Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/04/1999, n. 248
CASS
Sentenza 23 aprile 1999

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Nelle cause relative a diritti di obbligazione il convenuto che eccepisce l'incompetenza per territorio ha l'onere di contestare nel primo atto difensivo la competenza del giudice adito con riferimento a ciascuno dei diversi e concorrenti criteri di collegamento previsti dagli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ., dovendo, in mancanza, ritenersi la competenza radicata presso il giudice adito in base al criterio di collegamento non contestato, a nulla rilevando che il criterio trascurato possa in concreto condurre all'individuazione del medesimo giudice da considerarsi competente sulla base del criterio invocato dallo stesso convenuto, giacché l'indagine sul verificarsi di tale coincidenza resta impedita dalla mancanza di una sollecitazione del suddetto convenuto in tal senso.

La questione di competenza - intesa come frazione o misura della giurisdizione - ha posizione logicamente successiva e conseguente a quella di giurisdizione e pertanto presuppone che sia stata preventivamente risolta in senso affermativo tale ultima questione, cioè che sia divenuta certa e definitiva l'attribuzione al giudice ordinario della "potestas iudicandi" in ordine alla controversia in atto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/04/1999, n. 248
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 248
    Data del deposito : 23 aprile 1999

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