Sentenza 3 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/04/2002, n. 4741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4741 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2002 |
Testo completo
Aula 'A' REP0 474 1 / 0 2 BLI A TALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente R.G.N. 9332/99 Dott. Ettore MERCURIO - Rel. Consigliere 11774/99 Dott. Pietro CUOCO - Consigliere Cron. 20761 Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Rep . Dott. Camillo FILADORO Consigliere Ud. 06/11/01 ha pronunciato la seguente 17 SEN TENZA sul ricorso proposto da: AL LA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ANAPO 20, presso lo studio dell'avvocato RIZZO LA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MUCCI FERNANDO, MASTRANGELI FABRIZIO DOMENICO, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
RI ANGELO;
intimato e sul 2° ricorso n° 11774/99 proposto da: domiciliato in ROMA Enor ANGELO,2001 RI CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI 4230 presso LA -1- CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato CENTOFANTI SIRO, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
AL LA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ANAPO 20, presso lo studio dell'avvocato LA RIZZO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati FERNANDO MUCCI, DOMENICO F. MASTRANGELO, giusta delega in atti;
controricorrente al ricorso incidentale avverso la sentenza n. 35/99 del Tribunale di ORVIETO, depositata il 11/03/99 R.G.N. 3/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/11/01 dal Consigliere Dott. Ettore MERCURIO;
udito l'Avvocato MASTRANGELI;
udito l'Avvocato CENTOFANTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione del 1° motivo solo per rivalutazione del ricorso principale, rigetto assorbiti il 3° e il 4°, accoglimento per2° motivo, quanto di ragione del 1° motivo del ricorso incidentale, accoglimento del 2°, e assorbito il 3°. Geme -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al PR di UG, sezione di FO, depositato il 3 dicembre 1993, AR ZO conveniva in giudizio Angelo LL, notaio in FO, esponendo di avere lavorato alle dipendenze del convenuto (dal 6 febbraio 1978) quale impiegata presso lo studio notarile, e di essere stata licenziata in tronco il 27 agosto 1993 per i motivi di cui alla denuncia per furto sporta dal LL ai Carabinieri il precedente 26 agosto. Deduceva che il licenziamento era privo di giusta causa o giustificato motivo in quanto basato su un'ingiusta accusa di furto nei suoi confronti, per la quale era in corso procedimento penale e della quale assumeva non sussistere indizi o prove a suo carico;
chiedeva declaratoria di nullità о illegittimità del licenziamento, anche perché in violazione della legge n.1204 del 1971 sulle lavoratrici madri, con condanna del convenuto al un'indennità corrispondente a seipagamento di mensilità dell'ultima retribuzione ed accessori. Il convenuto notaio LL, nel costituirsi e contestare la domanda, deduceva che la ZO si era resa responsabile di quattro furti avvenuti tra Loneдже il dicembre 1991 e l'agosto 1993 asportando denaro 3 contante dalla cassaforte, situata nella stanza dove essa lavorava, per un importo complessivo di lire 54 milioni;
che, dopo il terzo furto, egli su consiglio deiaveva fatto installare, Carabinieri, una videocamera a circuito chiuso dalla cui registrazione su videocassetta la ZO era stata riconosciuta come la donna che, la mattina del 26 agosto 1993, prelevava qualcosa dalla cassaforte, da cui erano risultati mancanti 10 milioni;
ma che la ZO aveva negato ogni addebito. Formulava, quindi, domanda per lariconvenzionale contro la predetta restituzione dei 54 milioni di lire con interessi e rivalutazione e per il risarcimento dei danni patrimoniali ed extrapatrimoniali. Con successivo ricorso al PR, del 25 chiedeva inoltre, ingennaio 1994, la ZO relazione agli stessi fatti, il pagamento delle retribuzioni tra il licenziamento ed il compimento del primo anno di età del proprio figlio (lire 34.187.408). Riuniti i procedimenti, il PR pronunciava sentenza non definitiva (in data 14 dicembre 1995) con la quale dichiarava la legittimità del 4 Eme licenziamento e condannava la ZO, accogliendo la domanda riconvenzionale, alla restituzione della somma di lire 54 milioni, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, da decurtarsi alla predetta perdell'importo spettante trattamento di fine rapporto secondo la quantificazione da determinarsi in prosieguo mediante consulenza tecnica d'ufficio. Con sentenza definitiva (del 13 giugno 1996) il PR condannava la ZO a pagare al LL la somma di lire 59.588361 (così determinata detraendo dall'importo dovuto al notaio, ammontante a complessive lire 83.013.088 comprensive di rivalutazione ed interessi, l'importo del t.f.r. aumentato di questi accessori), oltre rivalutazione ed interessi dall'aprile 1996. Il Tribunale di UG, con sentenza del 18 ottobre 1996, riformava parzialmente la decisione pretorile riconoscendo al LL, in accoglimento di appello incidentale, un danno morale pari a lire 5 milioni, e rigettava tutti gli altri motivi degli appelli proposti da entrambe le parti. La Corte di Cassazione, decidendo sul ricorso proposto dalla ZO, pronunciava sentenza 14 ottobre 1998 n.10165 con la quale accoglieva il ricorso per quanto di ragione, sui punti, cioè, 5 riguardanti i tre furti precedenti quello dell'agosto 1993, attribuiti dal giudice di merito alla ricorrente in base ad un criterio di "analogia", e sui diretti conseguenti riflessi sulla entità del risarcimento, nonché sul punto della compensazione dei crediti e su quello relativo al danno da svalutazione monetaria ex art. 1224 c.c., ritenuto eventuale perché riconoscibile soltanto se provato in aggiunta all'importo degli interessi legali;
e rinviava la causa al Tribunale di IE. Il Tribunale di IE ha pronunciato sentenza, in data 11 marzo 1999, con la quale ha rigettato l'appello proposto dalla ZO, ed ha confermato, per l'effetto, la sentenza non definitiva del PR;
ha dichiarato inammissibile l'appello della predetta in data 29 luglio 1996; ed ha condannato la ZO al rimborso di tre quarti giudizio, delle spese di tutti i gradi del compensando il residuo quarto. Il giudice di rinvio ha affermato che la sentenza della Corte di cassazione (n. 10165/98) aveva ritenuto insufficiente la motivazione del Tribunale di UG perché basata sulla analogia con i diversi fatti contestati e non su elementi di Eme " prova, e che pertanto esso giudice di rinvio aveva la possibilità di acquisire e valutare fatti nuovi e rivalutare "ex novo" fatti già acquisiti, con pienezza di poteri identica a quella del precedente giudice di merito: quindi, esaminato gliha, elementi istruttori ritenendoli offrire prova idonea per addebitare alla ZO anche i furti precedenti quello del 1993, confermando così l'obbligo della stessa di restituire la somma di lire 54 milioni quale provento dei quattro furti. Sul punto del danno morale il Tribunale di IE ha ritenuto di poter riesaminare, sia nell'an che nel quantum, tale questione, osservando che il semplice riferimento della sentenza rescindente della Corte ai riflessi dell'accertata responsabilità, per i primi tre furti, sulla entità del risarcimento non era sufficiente per vincolare il giudice del rinvio alla sola valutazione del quantum. Ha poi affermato che, pur considerando la gravità del comportamento della ZO e la natura dolosa del reato, le condizioni personali del LL ("affermato e stimato notaio, con ottima posizione economica") gli avevano consentito di riassorbire il disagio e l'apprensione patiti, 7 Eme con la conseguenza che non poteva essere a lui accordato il chiesto risarcimento da danno morale. Relativamente alla rivalutazione monetaria riconosciuta, sul credito del notaio LL, dalla sentenza pretorile non definitiva (del 14 dicembre 1995), il giudice di rinvio, ha rilevato che avverso questa statuizione non era stata proposta alcuna impugnativa sicchè la spettanza del diritto alla rivalutazione doveva ritenersi coperta dal giudicato;
e che l'appello proposto sul punto solamente con il ricorso del 29 luglio 1996 avverso la sentenza pretorile definitiva, che aveva quantificato la somma rivalutata, doveva pertanto essere dichiarato inammissibile. Ha aggiunto che, in considerazione di ciò, la questione neppure poteva essere riproposta in sede di ricorso per cassazione, onde il principio di diritto espresso dalla Corte al riguardo non poteva ritenersi vincolante per il giudice di rinvio: sicchè nel contrasto tra il dovere di uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione e il dovere di decidere secondo i criteri che regolano il giudizio d'appello (qual'era, sostanzialmente, il giudizio di rinvio) il Tribunale riteneva di dover optare per la seconda conclusione. Avverso questa sentenza la ZO ha proposto 8 ricorso per cassazione (con atto notificato il 13 formulando quattro motivi di censura.maggio 1999) Il LL ha resistito con controricorso proponendo ricorso incidentale (con atto notificato il 17 giugno 1999) sulla base di tre motivi, cui la controparte resiste a sua volta con controricorso. Lo stesso LL ha effettuato il deposito di documenti ai sensi dell'art. 372 c.p.c., notificato mediante elenco alla controparte in data 2 novembre 2001. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.-Devono Preliminarmente essere riuniti i ricorsi (principale e incidentale) perché proposti avverso la medesima sentenza.
2. In ordine ai motivi formulati dalle parti a sostegno delle rispettive impugnazioni, va rilevato, anzitutto, che con il primo motivo del ricorso principale, la ZO denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 384 e 394 c.p.c. nonché insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo, e lamenta in primo luogo che il Tribunale di IE, quale giudice di rinvio, abbia omesso di applicare i principi enunciati dalla Corte di cassazione nella sentenza rescindente. Deduce che la Corte, ritenendo 9 l'argomentare della impugnata sentenza del giudice d'appello "privo di razionalità e soprattutto di qualsiasi valenza processuale sotto il profilo del dovere giudiziale di decidere secundum alligata et probata", abbia accertato un vizio di violazione di legge ed in particolare dell'art. 2697 C.C., non mera pronuncia sullalimitandosi ad una motivazione;
ed abbia definitivamente escluso la responsabilità della ZO per i fatti anteriori al 26 agosto 1993 ritenendo che gli elementi riscontrati dai giudici di merito non potessero assurgere al livello di prove né di presunzioni. Assume quindi che il giudice del rinvio non si sia attenuto ai principi così enunciati dal giudice di legittimità. In secondo luogo la ricorrente principale lamenta che anche sul punto della rivalutazione monetaria il giudice del rinvio non si sia uniformato a quanto deciso dalla Corte nella sentenza n.10165/1998, violando quindi il principio di cui al citato art. 384 anche sotto tale profilo. Con il secondo motivo, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2727 2729 C.C. e comunque omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo, la medesima ricorrente censura l'impugnata sentenza 10 . . sul punto dell'avvenuto riconoscimento della sussistenza dei furti precedenti quello del 26 agosto 1993, pur essi a lei addebitati. Lamenta che il Tribunale abbia basato la decisione soltanto sulle dichiarazioni del notaio LL, prive di riscontri probatori;
assume che nel corso del giudizio non era stata appurata con certezza la sussistenza dei furti anzidetti e che il giudice di rinvio era incorso nello stesso errore del giudice d'appello, addebitando alla dipendente le precedenti sottrazioni in base al criterio della analogia con l'ultimo episodio di furto, così trasformando semplici illazioni e sospetti in prove ed in presunzioni, non considerando inoltre che gli elementi acclarati ben potevano condurre ad altre ragionevoli conclusioni (come sul punto del duplicato della chiave della cassaforte), e non rispettando quindi i principi della prova per presunzioni. Con il terzo motivo del ricorso principale la ZO denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 329, 342 c.p.c. e degli artt. 1219, 1224 e 2697 c.c. e comunque omessa, insufficiente e motivazione su punto decisivo,contraddittoria 11 Ens censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato inammissibile l'appello riguardante il cumulo tra interessi e rivalutazione. La ricorrente deduce di avere svolto impugnazione, sul punto, con riguardo sia alla sentenza non definitiva che a quella definitiva, osservando che la prima sentenza, nell'indicare rivalutazione ed interessi, non specificava il criterio da applicare, se quello del cumulo o quello dell'assorbimento, e che soltanto la sentenza definitiva, recependo i conteggi del consulente tecnico d'ufficio, aveva esplicitato l'intendimento del giudice di cumulare illegittimamente i due accessori: sicchè correttamente le doglianze relative al cumulo erano state sollevate nell'atto d'appello avverso la sentenza definitiva. Con il quarto motivo la predetta ricorrente, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., e comunque omessa e insufficiente motivazione, censura l'impugnata regolamentazione delle sentenza sul punto della spese del giudizio di cassazione avverso la sentenza del Tribunale di UG, lamentando che erano stati posti a suo carico i tre quarti di tali spese, quando essa non poteva ritenersi soccombente essendo stati accolti quattro motivi sui sei 12 Emer formulati. A sua volta il controricorrente LL, con il primo motivo del ricorso incidentale - denunziando violazione dell'art. 2909 C.C. e degli artt. 324 e 385 c.p.c. nonché dei principi ed in subordinegenerali sulle impugnazioni, violazione dell'art. 2059 c. c. e dell'art. 185 c.p. oltre a vizio di motivazione - deduce che erroneamente il Tribunale di IE ha ritenuto di poter riesaminare anche sull'"an" la questione del danno morale, in quanto il riconoscimento di tale danno era stato di per sé già confermato dalla Corte Suprema e non poteva, pertanto, essere rimesso in discussione. Rileva infatti che la sentenza della Corte n. 10165/98 aveva accolto il motivo relativo al danno morale soltanto in ordine alla "entità" del danno stesso;
ed assume anzi che, una volta riconosciuta la dipendente responsabile per i tre furti pregressi, non era possibile mettere in discussione neppure l'entità di quel danno, correttamente riconosciuto dal di UG in lire 5.000.000, con Tribunale statuizione cui poteva farsi riferimento ex art. In via subordinata rileva la384 c.p.c.. della pronuncia di Eme sostanziale erroneità 13 disconoscimento del danno morale, argomentando che tale danno sussiste sempre, in via generale, per chi subisce un furto, traducendosi nella sofferenza di dover subire un atto di aggressione anche indipendentemente dalla presunta capacità economica del soggetto leso. Con il secondo motivo del ricorso incidentale, denunziando violazione dell'art. 2909 c.c. e degli artt. 112, 324 e 342 c.p.c., il LL lamenta inoltre che, non avendo la ZO impugnato sul punto delle spese la sentenza pretorile definitiva (n. 67/1996) ed avendo il giudice del rinvio confermato sotto altro profilo la sentenza di primo grado, lo stesso non poteva procedere ad una nuova determinazione delle suddette spese, e la riduzione disposta dal Tribunale di IE,di queste, integrava pertanto violazione delle norme procedurali sopra indicate. Con il terzo motivo il ricorrente incidentale, denunziando violazione dell'art. 92 c.p.c., deduce, con riferimento al primo motivo del suo ricorso, che, nel caso di accoglimento di detto motivo, anche il regime delle spese doveva essere modificato, con definitivo carico sulla ZO delle spese dell'intero giudizio e di quelle delle (mer. 14 consulenze tecniche esperite in primo grado. 3.-La trattazione dei motivi ora riportati deve ritenersi assorbita e superata da una sopravvenuta causa di inammissibilità che investe sia il ricorso principale che quello incidentale, connessa ad univoci comportamenti posti in essere dalle parti il 6 ottobre 1999, successivamente quindi alla proposizione dei ricorsi stessi, nel corso del procedimento penale svoltosi a carico della ZO innanzi al Tribunale di UG (sezione di FO) per i reati di furt✓ aggravato (ex artt. 624, 625 n.2, 61 n.7 e n.11 Cod. Pen.) a lei addebitati anche in relazione agli episodi per cui è causa (la relativa documentazione essendo stata ritualmente prodotta dal ricorrente ai sensi dell'art. 372 c.p.c.). Ed invero l'imputazione penale era riferita a cinque episodi di furto, commessi in danno del notais LL nel settembre 1991 ed inoltre in vari momenti tra il 6 ed il 9 dicembre 1991, tra il 20 ed il 28 gennaio 1992, tra il 2 ed il 3 settembre 1992 e da ultimo il 26 agosto 1993: il relativo giudizio penale, svoltosi all'udienza del 6 ottobre 1999 ai sensi dell'art. 444 cod. proc.pen. su richiesta di definizione anticipata del procedimento avanzata dall'imputata, 15 si è concluso con sentenza del Tribunale di UG Sezione di FO (in data 6 - 11 ottobre 1999) سلام the che per i reati addebitati, accertata la continuazione e concesse le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti, anche per l'integrale riconosciuto risarcimento del danno connesso ai reati, ha applicato alla ZO la pena di anni uno e mesi quattro di reclusione e lire seicentomila di multa, con sospensione. Ciò posto, va rilevato che la ZO, nella richiesta di applicazione della normativa degli artt. 444 e segg. c.p.p. in data 29 settembre 1999, ha fine difatto espressa richiesta, al determinazione della pena, di applicazione delle attenuanti anche in considerazione dell' "avvenuto integrale risarcimento del danno" (così testualmente nella detta richiesta). Il già avvenuto integrale risarcimento del danno subito dal notaio LL in conseguenza degli episodi di furto di cui si discute è, dunque, circostanza dichiarata dalla stessa parte qui ricorrente al fine di ottenere nel giudizio penale l'applicazione di circostanze attenuanti della pena, circostanze esattamente riconducibili alla 16 Emer. previsione dell'art. 62 n.4 c.p.p. ("l'avere, prima del giudizio, il danno riparato interamente di esso e, quando sia mediante il risarcimento restituzioni"), pur se possibile, mediante le dedotte dalla parte per ottenere attenuanti generiche, quali in effetti riconosciute dal giudice penale, con prevalenza sulle aggravanti, proprio sulla base della incontroversa avvenuta riparazione del danno (oltre che per la incensuratezza dell'imputata). Orbene, atteso che il risarcimento del danno provocato dai comportamenti illeciti di cui si discute, consistente essenzialmente nella restituzione del danaro sottratto, trova la sua fonte ed il suo titolo nella qui impugnata sentenza di IE (confermativa della for del Tribunale la dichiarazione della ZO, pretorile), decisione espressa dopo la sentenza, di avere interamente provveduto al risarcimento del danno arrecato al LI con quei comportamenti, sta a significare, in maniera palese ed univoca, la volontà della predetta di uniformarsi alla suddetta sentenza del giudice di rinvio (anche senza dar luogo ed acquiescenza in senso tecnico, ex art. 329 c.p.c., configurabile, secondo giurisprudenza di questa Corte, allorquando comportamento acquiescenteil alla venga posto in essere anteriormente Eme 17 proposizione dell'impugnazione: V. Cass. S.U. 26 agosto 1998 n.8453), e a dimostrare quindi la volontà della stessa di riconoscere formalmente la sussistenza del proprio obbligo di risarcire, anche mediante restituzione, il danno arrecato al datore di lavoro. Un siffatto riconoscimento, enunciato dunque in maniera formale ed avente serie e rilevanti implicazioni (per il contesto giudiziario siccomepenalistico in cui veniva espresso, incidente sulla entità della pena patteggiata) costituisce indubbiamente fatto comprovante il nell'attuale ricorrente principale,venir meno, dell'interesse ad impugnare una decisione giudiziale, come appunto quella del Tribunale di IE, con la quale era stato in sostanza accertato il medesimo obbligo che dalla stessa parte veniva espressamente non solo riconosciuto ed affermato ma anche dichiarato come già adempiuto. Va poi escluso, così come è costante giurisprudenza di questa Corte, che la sentenza penale pronunciata ai sensi degli artt. 444 e segg. c.p.c. (c.d. patteggiamento) possa avere efficacia nei giudizi civili о amministrativi,vincolante essendo equiparata soltanto a determinati fini ur. 18 alla sentenza di condanna, per quanto specificato nell'art. 445 c.p.p. (v. Cass. 11 dicembre 2000 n.15574, 8 ottobre 1998 n. 9976); mentre va rilevato che, nella specie, anche l'attuale resistente LL, a fronte dell'affermazione della imputata ZO dell'"avvenuto integrale risarcimento del danno" ebbe a dichiarare in sede di giudizio penale, confermando tale assunto, di "essere stato risarcito del danno" stesso (v. verbale udienza penale 6 ottobre 1999). Ricorre dunque, nella presente fattispecie, una situazione che denota l'avvenuta sostanziale cessazione della materia del contendere tra le parti, intervenuta successivamente alla sentenza qui impugnata, sul punto delle conseguenze risarcitorie dei fatti illeciti addebitati alla ZO e per i quali quest'ultima ha chiesto il patteggiamento ex artt. 444 e segg. c.p.p.. 4.-Dal che deve ritenersi conseguire innanzitutto la inammissibilità del ricorso della ZO per sopravvenuto difetto di interesse di quest'ultima (ex art. 100 c.p.c.) alla propria impugnazione (Cass. Sez. Un. 18 maggio 2000 n.368; Un. 28 settembre 2000 cfr. anche Cass. Sez. n.1048), essendo tale impugnazione diretta appunto Mr. 19 all'annullamento di sentenza che confermava la : condanna della predetta al risarcimento del danno mediante restituzione delle somme sottratte al LL oltre al rimborso delle consequenziali processuali sopportate da quest'ultimo, spese costituente pur esso riparazione delle rimborso conseguenze pregiudizievoli derivate allo stesso LL dal comportamento illecito posto in essere a suo danno. Sicchè la condotta processuale della ZO nel giudizio penale, quale prima ricordata, assumeva univoco significato di rinuncia alla richiesta fatta valere con la presente impugnazione principale, in punto di risarcimento danni. La situazione comportamentale delle parti quale ora considerata, e specificamente il già ricordato comportamento reso dal LL nel giudizio penale, con l'esplicita dichiarazione "di essere stato risarcito del danno" provocatogli dalla sottrazione del danaro da parte della ZO, impone di ritenere che sia venuto meno anche nel e per le medesime ragioni prima resistente, l'interesse a proseguire ed insistere esposte, nell'impugnazione incidentale proposta innanzi a questa Corte. Ed infatti il ricorso incidentale, diretto ad 20 ottenere l'annullamento parziale della sentenza emessa dal giudice di rinvio, ha per oggetto questioni concernenti particolari profili del danno provocato dai fatti illeciti in questione (il danno morale ed il carico delle spese sostenute in giudizio), e la dichiarazione del LL di avere ottenuto l'integrale risarcimento deve far ritenere, anche nei suoi confronti, che sia venuto meno l'interesse giuridico a coltivare una tale impugnazione, la quale deve, pertanto, essere dichiarata inammissibile appunto per sopravvenuta carenza di interesse ex cit. art. 100. 5.- In conclusione, per quanto sin qui considerato entrambi i ricorsi, principale e incidentale, devono essere dichiarati inammissibili, restando così assorbite tutte le questioni poste con i motivi delle due impugnazioni. L'esito del presente giudizio consiglia di compensare interamente tra le parti le relative spese.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
dichiara inammissibili entrambi i ricorsi;
dichiara 21 Emer compensate tra le parti le spese del presente ' giudizio di legittimità. Così deciso, in Roma, il 6 novembre 2001. erzlichen lault tlose мяси il Presidente: Il Cons. estensore: 6.ــف IL CANCELLIERE Depositata in Cancellería 3. APR. 2002 Oggi, E IL CANCELLIERE B E U Q O A B I E D P S A A I D T N I S S G O * O N P 1 E M A S 1 I D I A E E A , D G O O E G R T T E T T I N L S I R E I G S A E E D L R L O E D 22