Cass. civ., sez. I, sentenza 03/05/2001, n. 6226
CASS
Sentenza 3 maggio 2001

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Nel procedimento di opposizione avverso ordinanza - ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, nel quale, a norma dell'art. 23, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'opponente può stare in giudizio di persona, senza necessità di apposita autorizzazione, ove manchi la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio da parte dello stesso opponente, le notificazioni a quest'ultimo vengono eseguite, alla stregua dell'art. 22, quinto comma, della citata legge n. 689 del 1981, mediante deposito in cancelleria, analogamente a quanto disponeva l'art. 58 disp. att. cod. proc.civ. per i giudizi innanzi al Pretore nei quali la parte si difendesse personalmente (disposizione tuttora vigente, ai sensi degli artt. 319, secondo comma, a 58 cit., per le cause dinanzi al giudice di pace). A tale disposizione va data - in armonia con la interpretazione giurisprudenziale del citato art. 58 disp. att. cod. proc. civ. - valenza restrittiva, nel senso che la previsione relativa alla possibilità di effettuare comunicazioni e notificazioni di atti presso la cancelleria durante il procedimento non si estende alla impugnazione della sentenza che definisce il giudizio, la quale deve, a pena di giuridica inesistenza, essere effettuata personalmente alla parte ai sensi degli artt. 137 e segg. e 330 e segg. cod. proc. civ., in quanto la chiusura del pregresso grado del giudizio comporta la rescissione di qualsiasi legame del destinatario con la cancelleria del giudice " a quo" e l'inettitudine di questa a configurarsi come luogo di consegna legittima dell'atto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 03/05/2001, n. 6226
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6226
    Data del deposito : 3 maggio 2001

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