Cass. pen., sez. II, sentenza 13/03/2013, n. 17111
CASS
Sentenza 13 marzo 2013

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La revoca della misura di sicurezza della libertà vigilata non influisce automaticamente sul procedimento di prevenzione, poichè la pericolosità che assume rilievo nell'ambito di quest'ultimo è quella "sociale" in senso lato, desunta dalla predisposizione al delitto o dalla presunta vita delittuosa di un soggetto nei cui confronti non sia stata raggiunta la prova certa di reità in ordine ad un delitto, mentre per l'applicazione di una misura di sicurezza è sempre necessario il collegamento ad una affermazione di responsabilità in ordine a determinati reati.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 13/03/2013, n. 17111
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17111
    Data del deposito : 13 marzo 2013

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