Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/05/2002, n. 31494
CASS
Sentenza 30 maggio 2002

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In materia di principio devolutivo dell'appello, non costituisce "punto" autonomo del provvedimento con cui il g.i.p. abbia rigettato la richiesta di applicazione di una misura cautelare l'argomentazione relativa all'esistenza di una preclusione in diritto, trattandosi di una mera argomentazione a sostegno del diniego, sicché, interposto il gravame, il giudice d'appello può escludere la sussistenza della preclusione, ancorché la stessa non sia stata specificamente censurata (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto legittima l'ordinanza con cui il tribunale ha disposto la custodia cautelare in carcere di una persona imputata del reato di evasione, ritenendo superabili i limiti di pena indicati nell'art. 274, co.1, lett. c) cod. proc. pen. alla luce del vigente art. 391 cod. proc. pen., ancorché l'appello del P.M. avverso la decisione reiettiva del g.i.p. riguardasse la asserita violazione dell'art. 284, co. 5-bis del codice di rito).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/05/2002, n. 31494
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 31494
    Data del deposito : 30 maggio 2002

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