Sentenza 23 aprile 1999
Massime • 2
Nelle cause relative a diritti di obbligazione il convenuto che eccepisce l'incompetenza per territorio ha l'onere di contestare nel primo atto difensivo la competenza del giudice adito con riferimento a ciascuno dei diversi e concorrenti criteri di collegamento previsti dagli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ., dovendo, in mancanza, ritenersi la competenza radicata presso il giudice adito in base al criterio di collegamento non contestato, a nulla rilevando che il criterio trascurato possa in concreto condurre all'individuazione del medesimo giudice da considerarsi competente sulla base del criterio invocato dallo stesso convenuto, giacché l'indagine sul verificarsi di tale coincidenza resta impedita dalla mancanza di una sollecitazione del suddetto convenuto in tal senso.
La questione di competenza - intesa come frazione o misura della giurisdizione - ha posizione logicamente successiva e conseguente a quella di giurisdizione e pertanto presuppone che sia stata preventivamente risolta in senso affermativo tale ultima questione, cioè che sia divenuta certa e definitiva l'attribuzione al giudice ordinario della "potestas iudicandi" in ordine alla controversia in atto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/04/1999, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 23 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vittorio SGROI - Primo Presidente -
Dott. Michele CANTILLO - Presidenze di Sezione -
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di Sezione -
Dott. Vincenzo CARBONE - Consigliere -
Dott. Rafaele CORONA - Consigliere -
Dott. Giovanni OLLA - Consigliere -
Dott. Alfio FINOCCHIARO - rel. Consigliere -
Dott. Giovanni PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. Paolo VITTORIA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da:
POZZO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PARIGI 11, presso lo studio dell'avvocato FELICE PATRIZI, rappresentata e difesa dagli avvocati GIUSEPPE CAMPEIS, FRANCESCO MARASCO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
ESCHER S.R.L., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZZA GRECIA 56, presso lo studio dell'avvocato STEFANO GOBBI, rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCESCO FERRIA CONTIN, giusta delega in atti;
- resistente con procura -
nonché contro
TALLERES CASALS S.A., FREUD HERRAMIENTAS ESPECIALES Y DE PRECISION S.A.;
- intimate -
avverso la sentenza n. 9267/96 del Tribunale di MILANO, depositata il 10/10/96;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 16/10/98 dal Consigliere Dott. Alfio FINOCCHIARO;
lette le conclusioni dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso che la Corte Suprema di Cassazione, camera di consiglio, voglia rigettare il ricorso, confermando ex art.38 c.p.c. la competenza per territorio dell'adito Tribunale di
Milano, con le pronunce seguenti per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atti di citazione del 28 novembre 1988 e 12 e 13 agosto 1989 la Escher s.r.l. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Milano la TA LS s.a., la UD s.a. e la PO s.p.a. allo scopo di conseguire condanna in solido al rispetto ed esecuzione fino al 13 aprile 1994 del contratto di esclusiva;
accertamento di attività anticontrattuale e sleale;
nonché condanna al risarcimento dei danni.
Costituitasi in giudizio con comparsa del 29 marzo 1989 la PO s.p.a. eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice italiano, l'incompetenza per territorio del Tribunale di Milano, oltre che l'infondatezza delle domande attoree, indicando in Udine il foro generale della convenuta. unica italiana.
Si costituivano in giudizio anche la TA LS S.A. e la UD S.A. eccependo il difetto di giurisdizione del giudice italiano, il difetto di competenza territoriale e l'infondatezza delle domande proposte nei loro confronti.
Espletate le prove testimoniali offerte dalla società attrice, nonché la consulenza tecnica discosta dal g.i., il giudice adito, con sentenza depositata il 10 ottobre 1996 - accertata la giurisdizione italiana nei confronti delle due società spagnole in virtù dei titoli, contrattuale ed extracontrattuale, di cui all'art. 5, nn. 1 e 3 della Convenzione di Bruxelles e la competenza territoriale, in virtù dell'art. 18, comma 2, c.p.c. , in relazione alle società straniere, e, quindi, ex art. 33 c.p.c. in relazione alla PO s.p.a. - dichiarava risolto per inadempimento della TA LS il contratto di distribuzione dell'1 luglio 1982;
accertava la responsabilità ex art. 2043 c.c. della PO e della UD nei confronti della Escher, per concorso nei fatti illeciti da inadempimento contrattuale posto in essere dalla LS e, per l'effetto, condannava le società convenute al risarcimento del danno subito dalla Escher, da liquidarsi in .separata sede, assegnando alla attrice una provvisionale di L 150.000.000, oltre interessi;
rigettava tutte le altre domande avanzate dalla Escher. Per la parte che interessa l'odierno ricorso il Tribunale osservava:
- che - poiché il titolo contrattuale dedotto in giudizio era l'accordo Escher-TA LS in favore della società italiana, per tutto il territorio italiano - il luogo di avvenuta esecuzione e di futura esecuzione andava individuato in Italia, nel cui ambito doveva effettuarsi la consegna degli articoli, la distribuzione degli stessi e l'adempimento delle obbligazioni a carico Escher, sicché rimaneva accertata la giurisdizione italiana nei confronti della parte contraente TA LS;
- che la giurisdizione italiana andava affermata anche nei confronti della straniera UD S.A., ex art. 5 n. 3 della Convenzione di Bruxelles;
- che la giurisdizione italiana nei confronti delle due convenute straniera sussisteva anche ai sensi dell'art. 6 n. 1 della stessa Convenzione di Bruxelles;
- che andava disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalle tre convenute a favore del foro del tribunale di Udine, sede della PO s.p.a., dal momento che la competenza del giudice adito nei confronti delle due società spagnole derivava dall'art. 18, comma 2, c.p.c.;
- che ex art. 33 c.p.c., per effetto del cumulo soggettivo, la causa era ben radicata innanzi al Tribunale di Milano anche relativamente alla ditta italiana PO, dal momento che la connessione oggettiva delle controversie rendeva proponibile la domanda dinanzi al medesimo tribunale di Milano, quale foro di uno dei convenuti (sia pure individuato ex art. 18, comma 2, nel giudice del luogo di residenza dell'attore) .
Avverso questa sentenza la Escher s.r.l. ha proposto appello nel merito innanzi alla Corte d'appello, con atto del 26 gennaio 1997. In pendenza di tale giudizio la PO s.p.a. ha proposto ricorso per regolamento facoltativo di competenza ai sensi dell'art. 43, comma 2, c.p.c., con ricorso notificato il 28 febbraio 1997 cui resiste con memoria la Escher s.r.l.
La PO s.p.a. e la Escher s.r.l. hanno presentato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Il termine per la proposizione del regolamento di competenza ad istanza di parte decorre - sia nell'ipotesi in cui, essendo costituite tutte le parti del giudizio, non risulti l'avvenuta comunicazione, ai sensi dell'art. 47, comma 2 c.p.c., della sentenza che abbia pronunciato sulla competenza (ipotesi alla quale deve ascriversi, in particolare, anche quella della mancanza agli atti. della prova dell'effettivo recapito alla parte interessata del relativo biglietto, pur compilato dal cancelliere), ovvero la comunicazione sia avvenuta in maniera incompleta ed inidonea quindi a fornire al destinatario la completa conoscenza dell'atto, e non risulti la notificazione della sentenza ad iniziativa della controparte (considerata equipollente alla comunicazione), sia nell'ipotesi in cui la comunicazione non sia prevista (con riguardo al contumace) - dalla data del deposito della sentenza ed ha durata annuale ai sensi dell'art. 327 c.p.c., da ritenersi applicabile anche al regolamento di competenza (Cass., sez. un., 9 novembre 1996 n. 9818). Non risultando dagli. atti la comunicazione del dispositivo della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 133 c.p.c. all'attuale ricorrente (v. in proposito atto intestato "Tribunale di Milano Sezione Civile I - Avviso di deposito di sentenza con invito a pagare la tassa di bollo e di registro", in atti del fascicolo del giudizio di merito, dal quale non è dato stabilire l'intervenuta notifica all'avv. Franci, difensore della PO s.p.a.), il regolamento di competenza è da ritenere tempestivamente proposto. 2. - Con i punti a) e b) del ricorso si contesta la declaratoria di giurisdizione del giudice italiano sostenendosi la preliminarietà della questione di competenza rispetto a quella di giurisdizione, per il fatto che solo il giudice territorialmente competente è quello che può escludere o affermare la giurisdizione.
La questione, ove considerata come rivolta contro l'affermazione della giurisdizione italiana - e, quindi, comportante la conversione, sul punto, del regolamento di competenza in regolamento preventivo di giurisdizione - è inammissibile per avere il Tribunale di Milano pronunciato sul merito della controversia (arg. ex art. 41 c.p.c.). La deduzione, poi, ove rivolta a censurare l'ordine dell'esame delle questioni è infondata, dal momento che la questione di competenza - intesa questa come frazione o misura della giurisdizione ha posizione logicamente successiva e conseguente a quella di giurisdizione e presuppone, quindi, che sia stata preventivamente risolta in senso affermativo tale ultima questione, cioè che sia divenuta certa e definitiva l'attribuzione al giudice adito della potestas judicandi in ordine alla controversia in atto (Cass. 9 aprile 1994 n. 3328). 3. - Con il punto c) del ricorso si deduce errata interpretazione ed applicazione dell'art. 33 c.p.c., in relazione agli art. 18 e 19 c.p.c. per avere il Tribunale di Milano affermato l'applicabilità del foro dell'attore, in una fattispecie in cui doveva invece essere affermata la competenza del foro di uno dei convenuti, dal momento che lo stesso aveva residenza, domicilio e sede legale in Italia.
Preliminare all'esame del merito si presenta quello - esattamente rilevato dal Procuratore Generale presso questa Corte - della ritualità della proposizione dell'eccezione di incompetenza territoriale innanzi al giudice del merito, rilevabile, d'ufficio, anche in questa sede.
Nella specie - non trovando applicazione, ratione temporis, il disposto dell'attuale art. 180, comma 2, c.p.c., vigore dal 22 giugno 1995 - è applicabile il principio costantemente affermato da questa Corte, sulla base del testo originario dell'art. 38 c.p.c. e secondo cui, poiché l'incompetenza per territorio, fuori dei casi previsti dall'art. 28 c.p.c. non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, nelle cause relative a diritti di obbligazione, il convenuto che eccepisce l'incompetenza per territorio ha l'onere di contestare nel primo atto la competenza del giudice adito con riferimento a ciascuno dei diversi criteri (di collegamento) concorrenti previsti dagli art.18, 19 e 20 C.P.C., perché, in mancanza, la competenza resta radicata presso il giudice adito in base al criterio di collegamento non contestato (Cass. 23 febbraio 1996 n. 1436; Cass. 3 marzo 1995 n. 2469; Cass. 21 aprile 1995 n. 4499), dovendosi ritenere come non proposta la relativa questione preliminare di rito (Cass. 7 settembre 1995 n. 9408), senza alcuna possibilità per il convenuto di aggiungere nuovi motivi rispetto a quelli prospettati in limine, ne' apportare ad essi alcun mutamento (Cass. 1 marzo 1995 n. 2336; Cass.25 gennaio 1995 n. 866). Nella specie, la convenuta PO, ritualmente costituitasi giudizio, ha sollevato l'eccezione d'incompetenza per territorio in comparsa di risposta, nei seguenti termini testuali: "posto che l'azione giudiziale nei confronti della PO s.p.a. verte intorno all'ipotesi di sleale concorrenza, in particolare all'illecita apposizione di propri marchi su prodotti altrui, foro competente per la cognizione è quello del luogo in cui tale illecito si sarebbe verificato. Il luogo è ovviamente identificabile con la sede, legale ed effettiva, della PO s.p.a. Competente a decidere per territorio è dunque il Tribunale di Udine".
Le altre due società convenute, di nazionalità spagnola, costituendosi successivamente, con comparse di risposte del 25 febbraio 1991, facevano sostanziale adesione all'eccezione di incompetenza per territorio come sopra sollevata dalla PO s.p.a., invocando la competenza del Tribunale di Udine, quale foro generale ex art. 19 c.p.c. della sunnominata società. È quindi evidente la mancata tempestiva contestazione della competenza sotto il profilo del forum, destinatae solutionis, a nulla rilevando, per quanto in precedenza osservato, cioè che si legge nel ricorso in esame nonché la circostanza che il criterio trascurato dalle società convenute possa portare all'individuazione del medesimo giudice da considerarsi competente alla luce del criterio invocato, posto che l'indagine sul verificarsi di tale situazione resta impedita dalla mancanza di una sollecitazione di detta parte interessata (Cass. 7 settembre 1991 n. 9435). Tale mancanza di contestazione comporta l'inammissibilità dell'eccezione di incompetenza per territorio, con la conseguenza che il proposto regolamento va rigettato e si deve dichiarare, sia pure per altra ragione, la competenza per territorio del Tribunale di Milano.
La ricorrente va condannata al pagamento delle spese di questa fase di giudizio, liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
La Corte di cassazione, a sezioni unite, rigetta il ricorso, dichiara la competenza del Tribunale di Milano e condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese di questa fase di giudizio liquidate in L 260.000, oltre a L 5.000.000, a titolo di onorari.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili, il 16 ottobre 1998. Depositato in Cancelleria il 23 aprile 1999