Sentenza 29 settembre 2010
Massime • 1
Il reato di cessione di sostanze stupefacenti si consuma nel momento in cui si raggiunge il consenso tra venditore e acquirente delle sostanze stesse, indipendentemente dall'effettiva consegna della merce e dal pagamento del prezzo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 29/09/2010, n. 39644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39644 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COLONNESE Andrea - Presidente - del 29/09/2010
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. BEVERE TO - Consigliere - N. 2088
Dott. MARASCA GE - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO LO TO - Consigliere - N. 4809/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NZ GE N. IL 15/07/1970;
2) RI GI N. IL 28/09/1971;
3) IN AE N. IL 20/03/1959;
4) LI IO N. IL 17/01/1960;
5) ZI AR N. IL 09/09/1961;
6) MI NZ N. IL 16/12/1959;
7) US CE N. IL 31/07/1950;
8) AD NZ N. IL 15/02/1963;
9) UM CE N. IL 25/06/1958;
10) RO IC N. IL 02/04/1969;
11) LL MI N. IL 02/07/1969;
12) NG GE N. IL 07/04/1973;
avverso la sentenza n. 10433/2008 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 04/06/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/09/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GE MARASCA;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dottor BAGLIONE Tindari, che ha concluso per la inammissibilità dei ricorsi proposti da UO US, UL CA, RL GE, AL GE, UM SC e UD GA e per il rigetto degli altri ricorsi;
Uditi i difensori degli imputati avvocati Iorio Fabrizio per UL TO e OM IC, Ferrante Luigi per MI CE e in sostituzione dell'avvocato Pane Salvatore per US SC, che hanno concluso per l'annullamento, con o senza rinvio, della sentenza impugnata;
La Corte di Cassazione:
OSSERVA
1) La decisione di primo grado.
Il GUP presso il Tribunale di Napoli, con sentenza emessa ai sensi dell'art. 442 c.p.p. in data 21 aprile 2008, condannava numerosi imputati alle pene, principale ed accessorie, ritenute di giustizia, per i delitti di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74. Si trattava in effetti di due associazioni dedite al traffico di sostanze stupefacenti, delle quali una facente capo a OM IC e TI SI, che ricoprivano i ruoli di dirigenti ed organizzatori.
Le prove a carico degli imputati era desunte essenzialmente dagli esiti di numerose intercettazioni telefoniche, che testimoniavano i collegamenti tra i vari associati, nonché i vari e numerosi episodi di acquisto e spaccio di sostanze stupefacenti.
Gli esiti delle intercettazioni erano confortati dal sequestro di alcune partite di droga, che proprio in base a quanto appreso dagli ascolti delle conversazioni venivano intercettate, e dall'arresto in flagranza, perché in possesso di sostanze stupefacenti, di alcuni imputati.
2) La sentenza di secondo grado.
La Corte di Appello di Napoli decideva in ordine all'appello proposto da diciassette imputati con sentenza emessa in data 4 giugno 2009. Va detto che gli imputati, o in alcuni casi i loro difensori muniti di procura speciale, TI SI, UO US, AI LO, RL GE, AL GE, UD GA, AG SC, TI AB, UM SC, UL CA e TI US rinunciavano a tutti i motivi di impugnazione, fatta eccezione per quelli sulla pena;
i difensori si associavano a tali rinunce.
Molti imputati ammettevano gli addebiti.
Su tali basi il Procuratore Generale presso la Corte di Appello chiedeva rideterminarsi la pena per tutti gli imputati indicati nella misura per ciascuno di seguito precisata ed i difensori si associavano alle richieste della Pubblica Accusa.
Con la predetta sentenza la Corte di merito, nel fare proprie le argomentazioni del Giudice di primo grado, confermava l'affermazione di responsabilità per tutti gli imputati, riducendo a molti di essi la pena loro comminata dal primo giudice.
Va precisato che per quanto riguarda gli imputati che avevano rinunciato a tutti i motivi di impugnazione, salvo che a quelli relativi alla pena, la Corte di merito accoglieva in pieno le richieste della Pubblica Accusa e dei Difensori.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3) I ricorsi.
Avverso la decisione di secondo grado proponevano ricorso per cassazione dodici imputati e precisamente ZN KA, detto AD, alias IT AH, OM IC, PA CE, UL TO, UO US, UL CA, RL GE, AL GE, MI CE, US SC, UM SC e UD GA.
a) La posizione di ZN KA, detto AD, alias IT AH.
L'appello di ZN KA, detto AD, alias IT AH, che in primo grado era stato condannato alla pena di anni otto di reclusione perché ritenuto colpevole dei delitti di cui al D.P.R. n.309 del 1990, artt. 73 e 74 per traffico di sostanze stupefacenti,
prevalentemente cocaina, veniva rigettato dalla Corte di Appello partenopea.
Il giudice di secondo grado, dopo avere rigettato una eccezione di nullità della ordinanza di rinvio a giudizio per indeterminatezza del capo di imputazione concernente lo spaccio di sostanza stupefacente, essendo il detto capo integrato dal contenuto delle intercettazioni telefoniche dettagliatamente riportate nell'ordinanza applicativa della misura cautelare in carcere, di cui l'imputato aveva avuto conoscenza prima dell'interrogatorio di garanzia, rilevava che dalle intercettazioni risultava che il ricorrente aveva partecipato alla attività della associazione dedita allo spaccio e che il tenore delle telefonate denotava in modo inequivocabile che una serie di operazioni furono dal ricorrente portate a termine. Del resto le intercettazioni avevano trovato riscontro nel fatto che il ZN venne arrestato perché trovato in possesso di otto grammi di cocaina, quantità che non poteva ritenersi essere destinata ad uso personale.
La Corte di merito, infine, negava una riduzione della pena in base alla considerazione che con riferimento al ricorrente, per il quale, peraltro, non era stata ritenuta l'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, non vi erano elementi per concedere le attenuanti di cui all'art. 62 bis c.p., avendo riportato il ricorrente, sotto altro nome, gravi condanne anche per fatti analoghi. Con il ricorso per cassazione il ZN KA, detto AD, alias IT AH, deduceva la erronea applicazione della legge penale e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
Il ricorrente, in particolare, poneva in evidenza la mancanza sia dell'elemento oggettivo - associazione ridotta ai minimi termini numerici - che dell'elemento soggettivo - mancanza dell'affectio societatis scelerum - del reato associativo contestato, tenuto conto anche del fatto che le telefonate con AS AM erano poche e che dopo due mesi dalla prima telefonata il ricorrente era stato arrestato.
Forse si sarebbe potuta intravedere, tutto al più, una semplice condotta di concorso in reato continuato.
Oltre la insufficienza della motivazione sarebbe ravvisabile anche una manifesta illogicità, dal momento che da due sole telefonate con AS AM era stata desunta la prova dell'affectio societatis scelerum.
Il ricorrente denunciava, inoltre, carenza motivazionale in ordine al ritenuto delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, per il quale poteva essere ritenuta l'attenuante di cui all'art. 73 c.p., comma 5, ed anche in ordine alla determinazione della pena.
I motivi del ricorso proposto da ZN KA, detto AD, alias IT AH, non sono fondati.
Quanto al primo motivo bisogna osservare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, per ritenere sussistente una associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti è sufficiente una organizzazione rudimentale ed esile (vedi Cass., Sez. 1^, 10 giugno - 20 novembre 2002, n. 24062), alla quale i partecipi possano fare, anche tacito, affidamento (vedi sentenza citata). È sufficiente poi una tendenziale stabilità della organizzazione, che può però essere anche di non lunga durata, specialmente quando l'attività del gruppo venga fatta cessare dall'intervento dell'Autorità.
È poi necessario, sotto un profilo soggettivo, che l'agente sia consapevole di fornire un contributo alla attività della organizzazione (Cass., Sez. 6^, 7 aprile 2003), ma non è indispensabile che i singoli associati conoscano la identità degli altri sodali (vedi Cass., 12 febbraio 1986). Orbene la Corte di merito ha fatto corretta applicazione di tali principi ponendo in evidenza che il ZN nella telefonata del 2 giugno 2003 garantiva AS AM, elemento di spicco della associazione, che da quel momento avrebbero cominciato a lavorare insieme.
Si tratta di una espressione che inequivocabilmente manifesta la volontà del ricorrente di partecipare alle attività del gruppo, adesione che viene poi confermata dall'effettivo compimento di attività di spaccio di sostanze stupefacenti.
Il fatto che la partecipazione del ZN alle attività dell'associazione sia durata soltanto pochi mesi non ha un grande rilievo, non solo perché due mesi sono più che sufficienti per ritenere una partecipazione ad una associazione per delinquere, ma anche perché fu la Polizia a porre fine alla sua attività, arrestandolo in possesso di otto grammi di cocaina, che per la quantità non poteva essere destinata ad uso personale, essendo, quindi, destinata allo spaccio.
Non può essere accolta la tesi del ricorrente, secondo il quale sarebbe ravvisabile una ipotesi di concorso di persone in alcuni episodi di spaccio e non una partecipazione ad una associazione, dal momento che il criterio distintivo delle due ipotesi consiste nel fatto che è ravvisabile il concorso di persone quando la partecipazione ad uno o più episodi criminosi sia meramente occasionale e accidentale, mentre deve parlarsi di partecipazione ad una associazione quando l'attività compiuta, dotata di maggiore stabilità, sia diretta alla attuazione del programma criminoso della organizzazione (vedi Cass., Sez. 5^, 5 novembre 1997, n. 11899). Ebbene, tenuto conto di quanto detto in precedenza, le singole attività di spaccio compiute dal ZN niente altro erano se non l'attuazione del proposito manifestato ad AS AM di lavorare insieme.
Il secondo motivo di impugnazione è inammissibile per varie ragioni. Intanto la attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 con riferimento al reato di cui al capo f) non era stata richiesta in grado di appello, con conseguente inammissibilità della deduzione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 3. Inoltre, pur volendo prescindere da tale rilievo, la richiesta è formulata in modo del tutto generico perché non ha spiegato il ricorrente per quale ragione si sarebbe dovuta riconoscere siffatta attenuante.
Nel resto il motivo è di merito perché la Corte di secondo grado ha negato le attenuanti generiche ed ha determinato la pena in base ai criteri di cui all'art. 133 c.p. e, principalmente, in base al fatto che dai precedenti anche specifici emergenti dai certificati penali riferibili, anche se con nomi diversi, al ricorrente emergeva una personalità non meritevole di attenuazione della pena. E la Corte napoletana ha ulteriormente osservato che lo stato di tossicodipendenza, ancorché accertato, non poteva giustificare il riconoscimento delle predette attenuanti di fronte alla indubbia gravità dei fatti commessi.
Si tratta di valutazioni di merito che, per essere sorrette da una motivazione immune da manifeste illogicità, non merita alcuna censura sotto il profilo della legittimità.
Il ricorso di ZN KA, detto AD, alias IT AH, deve, pertanto, essere rigettato ed il ricorrente condannato a pagare le spese del procedimento.
b) I ricorsi di OM IC.
L'appello proposto da OM IC, che in primo grado era stato condannato per il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 e per numerosi episodi di spaccio di sostanze stupefacenti alla pena di anni diciotto di reclusione, veniva rigettato quanto alla affermazione di responsabilità, mentre veniva parzialmente accolto quanto alla determinazione della pena, che veniva fissata in anni diciassette di reclusione.
La Corte di merito, dopo avere rigettato un motivo comune al coimputato UL non riscontrandosi contraddittorietà tra il fatto che nel presente processo era stato ritenuto il delitto associativo, mentre con la sentenza del GUP di Napoli del 29 novembre 2005 relativa ad una serie di episodi di spaccio commessi da alcuni degli odierni imputati nel periodo immediatamente seguente quello in contestazione non era stato ravvisato il delitto di cui al D.P.R. n.309 del 1990, art. 74, essendo le due sentenze fondate su materiale probatorio diverso, confermava l'affermazione di responsabilità del OM chiarendo che nella associazione, della quale, peraltro, alcuni imputati avevano ammesso l'esistenza, aveva assunto il duplice ruolo di venditore al minuto di alcune partite di droga e di fornitore della stessa associazione, e che gli episodi di spaccio di sostanze stupefacenti, peraltro ammessi da molti coimputati e per alcuni dei quali vi era anche la confessione del OM, risultavano provati dagli esiti delle numerose intercettazioni telefoniche eseguite.
OM IC proponeva due ricorsi per cassazione, uno personale e l'altro firmato dal difensore di fiducia avvocato Iorio. Con il primo ricorso il OM deduceva:
1) la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74. Il ricorrente, dopo avere ricordato che il GUP di Napoli, che aveva giudicato episodi di spaccio di sostanze stupefacenti commessi da molti degli odierni imputati in epoca immediatamente successiva a quella in contestazione escludendo che fosse ravvisabile una ipotesi di associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti, ha rilevato che nel caso di specie molti soggetti facevano riferimento al OM per l'acquisto di quantitativi di droga, ma non vi era alcun elemento per ritenere che gli imputati avessero consapevolezza di contribuire alla attività di una associazione di scopo, che si sarebbe sciolta improvvisamente ed inspiegabilmente, nonostante i lauti guadagni.
Rilevava, inoltre, il ricorrente che il materiale investigativo dei due processi presentava ampi spazi comuni e che, comunque, si sarebbe dovuto tenere conto della citata sentenza del GUP prodotta ai sensi dell'art. 238 bis c.p.p.;
2) il vizio di motivazione e la violazione di legge in ordine alla ritenuta qualità di organizzatore della associazione del OM;
3) la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alle negate attenuanti generiche ed alla determinazione della pena, nonostante la incensuratezza ed il buon comportamento processuale. Con il secondo ricorso il OM deduceva:
4) la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità del ricorrente per il delitto associativo. Il ricorrente riproponeva in sostanza gli stessi argomenti di cui al primo motivo di impugnazione;
5) la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il delitto di spaccio di sostanze stupefacenti di cui al capo b) della rubrica per genericità del capo di imputazione, non essendo sufficiente che il materiale intercettivo posto a fondamento delle accuse fosse stato riportato nella ordinanza applicativa della misura cautelare;
6) il vizio di motivazione su punti fondamentali.
Il ricorrente, premesso che il controllo della Suprema Corte concerne anche la corrispondenza tra sentenza e processo, denunciava la mancanza di motivazione su alcuni importanti aspetti ed in particolare in relazione alla ritenuta sussistenza del delitto di cui al capo c) della rubrica, nonché la illogica interpretazione delle conversazioni intercettate di cui alle telefonate nn. 170 e 195;
I motivi posti a sostegno dei ricorsi proposti da OM IC non sono fondati.
Infondati sono il primo ed il quarto motivo di impugnazione. Il OM, in effetti, con i due lunghi motivi non ha contestato di avere compiuto numerosi episodi di spaccio e non ha negato di avere assunto nel mercato un ruolo di grande rilievo, tanto da accettare la definizione di un Tribunale del riesame di icona stellare, nel senso che numerosi personaggi, fornitori, piccoli spacciatori e consumatori, facevano capo a lui per procurarsi sostanze stupefacenti, ma si è soltanto doluto del fatto che tutti questi elementi desumibili dalle numerose telefonate intercettate, convalidate anche dal sequestro di un quantitativo rilevante di droga - un chilogrammo di cocaina - e dall'arresto, forse per una soffiata dall'interno suppone il OM, di un elemento importante per l'organizzazione come TI AB, non consentivano di ritenere la esistenza di una associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti.
Ma a ben vedere il ricorrente non ha tanto contestato la esistenza degli elementi che consentivano di ritenere il delitto associativo, puntualmente riportati nella sentenza di primo grado e richiamati da quella della Corte di Appello, essendosi sostanzialmente limitato sostenere che vi era una incongruenza e, quindi, una contraddizione tra quanto affermato dalla sentenza impugnata e quanto sostenuto nella sentenza del GUP di Napoli del 29 novembre 2005, e prima ancora dal Tribunale del riesame in sede di procedimento de libertate, provvedimenti che avevano escluso la esistenza del delitto associativo con riferimento ad una serie di episodi di spaccio commessi dal OM e da altri coimputati, in parte coinvolti nel presente processo, nel periodo immediatamente successivo a quello oggi in contestazione.
Cosicché si sarebbe dovuta ipotizzare una assolutamente ingiustificata fine prematura della attività della associazione. Il ragionamento è suggestivo, ma non è fondato.
Intanto è del tutto evidente che non si tratta dello stesso fatto, perché i periodi in considerazione sono diversi ed i protagonisti sono soltanto parzialmente coincidenti;
del resto nemmeno il ricorrente ha sostenuto una tesi del genere.
In secondo luogo, come ha correttamente osservato la Corte di merito, si tratta di due procedimenti diversi, fondati su tavole processuali differenti, che, quindi, legittimano anche soluzioni diversificate;
anche tale punto, in effetti, non è stato contestato dal ricorrente, che ha rilevato che soltanto in parte vi erano degli elementi processuali comuni.
Siffatte considerazioni potrebbero essere più che sufficienti a risolvere il problema;
ma se ne può aggiungere qualche altra. La più volte citata sentenza del GUP si è pronunciata sui numerosi episodi di spaccio sottoposti alla attenzione del Giudice, dal momento che, come ha ricordato lo stesso ricorrente, in quel procedimento il Pubblico Ministero non aveva esercitato l'azione penale per il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74;
cosicché sul punto non vi è una specifica statuizione, essendo il problema stato affrontato soltanto in motivazione. Orbene, con tutto il rispetto che si deve alle decisioni dei giudici ed alle motivazioni delle sentenze, va detto che gli argomenti utilizzati dal GUP e prima ancora dal Tribunale del riesame non sono per nulla convincenti.
Il traffico di sostanze stupefacenti descritto nei due provvedimenti è, in effetti, imponente, il numero delle persone coinvolte rilevante, il ruolo di OM IC, definito icona stellare, al quale tutti si rivolgevano - fornitori, spacciatori e consumatori - appare di grande rilevanza;
ebbene è immaginabile che un traffico di tal fatta, ripetuto nel tempo e che ha visto coinvolte sempre le stesse persone, sia gestito da una sola persona?, ovvero dal OM IC.
C'è qualcosa che non torna in quel ragionamento, probabilmente dovuto al fatto che il periodo di osservazione preso in considerazione era di pochi mesi, mentre, invece, nel presente processo si è potuto fare riferimento ad un numero di telefonate intercettate imponente e dal significato non equivoco. Ecco spiegate le due conclusioni differenti.
Infine ammettiamo per pura ipotesi che il GUP abbia errato nella valutazione - non si è in grado di affermarlo perché si ignorano gli atti su cui è fondata la sentenza -, avrebbe dovuto errare necessariamente anche la Corte di Appello nel presente procedimento?;
certamente no.
La Corte di Appello ha compiuto una valutazione sugli elementi di prova disponibili in questo procedimento, ha tenuto conto della citata sentenza prodotta ai sensi dell'art. 238 bis c.p.p. ed ha compiuto delle valutazioni di merito che, per essere sorrette da una motivazione non manifestamente illogica, non sono censurabili in questa sede di legittimità.
Nel richiamare le considerazioni svolte a proposito della posizione di ZN KA con riferimento al delitto associativo ed alla differenza esistente tra siffatta ipotesi di reato e quella del concorso di persone continuato nel reato, va aggiunto che la telefonata nel corso della quale il OM, conversando con TI US, dopo l'arresto di TI AB, si chiedeva chi potesse essere il responsabile della soffiata alle forze dell'Ordine, correttamente e logicamente è stata ritenuta dalla Corte di secondo grado come particolarmente significativa della esistenza della associazione, risultando evidente che si trattava delle preoccupazioni di un capo per le sorti non di un singolo associato, ma per le sorti della organizzazione.
È quasi superfluo ricordare che la interpretazione delle telefonate intercettate compete ai giudici del merito e che, quando essa sia sorretta, come nel caso di specie, da una logica motivazione, non è censurabile in sede di legittimità.
Il secondo motivo di impugnazione è inammissibile per genericità. Il ricorrente ha contestato il ruolo di organizzatore senza spiegare le ragioni di tale censura, posto che del problema si era occupato il giudice di primo grado e che con i motivi di appello non vi era una deduzione specifica sul punto.
In ogni caso il ruolo centrale di organizzatore dei traffici di sostanze stupefacenti del OM, peraltro ampiamente descritto anche nella sentenza del GUP prodotta dal ricorrente, emerge con chiarezza da tutto il contesto motivazionale sia della sentenza di primo grado che di quella di appello;
il ricorrente non ha formulato nessuna specifica censura.
Infondato è il quinto motivo di impugnazione perché, anche a volere ritenere affetto da una certa genericità il capo b) della imputazione - anche se gli episodi di traffico contestati erano riferiti ad un periodo definito ed attuati in concorso con persone specificate -, ha ragione la Corte di merito quando rileva che in ogni caso sin dalla fase iniziale delle indagini, e precisamente con la notifica della ordinanza custodiale, la pretesa genericità venne superata perché nell'atto predetto venivano riportate tutte le conversazioni intercettate, che costituivano la prova dei traffici. Cosicché già prima dell'interrogatorio di garanzia il OM venne messo in condizione di conoscere in modo specifico ed approfondito le accuse e di apprestare una adeguata difesa. Non è, quindi, ravvisabile nessuna violazione effettiva del diritto di difesa, perché la finalità di consentire all'imputato di validamente difendersi, che è tipica del capo di imputazione, è stata in concreto raggiunta con la integrazione di cui si è detto. Infondato e generico è il sesto motivo di impugnazione. Quando il ricorrente afferma che la Corte di legittimità deve valutare anche la corrispondenza tra sentenza e processo sembra profilare un terzo grado di merito.
Ciò è inaccettabile perché la Corte di Cassazione non può sovrapporre le proprie valutazioni di merito a quelle dei giudici dei primi due gradi, dovendosi limitare, per volontà del legislatore, a verificare se le predette valutazioni siano o meno sorrette da una motivazione immune da manifeste illogicità.
Quanto al problema della pretesa mancanza di motivazione, il ricorrente è tenuto ad indicare con precisione la questione sottoposta al vaglio dei giudici di appello al fine di dimostrare che la valutazione di quella questione è stata pretermessa dagli stessi. È generico il motivo che si limiti a sostenere, come ha fatto il ricorrente, che in alcuni punti del provvedimento impugnato la motivazione manca completamente perché davvero non si comprende quale sia la questione devoluta ai giudici di secondo grado e dagli stessi non affrontata.
Infine il terzo motivo di impugnazione è di merito perché i giudici dei primi due gradi di giurisdizione hanno negato le attenuanti generiche al ricorrente per la gravità dei fatti commessi e per il ruolo di grande rilievo che ha svolto nei traffici di cui al presente procedimento.
Si tratta di una valutazione di merito, che, per essere sorretta da una motivazione immune da manifeste illogicità, non merita censure sotto il profilo della legittimità; del resto le considerazioni del ricorrente sul punto non mettono in evidenza alcuna illogicità della motivazione.
I ricorsi di OM IC debbono, pertanto, essere rigettati ed il ricorrente condannato a pagare le spese del procedimento. c) I motivi dei ricorsi di PA CE.
PA CE in primo grado è stato ritenuto colpevole dei reati di cui ai capi a) e b) della rubrica - partecipazione ad associazione dedita al traffico di stupefacenti con il ruolo di piazzista e spaccio di dette sostanze - e condannato alla pena di anni otto e mesi sei di reclusione.
L'affermazione di responsabilità si fondava essenzialmente sull'esito di numerose intercettazioni telefoniche. La Corte di merito, dopo avere rigettato le deduzioni difensive del PA, che lamentava la mancanza di riscontri esterni alle conversazioni telefoniche intercorse con il coimputato OM IC e precisava di avere acquistato cocaina soltanto per uso proprio e di altri amici tossicodipendenti, previo esame delle conversazioni in questione, molte delle quali risultavano effettuate in modo criptico, confermava l'affermazione di responsabilità dell'imputato e, previo riconoscimento delle attenuanti generiche, ritenute equivalenti alle aggravanti contestate, riduceva la pena inflitta in primo grado al PA a sette anni di reclusione. Con un primo ricorso, firmato dal difensore di fiducia avvocato Raffaele Leone, PA CE ha dedotto la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b), c), d) ed e). Dopo avere rilevato che l'accusa era fondata esclusivamente sulla interpretazione di conversazioni intercettate, il ricorrente denunciava la mancanza di riscontri oggettivi ed insisteva nel sostenere che dalle telefonate emergeva che il PA aveva comperato per un breve periodo di tempo cocaina dal OM per uso personale e per conto di amici.
Il PA, sicuro delle sue buone ragioni, non aveva ceduto a tentazioni di patteggiamento.
Il ricorrente esaminava, poi, alcune conversazioni dalle quali emergerebbe la mancanza di partecipazione alla attività della presunta associazione.
Con un secondo ricorso, sempre a firma dell'avvocato Leone, il ricorrente ha esteso le censure contenute nel primo ricorso alla decisione di primo grado e si è doluto del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
Il ricorrente allegava ai due ricorsi la dichiarazione di appello e la memoria difensiva prodotta al GUP di Napoli.
Con altro ricorso, firmato personalmente, il PA ha dedotto la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e) in relazione all'art. 192 dello stesso codice.
Il ricorrente, dopo avere ricordato che la Suprema Corte aveva stabilito che gli indizi emergenti da conversazioni intercettate potessero essere poste a fondamento di una condanna, ha sostenuto che nel caso di specie non era rinvenibile in modo chiaro la partecipazione del PA alla associazione, non emergendo, peraltro, una compartecipazione del PA agli utili della associazione.
Era, quindi, necessario individuare ulteriori e più pregnanti circostanze oggettive.
I motivi posti a sostegno dei ricorsi proposti da PA CE non sono fondati.
Il motivo posto a sostegno del primo ricorso del PA è ai limiti della ammissibilità perché con esso, in effetti, il ricorrente finisce con il proporre una interpretazione diversa, e per il ricorrente più favorevole, delle telefonate intercettate, cosa non consentita in sede di legittimità.
È noto, infatti, che la interpretazione delle conversazioni telefoniche compete ai giudici del merito, perché si tratta della valutazione di una prova;
cosicché essa non è censurabile quando sia sorretta, come nel caso di specie, da una motivazione immune da manifeste illogicità.
Ebbene i giudici dei primi due gradi hanno esaminato con cura le numerose conversazioni telefoniche intercettate nelle quali risultava essere conversante, o oggetto di conversazione, il PA. Il ricorrente non ha negato le numerose telefonate e non ha negato nemmeno di avere acquistato sostanza stupefacente dal OM, ma ha sostenuto che gli acquisti erano per uso personale e/o per uso degli amici.
Proprio siffatta ammissione rende sostanzialmente superflua la richiesta di riscontri alle telefonate.
Ed, infatti, pur volendo prescindere dal fatto che la prova scaturente dalle intercettazioni telefoniche non richiede affatto, per costante giurisprudenza di legittimità, riscontri oggettivi, va detto che nel momento in cui il PA ha riconosciuto di avere effettuato le conversazioni incriminate con il OM e con altri, la richiesta di riscontri diviene del tutto superflua. Quanto alla bontà della interpretazione delle conversazioni i giudici del merito hanno posto in evidenza che la quantità di sostanza commerciata dal PA costituiva un segno inequivocabile che la stessa non poteva servire per esclusivo scopo personale.
Ed anche il segnalato uso di un linguaggio criptico costituisce elemento non irrilevante per ritenere il PA intraneo alla associazione.
Insomma il PA prelevava dal OM partite importanti di sostanze stupefacenti e le cedeva, per così dire, al minuto. Compito importante perché in tal modo il PA garantiva alla associazione il raggiungimento della sua finalità, che era, ovviamente, quella di spacciare droghe;
è fuori contestazione, pertanto, il suo prezioso apporto causale alle attività del gruppo. Proprio per tale ragione la giurisprudenza, come non ha mancato di ricordare anche il ricorrente, ha ritenuto configurabile la ipotesi associativa tra l'acquirente ed il venditore.
Per il resto il motivo si caratterizza o per considerazioni irrilevanti - come quella che il ricorrente non ha ceduto a tentazioni di patteggiamento - o per il tentativo di fornire una lettura diversa delle conversazioni intercettate, cosa che, come si è già notato, non è consentita in sede di legittimità. Manifestamente infondato è il motivo posto a sostegno del secondo ricorso del PA perché, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente - nelle sentenze non vi è alcun cenno alla invocate attenuanti generiche - la Corte di merito ha riconosciuto al PA le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza alla recidiva ed alle aggravanti contestate.
Del tutto irrilevante è poi la allegazione al secondo ricorso dei motivi di appello e della memoria difensiva prodotta dinanzi al GUP, anche perché si tratta di documenti presenti in atti. Essi, che ovviamente contengono deduzioni di merito, servono soltanto per verificare se i giudici di appello hanno tenuto conto delle osservazioni dell'appellante ed hanno fornito adeguata risposta ai quesiti posti.
Ebbene i due documenti indicati sono caratterizzati dall'esame delle conversazioni intercettate e dal tentativo di accreditare la interpretazione che le richieste e gli acquisti di sostanza stupefacente fossero per uso personale, ma proprio in ordine a tale problema si è già detto che la Corte napoletana, dopo avere esaminato in modo puntuale le conversazioni è pervenuta in modo del tutto ragionevole a conclusioni diverse, ritenendo sostanzialmente il PA un venditore al minuto delle droghe ricevute dal OM.
Infondato è il terzo ricorso con il quale il ricorrente ha sottoposto alla valutazione della Corte ulteriori argomenti a favore della tesi sostenuta con il primo ricorso, secondo la quale non vi erano elementi per ritenere il PA partecipe dell'associazione.
In effetti non si può fare altro che rinviare alle considerazioni già svolte in sede di discussione del primo ricorso ed alle considerazioni generali svolte in tema di associazione D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74 in sede di discussione del ricorso del
ZN.
È appena il caso di ricordare che, con onestà intellettuale, il ricorrente ha ricordato quanto già in precedenza affermato da questa Corte e cioè che la giurisprudenza di legittimità tende a considerare le intercettazioni telefoniche una fonte diretta di prova della responsabilità penale dell'imputato, pur in assenza di riscontri esterni.
A questo punto diviene incomprensibile la insistenza del ricorrente, sempre nel terzo ricorso, sulla pretesa mancanza di riscontri esterni.
Per le altre questioni affrontate concernenti la pretesa erronea interpretazione delle conversazioni da parte dei giudici di merito non si può che rinviare a quanto già si è detto.
I ricorsi proposti da PA CE debbono, quindi, essere rigettati ed il ricorrente deve essere condannato a pagare le spese del procedimento.
d) La posizione di UL TO.
L'appello di UL TO, che in primo grado era stato condannato per i reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 74 e 73 - capi a) e b) della rubrica - alla pena di anni sette e mesi otto di reclusione, veniva rigettato dalla Corte di merito. In particolare il giudice di secondo grado riteneva non rilevante il fatto che il UL, unitamente a numerosi coimputati, fosse stato condannato dal GUP di Napoli nel 2005 per fatti di spaccio immediatamente seguenti a quelli oggetto del presente processo soltanto per il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e non anche per il reato associativo, fondandosi le due sentenze su materiale probatorio in parte diverso, negava che vi fossero elementi per ritenere che il UL acquistasse sostanza stupefacente soltanto per uso personale e riteneva non riconoscibili le attenuanti generiche.
Con il ricorso per cassazione UL TO, tramite il suo difensore di fiducia, deduceva la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, art.74.
Il ricorrente rilevava una illogicità nel fatto che la Corte di merito avesse ritenuto il delitto associativo, mentre, invece, il GUP di Napoli, con la sentenza del 29 novembre 2005, e prima ancora il Tribunale del riesame di Napoli nel febbraio 2005, in un processo di traffico di stupefacenti che vedeva coinvolti oltre al UL numerosi degli attuali imputati per fatti del marzo - giugno 2003 immediatamente successivi a quelli oggetto del presente processo, avevano escluso che vi fossero elementi per ritenere la sussistenza del delitto associativo.
Sottolineava il ricorrente che non vi erano elementi per ritenere una conoscenza personale tra tutti i presunti affiliati e che non si era tenuto conto della differenza esistente tra il concorso di persone nel reato, in ipotesi ravvisabile nel caso di specie, ed il reato associativo.
Infine il ricorrente denunciava che nel valutare gli indizi a carico del UL non era stato rispettato il canone di cui all'art.192 c.p.p., comma 2, non essendo i fatti indizianti certi, gravi e concordanti.
I motivi posti a sostegno del ricorso di UL TO non sono fondati.
La parte del motivo di impugnazione che concerne la differenza di valutazione tra la presente sentenza e quella del GUP di Napoli e del Tribunale del riesame della stessa Città in ordine alla sussistenza del delitto associativo è infondato per le stesse ragioni già esposte a proposito di identico motivo di gravame di OM IC. Alle considerazioni già svolte si deve, pertanto, rinviare al fine di evitare inutili ripetizioni.
La seconda parte del motivo, con il quale si deduce la inosservanza dell'art. 192 c.p.p., comma 2 in relazione alla valutazione degli indizi emergenti dalle conversazioni intercettate compiuta dalla Corte di merito è, invece, del tutto generica.
Ed, infatti, la sentenza di primo grado aveva esaminato le dette intercettazioni ed aveva escluso, con argomentazioni del tutto logiche, che le richieste di sostanza stupefacente del UL fossero per esclusivo uso personale.
Già i motivi di appello sul punto apparivano generici perché non contenevano alcuna critica e censura specifica alle valutazioni espresse dal giudice di primo grado, cosicché la Corte di merito, nel dare atto che gli elementi di prova evidenziati nella sentenza di primo grado non erano stati censurati dall'appellante, aggiungeva, a completamento della motivazione, poche considerazioni consistenti nella irrilevanza del fatto che il UL per le conversazioni in discussione avesse fatto uso di utenze a lui stesso intestate e nel fatto che il tenore delle telefonate numeri 3284 e 3291 non consentisse affatto di ritenere che il UL si procurasse la droga per uso personale.
Il ricorrente non ha specificamente criticato le affermazioni della Corte di merito, ma si è limitato ad osservare che nel caso di specie...non sembra siano configurabili tutte le ipotesi menzionate e che il procedimento logico - induttivo con cui la Corte è pervenuta al giudizio di responsabilità si presta a numerose censure in fatto ed in diritto.
La genericità della affermazione è evidente, specialmente se si considera che alla stessa non è seguita la puntuale esposizione delle censure in diritto.
Il ricorso di UL TO per le ragioni illustrate deve essere rigettato ed il ricorrente condannato a pagare le spese del procedimento.
e) Le posizioni di UO US, UL CA, RL GE, AL GE, UM SC e UD GA.
e).
1 - UO US è stato condannato in primo grado, con la diminuente del rito abbreviato e ritenuta la recidiva, alla pena di anni sei, mesi quattro di reclusione ed Euro 24.000,00 di multa per il delitto di spaccio di sostanze stupefacenti.
Alla udienza del 15 aprile 2009 dinanzi alla Corte di Appello il UO ammetteva l'addebito e rinunciava a tutti i motivi di impugnazione ad eccezione di quello relativo alla misura della pena. La Corte di Appello, facendo propria la richiesta del Procuratore Generale, alla quale aveva aderito anche il difensore dell'appellante, rideterminava la pena in anni cinque, mesi due di reclusione ed Euro 20.000,00 di multa.
Con il ricorso per cassazione UO US deduceva la nullità della sentenza impugnata per vizio della motivazione in ordine alla entità della pena inflitta, specialmente perché non si era tenuto conto della confessione.
e).
2 - UL CA per il delitto di spaccio continuato di sostanze stupefacenti di cui al capo g) della rubrica veniva condannato dal GUP di Napoli, con il rito abbreviato, alla pena di anni cinque di reclusione ed Euro 24.000,00 di multa. In sede di appello il UL ammetteva l'addebito e dichiarava di rinunciare a tutti i motivi di impugnazione ad eccezione di quello relativo alla misura della pena.
La Corte di Appello faceva propria la richiesta del Procuratore Generale, alla quale aveva aderito anche il difensore del UL, e determinava la pena in anni quattro, mesi quattro di reclusione ed Euro 20.000,00 di multa.
Con il ricorso per cassazione il UL eccepiva la violazione dell'art. 129 c.p.p. applicabile in caso di pena concordata in appello.
e).
3 - RL GE in primo grado è stato condannato per i reati di cui ai capi a) e b) della rubrica - partecipazione ad associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti e spaccio continuato di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, hashish, marijuana ed ecstasy - in primo grado, con le attenuanti generiche prevalenti, la continuazione interna, la diminuente del rito e la continuazione con i fatti di cui alla sentenza del GUP di Napoli del 29 novembre 2005, alla pena di anni otto e mesi sei di reclusione. RL in appello dichiarava di rinunciare a tutti i motivi di appello ad eccezione di quello relativo alla misura della pena. La Corte di merito facendo propria la richiesta del Procuratore Generale, alla quale aveva aderito il difensore dell'imputato, determinava la pena in anni sette e mesi sei di reclusione. Con il ricorso per cassazione RL GE, tramite il proprio difensore di fiducia avvocato TO Abet, deduceva la mancanza e manifesta illogicità della motivazione per non avere la Corte di merito tenuto conto di tutte le richieste difensive in ordine alla entità della pena.
e.)4 - AL GE in primo grado per il delitto di spaccio continuato di sostanze stupefacenti è stato condannato dal GUP di Napoli, ritenuta la recidiva e con la diminuente del rito, alla pena di anni sei, mesi quattro di reclusione ed Euro 20.000,00 di multa. In sede di appello l'AL ammetteva l'addebito e rinunciava a tutti i motivi di impugnazione ad eccezione di quello relativo alla entità della pena inflitta.
La Corte di merito, facendo propria la richiesta del Procuratore Generale, alla quale aveva aderito il difensore dell'imputato, determinava la pena in anni cinque, mesi quattro ed Euro 20.000,00 di multa.
Con il ricorso per cassazione l'AL deduceva la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato ed in particolare in relazione alla negata attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, tenuto conto della equivocità del contenuto delle intercettazioni telefoniche e della assenza di sequestro di sostanze stupefacenti. e).
5 - UM SC condannato, con la recidiva e la diminuente del rito, dal GUP di Napoli alla pena di anni quattro di reclusione ed Euro 6.000,00 di multa per il delitto di spaccio continuato di sostanze stupefacenti contestato al capo h) della rubrica, rinunciava alla prima udienza del processo di appello, tramite il suo difensore di fiducia munito di procura speciale, a tutti i motivi di impugnazione ad eccezione di quello relativo alla misura della pena inflittagli dal primo Giudice.
La Corte di merito, preso atto della rinuncia e fatta propria la richiesta del Procuratore Generale, alla quale, peraltro, aderiva il difensore del UM, determinava la pena in anni tre e mesi otto di reclusione ed Euro 6.000,00 di multa.
Con il ricorso per cassazione il UM deduceva la erronea applicazione della legge penale ed in particolare la violazione degli artt. 62 bis e 65 c.p., nonché art. 599 c.p.p. perché l'accordo era fondato sulla massima riduzione della pena, che, però, non veniva rispettato dalla Corte di merito.
e).
6 - UD GA per il delitto di spaccio di sostanze stupefacenti contestato al capo g) della rubrica veniva condannato dal GUP di Napoli, con la recidiva e la diminuente del rito, alla pena di anni cinque di reclusione ed Euro 24.000,00 di multa. Il difensore del UD, munito di procura speciale, dichiarava in sede di appello di rinunciare a tutti i motivi di impugnazione ad eccezione di quello relativo alla pena.
Cosicché la Corte di merito, preso atto della rinuncia e fatta propria la richiesta del Procuratore Generale, alla quale, peraltro, aderiva il difensore del UD, determinava la pena per quest'ultimo in anni quattro e mesi quattro di reclusione ed Euro 20.000,00 di multa.
Con il ricorso per cassazione il UD deduceva la violazione di legge in relazione all'art. 129 c.p.p. perché la Corte avrebbe dovuto verificare se sussistevano cause di non punibilità ai sensi del predetto articolo.
e).
7 - La manifesta infondatezza, dei ricorsi proposti da UO US, UL CA, RL GE, AL GE, UM SC e UD GA.
È bene preliminarmente chiarire che non si tratta nel caso di specie di una ipotesi di così detto patteggiamento in appello perché tale istituto, previsto dall'art. 599 c.p.p., comma 4 è stato abrogato dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92, art. 2, lett. i) convertito con modifiche con la L. 24 luglio 2008, n. 125 con effetto a partire dal 27 maggio 2008.
Orbene la sentenza impugnata è del 4 giugno 2009 e l'accordo sarebbe intervenuto alla udienza del 15 aprile 2009, quando l'istituto della pena concordata in appello era oramai stato abrogato da circa un anno.
In effetti nel caso di specie non vi è stata una applicazione dell'istituto del patteggiamento in appello, anche se sul piano sostanziale vi è stato un evidente accordo tra la parti, nel senso che le parti private hanno rinunciato a tutti i motivi di impugnazione ad eccezione di quello concernente la pena ed hanno poi aderito alla indicazione della nuova misura della pena richiesta dal Procuratore Generale di udienza.
La rinuncia alla impugnazione è istituto previsto dall'art. 589 c.p.p., secondo il quale tale rinuncia può essere fatta dall'imputato personalmente o dal difensore munito di procura speciale.
La rinuncia ad uno o più motivi di impugnazione e non all'intero gravame, invece, rientra nell'ambito dei poteri propri del difensore, che è libero di indicare tutti i motivi che ritiene necessari, ma anche di rinunciare a qualcuno di essi se lo ritiene opportuno (vedi Cass., Sez. 5^, 11 febbraio - 26 aprile 1993, n. 3913, De Rosa, CED 195009).
Quindi la procura speciale al difensore per rinunciare ad alcuni motivi di appello non è necessaria in base alla giurisprudenza di legittimità.
In ogni caso nella specie i difensori che hanno rinunciato ad alcuni motivi di appello erano muniti di procura speciale.
In ragione dell'effetto devolutivo dell'appello, secondo il quale, ai sensi dell'art. 597 c.p.p., al giudice di secondo grado è attribuita la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti, è del tutto evidente che i motivi per i quali vi sia rinuncia non possono costituire più oggetto di valutazione da parte del giudice di secondo grado. Quanto al motivo concernente la entità della pena, per il quale non vi è stata rinuncia da parte dei sei ricorrenti dinanzi indicati, bisogna rilevare che la richiesta di rideterminazione della pena con specificazione della entità della stessa operata dal Procuratore Generale di udienza è stata fatta propria da tutti i difensori presenti, circostanza che lascia intendere che sul piano sostanziale vi sia stato un accordo tra la parte pubblica e quelle private volto ad una più rapida definizione del processo.
Ebbene se tale è la ricostruzione di quanto accaduto, va detto che i motivi proposti con i ricorsi sono manifestamente infondati. In primo luogo va detto che sul piano formale le rinunce ai motivi di appello appaiono del tutto rituali e proceduralmente corrette. Del tutto incongruo è, tenuto conto di quanto detto, il richiamo alla mancata verifica da parte della Corte di merito della assenza di cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 c.p.p., comma 2, richiamo operato evidentemente sul falso presupposto che si trattasse dell'istituto della pena concordata in appello disciplinato dall'art.599 c.p.p., comma 4 e, come detto, abrogato nel 2008.
È, peraltro, del tutto evidente che ove mai si fosse verificata una causa di non punibilità il Giudice avrebbe dovuto rilevarla e pronunciare sentenza ai sensi dell'articolo citato. In ogni caso i riferimenti all'art. 129 c.p.p. operati dai ricorrenti UL e UD appaiono del tutto generici perché i due ricorrenti si sono limitati a denunciare la mancata applicazione della norma citata, senza spiegare in base a quali presupposti si sarebbe dovuta pronunciare nel caso di specie una sentenza di proscioglimento nel merito.
Manifestamente infondato è anche il motivo di ricorso del UO che ha denunciato che la Corte non avrebbe tenuto conto della confessione dell'imputato.
Ora, pur volendo prescindere dal fatto che la pena comminata è esattamente quella richiesta dal difensore del UO, come del resto si è verificato anche per gli altri cinque ricorrenti in discussione, va detto che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte di merito, proprio in considerazione del buon comportamento processuale caratterizzato dalla ammissione dell'addebito, ha ritenuto di ridurre la pena comminata al ricorrente in primo grado.
Generico e manifestamente infondato, oltre che di merito, è anche il motivo di ricorso di RL perché il ricorrente, pur avendo la Corte determinato la pena in conformità alla richiesta del suo difensore, si è doluto della eccessività della stessa sostenendo che non erano stati tenuti in conto tutti i rilievi difensivi, senza specificare tali rilievi in cosa consistessero.
È appena il caso di notare che la Corte nel determinare la pena ha correttamente applicato i criteri di cui all'art. 133 c.p. tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto.
Generico e del tutto incongruo è il motivo di ricorso proposto da AL perché il ricorrente, dimenticando di avere rinunciato ai motivi di appello concernenti la affermazione di responsabilità e non considerando di avere ammesso gli addebiti, ha sostenuto che la motivazione della Corte di merito era illogica con riferimento alla sua responsabilità, senza, però, precisare in che cosa consistesse la denunciata illogicità.
Inoltre il ricorrente ha sostenuto che le intercettazioni erano equivoche e che non vi era stato sequestro di sostanze stupefacenti, fatti che rendevano dubbia la sua responsabilità.
È appena il caso di notare, pur volendo prescindere dalla genericità del rilievo e dal fatto che alla Corte di merito non era stato devoluto il problema della responsabilità dell'imputato, essendovi stata rinuncia al relativo motivo, che si tratta di una deduzione di merito perché la interpretazione degli esiti delle intercettazioni è demandata ai giudici dei primi due gradi ed il GUP ha esaminato con cura tutte le telefonate intercettate pervenendo in modo del tutto logico alla individuazione delle singole responsabilità.
Anche il UM ha erroneamente ritenuto che vi sia stato un accordo ai sensi del previgente art. 599 c.p.p., comma 4, dimenticando che l'istituto non era più vigente al momento della rinuncia ai motivi di appello.
Ha sostenuto il ricorrente che le attenuanti generiche, contrariamente all'accordo, non erano state applicate nella massima estensione, dimenticando non solo che un accordo non vi poteva essere stato e che la Corte di merito aveva accolto le richieste del difensore sul punto.
In ogni caso la Corte di secondo grado nel determinare, con valutazione di merito non censurabile in questa sede di legittimità, la entità della riduzione della pena per effetto delle circostanze di cui all'art. 62 bis c.p. ha tenuto conto della indubbia gravità dei fatti contestati, quale traspare da tutto il contesto motivazionale.
In conclusione, pertanto, i ricorsi di UO US, UL CA, RL GE, AL GE, UM SC e UD GA debbono essere dichiarati inammissibili e ciascun ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento ed a versare la somma, liquidata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
f) Il ricorso di MI CE.
MI CE in primo grado veniva riconosciuto colpevole del reato di spaccio di sostanze stupefacenti di cui al capo b) della rubrica e, con le attenuanti generiche prevalenti, la diminuente del rito e la continuazione con i fatti di cui alla sentenza del GUP di Napoli del 14 dicembre 2005, veniva condannato alla pena complessiva di anni nove di reclusione ed Euro 17.000,00 di multa, con revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena riconosciuto con detta sentenza.
La Corte di Appello di Napoli, dopo avere ritenuto irrilevante il fatto che il MI fosse stato assolto dal delitto associativo, esaminava tutte le conversazioni intercettate e stabiliva che in esse veniva utilizzato linguaggio criptico, anche nell'occasione nella quale il MI ed il UL sembravano parlare apparentemente di formaggi, e die tale linguaggio nascondeva il commercio di sostanze stupefacenti.
La Corte, poi, riteneva sussistenti le aggravanti contestate e non riteneva ravvisabili le attenuanti richieste.
Riteneva, però, la Corte di merito di ridurre la pena inflitta al MI in primo grado ad anni quattro e mesi cinque di reclusione, nonché ad Euro 17.000,00 di multa.
Con il ricorso per cassazione MI CE ha proposto i seguenti motivi di impugnazione:
1) la nullità della sentenza per mancanza ed illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità del ricorrente, nonché la errata applicazione della legge penale, la violazione di legge, la violazione dell'art. 192 c.p.p. e dell'art. 111 della Carta Costituzionale.
Il ricorrente poneva in evidenza che il MI nel procedimento conclusosi con sentenza ex art. 444 c.p.p. del GUP di Napoli in data 14 dicembre 2005, relativa a fatti analoghi a quelli oggetto del presente procedimento e che sarebbero stati commessi nel periodo immediatamente successivo a quello in contestazione, non era stato condannato per il delitto associativo, che era già stato escluso dal Tribunale del riesame e dallo stesso Pubblico Ministero. Analogamente nel presente procedimento il MI era stato assolto dal delitto associativo, fatto che denota la assoluta marginalità della posizione del ricorrente, che era un semplice consumatore di sostanze stupefacenti ed era amico di OM IC. Successivamente in data 17 gennaio 2007 la pena di cui alla citata sentenza del GUP, peraltro condizionalmente sospesa, veniva condonata.
Il ricorrente sottolineava che nessuna telefonata intercettata era stata seguita da un riscontro, cosicché non è dato sapere se il presunto traffico si sia o meno realizzato.
Il ricorrente esaminava poi numerose telefonate intercettate al fine di dimostrare che esse erano state male interpretate, che non tutte erano riferibili al MI, parlandosi soltanto di un tale ZO, che in una telefonata davvero si parlava di commercio di formaggi, attività tipica del UL, senza, però, che fosse stato provato che quel viaggio fosse stato davvero effettuato. Infine il ricorrente deduceva che nessuna rilevanza poteva avere il fatto che AI e OM parlassero di lui e che il OM voleva utilizzarlo per la sua attività di commercio di capi di abbigliamento in Spagna.
2) in subordine la nullità della sentenza per mancanza di motivazione in relazione alle disattese richieste subordinate relative alla riduzione della pena al minimo, al riconoscimento delle attenuanti generiche nella misura massima, con esclusione delle aggravanti;
la mancanza di motivazione anche in relazione alla richiesta di applicazione della ipotesi di cui alla L. Stup., art. 73, comma 5 e la mancata applicazione del provvedimento di clemenza n. 241 del 31 luglio 2006.
I motivi posti a sostegno del ricorso proposto dal MI non sono fondati.
In effetti ha ragione la Corte di merito quando osserva che il riferimento alla pregressa vicenda giudiziaria, che aveva visto la esclusione del delitto associativo ed il patteggiamento per la violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 non ha ragione di essere, perché nel presente procedimento, che si riferisce ad una epoca immediatamente precedente a quella oggetto del procedimento richiamato dal ricorrente, non è stato contestato il delitto associativo, ma soltanto quello di spaccio di sostanze stupefacenti. Per il resto si debbono richiamare le considerazioni già svolte per una analoga eccezione dei coimputati OM IC e UL TO.
Anche la discussione sulla mancata contestazione della ipotesi associativa nel presente procedimento, dovuta alla assenza di prove di una sua partecipazione alla associazione, non rileva ai fini della affermazione o esclusione di responsabilità del MI per il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, che costituisce l'unico oggetto del presente procedimento.
Del resto è lo stesso ricorrente che ha spiegato che detti richiami erano stati fatti all'unico scopo di chiarire che la posizione del MI nel contesto criminale oggetto del processo appariva del tutto marginale.
Ma ciò non è stato contestato da nessuno, posto che il MI non è stato condannato per la ipotesi associativa, ma soltanto per una serie di episodi di spaccio di sostanze stupefacenti. Ed anche ai fini della determinazione della pena si è tenuto conto di una tale situazione processuale, tanto è vero che al MI sono state riconosciute le attenuanti generiche.
Il ricorrente si è poi doluto che il MI era stato condannato per effetto di alcune telefonate intercettate, nelle quali, secondo la interpretazione dei giudici di merito, si sarebbe parlato di droga, senza che le stesse fossero state riscontrate da elementi esterni.
Sul punto valgono le considerazioni generali svolte a proposito di altri analoghi motivi proposti da coimputati, secondo le quali gli esiti di intercettazioni telefoniche possono valere come prova dei fatti dalle stesse desunti, senza che vi sia alcuna necessità di riscontri.
Ciò perché le conversazioni captate, anche se di coimputati, o meglio coindagati, non possono in alcun modo essere parificate alle dichiarazioni rese nel corso delle indagini da coimputati ai sensi dell'art. 210 c.p.p., che vanno riscontrate ai sensi dell'art. 192 c.p.p., comma 4. È sufficiente notare, infatti, che quando i loquentes non sanno di essere intercettati, come nel caso di specie - nessuno dei ricorrenti ha messo in dubbio la non consapevolezza della attività captativa -, le loro spontanee conversazioni hanno un elevato tasso di credibilità e non possono essere considerate sospette. Quanto poi alla mancanza di sequestri di sostanza stupefacente, bisogna considerare che la dizione letterale del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 consente di affermare che tale ipotesi di reato si consuma quando sia raggiunto l'accordo per la cessione o la ricezione di sostanza stupefacente, anche qualora non avvenga l'acquisizione materiale della merce (vedi Cass., Sez. 2^, 21 dicembre 1998, n. 486). La giurisprudenza su tale punto è, infatti, costante nell'affermare che il momento consumativo del reato in esame è quello in cui si raggiunge il consenso tra venditore ed acquirente dello stupefacente, indipendentemente dalla effettiva consegna della merce e del pagamento del prezzo (così Cass., Sez. 6^, 2 luglio 2002, in Cass. Pen. 2003, 2443 e Cass., Sez. 4^, 17 giugno 2003, n. 34926, secondo la quale il reato di traffico di stupefacenti è integrato dalla condotta di colui che anche soltanto si limiti ad offrire la predetta sostanza).
È allora evidente che secondo tale orientamento, che il Collegio condivide perché fondato su una corretta lettura della norma, non è necessario alcun ulteriore riscontro, se dalle conversazioni si desume, come è accaduto nel caso di specie, che tra i due loquentes sia stato raggiunto l'accordo per la cessione dello stupefacente. Nella seconda parte del motivo il ricorrente ha passato in rassegna numerose telefonate intercettate al fine di dimostrare che la interpretazione delle stesse fornita da entrambi i giudici di merito non fosse corretta e che, anzi, alcune telefonate nemmeno fossero riferibili al ricorrente.
Il motivo sotto tale profilo è improponibile perché è fuori dubbio che la interpretazione e la valutazione delle prove, e, quindi, anche degli esiti delle intercettazioni telefoniche, competa in via esclusiva soltanto ai giudici dei primi due gradi della giurisdizione.
Lo stesso discorso deve essere fatto per l'attribuzione delle telefonate ai singoli imputati.
In effetti il ricorrente propone di ricostruire gli eventi in modo diverso, cosa non consentita in sede di legittimità. Alla Corte spetta soltanto di verificare se la motivazione che sorregge le valutazioni di merito sia immune da manifeste illogicità.
Ebbene, nel caso di specie, sia il giudice di primo grado che quello di appello hanno passato in rassegna numerose telefonate intervenute per lo più tra il MI ed il OM, ovvero il più grande fornitore di sostanze stupefacenti del gruppo in osservazione, ed hanno messo in evidenza che in molte telefonate il linguaggio era criptico e si riferiva a partite di sostanza stupefacente. L'uso di linguaggio criptico dimostra la consapevolezza di stare compiendo traffici illeciti e dimostra altresì un rapporto consuetudinario e di fiducia;
in effetti di norma il linguaggio criptico viene utilizzato da chi sia intraneo alla associazione dedita allo spaccio.
Gli argomenti utilizzati dalla Corte di merito per decifrare le telefonate appaiono in verità del tutto logici e le osservazioni del ricorrente, oltre che di merito, non sono tali, sebbene suggestive, da mettere in discussione il costrutto logico-argomentativo delle due sentenze di merito, che, essendo conformi in punto di attribuzione di responsabilità, si integrano.
Alla fine, a ben vedere, il ricorrente ha cercato di accreditare non tanto la sua completa estraneità ai traffici, ma il fatto che gli eventuali acquisti di sostanza stupefacente servivano ad un uso personale.
Del resto questa fu anche la linea di difesa offerta anche nell'altro procedimento richiamato dal ricorrente e risoltosi con una sostanziale ammissione di responsabilità dei fatti contestatigli qualificati come violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, essendo stata richiesta la pronuncia di una sentenza ai sensi dell'art. 444 c.p.p.. Dal momento che i due periodi presi in considerazione nei due diversi processi sono immediatamente successivi l'uno all'altro, è abbastanza logico ritenere che le condotte valutate nell'uno e nell'altro e rubricate in entrambi i casi come violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 non siano differenti.
Infine una ultima considerazione si impone: il numero e la frequenza degli episodi di traffico e, quindi, la quantità di cocaina trattata dal ricorrente è incompatibile con un uso esclusivamente personale della sostanza stupefacente.
Anche il secondo motivo di impugnazione non merita accoglimento perché di merito, oltre che generico.
In effetti sono state dedotte le violazioni, ma poi il ricorrente, oltre ad illustrare la sua precaria situazione familiare ed il buon comportamento tenuto nel periodo di applicazione della misura cautelare, fatti che non rilevano ai fini della decisione sul motivo di ricorso, non ha spiegato in che cosa si fossero concretizzate le violazioni dedotte.
Inoltre non si può parlare di mancanza di motivazione perché la Corte di merito ha ben chiarito perché non era possibile riconoscere l'attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5. Le altre questioni sono di puro merito perché i giudici della Corte napoletana, rifacendosi ai criteri di cui all'art. 133 c.p., hanno logicamente spiegato le ragioni della determinazione della pena e della riduzione della stessa non nel massimo per il riconoscimento delle attenuanti generiche.
Quanto, infine, al problema del condono, ben può essere applicato, se ne ricorrono le condizioni, nella fase esecutiva. Per le ragioni indicate il ricorso di MI CE deve essere rigettato ed il ricorrente deve essere condannato a pagare le spese del procedimento.
g) La posizione di US SC.
L'appello di US SC, che in primo grado era stato condannato per i reati di cui ai capi a), b), c) e g) -
partecipazione ad associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti e singoli episodi di traffico di droga - alla pena di anni dieci di reclusione, veniva rigettato quanto alla affermazione di responsabilità; la pena, invece, veniva ridotta ad anni otto e mesi quattro di reclusione.
La Corte di merito rilevava la genericità dei motivi di impugnazione concernenti i capi a) e b) e richiamava per relationem la motivazione posta a fondamento della condanna dal giudice di primo grado. Quanto ai reati di cui ai capi c) e g) - per mero errore materiale veniva indicato il capo d), fatti nei quali il US non risulta essere coinvolto - la Corte poneva in evidenza che gli elementi indicati dal giudice di primo grado per ritenere la responsabilità del ricorrente avevano trovato conferma anche nelle ammissioni dei coimputati TI SI e UL CA.
Con il ricorso per cassazione US SC deduceva la mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione ex art.606 c.p.p., lett. e) perché la Corte di merito non aveva tenuto conto delle specifiche doglianze mosse alla sentenza di primo grado con i motivi di appello.
Il ricorrente rilevava che per quanto concerne i reati di cui ai capi a) e b) la Corte aveva esaminato la posizione del coimputato UL CA e non quella di US SC.
Inoltre il ricorrente deduceva che, sebbene vi fossero conversazioni intercettate tra il US ed i presunti capi dell'associazione, il US non era fornitore abituale della presunta associazione, come emergerebbe dalle telefonate intercettate US - TI US e TI AB -, che non era a conoscenza della destinazione dello stupefacente, che non immaginava di offrire un contributo causale alla vita della associazione, che non partecipava agli utili della associazione, che anzi il US trattava il prezzo con i fratelli TI.
Infine il ricorrente denunciava che non vi era stata motivazione in ordine al capo g) della rubrica e che mai era stata rinvenuta sostanza stupefacente.
I motivi posti a sostegno del ricorso di US SC non sono fondati, ed anzi sono ai limiti della ammissibilità per genericità. La prima affermazione del ricorrente, secondo il quale la Corte di merito non avrebbe tenuto conto dei rilievi critici contenuti nell'atto di appello, è destituita di fondamento perché i giudici di appello avevano richiamato per relationem la motivazione della decisione di primo grado proprio per la assenza di spunti critici concreti e specifici nell'atto di impugnazione.
Ebbene, a prescindere dalla affermazione di incongruità della motivazione del provvedimento impugnato, null'altro ha aggiunto il ricorrente.
È appena il caso di osservare che la sentenza di primo grado aveva indicato con precisione tutti gli elementi a carico del US desunti dagli esiti delle intercettazioni telefoniche. Anche il secondo motivo di impugnazione, con il quale il ricorrente si è doluto del fatto che con riferimento ai capi di imputazione a) e b) la Corte di merito avesse parlato di UL CA e non di US SC, è destituito di fondamento perché è del tutto evidente che si è trattato di un mero errore materiale. La Corte di Appello ha strutturato la motivazione dividendola in capitoli, ognuno dei quali dedicato ad un imputato, salvo un unico capitolo per coloro i quali avevano patteggiato la pena nel senso dinanzi indicato.
Quello di cui si parla è il capitolo dedicato a US SC, essendo stata la posizione di UL CA trattata in precedenza.
Ebbene nel corpo della motivazione invece di scrivere US SC l'estensore della sentenza ha scritto UL CA, precisando, però, che il fatto che non vi fossero telefonate dirette tra l'appellante ed i capi dell'organizzazione non fosse rilevante. Ma siffatta circostanza era stata dedotta proprio dal US, che la ha ripetuta, peraltro, anche nel ricorso per cassazione, cosicché rimane provato che proprio del US la Corte di merito stava parlando e non del UL.
Trattasi in definitiva in modo del tutto evidente di un mero errore materiale, del tutto comprensibile, peraltro, quando si debbano trattare le posizioni di numerosi imputati.
Anche la doglianza concernente la presunta mancanza di motivazione in ordine al capo g) della rubrica è destituita di fondamento. In effetti - anche in questo caso per mero errore materiale - la Corte di merito ha esaminato i capi c) e d) della rubrica, mentre, invece, il US era imputato per i reati di cui ai capi c) e g), non essendogli mai stato contestato il reato sub d).
Del resto la lettura della motivazione rende certi di quanto affermato, perché la Corte ha fatto riferimento alla ammissione di responsabilità del UL, che era appunto coimputato del US negli episodi di cui al capo g) della rubrica.
La restante parte del motivo di ricorso si risolve in generiche censure di merito della decisione impugnata.
Il ricorrente, infatti, si è limitato a delle mere affermazioni - non ero fornitore abituale della associazione, non immaginavo di offrire un contributo causale alla vita della associazione, non partecipavo agli utili, ma trattavo sul prezzo per ogni singola prestazione con il TI - senza spiegare il fondamento delle stesse.
Peraltro tali affermazioni risultano smentite non solo dalle ammissioni di responsabilità dei coimputati TI SI e UL CA, fatto non certo irrilevante, che, però, il ricorrente non ha tenuto in conto, ma anche dal fatto che nel ricorso il US ha ammesso di avere fornito droga ai fratelli TI.
La circostanza poi che non partecipasse agli utili della società, perché trattava il prezzo per ogni singola prestazione non appare rilevante proprio perché US SC è stato considerato dai giudici di merito, in base a quanto emergeva dalle conversazioni intercettate, uno dei fornitori di sostanza stupefacente della organizzazione.
Orbene il fornitore abituale, come del resto l'acquirente abituale, come si è già notato, è considerato dalla Suprema Corte intraneo alla associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti proprio perché con la sua attività garantisce il continuo rifornimento di mercè e, quindi, la continuità della attività della associazione;
si tratta, quindi, di un apporto causale alla vita della associazione di grande rilievo.
Le modalità di ripartizione degli utili non appaiono poi rilevanti, posto che è fuori discussione che il US da tale attività ritraeva utili.
Nemmeno rilevante è il fatto che l'associazione usava rifornirsi anche all'estero, perché una valida associazione dedita allo spaccio, proprio al fine di garantire la continuità della attività, normalmente si avvale di più canali di rifornimento, potendo gli illeciti canali di rifornimento essere bloccati improvvisamente per l'intervento delle Forze dell'Ordine.
Infine con riferimento alla mancanza di riscontri agli elementi tratti dalle conversazioni intercettate non si può fare altro che rinviare a quanto già detto in proposito nei precedenti paragrafi al fine di evitare inutili ripetizioni.
Il ricorso di US SC va, pertanto, rigettato ed il ricorrente va condannato a pagare le spese del procedimento. 4) Conclusioni.
Per tutte le ragioni indicate i ricorsi proposti da ZN KA, detto AD, alias IT AH, OM IC, PA CE, UL TO, MI CE e US SC debbono essere rigettati, mentre quelli di UO US, UL CA, RL GE, AL GE, UM SC e UD GA debbono essere dichiarati inammissibili.
Ciascun ricorrente deve essere condannato a pagare le spese del procedimento e UO US, UL CA, RL GE, AL GE, UM SC e UD GA vanno anche condannati a versare ciascuno la somma, liquidata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi di UO US, UL CA, RL GE, AL GE, UM SC e UD GA;
Rigetta i ricorsi di ZN KA, detto AD, alias IT AH, OM IC, PA CE, UL TO, MI CE e US SC;
Condanna tutti i ricorrenti a pagare le spese del procedimento e UO US, UL CA, RL GE, AL GE, UM SC e UD GA anche a versare ciascuno la somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 settembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2010