Sentenza 3 maggio 2001
Massime • 1
Nel procedimento di opposizione avverso ordinanza - ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, nel quale, a norma dell'art. 23, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'opponente può stare in giudizio di persona, senza necessità di apposita autorizzazione, ove manchi la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio da parte dello stesso opponente, le notificazioni a quest'ultimo vengono eseguite, alla stregua dell'art. 22, quinto comma, della citata legge n. 689 del 1981, mediante deposito in cancelleria, analogamente a quanto disponeva l'art. 58 disp. att. cod. proc.civ. per i giudizi innanzi al Pretore nei quali la parte si difendesse personalmente (disposizione tuttora vigente, ai sensi degli artt. 319, secondo comma, a 58 cit., per le cause dinanzi al giudice di pace). A tale disposizione va data - in armonia con la interpretazione giurisprudenziale del citato art. 58 disp. att. cod. proc. civ. - valenza restrittiva, nel senso che la previsione relativa alla possibilità di effettuare comunicazioni e notificazioni di atti presso la cancelleria durante il procedimento non si estende alla impugnazione della sentenza che definisce il giudizio, la quale deve, a pena di giuridica inesistenza, essere effettuata personalmente alla parte ai sensi degli artt. 137 e segg. e 330 e segg. cod. proc. civ., in quanto la chiusura del pregresso grado del giudizio comporta la rescissione di qualsiasi legame del destinatario con la cancelleria del giudice " a quo" e l'inettitudine di questa a configurarsi come luogo di consegna legittima dell'atto.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 03/05/2001, n. 6226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6226 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GRIECO - Presidente -
Dott. GIAMMARCO CAPPUCCIO - Consigliere -
Dott. VINCENZO PROTO - Consigliere -
Dott. UGO RICCARDO PANEBIANCO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO FELICETTI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI VILLONGO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIANDOMENICO ROMAGNOSI 1/B, presso l'avvocato GIOVANNI F. MELIADÒ, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ADALBERTO NERI giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
EB NC;
- intimato -
avverso la sentenza n. 87/99 della Pretura di BERGAMO, sezione distaccata di GRUMELLO DEL MONTE, depositata il 06/05/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/02/2001 dal Consigliere Dott. Francesco FELICETTI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Meliadò, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Svolgimento del processo
1 - AN AN, con ricorso depositato il 28 dicembre 1998 dinanzi alla Pretura di Bergamo, sezione distaccata di Grumello del Monte, proponeva opposizione avverso un processo verbale di accertamento (n. 1217/98) di una violazione dell'art. 142, comma 8, del codice della strada, accertamento compiuto a mezzo di "autovelox".
Il Comune di Villongo si costituiva chiedendo la reiezione della opposizione.
Il OR, con sentenza depositata il 6 maggio 1999, accoglieva l'opposizione.
Avverso la sentenza il Comune di Villongo ha proposto ricorso a questa Corte con atto notificato al AN il giorno 8 novembre 1999 presso la cancelleria del Tribunale di Bergamo, sezione staccata di Grumello del Monte, "ai sensi dell'art. 22, comma 5, della legge n. 689 del 1981", con il quale ha formulato un unico motivo di gravame.
Motivi della decisione
1 - Con il ricorso si denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 200 e 201 del codice della strada, nonché dell'art. 14 della legge n. 689 del 1981. Si deduce al riguardo che la sentenza impugnata si fonda sul principio che la mancata contestazione immediata della violazione senza darne idonea motivazione è motivo sufficiente per l'annullamento del verbale di accertamento. Si contesta tale affermazione citandosi numerose sentenze di questa Corte, secondo le quali in tema di sanzioni amministrative relative a violazioni del codice della strada, la mancata contestazione immediata dell'infrazione non costituisce causa di estinzione dell'obbligazione di pagamento della sanzione, ove il verbale di accertamento della violazione sia notificato nel termine stabilito dalla legge. Si deduce ancora che, in materia di accertamenti di violazioni compiute a mezzo di "autovelox", come quella in questione, non è richiesta, ai sensi dell'art. 384, lett. e) delle disposizioni di attuazione del codice della strada, alcuna motivazione circa la mancanza di contestazione immediata.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per essere la sua notifica giuridicamente inesistente.
In proposito va osservato che il ricorso è stato notificato presso la cancelleria del Tribunale di Bergamo, sezione staccata di Grumello del Monte, "ai sensi e per gli effetti dell'art. 22, quinto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689".
L'art. 22 della legge n. 689 del 1981, nel disciplinare l'opposizione alle ordinanze-ingiunzione irrogative di sanzioni amministrative, dispone che l'opposizione si propone mediante ricorso, al quale è allegata l'ordinanza notificata. In correlazione con il disposto dell'art. 23, comma 4 - secondo il quale l'opponente può stare in giudizio di persona - il quarto comma dell'art. 22 stabilisce che il ricorso deve contenere "quando l'opponente non abbia indicato un suo procuratore, la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio nel Comune dove ha sede il giudice adito". Il successivo quinto comma statuisce che "se manca l'indicazione del procuratore oppure la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio, le notificazioni al ricorrente vengono eseguite mediante deposito in cancelleria".
Tale normativa costituisce sostanziale applicazione, in tema di sanzioni amministrative, di quella stabilita dal testo originario del codice di procedura civile in relazione ai giudizi dinanzi al OR nei quali la parte si difendesse di persona. Al riguardo l'art. 314 c.p.c. stabiliva che la parte dovesse dichiarare la propria residenza o eleggere il proprio domicilio nel Comune in cui aveva sede la Pretura. In mancanza, l'art. 58 delle disp. di attuazione del c.p.c., disponeva che "durante il procedimento" le notificazioni potevano farsi presso la cancelleria, salvo contrarie disposizioni di legge. Tale normativa è attualmente vigente, ai sensi degli artt. 319, comma 2, e 58 disp. att. c.p.c. per le cause dinanzi al giudice di pace.
La giurisprudenza formatasi in relazione al processo pretorile, oltre ad essersi consolidata nel senso che dette disposizioni operavano unicamente nei confronti della parte che stesse in giudizio di persona (Cass. SS.UU.20 maggio 1991, n. 5665 e 9 aprile 1990, n. 2945), ha costantemente dato ad esse una valenza restrittiva anche con riferimento alla interpretazione del "procedimento" al quale si riferiva.
In proposito si era infatti consolidata una giurisprudenza secondo la quale la previsione relativa alla possibilità di effettuare "durante il procedimento" le comunicazioni e le notificazioni degli atti presso la cancelleria nei confronti della parte che, essendo stata autorizzata a stare in giudizio di persona, non avesse fatto dichiarazione di residenza o elezione di domicilio a norma dell'art. 314 c.p.c., doveva ritenersi comprensiva degli atti intermedi del procedimento, ivi compresa la notificazione della sentenza che lo avesse definito, ma non anche riferibile alla impugnazione di quest'ultima, che doveva essere effettuata personalmente alla parte, a norma degli artt. 137 e segg. e 330 e sgg. c.p.c., con la conseguenza che ove eseguita presso la cancelleria doveva ritenersi giuridicamente inesistente e insuscettibile di rinnovazione, atteso che la chiusura del pregresso grado del giudizio comporta la rescissione di qualsiasi legame del destinatario con la cancelleria del giudice a quo e l'inettitudine di questa a configurarsi come luogo di consegna legittima dell'atto (Cass. 19 marzo 1992, n. 3421; 18 luglio 1996, n. 4627). Tale interpretazione della normativa codicistica deve ritenersi valida anche con riferimento alla specifica disciplina dettata dall'art. 22 della legge n. 689 del 1981 con riferimento alle opposizioni alle ordinanze-ingiunzione in tema di sanzioni amministrative.
In proposito va considerato che a norma dell'art. 23, comma 4, di detta legge l'opponente può stare in giudizio di persona nel giudizio di opposizione, senza necessità di apposita autorizzazione. Pertanto si riproduce una situazione in tutto identica a quella in cui la parte stava in giudizio di persona dinanzi al OR a seguito dell'apposita autorizzazione prevista dalla disciplina codicistica, regolata quanto alle notifiche dall'art. 58 c.p.c. L'art. 22 della legge n. 689 del 1981, comma 4, ha disposto al riguardo che "il ricorso deve contenere, quando l'opponente non abbia indicato un suo procuratore, la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio nel Comune dove ha sede il OR (ora il giudice: art. 97 d.lgsl. 30 dicembre 1999, n. 507) adito". I due commi successivi dispongono che "se manca l'indicazione del procuratore, oppure la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio, le notificazioni al ricorrente vengono eseguite mediante deposito in cancelleria", mentre "quando è stato nominato un procuratore, le notificazioni e le comunicazioni nel corso del procedimento sono effettuate nei suoi confronti secondo le modalità stabilite dal c.p.c."
L'articolo 22 disciplina l'opposizione all'ingiunzione e quindi la relativa normativa, quanto alle notificazioni, non può che riferirsi a quelle, interne a tale procedimento. In tal senso è, inoltre, il chiaro tenore del sesto comma dell'articolo, che - allo stesso modo dell'art. 58 delle disp. att. c.p.c. - fa riferimento alle notificazioni e comunicazioni "nel corso del procedimento":
statuizione che, come si è detto, questa Corte ha interpretato come comprensiva degli atti interni al procedimento, ma non dell'impugnazione della sentenza che lo ha concluso, in aderenza con la sistematica generale delle notificazioni, quale è formulata dal codice di rito, nell'ambito della quale il luogo di notificazione delle impugnazioni alla parte che non sia costituita a mezzo di procuratore, è specificamente disciplinato dall'art. 330 c.p.c., il quale prevede la notificazione dell'impugnazione nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio e, in mancanza personalmente alla parte, al fine di assicurare quella effettività del diritto di difesa che l'art. 24 della Costituzione rende obbligo inderogabile del legislatore e dell'interprete.
Ne deriva che, in conformità dei principi sopra enunciati, poiché nel caso di specie l'impugnazione è stata notificata presso la cancelleria del Tribunale (sostituito alle soppresse Preture), la notificazione deve ritenersi giuridicamente inesistente e il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Nulla va statuito sulle spese, non essendovi una controparte che possa averne diritto.
P. Q. M.
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 16 febbraio 2001. Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2001