Cass. civ., sez. III, sentenza 19/04/2001, n. 5835
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Sentenza 19 aprile 2001

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Perché un documento costituisca atto pubblico e abbia l'efficacia riconosciuta dall'art. 2700 cod. civ., occorre che lo stesso provenga da un pubblico ufficiale e che sia formato nell'esercizio di una funzione specificatamente diretta alla documentazione, funzione questa che la legge non riconosce al commissario liquidatore di un'impresa di assicurazioni in liquidazione coatta amministrativa. Pertanto, la certificazione di detto commissario, prodotta in un giudizio per risarcimento del danno a seguito di sinistro stradale, circa l'insussistenza della copertura assicurativa relativa ad un determinato veicolo, è priva dell'efficacia probatoria privilegiata di cui all'art 2700 cod.cit.. Alla stessa può al più attribuirsi valore di principio di prova, superabile con ogni mezzo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 19/04/2001, n. 5835
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5835
    Data del deposito : 19 aprile 2001

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