Sentenza 7 ottobre 2010
Massime • 1
Il "dies a quo" del termine per l'opposizione a decreto penale di condanna, che cada in periodo di sospensione feriale, deve ritenersi coincidente con il 15 settembre (che quindi "non computatur"), con la conseguenza che il computo del termine deve avere inizio dal 16 settembre. (Diff., Cass. n. 34645 del 2008, non massimata; vedi Cass., Sez. un. civ., n. 3668 del 1995).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/10/2010, n. 43404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43404 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente - del 07/10/2010
Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere - SENTENZA
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 1186
Dott. D'ISA Claudio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - N. 44780/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CH UE N. IL *11/05/1988*;
avverso il decreto n. 932/2009 GIP TRIBUNALE di CHIAVARI, del 20/10/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CLAUDIO D'ISA;
lette le conclusioni del PG, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
CH UE ricorre in cassazione avverso l'ordinanza, in data, 20.10.2009 con cui il GIP presso il Tribunale di Chiavari ha dichiaro inammissibile l'opposizione dal medesimo proposto avverso il decreto penale di condanna emesso nei suoi confronti il *21.05.2009* in ordine al reato di cui art. 186 C.d.S., comma 2., in quanto presentato fuori termini.
Si denuncia violazione di legge. Premesso che il decreto penale è stato notificato durante il periodo di sospensione feriale dei termini processuali, si deduce che la sospensione si applica non tenendo conto nel computo dei giorni compresi tra il primo agosto ed il quindici settembre. Di conseguenza, computando i quindici giorni che la legge concede per proporre opposizione al decreto penale di condanna il provvedimento notificato al ricorrente poteva essere impugnato sino alla data del 1 ottobre 2009, così come è avvenuto. Il Procuratore Generale con richiesta scritta insiste per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Il motivo esposto è infondato e, pertanto, il ricorso va rigettato. Invero, questa Corte ha statuito il principio secondo cui nel computo del termine di impugnazione, ove il "dies a quo" cada nel periodo di sospensione feriale, non deve tenersi conto, operato il differimento alla fine del periodo di sospensione, del giorno 15 settembre ma di quello immediatamente successivo (V. sez. 5 sentenza n. 34223 del 24.04.2009, RV 245086). La L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1 stabilisce che i termini processuali sono sospesi di diritto dal 1 agosto al 15 settembre di ciascun anno e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione e che "ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo".
Secondo un indirizzo giurisprudenziale, (Cass. pen., sez. 2, 15 maggio 2008, n. 23649, Cass. pen., Cass. pen., sez. 5, 22 maggio 2008, n. 34 645, Cass. Pen. sez. 5, 21 ottobre 2008, n. 43229) la norma contenuta nella predetta disposizione legislativa va interpretata nel senso che la parola inizio deve essere collegata con l'art. 172 c.p.p. che stabilisce che nel termine non si computa l'ora e il giorno in cui è iniziata la decorrenza. Così che in quello stabilito a giorni, nel caso di sospensione nel periodo feriale, per la presentazione dell'impugnazione, non deve computarsi il 16 settembre, in quanto momento di inizio della decorrenza (dies a quo). Per un altro indirizzo, quando il dies a quo cade nel periodo feriale di sospensione dei termini processuali (1 agosto - 15 settembre), l'inizio è differito "alla fine del periodo di sospensione", cioè al 15 settembre, come espressamente prevede la disposizione legislativa, cosi che quello che non si computa è il 15 settembre, dies a quo, e non il successivo giorno 16 che deve essere compreso nel termine per impugnare (Cass. pen. sez. 1, 20 gennaio 1992, n. 198, Bernasconi, Cass. pen. sez. 4, 13 febbraio 2001, n. 10060). Anche le sezioni civili di questa Corte si sono occupate del problema interpretativo della L. n. 1969 cit., art. 1 e, dopo un contrasto giurisprudenziale risolto (sez. un. riv. n. 4814/83), nel senso della computabilità del giorno 16 settembre nel termine di impugnazione, sono tornate sull'argomento, con la sentenza del 1995, (sezioni unite n. 3668) confermando il citato orientamento secondo cui il giorno 16 settembre deve essere compreso nel termine per impugnare. Questo orientamento è stato seguito anche da Cass. civ. 688/2006, 6016/2007, 7757/2007. Questo collegio ritiene di dovere aderire al secondo indirizzo giurisprudenziale affermato anche dalle sezioni unite civili. Anzitutto, va rilevato che non vi è una differenza normativa tra l'art. 155 c.p.c. che dispone che nel computo dei termini a giorni e ad ore, si escludono il giorno e l'ora iniziali" e l'art. 172 c.p.p. che prevede che "nel termine non si computa l'ora e il giorno in cui è iniziata la decorrenza".
Come affermato dalle sezioni unite civili (n. 3668/1995) non ha alcun fondamento logico la distinzione concettuale tra decorso e computo del termine, in quanto "nel decorso del termine entra soltanto ciò che si computa, non ciò che non si computa. Il dies a quo, che non viene computato nel termine, quindi, non è neppure parte del decorso". Poi, giustamente è stato rilevato che il principio della non computalitità del termine iniziale è ispirato all'esigenza di non considerare le frazioni del giorno in cui si sono realizzati atti e gli effetti giuridici (ad es. la notifica della sentenza o la scadenza del termine del deposito) che scandiscono il momento (dies a quo) da cui parte il computo dei giorni interi del termine. Tale principio riguarda i termini processuali in genere stante la unitarietà della nozione di "termine" e la sostanziale uniformità normativa.
Per cui è illogico considerare come dies a quo un giorno intero, il 16 settembre, quando in questo nessun atto si è realizzato e nessun effetto giuridico si è verificato. Infatti, nel caso di notifica della sentenza o di scadenza del termine del deposito durante il periodo di sospensione, l'atto e l'effetto giuridico si sono già realizzati ed è all'interno di quel periodo che deve essere situato il dies a quo.
E letteralmente ciò ha voluto specificare l'art. 1 cit. quando dispone che "ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo", nel senso che il momento da cui parte il computo dei giorni interi del termine, in seguito alla realizzazione degli atti e la verificazione degli effetti giuridici, è situato all'interno del periodo di sospensione e precisamente alla fine, che è il 15 settembre, che è il dies a quo, e non già il 16 settembre, che è il primo giorno intero di inizio della ripresa del periodo ordinario. Tale interpretazione conduce ad unità l'interpretazione dell'art. 1 cit. che è dettato per tutti i termini processuali, stante anche l'unitarietà concettuale dei termini processuali. Pertanto, va confermato il principio che ai fini del computo dei termini durante il periodo di sospensione feriale il dies a quo va fissato al 15 settembre e il giorno 16 settembre, intero, va computato nel termine. Nella specie, poiché andava computato nel termine per impugnare il 16 settembre l'appello proposto il 31 ottobre 3003 non era stato tempestivo.
Pertanto, legittimamente era stato dichiarato inammissibile l'opposizione proposta dal ricorrente avverso il decreto penale indicato, atteso che essa è stata proposta il 1 ottobre 2009. Di conseguenza il ricorso va rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella udienza camerale, il 7 ottobre 2010. Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2010