RI aveva perso in primo grado, consentendogli di ribaltare il giudizio in appello, con ingiusto danno per le attrici. I giudici di legittimità, peraltro, avevano valutato come dirimenti le circostanze valorizzate nel giudizio di merito, dando risalto all'estensione limitata del territorio comunale, con conseguente riconoscibilità dell'obiettivo, non involgente linee generali di pianificazione, ma correlato ad un interesse personale del pubblico amministratore;
ma anche la mancata allegazione da parte dell'accusato che la modifica approvata potesse interessare altri cittadini oltre lui stesso e che vi fossero, quindi, situazioni nelle quali ricorresse la specifica situazione che giustificava l'atipica deroga in tema di distanze che si andava ad introdurre, elemento, quest'ultimo, ritenuto dai giudici di legittimità molto incisivo, siccome fondato su non contestate emergenze istruttorie. Ciò posto, i giudici della revisione hanno ritenuto che l'istanza si fondasse su un presupposto erroneo: in caso di provvedimenti a carattere generale, sarebbe irrilevante la violazione del suindicato dovere di astensione e la prova nuova allegata sarebbe intesa, per l'appunto, a dimostrare il connotato generale della delibera. Tuttavia, l'obbligo di astensione andava ravvisato anche in ipotesi di provvedimento a carattere generale, ove sia comprovata una correlazione immediata e diretta tra la delibera e specifici interessi dell'amministratore o di suoi congiunti. Alla luce di tali coordinate in diritto, quel giudice ha ritenuto del tutto inconferente la consulenza della difesa: gli allegati rilievi planimetrici dimostravano una situazione del tutto diversa rispetto a quella presente al momento dei fatti;
inoltre, lo stesso tecnico aveva illustrato, solo in termini probabilistici, le ragioni per le quali era stata predisposta la modifica riguardante la disciplina delle distanze. La Corte territoRIle ha, poi, aggiunto, che nessuno dei testi sentiti (tra consiglieri comunali o funzionari dell'UTC) aveva saputo spiegare le ragioni per le quali quella modifica era stata proposta, confermando l'insussistenza di interessi pubblici o collettivi a sostegno della stessa. In ogni caso e risolutivamente, la deroga aveva 4 avuto una ricaduta immediata e diretta sulla causa civile promossa nei confronti del RI, il cui ribaltamento favorevole era dipeso proprio dall'accoglimento della proposta elaborata nella seduta, alla quale egli non avrebbe dovuto prender parte e nel corso della quale non si era discusso del contenuto complessivo del PRG o delle norme attuative, ma solo delle distanze riguardanti una porzione delimitata del territorio (segnatamente, il lungomare). 3. Il motivo è manifestamente infondato. Deve premettersi che la prova allegata è intesa a dimostrare la sussistenza di un ragionevole dubbio quanto alla natura degli interessi tutelati dalla modifica allo strumento urbanistico recepita dal consiglio comunale e di cui sopra si è detto. Pertanto, non si rimanda alle considerazioni, pur svolte dalla Corte d'appello della revisione, evidentemente in risposta alle argomentazioni formulate con l'istanza, sulla ritenuta irrilevanza del fatto che il condannato non aveva preso parte alla seduta del consiglio comunale, ma solo a quella della commissione, nella quale fu formulata la proposta recepita dal consiglio. In linea generale, deve rilevarsi che, in tema di revisione, prove nuove rilevanti a norma dell'art.630 lett. c), cod. proc. pen., ai fini dell'ammissibilità della relativa istanza, sono non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice, indipendentemente dalla circostanza che l'omessa conoscenza da parte di quest'ultimo sia imputabile a comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato, rilevante solo ai fini del diritto alla riparazione dell'errore giudiziario (Sez. U, n. 624 del 26/9/2001, dep. 2002, Pisano, Rv. 220443; sez. 6 n. 20022 del 30/1/2014, Rv. 259778; sez. 5, n. 12763 del 9/1/2020, Eleuteri, Rv. 279068). Tuttavia, si è pure precisato che, ai fini dell'esito positivo del giudizio di revisione, la prova nuova deve condurre all'accertamento - in termini di ragionevole sicurezza - di un fatto la cui dimostrazione evidenzi come il compendio probatorio originario non sia più in grado di sostenere l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio (sez. 5 n. 24682 del 15/05/2014, Rv. 260005; n. 34515 del 18/6/2021, Fadda, Rv. 281772) e che, con riguardo alla specifica previsione di cui all'art. 630, lett. c), cod. proc. pen., quando le nuove prove offerte dal condannato abbiano natura speculare e contraRI rispetto a quelle già acquisite e consacrate nel giudicato penale, il giudice della fase rescindente deve limitarsi ad accertare se quegli elementi nuovi possano portare ad una diversa valutazione delle prove già precedentemente esaminate (sez. 6 n. 7932 del 19/01/2012, Rv. 252421; sez. 2, n. 35399 del 23/572019, Cannatà, Rv. 277072). 5 Peraltro, anche nella fase rescindente è richiesta una delibazione non superficiale, sia pur sommaRI, degli elementi addotti per capovolgere la precedente statuizione di colpevolezza e tale sindacato ricomprende necessaRImente il controllo preliminare sulla presenza di eventuali profili di non persuasività e di incongruenza, rilevabili in astratto, oltre che di non decisività delle allegazioni poste a fondamento dell'impugnazione straordinaRI (sez. 5, n. 1969 del 20/11/2020, dep. 2021, L., Rv. 280405, in cui la Corte ha ritenuto legittima la valutazione della corte di appello di immediata nconferenza, rispetto all'impianto probatorio già esistente, della prova dedotta come "nuova", verificandone anche l'incapacità a scalfire il ragionamento del giudice della cognizione é le sue ragioni). Quanto, poi, alla natura della prova nuova allegata, questa Corte di legittimità ha riconosciuto che una richiesta di revisione possa essere fondata su nuove acquisizioni scientifiche e tecniche diverse e innovative che abbiano a oggetto un tema già scrutinato nel corso della cognizione ordinaRI, allorquando esse siano tali da poter fornire risultati non raggiungibili con le metodologie in precedenza disponibili (sez. 5, n. 10523 del 20/2/2018, Rossi, Rv. 272592). Tuttavia, ai fini dell'esito positivo del giudizio di revisione, la prova nuova deve condurre all'accertamento - in termini di ragionevole sicurezza - di un fatto la cui dimostrazione evidenzi come il compendio probatorio originario non sia più in grado di sostenere l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio (sez. 5, n. 24070 del 27/4/2016, Livadia, Rv. 267067, in fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi il provvedimento di inammissibilità di una richiesta di revisione fondata su una perizia avente carattere "esplorativo") e, nella nozione di "prova nuova", non possono farsi rientrare quelle esplicitamente valutate dal giudice del merito, anche se erroneamente per effetto di travisamento, doglianza veicolabile con gli ordinari mezzi di impugnazione (sez. 3, n. 34970 del 3/11/2020, brio, Rv. 280046). 4. Fatte tali premesse, deve rilevarsi che parte ricorrente ha indicato quale prova nuova un elaborato che non ha offerto una metodologia diversa di rilevamento di un dato fattuale incidente sulla valutazione del fatto di reato, ma che si è risolto in un parere tecnico elaborato peraltro su una realtà territoRIle del tutto modificata nel corso di più di un decennio, per dimostrare, in via del tutto esplorativa, come del resto correttamente puntualizzato dalla Corte di merito, che altri soggetti avrebbero potuto avvalersi di quella modifica dello strumento urbanistico, in tal modo pretendendo di introdurre un ragionevole dubbio circa il conseguimento di un vantaggio ingiusto a danno altrui. Tale incedere è del tutto errato. La consulenza non ha introdotto un dato di fatto comparabile con quelli accertati con forza di giudicato o un elemento nuovo che possa portare ad una diversa valutazione delle prove già precedentemente esaminate, non avendo inciso sul tema della correlazione della modifica proposta (e 6 poi recepita) sulla situazione personale dell'agente che aveva l'obbligo di .astenersi, a prescindere dalla natura della delibera adottata e dalle sue finalità, proprio alla luce di quell'interesse diretto e immediato sul quale la delibera adottata era andata a incidere con esito favorevole al condannato. Né appare dirimente, stante il valore assorbente del profilo già esaminato, l'argomento difensivo che fa leva sulla mancata verifica dell'esistenza di un interesse generale sottostante a quella delibera: la Corte della revisione, infatti, ha affermato che nessuno dei testi "aveva saputo" fornire le ragioni di quella iniziativa, con ciò smentendo l'assunto, introdotto in maniera del tutto generica, secondo il quale ai testi non era stata rivolta alcuna domanda in tal senso. 5. Alla declaratoRI di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero rispetto alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/00), oltre alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili per questo giudizio di legittimità che si liquidano come in dispositivo, nulla dovendosi disporre, invece, quanto a quelle del giudizio di appello non avendo la omessa decisione formato oggetto di ricorso delle parti richiedenti (sez. 5, n. 33135 del 22/9/2020, Denicolai, Rv. 279$33; sez. 2, n. 46654 del 18/9/2019, Crispino, Rv. 277595).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, oltre alla rifusione delle spese sostenute dalle a i civili TE TT e TE AN per questo giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro tremiladuecento, oltre accessori come per legge. Deciso il 28 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Pre idente EL CA CO RI CI