Sentenza 19 aprile 2001
Massime • 1
Perché un documento costituisca atto pubblico e abbia l'efficacia riconosciuta dall'art. 2700 cod. civ., occorre che lo stesso provenga da un pubblico ufficiale e che sia formato nell'esercizio di una funzione specificatamente diretta alla documentazione, funzione questa che la legge non riconosce al commissario liquidatore di un'impresa di assicurazioni in liquidazione coatta amministrativa. Pertanto, la certificazione di detto commissario, prodotta in un giudizio per risarcimento del danno a seguito di sinistro stradale, circa l'insussistenza della copertura assicurativa relativa ad un determinato veicolo, è priva dell'efficacia probatoria privilegiata di cui all'art 2700 cod.cit.. Alla stessa può al più attribuirsi valore di principio di prova, superabile con ogni mezzo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 19/04/2001, n. 5835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5835 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITO GIUSTINIANI - Presidente -
Dott. GIOVANNI SILVIO COCO - Consigliere -
Dott. GINO LUCENTINI - Consigliere -
Dott. ANTONIO SEGRETO - Consigliere -
Dott. ALFONSO AMATUCCI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IN GI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MAGNA GRECIA 84, presso lo studio dell'avvocato ANGELO PINTO, difesa dall'avvocato LORENZO MAZZEO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
COMPAGNIA EUROPEA DI PREVIDENZA ASSICURAZIONI SPA IN LCA, con sede in Roma, in persona dei suoi Commissari Liquidatori, elettivamente domiciliata in ROMA VIA SIRTE 28, presso lo studio dell'avvocato GI BASILE che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
contro
UNIASS ASSICURAZIONI SPA, con sede in Roma, quale rappresentante ex lege del Fondo di Garanzia Vittime della Strada gestito dalla CONSAP SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA F DENZA 50/A, presso lo studio dell'avvocato LUCIO LAURENTI, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
OT IU;
- intimato -
avverso la sentenza n. 10099/97 del Tribunale di NAPOLI, Sezione IV Civile, emessa il 27/11/97 e depositata il 09/12/97 (R.G. 4561/95);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/02/01 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
udito l'Avvocato GI BASILE;
udito l'Avvocato Lucio LAURENTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 17.10.1994 il pretore di Napoli condannò IU Improta e la IA s.p.a., in nome della Consap-Fondo di garanzia per le vittime della strada, a pagare a GI TO la somma di L. 800.000, oltre accessori, a titolo di risarcimento del danno derivato da una collisione tra autoveicoli verificatasi il 15.4.1985 per colpa dell'Improta, assicurato presso la Compagnia Europea di Previdenza Assicurazioni s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa (d'ora in avanti: Cep).
Con sentenza n. 10099 del 1997 il tribunale di Napoli, in accoglimento dell'appello della IA e della Cep, cui aveva resistito la TO, ha rigettato la domanda sul rilievo che, avendo la IA eccepito sin dal primo grado il difetto di copertura assicurativa al momento del sinistro, la prova dell'esistenza e dell'operatività della garanzia assicurativa doveva essere offerta dalla danneggiata, che non la aveva data.
Avverso la sentenza ricorre per cassazione GI TO affidandosi a due motivi, cui resistono con distinti controricorsi la IA e la Cep.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Col primo motivo è dedotta violazione delle norme relative all'onere della prova per avere il tribunale ritenuto insufficienti le prove testimoniali concernenti l'esistenza del rapporto assicurativo e per aver richiesto in merito una prova documentale, senza considerare che tale prova era impossibile per il danneggiato, che è terzo rispetto al rapporto contrattuale che lega assicurato ed assicuratore.
Con lo stesso motivo la sentenza è poi censurata per aver conferito alla certificazione del commissario liquidatore in ordine all'assenza del rapporto assicurativo l'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c., malamente interpretando quanto statuito da Cass. pen., n. 7712 del 1995. Si sostiene che l'art. 199, comma 1, r.d. n. 267 del 1942 riconosce al commissario liquidatore la qualifica di pubblico ufficiale "per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni"; il che non concerne la potestà certificativa e va comunque escluso quando il commissario sia convenuto in giudizio, non potendo riconoscerglisi ad un tempo la qualità di parte e di terzo imparziale (che connota l'attività, in genere, dei pubblici ufficiali).
Sostiene conclusivamente la ricorrente che il commissario liquidatore della società assicuratrice avrebbe dovuto produrre un estratto autenticato del tabulato relativo al caso (ovvero i tabulati vidimati da un notaio).
2. Col secondo motivo viene dedotta insufficienza e contraddittorietà della motivazione su punto decisivo per avere il tribunale per un verso affermato che due testi avevano dichiarato di aver visto il contrassegno della Cep esposto sul parabrezza dell'autovettura dell'Improta e, per altro verso, concluso che la prova della copertura assicurativa non era stata data per essere risultate le dichiarazioni dei testi "imprecise", senza chiarire per quali ragioni l'imprecisione fosse stata equiparata all'inattendibilità.
3.1. I due motivi, che per la connessione fra le doglianze che li sostanziano vanno congiuntamente esaminati, sono fondati nei limiti di cui appresso.
Sulla scorta della corretta premessa che l'esistenza e l'operatività della garanzia assicurativa costituiscono fatti costitutivi del diritto vantato dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore del danneggiante ai sensi della legge n. 990 del 1969 e che il relativo onere probatorio incombe dunque al danneggiato, che può soddisfarlo anche provando l'intervenuto rilascio del certificato e del contrassegno assicurativo, il tribunale ha del pari correttamente rilevato che, eccepita dalla società assicuratrice e dall'impresa designata la carenza della copertura assicurativa, erroneamente la danneggiata pretendeva che competesse all'assicuratore dare la prova dell'insussistenza della garanzia.
Il ricorso è dunque infondato laddove si sostiene che la prova negativa del difetto di copertura assicurativa incombeva alla società assicuratrice, spettando invece al creditore la prova positiva, pur se con mezzi compatibili con la propria posizione di terzo rispetto al rapporto assicurativo.
3.2. Ha poi rilevato tribunale che i testi ON e IN avevano dichiarato di aver visto il contrassegno della Cep sul prarabrezza della Fiat 131 dell'Improta e che la deposizione del primo teste era risultata imprecisa in quanto aveva fatto riferimento ad un contrassegno della "CEPA".
Ha dunque affermato che l'assicuratore reiterò la propria eccezione, deferì interrogatorio formale al convenuto TU (che non si presentò per rispondere) sulla circostanza relativa alla mancanza di copertura assicurativa al momento del sinistro e produsse un certificato del commissario liquidatore della Cep redatto sulla base dei tabulati dell'assicuratore dai quali risultava che non risultava una copertura assicurativa.
Ha ancora considerato che, essendo il commissario liquidatore un pubblico ufficiale per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni ai sensi dell'art. 199 del r.d. n. 267 del 1942 (legge fallimentare), alle certificazioni del medesimo fosse applicabile l'art. 2700 c.c., che prevede l'efficacia probatoria degli atti pubblici fino a querela di falso. Ed ha conclusivamente affermato che "l'impugnata sentenza ha integralmente violato i principi regolatori della materia, utilizzando le imprecise dichiarazioni dei testi come mezzo di prova prevalente su di un atto proveniente da un pubblico ufficiale".
3.3. In punto di efficacia probatoria della dichiarazione del commissario liquidatore la sentenza è erronea.
Atto pubblico è, invero, ai sensi dell'art. 2699. e per gli effetti di cui all'art. 2700 c.c, soltanto "il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato". Ad integrare un atto pubblico non basta, dunque, che il documento provenga dal pubblico ufficiale, occorrendo che esso sia formato nell'esercizio di una funzione specificamente diretta alla documentazione, che la legge non riconosce al commissario liquidatore ai fini che vengono in considerazione.
Va conseguentemente enunciato il principio che "la comunicazione del commissario liquidatore di un'impresa di assicurazioni in liquidazione coatta amministrativa circa l'insussistenza della copertura assicurativa relativa ad un determinato veicolo non è un atto pubblico ed è dunque priva dell'efficacia probatoria privilegiata di cui all'art. 2700 c.c.. Alla stessa, in quanto trattasi di documento proveniente da un pubblico ufficiale, può al più attribuirsi valore di principio di prova, superabile con ogni mezzo".
Non ha affatto enunciato difformi principi la menzionata Cass. pen., n. 7712 del 14 giugno 1995 (Lari), limitatasi ad affermare che l'agente di assicurazione che rilascia il certificato per la copertura r.c.a. ed il relativo contrassegno a sua firma non riveste la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio necessaria per integrare il delitto di cui agli artt. 477 e 482 c.p.. Il che è palesemente inconferente ai fini che ne occupano. Gli svolti rilievi sono assorbenti rispetto a quello ulteriore che l'efficacia probatoria privilegiata dell'atto pubblico è comunque limitata alla provenienza del documento, alle dichiarazioni delle parti ed agli altri atti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, e comunque non concernono la verità storica delle risultanze documentali attestanti i dati comunicati.
4. Benché la ricorrente, nel dolersi che il tribunale non abbia dato credito alle dichiarazioni dei testi, non sostenga che essi avevano affermato che il contrassegno effettivamente si riferiva alla vettura coinvolta nell'incidente ne' che la data di scadenza fosse successiva a quella del fatto, ovvero di non oltre quindici giorni anteriore, la sentenza deve essere tuttavia cassata in quanto, nel valutare le complessive risultanza probatorie, il tribunale ha conferito determinante rilevo all'erroneo assunto che la certificazione del commissario liquidatore avesse la fede privilegiata di cui all'art. 2700 c.c.. Il giudice del rinvio, che si designa nella corte d'appello di Napoli e che dovrà rinnovare l'apprezzamento di merito sulla sussistenza del rapporto assicurativo nel rispetto dell'enunciato principio, provvederà anche a regolare le spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
la corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa in relazione e rinvia, anche per le spese, alla corte d'appello di Napoli.
Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2001
Depositato in Cancelleria 19 aprile 2001