Sentenza 30 maggio 2002
Massime • 1
In materia di principio devolutivo dell'appello, non costituisce "punto" autonomo del provvedimento con cui il g.i.p. abbia rigettato la richiesta di applicazione di una misura cautelare l'argomentazione relativa all'esistenza di una preclusione in diritto, trattandosi di una mera argomentazione a sostegno del diniego, sicché, interposto il gravame, il giudice d'appello può escludere la sussistenza della preclusione, ancorché la stessa non sia stata specificamente censurata (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto legittima l'ordinanza con cui il tribunale ha disposto la custodia cautelare in carcere di una persona imputata del reato di evasione, ritenendo superabili i limiti di pena indicati nell'art. 274, co.1, lett. c) cod. proc. pen. alla luce del vigente art. 391 cod. proc. pen., ancorché l'appello del P.M. avverso la decisione reiettiva del g.i.p. riguardasse la asserita violazione dell'art. 284, co. 5-bis del codice di rito).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/05/2002, n. 31494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31494 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIOVANNI CASO - Presidente - del 30/05/2002
1. Dott. GIAN GIULIO AMBROSINI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. ADOLFO DI VIRGINIO - Consigliere - N. 1696
3. Dott. ARTURO CORTESE - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIORGIO COLLA - Consigliere - N. 40917/2001
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
EC AR, n. 28.07.1941
avverso l'ordinanza emessa il giorno 03.10.2001 dal Tribunale di Firenze;
Visti gli atti, l'ordinanza denunziata, e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Arturo Cortese;
Udito il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe Febbraro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO
Con ordinanza del 13.09.2001 il GIP del Tribunale di Lucca respingeva la richiesta di applicazione della misura cautelare della custodia carceraria nei confronti di EC AR, indagato per il reato di evasione dagli arresti domiciliari di cui all'art. 385 cp. Su appello del P.M. il Tribunale di Firenze, con ordinanza del 03.10.2001, rilevando che, contrariamente a quanto sostenuto dal GIP, in seguito alla recente modifica dell'art. 391 cpp., introdotta dall'art. 12 della legge 128 del 26.03.2001, per i delitti ammissivi dell'arresto fuori flagranza, fra i quali appunto quello di cui all'art. 385 cp., la misura coercitiva è disposta anche fuori dei limiti di pena di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cpp., revocava la gravata ordinanza del GIP e applicava al EC la misura della custodia cautelare in carcere.
Propone ricorso l'indagato, deducendo la violazione del principio devolutivo di cui all'art. 597 cpp., applicabile al gravame ex art. 310 cpp., posto che l'appello del P.M. si incentrava sull'asserita violazione del comma 5 bis dell'art. 284 cpp. e non conteneva alcuna censura alla decisione del GIP di non concedere la richiesta misura in quanto l'esigenza cautelare ex lett. c) dell'art, 274 cpp. non sarebbe stata idonea a derogare al limite previsto nello stesso articolo.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Premesso infatti che il principio devolutivo, invocato dal ricorrente, comporta la circoscrizione della cognizione del giudice d'appello ai punti oggetto dei motivi di gravame, rilevasi che per "punto" deve intendersi ogni statuizione suscettibile di autonoma considerazione e non rientrano invece nella sfera della devoluzione e dei relativi effetti preclusivi le argomentazioni svolte all'interno dell'impugnativa e del provvedimento gravato (Cass. 26.02.1998, Macri;
11.02.1991, De Luca;
S.U. 27.09.1995, Timpanaro). A fronte, pertanto, di un appello del P.M. avverso la reiezione di una richiesta di misura cautelare, una preclusione in diritto al suo accoglimento, erroneamente ritenuta dal GIP, non può configurarsi come un punto autonomo nel senso predetto, sibbene come un'argomentazione a supporto del diniego: di tal che l'impugnativa di questo, comunque argomentata, legittima il giudice di appello a verificare l'effettiva sussistenza della preclusione e, quindi, se del caso, a escluderla, indipendentemente dalla circostanza che la stessa non sia stata sottoposta a specifica censura da parte dell'appellante.
P.Q.M.
visti gli artt. 615 e 616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 del Reg. Esec. c.p.p.
Così deciso in Roma, il 30 maggio 2002.
Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2002