Sentenza 9 luglio 1999
Massime • 1
In tema di elezioni dei Consigli locali degli Ordini professionali (nella specie quello dei geometri) il procedimento promosso con reclamo al Consiglio nazionale contro i risultati elettorali (art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale n. 382/44) ha natura giurisdizionale e pertanto deve essere assicurato il contraddittorio nei confronti degli eletti, i quali in quanto titolari di un diritto soggettivo alla conservazione del risultato elettorale sono da ritenere litisconsorti necessari, con la conseguenza che la decisione è nulla in caso di pretermissione di alcuni di essi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 09/07/1999, n. 7207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7207 |
| Data del deposito : | 9 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Antonio IANNOTTA - Presidente -
Dott. Gaetano FIDUCCIA - Consigliere -
Dott. Ernesto LUPO - Consigliere -
Dott. Giuliano LUCENTINI - rel. Consigliere -
Dott. Michele LO PIANO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CONSIGLIO COLLEGIO GEOMETRI PROV RAGUSA, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZALE CLODIO 12, presso lo studio dell'avvocato TROVATO DANIELA TIZIANA, difeso dagli avvocati GI ARICÒ, NINO GENTILE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LA GI, CONS NAZ GEOMETRI, MINISTERO GRAZIA E GIUSTIZIA;
- intimati -
avverso la decisione n. 11/97 del Consiglio nazionale per i geometri di ROMA, emessa il 13/11/96 e depositata 11 11/02/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/02/99 dal Consigliere Dott. Giuliano LUCENTINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per l'accoglimento del II motivo del ricorso l'assorbimento degli altri motivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con decisione li febbraio 1997 il Consiglio nazionale dei geometri accoglieva il reclamo proposto dal geom. OV LA avverso il risultato delle elezioni per il rinnovo del Consiglio del collegio del geometri di Ragusa, il cui ballottaggio era avvenuto il 21 maggio 1996.
2. Premesso che il reclamante aveva lamentato la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2 decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944 n. 382, sotto il profilo che i voti di preferenza erano stati illegittimamente conteggiati, essendo stata ritenuta la validità delle schede recanti un numero di preferenze diverso da quello dei consiglieri da eleggere, osservava il Consiglio nazionale che il reclamo era fondato, poiché la norma citata era da interpretare -alla luce anche di talune pronunce della Corte di cassazione- nel senso indicato dal LA.
3. Per la cassazione della decisione il Consiglio del collegio dei geometri di Ragusa proponeva ricorso sulla base di tre motivi. L'intimato non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 6 del decreto legislativo luogot. 382/1944 in relazione agli artt. 100, 125, 164 c.p.c, il ricorrente Consiglio deduce che il reclamo proposto dal LA davanti al Consiglio nazionale era generico, non indicando ne' il numero delle schede pretesamente invalide, ne' la rilevanza di tale numero ai fini dell'invalidazione del risultato elettorale, ne', soprattutto, il nome dei consiglieri la cui elezione sarebbe stata da invalidare. D'altro canto, il reclamante non aveva nemmeno dimostrato il proprio interesse ad agire.
5. Con il secondo mezzo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 6 del medesimo decreto in relazione all'art. 101 C.P.C., il ricorrente, premessa la natura giurisdizionale del Consiglio nazionale, onde la necessità di rispettare, nel relativo giudizio, i principi generali in tema di contraddittorio, si duole che esso Consiglio nazionale abbia deciso nel merito del reclamo pur non essendo stati in causa i controinteressati, ovvero i singoli consiglieri risultati eletti nelle contestate elezioni.
6. Con il terzo motivo, denunziando violazione falsa applicazione dell'art. 2 co. 1 in relazione all'art. 5 co. 1 del medesimo decreto, il ricorrente si duole che il Consiglio nazionale abbia ritenuto la violazione de qua, la quale era invece insussistente, considerato che la particolare modalità di espressione del voto, alla stregua dell'insegnamento della Cassazione, valeva solo per il primo scrutinio, disciplinato dall'art. 2 citato, e non anche per la (diversa) fase del ballottaggio, disciplinata dall'art. 5. 7. Osserva la Corte che il secondo motivo, per il suo carattere assorbente, dev'essere esaminato con priorità rispetto agli altri.
8. La censura è fondata.
g. Questa Corte suprema ha avuto modo d'affermare ripetutamente che, nei giudizi che si svolgono davanti ai Consigli nazionali degli ordini e dei collegi professionali, che sono veri e propri organi di giurisdizione speciale (onde il ricorso avverso le loro decisioni è da intendere proposto ai sensi dell'art. 111 Cost.), dev'essere adeguatamente;
assicurato il contraddittorio fra le parti interessate, essendo a tale fine necessario -e sufficiente- che esse siano convocate e poste in condizione di esporre le proprie ragioni prima della decisione ( ex plurimis, Cass. sez un. 10 ottobre 1997 n. 9860, Cass. 20 febbraio 1996 n. 1283, Cass. sez. un. 1 dicembre 1987 n. 8897). Più in particolare, si è stabilito che, nei ricorsi proposti in materia di contenzioso elettorale, il contraddittorio deve costituirsi nei confronti degli eletti, i quali, in quanto titolari di un diritto soggettivo alla conservazione dei risultati elettorali, sono da ritenere litisconsorti necessari (v. la già citata Cass. sez. un. 1283/1996, nonché Cass. sez un. 24 ottobre 1988 n. 5743). Nella specie, risulta dagli atti del giudizio svoltosi davanti al Consiglio nazionale dei geometri (qui direttamente esaminabili, stante la natura processuale del vizio denunciato), che i consiglieri eletti per il collegio dei geometri di Ragusa, della cui elezione è contestazione, non furono chiamati, nel senso suindicato, a partecipare ad esso giudizio.
10. In questa situazione, è giocoforza cassare la decisione impugnata con rinvio allo stesso Consiglio nazionale dei geometri, affinché provveda all'integrazione del contraddittorio. Restano ovviamente assorbiti gli altri motivi di ricorso. 11. Nella sussistenza di giusti motivi, si compensano fra le parti le spese del presente grado del giudizio.
P.Q.M.
cassa con rinvio la decisione del Consiglio nazionale dei geometri in relazione al secondo motivo, assorbiti gli altri. Spese del giudizio di cassazione compensate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 9 febbraio 1999. Depositato in Cancelleria il 9 luglio 1999