Sentenza 18 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 18/02/2002, n. 2365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2365 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2002 |
Testo completo
FF 0 2 365 /02 REPUBBLICA IN NOME DEL POP ITA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Aldo VESSIA - Presidente aggiunto R.G.N. 2330/01 Cron.5618 Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di sezione- Rep. 631 CRISTARELLA ORESTANO-ConsigliereDott. Francesco Consigliere Ud. 15/11/01 Dott. Antonio VELLA Dott. Giovanni PAOLINI Consigliere ELEFANTE Consigliere Dott. Antonino Rel. Consigliere Dott. Ernesto LUPO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE © Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO - Richiesta copia studio - Consigliere Dott. Michele VARRONE - dal Sig. SOLE 24 ORE per diritti 3.10 ha pronunciato la seguente # 18 FEB. 2002. -- IL CANCELLIERE S ENTENZA sul ricorso proposto da: 155 13000 ELRIAS TORRE ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 99, presso lo studio degli avvocati ANTONIO D'ALESSIO, CARMINE PUNZI, che lo rappresentano DG720283 e difendono, giusta delega a margine del ricorso;
DG720284 Dey12598 - ricorrente €1.55 3000
contro
EL . 2001 CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA, 592 PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI DG712599 -1- CASSAZIONE;
intimati avverso la decisione n. 124/00 del Consiglio nazionale forense di ROMA, depositata il 23/10/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/11/01 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO;
udito l'Avvocato Antonio D'ALESSIO; udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. CINQUE che ha concluso per l'accoglimento del Alberto ricorso. -2- 3 Svolgimento del processo. Con ricorso al Consiglio nazionale forense l'avv. Antonio Torre si opponeva alla delibera adottata il 27 maggio 1999 dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma con la quale egli era stato cancellato dall'albo degli avvocati Elenco speciale “Istituto centrale credito a medio termine", nel quale era stato iscritto con delibera del 6 giugno 1983. Il Consiglio nazionale forense, con la decisione depositata il 23 ottobre 2000, ha rigettato il ricorso. Il Consiglio nazionale ha premesso 5 che all'ente pubblico "Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito Centrale)", già trasformato (dalla legge 26 novembre 1993 n.489) nella società per azioni "Mediocredito Centrale s.p.a.", era succeduta, limitatamente alla "gestione degli interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo”, la Simest s.p.a. (società finanziaria costituita con la legge 24 aprile 1990 n.100), per effetto dell'art.25 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n.143 (disposizioni in materia di commercio con l'estero). Secondo la previsione del citato art.25, comma 5, la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 agosto 1998 aveva dettato “i criteri, le modalità e i tempi per il passaggio dal Mediocredito centrale S.p.a. alla Simest S.p.a.....del personale impiegato per la gestione degli interventi trasferiti", tra cui l'unità "Legale (escluso l'Ufficio contrattualistica)", a cui l'avv. Torre era stato trasferito, come egli aveva fatto presente nell'istanza al Consiglio dell'Ordine di Roma del 16 marzo 1999, nella 3 4 quale aveva chiesto "la variazione della propria iscrizione da Istituto centraleper il credito a medio termine a Simest s.p.a.". Il Consiglio nazionale, rilevato che si era in presenza di due società aventi "struttura e natura...differenziata ed autonoma", ha ritenuto inapplicabile l'art.3 della legge 30 luglio 1990 n.218, che ha previsto la salvezza dei diritti quesiti a favore del personale degli enti creditizi dei quali sia stata modificata la natura giuridica (da pubblica a privata), e quindi il mantenimento dell'iscrizione all'elenco speciale dei dipendenti degli uffici legali di enti pubblici. Questa norma eccezionale, secondo il Consiglio nazionale, si applica in caso di modificazione della natura giuridica dell'ente, non quando, come nel caso di specie, vi sia stata “la sostituzione con altre società del proprio datore di lavoro”. Il Consiglio nazionale ha, poi, osservato che "non è certo che presso la Simet l'avv. Torre svolga le medesime mansioni prima svolte presso il Mediocredito", non essendo provata l'esistenza presso la detta società di "un Ufficio legale staccato ed autonomo, con specifica trattazione delle cause e degli affari legali dell'ente". Avverso la decisione del Consiglio nazionale forense l'avv. Antonio Torre ha proposto ricorso per cassazione, illustrato con memoria. Il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma non ha svolto attività difensiva davanti a questa Corte. Motivi della decisione. 1.- Con l'unico motivo il ricorrente deduce "violazione e falsa applicazione dei principi normativi dettati dagli artt.3 del RDL 27 novembre 1933 n.1578, art. 1 e 3 della legge 30 luglio 1990 n.218 e 4 5 art.25 del DLgs. 31 marzo 1998 n. 143 in relazione all'art.360 n.3 c.p.c. - Nullità della sentenza e del procedimento art.360 n.4 c.p.c. Omessa, - insufficiente e contraddittoria motivazione art.360 n.5 c.p.c.". Il ricorrente, dopo avere illustrato il quadro normativo risultante dalle fonti giuridiche richiamate nella decisione impugnata, ritiene che sia errata la ragione giuridica per la quale non si è applicato nel caso di specie l'art.3 della legge 30 luglio 1990 n.218, che, nel caso di trasformazione delle banche pubbliche in società per azioni, consente il mantenimento dell'iscrizione degli avvocati dipendenti nell'Elenco speciale dell'Ordine. Ed invero viene dal ricorrente ritenuta "artificiosa" 11 la "contrapposizione configurata dal CNF tra la modifica della natura giuridica (da pubblica a privata) del datore di lavoro e la sostituzione con altre società del proprio datore di lavoro", essendo il citato art.3 applicabile (direttamente, e non in via analogica) anche nel caso di "passaggio di un'attività pubblicistica da un ente pubblico ad una società privatistica”, caso che ricorre nell'art. 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n.143, il quale, nel prevedere la successione della Simest al centrale nella gestione di fondi di sostegno Mediocredito all'internazionalizzazione del sistema produttivo e nel disporre il trasferimento del personale impiegato per detto compito, ha previsto che "il personale trasferito mantiene comunque inalterato il trattamento giuridico" (comma 5). Il ricorrente censura, infine, “l'accenno meramente generico e addirittura dubbioso", contenuto nella decisione impugnata, al fatto che 5 egli non svolga presso la Simest le medesime mansioni svolte presso il Mediocredito. 2.- Il ricorso è fondato. 3.- Occorre premettere il quadro normativo che viene in rilievo nella decisione del ricorso. L'avvocato ricorrente è stato iscritto nell'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati previsto dall'ultimo comma, lettera b), dell'art.3 del R.D.L. 27 novembre 1933 n.1578, sull'ordinamento della professione } di avvocato, quale dipendente dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale). Questo ente pubblico creditizio è stato trasformato nella società per azioni Mediocredito centrale s.p.a. in applicazione della legge 30 luglio 1990 n.218 (disposizioni in materia di ristrutturazione integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico) e della legge 26 novembre 1993 n.489 (proroga di un termine previsto dalla precedente legge del 1990). Successivamente è stato emanato il decreto legislativo 31 marzo 1998 n.143 (disposizioni in materia di commercio con l'estero), il cui art.25 ha attribuito alla Simest s.p.a. (Società italiana per le imprese all'estero, la cui costituzione è stata prevista dalla legge 24 aprile 1990 n.100) "la gestione degli interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo", tra cui la gestione dei fondi pubblici finalizzati alla concessione di agevolazioni alle imprese già di competenza del Mediocredito centrale. Nel comma 3 il citato art.25 ha disposto che “la Simest s.p.a. succede nei diritti, nelle attribuzioni e 6 7 nelle situazioni giuridiche dei quali l'attuale ente gestore dei fondi.....è titolare" e, nel comma 5, che, con direttiva ministeriale, "sono stabiliti i criteri, le modalità e i tempi per il passaggio dal Mediocredito centrale s.p.a. alla Simest s.p.a. delle risorse materiali e del personale impiegato per la gestione degli interventi traferiti". Alla fine dello stesso comma 5 si è disposto che "il personale trasferito mantiene comunque inalterato il trattamento giuridico ed economico". 4.- La decisione impugnata ha ritenuto che la trasformazione del عر datore di lavoro dell'avvocato ricorrente (da ente pubblico a società per azioni), avutasi per effetto della citata legge n.218/1990, non abbia fatto venire meno il suo diritto all'iscrizione nell'albo speciale previsto dall'art.3 del R.D.L. n.1578/1933, il quale sarebbe invece cessato a seguito della successione parziale disposta dall'art. 25 del decreto legislativo n.143/1998 (dal Mediocredito alla Simest) e del conseguente passaggio alla Simest dell'avvocato già dipendente del Mediocredito. Tale effetto viene dal Consiglio nazionale forense collegato all'interpretazione della disposizione contenuta nell'art.3, comma 2, della citata legge n.218/1990, secondo cui per i dipendenti delle società per azioni derivanti dalle operazioni previste dall'art. 1 della stessa legge "sono fatti salvi i diritti quesiti, gli effetti di leggi speciali e quelli rivenienti dalla originaria natura pubblica dell'ente di appartenenza”. Tale disposizione si applica, secondo il Consiglio nazionale, nel caso in cui sia "modificata la natura giuridica (da pubblica a privata)" del datore di lavoro dell'avvocato iscritto nell'albo speciale, non anche quando vi sia la sostituzione con altra società del detto datore di lavoro, il quale 7 8 continua ad esistere, onde si è in presenza di due enti con struttura e natura "differenziata ed autonoma". L'inclusione anche della seconda ipotesi nella trascritta disposizione dell'art.3 implicherebbe una sua applicazione analogica, che è vietata dalla natura eccezionale sia della stessa disposizione che dell'art.3 della legge professionale. 5.- L'interpretazione che la decisione impugnata ha dato al trascritto art.3, comma 2, della legge n.218 del 1990 non può essere condivisa. } La salvezza dei diritti quesiti è, dal citato art.3, disposta per i “dipendenti delle società per azioni di cui all'art. 1" della stessa legge. L'art. 1 non si riferisce soltanto alla modifica della natura dell'istituto di credito da ente pubblico a società per azioni, ma, con previsione più ampia, contempla le “trasformazioni ovvero fusioni” degli enti creditizi pubblici iscritti nell'apposito albo, “da cui, anche a seguito di successive trasformazioni o conferimenti, risultino comunque società per azioni operanti nel settore del credito" (comma 1) e prevede altresì i "conferimenti di azienda, effettuati dai medesimi enti creditizi pubblici, in una o più società per azioni già iscritte nell'albo suddetto ovvero appositamente costituite anche con atto unilaterale" (comma 2). L'ambito di applicazione della norma sulla salvezza dei diritti quesiti a favore dei dipendenti degli enti pubblici creditizi considerati dalla legge n.218/1990 non è, pertanto, limitata al caso in cui l'ente pubblico si trasformi puramente e semplicemente in società per azioni, ma comprende tutti i casi in cui detta società derivi da operazioni di "fusioni, trasformazioni e conferimenti" (così la rubrica dell'art. 1) concernenti gli enti pubblici 8 9 creditizi, che, potendo anche essere "successive", non sono incompatibili con la creazione di due o più soggetti diversi e aventi struttura autonoma, ma svolgenti gli stessi compiti in precedenza attribuiti all'ente pubblico. L'interpretazione limitativa che la decisione impugnata ha dato all'art. 3 della legge n.218/1990 non è, pertanto, coerente con l'ampio tenore letterale della disposizione legislativa. L'applicabilità della salvezza dei diritti quesiti alla successione della s.p.a. Simest al Mediocredito, che è già desumibile dalla interpretazione che si è data alla norma generale contenuta nell'art. 3 della e m legge n.218/1990, è confermata dall'art. 25 del citato d. lgs. n. 143/1998, il quale, nel disporre specificamente detta successione, ha mantenuto "comunque inalterato il trattamento giuridico" del personale trasferito dal Mediocredito alla Simest. Tale disposizione trova la propria giustificazione nel fatto che la Simest, società finanziaria prevista dalla legge 24 aprile 1990 n.100, è succeduta nei compiti esercitati dal Mediocredito centrale di "sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo” e, per l'esercizio dei compiti trasferiti, la legge ha previsto il passaggio del personale che era in precedenza alle dipendenze dell'ente pubblico creditizio. Questo trasferimento di funzioni (prima esercitate dall'ente pubblico) a favore della società per azioni, di cui l'avvocato in precedenza iscritto nell'albo speciale diviene dipendente per disposto di legge, comporta la conservazione del suo diritto all'iscrizione in detto albo, secondo il principio che queste Sezioni unite hanno già affermato in relazione alla posizione del laureato in giurisprudenza che, quale addetto 9 10 all'ufficio legale di uno degli enti considerati dalla legge n.218/1990, abbia compiuto il prescritto periodo di prova legale, laureato al quale è stata pertanto riconosciuta un'aspettativa tutelata in ordine alla futura iscrizione nell'albo speciale, fermo ovviamente il previo riscontro del verificarsi di tutte le relative condizioni, tra le quali il superamento dell'esame di Stato (Sez. un. 12 giugno 1997 n.5301). Va quindi affermato il diritto dell'avvocato ricorrente a mantenere la sua iscrizione nell'albo speciale, sulla base di un'applicazione diretta, e non analogica, delle normative qui richiamate (quella generale dettata dall'art.3 della legge n.218/1990 e quella particolare del d. lgs. n.143/1998). La decisione impugnata che tale diritto ha ritenuto n insussistente è perciò errata. i 6.- Il diritto dell'avvocato a mantenere l'iscrizione presuppone, però, in linea di fatto, che sussista anche nella società per azioni (alle cui dipendenze egli è stato trasferito) un ufficio legale presso il quale egli svolga le sue funzioni, secondo la previsione dell'art.3, ultimo comma, del R.D.L. n. 1578/1933. Al riguardo la decisione impugnata, nella parte finale della motivazione, rileva che non è certa l'esistenza di un ufficio legale presso la società Simest. Si tratta, però, di un'affermazione dubbiosa e priva di analitica giustificazione, in relazione alla tesi contraria dell'avvocato ricorrente fondata non solo sul certificato rilasciato dalla Simest, ma soprattutto sulla direttiva del Presidente del Consiglio contemplata dall'art.25, comma 5, del citato decreto legislativo n. 143/1988, in cui, secondo quanto sostenuto dall'avvocato, l'unità legale sarebbe 10 11 espressamente prevista, direttiva che, non contenendo norme giuridiche generali ed esterne, non può essere esaminata in questa sede di legittimità. In realtà, la rapida frase finale della decisione impugnata, in ordine all'incertezza sull'esistenza presso la Sismet di un ufficio legale avente i requisiti previsti dall'art.3 della legge professionale, costituisce un “di più" (come si legge nella stessa decisione), e cioè un'osservazione aggiuntiva alla ragione giuridica posta a base della stessa (e, come si è visto, non corretta), onde, se considerata come autonoma ed unica ratio decidendi, concretizzerebbe una motivazione meramente apparente, e quindi censurabile anche attraverso il ricorso per cassazione limitato, हु come quello avverso le decisioni del Consiglio nazionale forense, ai vizi い di violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 56 del R.D.L. n.1578/1933 (v., tra le tante, Sez. un. 25 maggio 1999 n.289; 22 marzo 1999 n. 175). Occorre, quindi, che la situazione di fatto posta a fondamento del provvedimento di cancellazione dall'albo speciale emanato nei confronti dell'avvocato ricorrente sia nuovamente valutata dal Consiglio nazionale forense alla luce dell'interpretazione della normativa che è stata in precedenza esposta.
7. In conclusione, in accoglimento del ricorso per cassazione, la decisione impugnata va cassata e la causa va rinviata al Consiglio nazionale forense per una nuova decisione sul ricorso dell'avvocato Torre. 11 12 La novità della questione costituisce giusto motivo per disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia la causa al Consiglio nazionale forense. Compensa tra le aprti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso a Roma il 15 novembre 2001. Il Presidente Il Relatore-Estensore Meltin's Emust imp CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista ну Depositato in Cancelleria (1.8 FEB. 2002 oggi IL CANCELLIERE tray 109T 122.11 SEST 30,99 TOT. 160.10 MA 2 OMA AGENZIA DELLE ENTRATE. alm 17556 Setia 4 Registrato in A 140.10 (euro... C 11 PPOI ziari 12