Cass. civ., sez. I, sentenza 27/02/2004, n. 3966
CASS
Sentenza 27 febbraio 2004

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In tema di attuazione dei procedimenti espropriativi per la realizzazione degli interventi di cui al titolo ottavo della legge 14 maggio 1981, n. 219, l'art. 9 D.Lgs. 20 settembre 1999, n. 354, che proroga i termini relativi alle occupazioni d'urgenza (nella specie, rilevava il prolungamento a sei mesi del termine entro cui il decreto autorizzativo doveva essere eseguito), prescinde, per un verso, dalla legittimità od illegittimità dell'occupazione al tempo della sua entrata in vigore, ma, per altro verso, riguarda esclusivamente i procedimenti espropriativi in corso alla stessa data; ne deriva che tale norma può valere a restituire legittimità ad occupazioni divenute inefficaci od illegittime solo se l'obiettivo di recupero della procedura espropriativa - costituente la "ratio" dichiarata della norma - sia conseguibile in quanto, sulla scorta della disciplina previgente, non si sia già perfezionato il fatto illecito acquisitivo per effetto del concorrere dell'illegittimità dell'occupazione e dell'irreversibile trasformazione del fondo.

In tema di qualificazione - ai fini indennitari o risarcitori - di un suolo espropriato come non edificabile, il vincolo di destinazione fissato dagli strumenti urbanistici per intere aree o zone omogenee, non con riferimento a specifiche opere pubbliche da attuarsi in determinati fondi, esprime esercizio da parte del Comune del potere di gestione del territorio e di programmazione della sua utilizzazione, mediante delimitazione in via generale delle facoltà dei proprietari dei terreni inclusi in quelle zone; tale vincolo, pertanto, ha carattere conformativo del diritto dominicale, in quanto non è preordinato a future espropriazioni, investe una generalità di beni e di soggetti ed ha una funzione indipendente dal successivo instaurarsi di procedure espropriative coerenti con la programmata destinazione. In tale quadro, non può avere rilievo il fatto che la destinazione a "rispetto infrastrutturale ed urbanistico" sia ricollegabile (o anche ricollegabile) ad una prospettiva di rifacimento ed ammodernamento di una determinata strada, poi effettivamente realizzata, in quanto tale considerazione può spiegare la genesi e le ragioni del vincolo, ma non toccare la sua inerenza ad un'intera zona e la sua operatività a prescindere dal concretizzarsi o meno di quella prospettiva.

Il comma settimo bis dell'art. 5 bis D.L. n. 333/1992 (conv., con modif., in legge n. 359/1992), introdotto dall'art. 3, comma sessantacinquesimo, legge n. 662/1996, stabilisce, per la liquidazione del danno da occupazione appropriativa, regole di portata generale (rivolte a contenere la spesa pubblica), le quali operano indipendentemente dalla circostanza che il procedimento espropriativo sia stato promosso in base alla legge n. 865/1971 od in base ad altre leggi speciali (nella fattispecie, la legge n. 219/1981, relativa agli eventi sismici del 1980), e quindi - salva restando l'operatività di dette leggi al diverso fine della liquidazione dell'indennità espropriativa - si applica a tutti i casi in cui l'illecito acquisitivo riguardi fondi da qualificarsi come edificabili secondo le previsioni dei precedenti commi del medesimo art. 5 bis, vale a dire sulla scorta del prioritario parametro della classificazione urbanistica (cosiddetta edificabilità legale); nel difetto di tale edificabilità, si deve invece fare riferimento ai comuni canoni che operano in tema di risarcimento da fatto illecito, con quantificazione del danno correlata al valore di mercato del suolo.

In tema di risarcimento del danno da occupazione appropriativa, la somma a tale titolo liquidata dal giudice non deve essere decurtata della somma depositata dall'espropriante presso la cassa depositi e prestiti quale indennità per l'espropriazione del medesimo suolo, atteso che quest'ultima non può essere ritirata dall'espropriato, il quale ha ottenuto il riconoscimento di un credito risarcitorio (per l'assenza di legittimi provvedimenti ablativi), ma può essere richiesta in restituzione dall'espropriante.

In tema di liquidazione del danno per l'occupazione illegittima di un fondo (sino al momento dell'ablazione per effetto della sua irreversibile trasformazione), la perdita da parte del proprietario del godimento dello stesso - esercitato direttamente o, indirettamente, per il tramite dell'affittuario - costituisce di per sè nocumento patrimoniale per il proprietario medesimo; pertanto grava sull'occupante l'onere di provare, eventualmente, che l'affittuario, per tolleranza dell'occupante, abbia continuato a fruire del terreno, versando i relativi canoni al proprietario, investendo la prova fatti estintivi o delimitativi del diritto risarcitorio del proprietario.

Commentari2

  • 1Collegato lavoro: limiti agli indennizzi retroattiviAccesso limitato
    Manuela Rinaldi · https://www.altalex.com/ · 3 febbraio 2011

  • 2Illegittimo l'intervento legislativo per riparare alla mancata tempestiva emanazione dei decreti di espropriazione
    Redazione · https://www.giurdanella.it/ · 31 gennaio 2009

    Espropriazione per pubblica utilità. Ieri la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 2006 n. 300 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni diverse), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007 n. 17. In particolare, è stata ritenuta illegittima la previsione con norma interpretativa della conservazione dell'efficacia dei verbali di concordamento dell'indennità di espropriazione e di rinuncia a qualsiasi pretesa connessa alla procedura di espropriazione, indipendentemente dalla successiva tempestiva emanazione del decreto di espropriazione. L'ordinanza di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 27/02/2004, n. 3966
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3966
Data del deposito : 27 febbraio 2004

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