Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/11/2025, n. 37212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37212 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
37212-25
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE
in caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto: disposto d'ufficio a richiesta di parte imposto dalla legge
composta da
LE RI EL ST NO TI EB PI
- Presidente-
Sent. n. sez. 1038/2025
Up- 23/09/2025
- relatore -
R.G.N. 25334/2025
IO D'AR
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da NO LV, nato a [...] il [...]
avverso la sentenza del 22/05/2025 della Corte di appello di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NO TI;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Elisabetta Ceniccola, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con atto del proprio difensore, LV NO impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di maltrattamenti in danno della propria moglie. Egli lamenta la carenza della motivazione in punto di congruità della pena.
2. Il motivo di ricorso è inammissibile.
Esso non solo è generico, perché non sorregge il relativo assunto con alcuna indicazione specifica e motivata;
ma è pure manifestamente infondato, in quanto
la motivazione sul punto dedotto esiste ed è indiscutibilmente congrua e ragionevole, avendo dato rilievo al «pervicace approfittamento, da parte dell'imputato, della debolezza della propria compagna, alla reiterazione della condotta nonostante le precedenti condanne inflittegli per fatti analoghi, all'assenza, da parte sua, di alcuna revisione critica delle condotte tenute.
3. Ha depositato requisitoria scritta la Procura generale, concludendo per l'inammissibilità del ricorso.
4. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 settembre 2025.
Il Consigliere estensore NO TI
Il Presidente
LE RI
Si dispone, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.
Presidente
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE VI Sezione Penale Depositata in Cancelleria oggi.
Roma
14 NOV 2025
LFUNZIONARIO GIUDIZIARIO LO Fragomeni