Sentenza 13 marzo 2013
Massime • 1
La revoca della misura di sicurezza della libertà vigilata non influisce automaticamente sul procedimento di prevenzione, poichè la pericolosità che assume rilievo nell'ambito di quest'ultimo è quella "sociale" in senso lato, desunta dalla predisposizione al delitto o dalla presunta vita delittuosa di un soggetto nei cui confronti non sia stata raggiunta la prova certa di reità in ordine ad un delitto, mentre per l'applicazione di una misura di sicurezza è sempre necessario il collegamento ad una affermazione di responsabilità in ordine a determinati reati.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/03/2013, n. 17111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17111 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 13/03/2013
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - N. 649
Dott. RAGO G. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARRELLI PALOMBI R. M. - Consigliere - N. 49302/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. LA EL nato il [...];
2. AN RO nato il [...];
3. IR AS nata il [...];
avverso il decreto del 23/09/2011 della Corte di Appello di Palermo;
Visti gli atti, il decreto ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAGO Geppino;
letta la requisitoria del Procuratore Generale in persona del Dott. GAETA Piero che ha concluso per l'inammissibilità
FATTO
1. Con decreto del 23/09/2011, la Corte di Appello di Palermo confermava il decreto con il quale, in data 13/01-28/06/2010, il Tribunale della medesima città:
- aveva applicato a LA GE la misura della prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di anni due, imponendogli di versare alla Cassa delle ammende a garanzia dell'osservanza delle prescrizioni imposte, una cauzione di Euro 500,00;
- aveva disposto la confisca del capitale sociale della Alba s.n.c. di LA SA suddiviso fra il proposto, la moglie CI IA e LA SA quale prestanome, di due autovetture ed un autocarro, di un fondo rustico, di un fabbricato rurale, di due immobili siti in Cerda acquistati dalla CI.
2. Avverso il suddetto decreto, hanno proposto, in proprio, ricorso per cassazione, il RU, il LA e la CI.
3. LA GE ha dedotto i seguenti motivi:
3.1.violazione della L. n. 575 del 1965, nella parte in cui dispone che la misura di prevenzione personale può essere applicata solo nel caso in cui la pericolosità sociale persista: sul punto, il ricorrente rileva che, nonostante egli fosse stato condannato per associazione mafiosa, tuttavia vi era la prova contraria del fatto che egli aveva completamente interrotto qualsivoglia contatto con i sodali dell'associazione criminale. Tale prova positiva si desumeva dal provvedimento con il quale il Magistrato di Sorveglianza, in data 20/04/2009, aveva revocato la misura di sicurezza della libertà vigilata (conseguente alla condanna di cui all'art. 416 bis cod. pen.), motivando la cessazione della pericolosità sociale con le circostanze: a) che esso ricorrente si era "astenuto dal frequentare persone malavitose o appartenenti a cosche mafiose"; b) che aveva lavorato alle dipendenze del figlio imprenditore edile;
e) che aveva prestato assistenza all'anziana madre;
d) che non aveva commesso alcuna infrazione.
Pertanto, il ricorrente sostiene che la decisione della Corte di Appello di non tenere in alcuna considerazione il provvedimento del Giudice di sorveglianza, violerebbe la legge perché il concetto di pericolosità sociale non può che essere unico. Inoltre, la Corte non avrebbe tenuto in debito conto la circostanza che i fatti risalivano al 2003 e che il Magistrato di Sorveglianza aveva accertato che esso ricorrente, fino al 2009, si era astenuto dal frequentare persone malavitose o appartenenti a cosche mafiose.
3.2. violazione della L. n. 575 del 1965, art. 2 ter: sostiene il ricorrente che la Corte, in ordine alle misure di natura patrimoniale, si era limitata unicamente a far proprio il ragionamento del Tribunale disattendendo immotivatamente le doglianze difensive, ignorando per giunta l'istanza di LS AE il quale - anche in nome della moglie - in quanto terzo estraneo alla procedura, aveva chiesto la restituzione, in ragione del 50% dell'appezzamento di terreno sito in Cerda C.da Zingara. La circostanza in questione - ossia che il 50% del suddetto bene apparteneva a terzi - assumeva la sua importanza perché la Corte avrebbe dovuto tenerne conto ai fini della valutazione dell'asserita sproporzione tra il valore dei beni ed il reddito dichiarato. Infatti, la Corte si era riferita all'intero bene e non alla semplice quota del bene in questione. Stessa osservazione andava effettuata quanto ai beni in comproprietà della moglie di esso ricorrente CI IA.
4. AN SA e IR IA, con separati ricorsi, in proprio, hanno proposto ricorso per cassazione deducendo, sostanzialmente, la carenza motivazionale nella parte in cui la Corte aveva disposto la confisca di beni appartenenti ad essi ricorrenti. DIRITTO
1.LA.
1.1. violazione della L. n. 575 del 1965: In punto di diritto, quanto al requisito della attualità della pericolosità, i principi ai quali ci si deve attenere sono i seguenti:
- in tema di misure di prevenzione, la pericolosità sociale del proposto deve essere attuale e, quindi, sussistente al momento della relativa decisione, con la conseguenza che la detenzione, per un congruo lasso di tempo, impone particolare rigore nella valutazione degli indici sintomatici della sua persistenza, in quanto pur non essendo incompatibile con il protrarsi della pericolosità non ne implica eo ipso la persistenza: ex plurimis Cass 34150/2006 Rv. 235203;
- nei confronti di appartenenti ad associazioni mafiose, una volta che detta appartenenza risulti adeguatamente dimostrata, non è necessaria alcuna particolare motivazione del giudice in punto di attuale pericolosità, posto che tale pericolosità potrebbe essere esclusa solo nel caso di recesso dell'interessato dall'associazione, del quale occorrerebbe acquisire positivamente la prova, non bastando a tal fine eventuali riferimenti al tempo trascorso dall'adesione o dalla concreta partecipazione ad attività associative: ex plurimis Cass. 114/2004 Rv. 231448 - Cass. 44326/2005 Rv. 232779 - Cass. 35357/2008 Rv. 241251 - Cass. 19061/2010 Rv. 247502. Tale punto di vista riprende il tradizionale insegnamento di questa Corte in forza del quale la qualità di indiziato di prevenzione viene a coincidere con quella di associato richiesta per l'applicazione della sanzione penale, secondo la teoria del c.d. doppio binario, e la differenza tra le due figure consiste solo nel differente livello probatorio richiesto per affermarne l'ontologica esistenza. In tale contesto l'intervenuta sentenza di condanna per appartenenza ad associazione di tipo mafioso appare valido strumento di accertamento della responsabilità e quindi della inerente pericolosità sociale, idoneo a fondare il giudizio di applicazione delle previste misure di prevenzione.
È peraltro principio consolidato della giurisprudenza di questa Corte che, al fine di escludere la latente ed attuale pericolosità del soggetto, quale conseguenza di tale sua appartenenza ad uno specifico sodalizio criminale, occorre acquisire, il dato di fatto del recesso personale da quella organizzazione o della disintegrazione di questa, essendo di per sè non risolutivo il decorso del tempo;
in mancanza della prova del recesso non è necessaria alcuna specifica motivazione sull'attualità della pericolosità: in tal senso, Sez. 1, 31/03/1995 Cafai;
Sez. 1, 19/05/1995, D'Amora; Sez. 2, 19/12/1996, Buontempo Scavo;
Sez. 1, 24/03/1997, Fraglica;
Sez. 1, 27/01/1998, La Rocca;
Sez. 1, 20/11/1998 - 08/02/1999, Iorio ed altri - Cass. 499/2008 Rv. 242379;
non influisce, in modo automatico, sul procedimento di prevenzione la circostanza che il Tribunale di Sorveglianza abbia revocato la misura della sicurezza della libertà vigilata. Sul punto, questa Corte ha osservato che "mentre, infatti, la pericolosità cui fa riferimento la L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 1 è quella sociale in senso lato, comprendente la predisposizione al delitto o la presunta vita delittuosa di una persona, nei cui confronti non si sia raggiunta una prova sicura di reità per un delitto, ricavabile dall'esame dell'intera personalità del soggetto e da situazioni che giustifichino sospetti o presunzioni, per l'applicazione di una misura di sicurezza è comunque necessario il collegamento ad una affermazione di colpevolezza per determinati reati. Con ciò si può considerare superata la doglianza, secondo la quale la Corte di appello di Palermo si sarebbe adagiata pedissequamente sulle motivazioni adottate dal tribunale, senza prendere in esame le osservazioni degli appellanti": Cass. sez. 1, n 9289/2007. Applicando i suddetti principi al caso di specie, ne deriva che la decisione della Corte territoriale non si presta ad alcuna censura. La Corte territoriale, infatti, dopo avere richiamato i suddetti principi di diritto, ha osservato che la presunzione di pericolosità non era stata vinta da alcun elemento fattuale.
Si tratta di un accertamento di fatto non suscettibile di alcuna censura in questa sede di legittimità in quanto nel procedimento di prevenzione sono deducibili solo violazioni di legge e non vizi motivazionali.
1.2. violazione della L. n. 575 del 1965, art. 2 ter: la censura è inammissibile non tanto per le ragioni esposte dal P.G. (pag. 4: in realtà dal provvedimento impugnato risulta che sono stati confiscati beni appartenenti in prima persona proprio al proposto: cfr pag. 3 del decreto), quanto perché la Corte ha, in pratica, dichiarato l'inammissibilità di tutti gli appelli (sia del RU sia dei terzi intervenuti LA SA e CI IA) essendo i medesimi "assolutamente inesistenti".
In questa sede, il ricorrente (così come pure i terzi intervenuti LA e CI i cui ricorsi, peraltro, vanno comunque dichiarati inammissibili per altra ragione: cfr infra p. 2.) non ha minimamente confutato la suddetta motivazione, limitandosi a ripetere tralaticiamente la propria tesi difensiva e dolendosi di una non meglio specificata violazione di legge sotto il profilo dell'omessa motivazione: ma, come si è detto, la motivazione c'è ed è tutta racchiusa nell'inesorabile e tranciante frase secondo la quale le doglianza, in ordine alla misura patrimoniale, erano inesistenti.
2. AN - IR.
In via preliminare, va rilevato che il ricorso dei suddetti terzi intervenienti, essendo stato proposto in proprio, e quindi, senza l'assistenza di un difensore, è inammissibile.
Questa Corte di legittimità ha, infatti, chiarito, che "per i soggetti portatori di un interesse meramente civilistico, vale analogicamente la regola, espressamente menzionata dall'art. 100 c.p.p. per la parte civile, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, secondo cui essi "stanno in giudizio col ministero di un difensore munito di procura speciale", al pari di quanto previsto nel processo civile dall'art.83 c.p.c.; mentre solo l'indagato o imputato, che è assoggettato all'azione penale, sta in giudizio di persona, avendo solo necessità di munirsi di difensore che, oltre ad assisterlo, lo rappresenta ex lege e che è titolare di un diritto di impugnazione in favore dell'assistito per il solo fatto di rivestire la qualità di difensore, senza alcuna necessità di procura speciale, imposta soltanto per i casi di atti riservati espressamente dalla legge all'iniziativa personale dell'imputato; valendo la stessa regola per il soggetto assoggettato a misure di prevenzione, estendendosi ad esso la posizione dell'imputato (v. L. n. 1423 del 1956, art. 4, u.c.). Invece, il terzo interessato, al pari dei soggetti considerati espressamente dall'art. 100 c.p.p., è portatore di interessi civilistici, sicché anche esso, in conformità a quanto previsto per il processo civile (art. 83 c.p.c.), non può stare personalmente in giudizio, ma ha un onere di patrocinio, che è soddisfatto attraverso il conferimento di procura alle liti al difensore" (Cass. pen., sez. 6, n. 13798 del 20 gennaio 2011, Bonura, rv. 249873; Cass. 46429/2009, Pace ed altri, rv. 245440). Nè può assumere rilevanza in proposito la proposta distinzione tra l'intervento volontario e quello iussu iudicis (disposto L. n. 575 del 1965, ex art.
2-ter, comma 5), poiché in entrambi i casi i soggetti intervenienti sono "non proposti" come destinatari della chiesta misura di prevenzione, e come tali, nell'ambito del procedimento di prevenzione, risultano portatori di un mero interesse di natura civilistica: in terminis, Cass. sez. 2, 27/03/2012, Bini. Da quanto appena detto, consegue l'inammissibilità dei ricorsi del LA e della CI.
3. In conclusione, tutte le impugnazioni devono ritenersi inammissibili a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 3, per manifesta infondatezza: alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1.000,00 ciascuno.
P.Q.M.
DICHIARA
Inammissibili i ricorsi e
CONDANNA
i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 13 marzo 2013.
Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2013