Sentenza 18 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 18/05/2025, n. 13198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13198 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE
Numero registro generale 5043/2023 Numero sezionale 1697/2025 Numero di raccolta generale 13198/2025 Data pubblicazione 18/06/2025
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
NA RUBINO
PASQUALE GIANNITI
RI PO
Presidente
Consigliere-Rel.
Oggetto:
Procedibilità del ricorso. Desumibilità dei
dati
della stampigliatura dall sistema telematico.
Consigliere
NI ON
Consigliere
Ud. pu 6 maggio 2025
FA IZ AI
Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 5043/2023 R.G. proposto da: AR RA, rappresentato e difeso dall'avvocato FIERRO RA, presso l'indirizzo di posta elettronica del quale è domiciliato per legge;
contro
-ricorrente-
GENERALI ITALIA SPA, nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dall'avvocato ROMA MICHELE, presso l'indirizzo di posta elettronica del quale è domiciliata per legge;
-controricorrente-
PA RI
nonché contro
1
-intimato-
Firmato Da: NA RUBINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 3aa65e7cd6b5364a - Firmato Da: PASQUALE GIANNITI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 570459db4cfc30d
Numero registro generale 5043/2023 Numero sezionale 1697/2025 Numero di raccolta generale 13198/2025 Data pubblicazione 18/05/2025
udita la relazione svolta in pubblica udienza dal Consigliere Dott. PASQUALE GIANNITI;
udito il Procuratore Generale, nella persona del Sostituto Dott. ANDREA POSTIGLIONE, che, richiamate le conclusioni scritte, ha chiesto dichiararsi l'improcedibilità del ricorso;
udito il Difensore della compagnia resistente, che ha insistito nella richiesta di declaratoria di inammissibilità e comunque di infondatezza del ricorso;
FATTI DI CAUSA
1.Tra la fine del 2013 e gli inizi del 2014 ES RU conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, rispettivamente la società Generali Italia S.p.A. (già Ina Assitalia S.p.A.) e MA LE, deducendo che: a) il 14 agosto 2008, alle ore 23:30 circa, mentre percorreva Via Lago d'Averno nel Comune di PO (Na), in direzione Lucrino, in sella al proprio motoveicolo Ducati Monster, tg. CD 53525, giunto all'altezza del ristorante "Il Pavone", posto al civico numero 63, era stato urtato dal motoveicolo Ducati, tg. CV 69568, assicurato presso la società Ina Assitalia S.p.A. per la responsabilità civile per i danni arrecati a terzi a seguito della sua circolazione, di proprietà e condotto dal LE;
b) in tale circostanza di tempo e di luogo, in sella alle rispettive motociclette, il LE, che lo precedeva, dopo avere rallentato improvvisamente e dopo essersi spostato altrettanto improvvisamente e repentinamente sulla propria sinistra, era andato a collidere contro il motociclo, da lui condotto, ragion per cui era caduto sul manto stradale ed aveva perso i sensi;
c) in conseguenza del sinistro stradale era stato prontamente soccorso e trasportato dall'autoambulanza del servizio del 118 presso il pronto soccorso dell'ASL NA 2, dove gli erano state riscontrate gravissime lesioni personali (trauma cranico cervicale ed escoriazioni multiple), come
2
Firmato Da: NA RUBINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 3aa65e7cd6b5364a - Firmato Da: PASQUALE GIANNITI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 570459db4cfc30d
Numero registro generale 5043/2023 Numero sezionale 1697/2025 Numero di raccolta generale 13198/2025 Data pubblicazione 18/05/2025
indicate nel referto versato in atti, cui aveva fatto seguito un periodo di degenza ospedaliera, una lunga convalescenza, oltre che i residuati postumi invalidanti, riconosciuti dalla Commissione medica competente dell'ASL Na 2 Nord, che ne aveva certificato l'inabilità assoluta con impossibilità di deambulazione autonoma. Tanto premesso chiedeva che previo accertamento dell'esclusiva responsabilità del LE nella causazione del sinistro (o quanto meno di un concorrente paritario concorso colposo) i convenuti fossero condannati in solido al pagamento in suo favore della somma di € 1.000.000,00 (o della diversa somma che sarebbe risultata di giustizia), oltre accessori. Con vittoria delle spese processuali. Si costituiva in giudizio la società Generali Italia S.p.A. (già Ina Assitalia S.p.A.), eccependo l'inammissibilità, l'improcedibilità e l'infondatezza della domanda attrice, della quale chiedeva comunque il rigetto, con vittoria delle spese processuali. Il LE non si costituiva in giudizio e veniva dichiarato contumace. La causa veniva istruita mediante acquisizione, ai sensi dell'art. 213 c.p.c., della relazione di servizio, redatta in occasione del sinistro da personale della Stazione CC di PO (con relativi allegati); audizione di due testimoni addotti dalla parte attrice;
espletamento di c.t.u. medico legale sulla persona del danneggiato. Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 9814/2016, rigettava la domanda risarcitoria attorea, ritenendo non provata la dinamica del sinistro, e, pertanto, condannava parte attrice alla rifusione delle spese processuali in favore della società assicuratrice convenuta. Avverso la sentenza del giudice di primo grado proponeva appello il RU, insistendo nell'accoglimento dell'originaria domanda di risarcimento danni e chiedendo la condanna delle parti soccombenti al pagamento delle spese e dei compensi del doppio grado del giudizio, da distrarre in favore del suo difensore, dichiaratosi antistatario.
3
Firmato Da: NA RUBINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 3aa65e7cd6b5364a - Firmato Da: PASQUALE GIANNITI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 570459db4cfc30d
Numero registro generale 5043/2023 Numero sezionale 1697/2025 Numero di raccolta generale 13198/2025 Data pubblicazione 18/06/2025
Si costituiva in giudizio la società Generali Italia S.p.A., eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità del gravame per la pretesa violazione dell'art. 342 c.p.c., e contestandone, nel merito, la fondatezza. Il tutto sempre con vittoria delle spese processuali. Il LE non si costituiva neppure nel giudizio di appello, nonostante fosse stato ritualmente citato a comparire. La corte territoriale, acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado e dichiarata la contumacia di MA LE, con sentenza n. 3653/2022, rigettava l'appello, condannando parte appellante alla rifusione delle spese processuali a favore della compagnia costituita.
2. Avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Napoli ha proposto ricorso il RU, ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato. Ha resistito con controricorso la compagnia, mentre il LE non ha svolto difese. E' stata proposta la definizione anticipata del ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., con la seguente motivazione: <<sia dichiarata l'improcedibilità del ricorso ex art. 369 c.p.c., per mancato deposito della sentenza impugnata. Risulta infatti depositato unitamente col
al
ricorso,
nome
"a___SENTENZA_N_3653_22_Corte_di_Appello_di_Napoli.PDF.p7m" e con la descrizione "Provvedimento impugnato", un file che non contiene il provvedimento impugnato, ma contiene l'istanza di trasmissione del fascicolo d'appello indirizzata alla Corte d'appello di Napoli. Né il provvedimento impugnato compare tra gli altri documenti depositati dal ricorrente>> Il ricorrente ha chiesto la decisione del ricorso, rilevando <<la presenza agli atti della Sentenza n 3653/2022 resa il 25.8.22 dalla Corte di Appello di Napoli - 4 Sezione Civile, depositata con nome file "SENTENZA SECONDO GRADO.pdf.p7m", nel depositato telematico del 31.3.23 accluso in cartella denominata "FASC. 2° GRADO",
4
Firmato Da: NA RUBINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 3aa65e7cd6b5364a - Firmato Da: PASQUALE GIANNITI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 570459db4cfc30d
Numero registro generale 5043/2023 Numero sezionale 1697/2025 Numero di raccolta generale 13198/2025 Data pubblicazione 18/05/2025
considerato anche l'orientamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione con Sentenza n 4370/19>>. Per l'adunanza camerale dell'8 febbraio 2024, il Procuratore Generale non rassegnava conclusioni scritte, ma parte ricorrente ha depositato memoria a sostegno della procedibilità del ricorso e parte resistente a sostegno della inammissibilità del ricorso. Il Collegio ha rinviato d'ufficio la trattazione del ricorso all'adunanza camerale del 30 maggio 2024 per impedimento del relatore. Per l'adunanza camerale del 30 maggio 2024, il RU ha depositato memoria nella quale ha insistito sulla procedibilità del ricorso, sottolineando che è in atti copia autentica della sentenza impugnata (priva della stampigliatura del numero e della data di pubblicazione, ma con la firma digitale dei componenti del Collegio giudicante e del Cancelliere che ha provveduto alla pubblicazione) e richiamando i principi affermati da questa Corte, oltre che a Sezioni Unite (sent. n. 10648/2017), anche a sezioni semplici (Cass. nn. 817/2024, 15832/2021, 4370 e 30984/2019). Il Collegio, ritenendo che la questione della procedibilità del ricorso, che precede quella della sua ammissibilità, meritava di essere discussa in pubblica udienza, ha disposto il rinvio a nuovo ruolo. Per l'odierna udienza pubblica il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali, alla luce della sentenza emessa dalla Corte EDU nel caso Patricolo, ha chiesto dichiararsi l'improcedibilità del ricorso con assorbimento dei restanti motivi per mancata produzione della sentenza di appello e per mancata produzione della relativa notifica (non essendo sanato il vizio dalla produzione effettuata dalla compagnia, trattandosi di sentenza non autentica, che non reca la data del deposito) I Difensori delle parti hanno depositato memoria. In particolare, il Difensore della compagnia resistente, associandosi alla valutazione espressa dal Consigliere Delegato nella proposta di definizione
5
Firmato Da: NA RUBINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 3aa65e7cd6b5364a - Firmato Da: PASQUALE GIANNITI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 570459db4cfc30d
Numero registro generale 5043/2023 Numero sezionale 1697/2025 Numero di raccolta generale 13198/2025 Data pubblicazione 18/06/2025
anticipata, ha chiesto preliminarmente dichiararsi l'improcedibilità del
ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Preliminarmente va affermata la procedibilità del ricorso.
1.1. Lo scrutinio della questione posta con l'ordinanza interlocutoria richiede che siano preliminarmente precisati i dati di fatto con i quali occorre misurarsi: a) nell'atto introduttivo del presente giudizio di legittimità, il RU ha riferito di ricorrere avverso la sentenza n. 3653/2022, "resa" il 25 agosto 2022 dalla Corte d'Appello di Napoli e "non notificata"; il ricorrente, all'atto del deposito, non ha allegato al ricorso la sentenza, anche se ha aggiunto (p. 1 e p. 45) di produrla "col lett a)", mentre ha allegato, per l'appunto sotto la lettera a), con denominazione "a___SENTENZA_N_3653_2022_Corte_di_Appello di Napoli.PDF", l'istanza di trasmissione ex art. 369 c.p.c. (vidimata dalla Corte di Appello di Napoli) del fascicolo informatico di merito relativo alla causa r.g. 1182/2017; b) in sede di controricorso, la compagnia ha riferito che (p.2): il ricorso era stato notificato il 20 febbraio 2023; la sentenza n. 3653/2022 era stata emessa il 26 luglio 2022 ed era stata pubblicata il 25 agosto 2022; detta sentenza non era stata notificata. Insieme al controricorso, ha depositato un "duplicato informatico", privo della stampigliatura del numero e della data di pubblicazione del provvedimento, ma firmato digitalmente dai Giudici Massimo Vincenzo Rizzi, consigliere relatore, con marca temporale del 29 luglio 2022, Massimo Sensale, presidente, con marca temporale del 29 luglio 2022, Carmen Cucciniello, cancelliere che aveva accettato il deposito, con marca temporale del 25 agosto 2022; c) in data 26 settembre 2023 (e, quindi, 10 giorni dopo la comunicazione della proposta di definizione anticipata), il ricorrente, indicando di averla estratto dal fascicolo telematico del giudizio di
6
Firmato Da: NA RUBINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 3aa65e7cd6b5364a - Firmato Da: PASQUALE GIANNITI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 570459db4cfc30d
Numero registro generale 5043/2023 Numero sezionale 1697/2025 Numero di raccolta generale 13198/2025 Data pubblicazione 18/06/2025
merito (recante n.r.g. 1182/2017), ha depositato, oltre alla sentenza in forma di "duplicato informatico", anche la medesima sentenza, munita di stampigliatura del numero e della data di pubblicazione del provvedimento, unitamente all'attestazione di autenticità. Occorre aggiungere che alla data della camera di consiglio sul sistema informatico in uso presso questa Corte (Desk del magistrato) appare anche il fascicolo telematico del giudizio di merito n.r.g. 1182/2017, nel quale è presente la sentenza impugnata, nella stessa forma in cui era stata depositata dalla compagnia controricorrente (cioè sprovvista di stampigliatura).
1.2. Orbene, l'art. 369 secondo comma, n. 2, c.p.c., prevede che il ricorrente, unitamente al ricorso, deve depositare <<copia autentica della sentenza o della decisione impugnata>>. Scopo di tale obbligo di deposito è quello di consentire alla Corte di controllare la tempestività dell'esercizio del diritto di impugnazione, a tutela dell'interesse di carattere pubblicistico (e quindi indisponibile per le parti) al rispetto del vincolo della cosa giudicata formale. Le Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 10648/2017 (ma cfr. anche Cass. nn. 4516/2025; 11043/2024; 4370/2019) hanno precisato che non vi è improcedibilità se la sentenza impugnata è comunque nella disponibilità del giudice, perché prodotta da parte resistente. Infatti, l'esame del fascicolo processuale avviene non prima che sia trascorso il tempo utile per il deposito del controricorso, sicché la produzione della sentenza ad opera dell'intimato non rallenta l'esame della Corte. Ciò in ossequio al principio del contraddittorio (art. 101 c.p.c.), che impone la valutazione della controversia, tenendo conto delle argomentazioni difensive di entrambe le parti. Nel solco tracciato dalla suddetta sentenza delle Sezioni Unite (cfr. tra le tante, Cass. n. 11043/2024) è stato affermato: <<l'art. 369 c.p.c. prevede che insieme al ricorso debba essere depositato, a pena di improcedibilità, la copia autentica della sentenza o della decisione
7
Firmato Da: NA RUBINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 3aa65e7cd6b5364a - Firmato Da: PASQUALE GIANNITI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 570459db4cfc30d
Numero registro generale 5043/2023 Numero sezionale 1697/2025 Numero di raccolta generale 13198/2025 Data pubblicazione 18/06/2025
impugnata, salvo che il provvedimento risulti depositato dal controricorrente>>. Inoltre, giurisprudenza di legittimità a sezioni semplici: da un lato (cfr. Cass. n. 12971/2024 e n. 865/2024), ha ritenuto il ricorso procedibile quando <<la notificazione del ricorso è avvenuta in una data (...) che si palesa tempestiva se calcolata in relazione al giorno della decisione indicato nel testo del provvedimento>>; dall'altro (cfr., tra le altre, Cass. n. 18510/2023, n. 29263/2023, n. 36189/2023, n. 817/2024, n. 841/2024), ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per tardività in casi in cui il ricorrente aveva depositato un duplicato della sentenza telematica, dal quale non si evinceva la data di pubblicazione, e la notificazione del ricorso era avvenuta in una data che non risultava tempestiva rispetto al termine dell'art. 327, comma primo, c.p.c., nemmeno se calcolata in relazione al giorno della deliberazione del provvedimento. Questa Corte con sentenza n. 12971/2024 - dopo aver premesso che (pp. 14-15): <<solo a seguito dell'avvenuta pubblicazione informatica, i difensori, accedendo al fascicolo informatico tramite il portale dei servizi telematici, possono scegliere se estrarre copia informatica del provvedimento, recante le indicazioni sulla data di pubblicazione e sul numero di cronologico, come stampigliatura apposta dal sistema informatico in esito all'accettazione dell'atto digitale da parte della cancelleria, ovvero se scaricare direttamente il duplicato informatico che, in quanto tale, non può recare alcuna sovrapposizione o annotazione che determinerebbe ipso facto l'alterazione dell'originale informatico (e la conseguente alterazione della sequenza di valori binari del documento originario)>> - ha precisato che: <<Non è, pertanto, sanzionabile con l'improcedibilità la scelta del difensore che, potendo optare tra il deposito del duplicato e la copia informatica (la cui apposta stampigliatura rappresenta soltanto un'evidenza grafica della registrazione informatizzata), si determini per
8
Firmato Da: NA RUBINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 3aa65e7cd6b5364a - Firmato Da: PASQUALE GIANNITI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 570459db4cfc30d
Numero registro generale 5043/2023 Numero sezionale 1697/2025 Numero di raccolta generale 13198/2025 Date pubblicazione 18/06/2025
il deposito del primo in quanto equivalente all'originale e, come tafe, non necessitante di alcuna attestazione di conformità>>. Per quindi affermare (pp. 17-18) il seguente principio di diritto: <<in regime di deposito telematico degli atti, l'onere del deposito di copia autentica del provvedimento impugnato imposto, a pena di improcedibilità del ricorso dall'art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c., è assolto non solo dal deposito della relativa copia informatica, recante la stampigliatura solo rappresentativa dei dati esterni (numero cronologico e data) concernenti la sua pubblicazione, ma anche dal deposito del duplicato informatico di detto provvedimento, il quale ha il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, dell'originale informatico e che, per sue caratteristiche intrinseche, non può recare alcuna sovrapposizione o annotazione (e, dunque, la stampigliatura presente nella copia informatica) che ne determinerebbe, di per sé, l'alterazione. Ne consegue che, ai fini della verifica della tempestività dell'impugnazione, i dati relativi alla pubblicazione, ove non evincibili tramite i sistemi informatici in uso alla Corte di cassazione e in contestazione, vanno attinti attraverso la consultazione del fascicolo di merito acquisito d'ufficio ai sensi dell'art. 137-bis c.p.c. per i giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere dal 1° gennaio 2023, ovvero, per i giudizi precedentemente introdotti, tramite richiesta di attestazione dei dati stessi alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, in presenza di istanza del ricorrente ai sensi dell'art. 369, ultimo comma, c.p.c., nella formulazione antecedente all'abrogazione disposta dal d.lgs. n. 149 del 2022>>. Quanto poi alla giurisprudenza sovranazionale, occorre segnalare che la Corte Europea dei diritti dell'uomo, nel corso degli anni, ha ricavato dall'art. 6 CEDU il principio per cui le condizioni di ricevibilità di un ricorso giudiziale, previste dalla legge nazionale, possono limitare l'accesso al giudizio della parte esclusivamente se la limitazione tende ad uno scopo legittimo e se sussiste un ragionevole rapporto di
9
Firmato Da: NA RUBINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 3aa65e7cd6b5364a - Firmato Da: PASQUALE GIANNITI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 570459db4cfc30d
Numero registro generale 5043/2023 Numero sezionale 1697/2025 Numero di raccolta generale 13198/2025 Data pubblicazione 18/06/2025
proporzionalità tra i mezzi utilizzati e lo scopo perseguito (v. Corte EDU, 15/09/2016, Trevisanato c. Italia;
Corte Edu 28/10/2021, Succi c. Italia;
Corte Edu 23/05/2024, Patricolo and Brutti c. Italia).
1.3. Dato fin da ora atto che nel caso di specie fin dalla produzione avvenuta da parte della compagnia resistente è risultata indubbia la tempestività del ricorso, essendo stata la decisione assunta nella camera di consiglio del 26 luglio 2022 ed essendo stato il ricorso notificato in data 20-21 febbraio 2023 (cioè nel rispetto del termine semestrale previsto dall'art. 327 comma 1 c.p.c.) occorre chiedersi che rilievo dare al fatto che la compagnia resistente ha depositato agli atti un "duplicato informatico", privo della stampigliatura del numero e della data di pubblicazione del provvedimento. Ritiene il Collegio che - poiché detto duplicato informatico risulta firmato digitalmente (dai Giudici Massimo Vincenzo Rizzi, consigliere relatore, con marca temporale del 29 luglio 2022, Massimo Sensale, presidente, con marca temporale del 29 luglio 2022, Carmen Cucciniello, cancelliere, che aveva accettato il deposito, con marca temporale del 25 agosto 2022) e risulta indicare la data del 26 luglio 2022 come data della decisione nel caso di specie è del tutto irrilevante la mancanza della stampigliatura del numero e della data di pubblicazione del provvedimento. Occorre sottolineare che l'onere di cui all'art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c. è funzionale proprio a "consentire la verifica della tempestività dell'atto di impugnazione" (Sez. Un. n. 8312/2019), che nel caso di specie è indubbia. Va peraltro rilevato che, nel quadro normativo del deposito telematico degli atti, la stampigliatura apposta dalla cancelleria sull'atto costituisce una mera rappresentazione grafica di dati già registrati e desumibili dal sistema informatico del processo civile telematico (PCT), priva di autonoma valenza certificativa, trattandosi
10
Firmato Da: NA RUBINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 3aa65e7cd6b5364a - Firmato Da: PASQUALE GIANNITI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 570459db4cfc30d
Numero registro generale 5043/2023 Numero sezionale 1697/2025 Numero di raccolta generale 13198/2025 Data pubblicazione 18/06/2025
di un'annotazione generata automaticamente dal sistema al momento dell'accettazione del deposito nel registro informatico. Ove tali dati siano nella disponibilità della Corte attraverso la consultazione del portale informatico, la mancata attestazione di cancelleria sulla copia dell'atto non impedisce la procedibilità del ricorso, risolvendosi detta stampigliatura in una duplicazione grafica di informazioni già conoscibili aliunde nel sistema. Il rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale (posto dagli artt. 24 e 111 Cost.; dall'art. 47 della Carta di Nizza;
dall'art. 19 del Trattato sull'Unione europea;
e dall'art. 6 CEDU) è essenzialmente teso verso la decisione nel merito, ed esige che eventuali restrizioni del diritto della parte all'accesso ad un tribunale siano ponderate attentamente alla luce dei criteri di ragionevolezza e proporzionalità (tra le tante: SU. n. 10648/2017; n. 8950/2022; n. 28403/2023; n. 2075/2024; n. 6477/2024). Nella fattispecie in esame, non sussisterebbe né ragionevolezza, né proporzionalità nel precludere l'esame nel c.d. "merito cassatorio": allorquando il fascicolo è pervenuto all'esame della Corte di cassazione, questa disponeva della copia autentica del provvedimento impugnato e di elementi sufficienti da cui poter desumere l'avvenuto rispetto del termine ad impugnare.
1.4. In definitiva, alla luce delle considerazioni svolte, va affermato il seguente principio di diritto: <<In tema di processo telematico, qualora il ricorrente non abbia provveduto a depositare copia autentica del provvedimento impugnato, non ne discende la sanzione dell'improcedibilità del ricorso: né nel caso in cui sia stata depositata dal controricorrente la relativa copia informatica, recante la stampigliatura dei dati esterni concernenti la sua pubblicazione (numero cronologico e data); né nel caso in cui - come nella specie il controricorrente abbia depositato il duplicato informatico di detto provvedimento. Detto duplicato, invero, ha il
-
-
11
Firmato Da: NA RUBINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 3aa65e7cd6b5364a - Firmato Da: PASQUALE GIANNITI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 570459db4cfc30d
Numero registro generale 5043/2023 Numero sezionale 1697/2025 Numero di raccolta generale 13198/2025 Data pubblicazione 18/06/2025
medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, dell'originale informatico e, per le sue caratteristiche intrinseche, non può recare alcuna sovrapposizione o annotazione che determini, di per sé, l'alterazione dell'originale. Ne consegue che, anche quando dalla copia analogica del duplicato informatico non risulta la data del deposito dello stesso, i dati necessari, ai fini della verifica della tempestività dell'impugnazione, sono comunque presenti nel documento informatico ed emergono mediante la sua lettura con gli adeguati strumenti informatici>>.
2. Passando al c.d. merito cassatorio, ES RU - dopo aver premesso che nel caso di specie non ricorre una ipotesi di doppia conforme, avendo il giudice di primo grado travisato la prova ed avendo la corte di merito, omesso ogni statuizione sui travisamenti che erano stati commessi dal primo giudice e che erano stati denunciati con l'atto di appello - articola in ricorso quattro motivi.
2.1.Con il primo motivo il ricorrente denuncia: <<violazione degli articoli 167, 183, 112, 115, 116 e 213 c.p.c. in relazione all'articolo 360 comma 1 numero 4 c.p.c. nonché dell'articolo 11 comma 4 d.lgs. 30 Aprile 1992 n. 285 in relazione all'articolo 360 comma 1 numero 3 c.p.c. per avere elevato al rango di prova la querela sporta dal ricorrente il 26.10.2008, non prodotta in atti dalle parti, non richiesta ex articolo 213 c.p.c., e comunque per non avere evaso motivo d'Appello in ragione del quale, letta la querela ritrovata nel fascicolo d'ufficio e ribadendo eccezioni formulate in primo grado dal ricorrente, si evidenziava che la dinamica del sinistro era stata rettificata con atto indirizzato al giudice penale il 30.4.2010, prima della proposizione presente giudizio, e senza evadere le argomentazioni esposte in appello a sostegno della irrilevanza delle risultanze della querela a fronte delle prove costituendo acquisite >>. Osserva che la corte di merito ha ritenuto che i testi escussi avevano confermato la dinamica del sinistro esposta in citazione, ma
12
Firmato Da: NA RUBINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 3aa65e7cd6b5364a - Firmato Da: PASQUALE GIANNITI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 570459db4cfc30d
Numero registro generale 5043/2023 Numero sezionale 1697/2025 Numero di raccolta generale 13198/2025 Data pubblicazione 18/05/2025
erano inattendibili, perché detta dinamica non era conforme a quella espressa dal ricorrente nella querela del 26.10.08, denuncia querela che nessuna delle parti aveva depositato. Invocando il principio affermato da Cass. n. 6101/2013, sostiene che il giudice di merito non può disporre di ufficio l'acquisizione del verbale di CC e meno che meno può formare il proprio convincimento sulla base di documenti (quale nella specie la denuncia querela, peraltro non firmata) dei quali non ha disposto l'acquisizione e che del tutto casualmente sono stati introdotti in atti da terzi. Ribadendo argomentazioni svolte in sede di atto di appello, deduce che il giudice di merito non poteva dare rilevanza alla denuncia querela senza dare rilevanza agli altri documenti contenuti nei fascicoli penali, e, tra questi, la nota 30 aprile 2010 con la quale lui, avendo nelle more riacquistato un minimo di facoltà fisiche e mentali ed avendo sentito le versioni offerte da soggetti diversi, aveva rettificato la dinamica del sinistro (data nella immediatezza, fidandosi dell'amico LE) indicando quella che avrebbe poi esposto in sede di atto di citazione. In definitiva, secondo il ricorrente, la corte di merito ha deciso sulla base di documenti (il verbale CC ed il verbale di denuncia-querela) non legittimamente acquisiti.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia: <<Violazione degli articoli 112, 115, 116 e 213 c.p.c. in relazione all'articolo 360 comma 1 numero 4 c.p.c. nonché violazione falsa applicazione degli Artt. 2054 e 2700 c.c. e dell'art. 11 comma 4 d. lgs. 30 Aprile 1992 n. 285 in relazione all'articolo 360 comma 1 numero 3 c.p.c. per avere la corte di merito sentenziato dichiarando l'inattendibilità dei testi escussi perché riportanti dinamica del sinistro in contrasto con rilievi estrapolati da relazione dei carabinieri, non prodotta dalle parti e non acquisibile d'ufficio; relazione ritenuta dalla Corte di Merito avente fede privilegiata, ma redatta dai CC intervenuti sul luogo decine di minuti
13
Firmato Da: NA RUBINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 3aa65e7cd6b5364a - Firmato Da: PASQUALE GIANNITI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 570459db4cfc30d
Numero registro generale 5043/2023 Numero sezionale 1697/2025 Numero di raccolta generale 13198/2025 Data pubblicazione 18/05/2025
dopo il sinistro, con veicolo spostato, l'altro non rinvenuto, nella quale si dà atto che non è stato possibile ricostruire una sorta dinamica del sinistro, al punto da escludere finanche la presunzione di concorso di colpa>>. Sottolinea che sia in sede di atto di citazione che di atto di appello ha invocato, sia pure in via subordinata, la presunzione di concorso di colpa espressa dall'art. 2054 c.c. Osserva che la corte territoriale, quand'anche avesse potuto nutrire dubbi sulla dinamica del sinistro, non avrebbe potuto nutrirli sulla sussistenza del concorso di colpa. Si duole che la corte di merito ha tratto dal verbale dei CC elementi di prova, che ha ritenuto prevalenti sulle prove orali assunte, in quanto ha ritenuto inaffidabili le dichiarazioni rese dai testi. Sottolinea che dalla lettura dei rilievi dei CC (che non avevano assistito alla dinamica, essendo intervenuti circa 20 minuti dopo il sinistro) risulta che: i motoveicoli erano stati rimossi;
soltanto il suo motoveicolo era stato visionato, mentre quello del convenuto non era stato ritrovato;
mentre dallo schizzo planimetrico, allegato al verbale dei CC, risulta la presenza di una traccia di frenata di metri 6,90, nonché di striature sul manto stradale di metri 66,60 (dati questi interpretati come indice di eccessiva velocità e di brusca frenata). Si duole che la corte di merito ha ritenuto che, secondo i CC intervenuti nell'immediatezza, la sua moto non presentava danni alla parte destra, per cui erano inattendibili i testi che avevano affermato l'impatto. Invocando il principio affermato da Cass. n. 25620/13 e da Cass. n. 12884/21, sostiene che la corte è incorsa nella violazione e falsa applicazione dell'art. 2054 nella parte in cui non soltanto non ha applicato la presunzione di corresponsabilità, prevista da detto articolo, ma ha escluso del tutto la responsabilità del convenuto per non essere stata provata la dinamica del sinistro.
14
Firmato Da: NA RUBINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 3aa65e7cd6b5364a - Firmato Da: PASQUALE GIANNITI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 570459db4cfc30d
Numero registro generale 5043/2023 Numero sezionale 1697/2025 Numero di raccolta generale 13198/2025 Data pubblicazione 18/05/2025
In definitiva, secondo il ricorrente, la sentenza impugnata è stata condizionata da documenti che non erano stati legittimamente acquisiti e dai quali comunque non emergevano dati tali da escludere l'an debeatur e perfino la presunzione di corresponsabilità.
2.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia: <<Violazione falsa applicazione degli articoli 112, 115 e 116 c.p.c. in relazione all'articolo 360 comma 1 numero 4 c.p.c. per avere la corte di merito sentenziato sul falso presupposto che i testi esclusi in primo grado avrebbero fornito diversa la versione dei fatti in sede penale laddove dall'esame di tutti gli atti di causa, emerge solo la loro indicazione come testi, già in querela, ma in nessun atto, documento o riferimento a loro dichiarazione rese in sede penale mai rese>>. Osserva che il giudice di primo grado si era così espresso: <<..la persona offesa, nella querela appena richiamata, ha precisato che avrebbero assistito all'episodio de quo agitur non soltanto i testi poi esaminati in questa sede, già allora identificati e informalmente interpellati con esito positivo sulla loro conoscenza dei fatti narrati nell'atto di accusa da un soggetto che, nel corso delle deposizioni, hanno negato di aver mai conosciuto, il cui episodio si è rilevato completamente diverso da quello che, secondo quanto segnalato nell'esposto, avrebbero dovuto serbare...>>. Si duole che i due testi escussi sono stati ritenuti inattendibili, sul presupposto che, nell'immediatezza del fatto, avrebbero fornito (non era dato sapere a chi) versione omologa rispetto a quella esposta in querela, ma diversa rispetto a quella poi resa in sede civile. Sottolinea che, poiché non risulta da nessun atto del processo che i testi escussi in sede civile avevano reso nell'immediatezza dei fatti una versione diversa, viene meno il raffronto tra due diverse versioni, presuntivamente rese dalle stesse persone, e, quindi, viene a mancare in radice il dubbio sulla veridicità della testimonianza resa in sede civile.
15
Firmato Da: NA RUBINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 3aa65e7cd6b5364a - Firmato Da: PASQUALE GIANNITI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 570459db4cfc30d
Numero registro generale 5043/2023 Numero sezionale 1697/2025 Numero di raccolta generale 13198/2025 Data pubblicazione 18/06/2025
2.4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia: <<Violazione falsa applicazione degli articoli 115 e 116 in relazione all'articolo 360 comma 1 numero 4 c.p.c. travisamento di informazione probatoria, utilizzata in sentenza per fondare una decisione diversa ed incompatibile con quanto contenuto negli atti (nella specie le relazioni dei CC e gli atti penali), rappresentato nell'appello e dalla Corte non esaminato>>. Sottolinea che lui, in sede penale, allorché venuto a conoscenza della diversa dinamica, rispetto a quella raccontatagli dal LE ed esposta in querela, aveva esposto la nuova versione dei fatti al giudice penale e che i due testi, poi escussi in civile, erano già stati da lui indicati in querela. Sottolinea altresì che i testi escussi in sede civile, pur essendo stati da lui indicati in querela, non erano mai stati sentiti dai CC e dal giudice penale, ragion per cui non potevano aver reso precedenti dichiarazioni discordanti rispetto a quelle rese in sede civile (unica sede in cui sarebbero stati sentiti). Si duole che i CC non hanno verificato la moto del LE prima di affermare che non era stato possibile stabilire la dinamica del sinistro. In definitiva, secondo il ricorrente (p. 43): a) i testi escussi indicavano il LE come responsabile dell'evento; b) la corte di merito ha ritenuto la inaffidabilità di detti testi sull'erroneo presupposto che: b1) detti testi in precedenza avevano descritto una diversa dinamica del sinistro (senza considerare che tale dato non era vero); b2) lui aveva esposto in querela una dinamica diversa da quella esposta in sede di atto di citazione (senza considerare che in sede penale la dinamica descritta in citazione era stata successivamente mutata); b3) i CC avevano accertato l'assenza di responsabili (senza considerare che i CC si erano limitati a descrivere la scena dell'evento, senza visionare la moto del LE); c) una volta depurata la decisione impugnata da
16
Firmato Da: NA RUBINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 3aa65e7cd6b5364a - Firmato Da: PASQUALE GIANNITI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 570459db4cfc30d
Numero registro generale 5043/2023
Numero sezionale 1697/2025 Numero di raccolta generale 13198/2025 Data pubblicazione 18/05/2025
statuizioni di eventi documentalmente non veritieri, rimangono le sole
affidabili dichiarazioni dei testi.
3. Il ricorso è inammissibile.
3.1. Inammissibile è il primo motivo. In primo luogo, la sovrapposizione di censure di diritto, sostanziali e processuali, non consente alla Corte di cogliere con certezza le singole doglianze prospettate (SU n. 9100/2015; Cass. n. 3554/2017). La tipizzazione dei motivi di ricorso comporta, infatti, che il generale requisito della specificità si moduli, in relazione all'impugnazione di legittimità, nel senso particolarmente rigoroso e pregnante, sintetizzato con l'espressione della cd. duplice specificità, essendo onere del ricorrente argomentare la sussunzione della censura formulata nella specifica previsione normativa alla stregua della tipologia dei motivi di ricorso tassativamente stabiliti dalla legge. Nella specie la tendenziale promiscuità della formulazione delle censure in esame avviluppa inammissibilmente l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge sostanziale e processuale. Inoltre, quanto in particolare all'eccepito vizio di cui all'art. 360 comma primo n. 3 c.p.c., occorre ribadire (SU n. 23745/2020) che l'onere di specificità dei motivi, di cui all'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, impone al ricorrente, a pena d'inammissibilità della censura, di indicare puntualmente le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente ad indicare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa officiosa che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa. Senonché il ricorrente non si attiene a questo principio di diritto, in quanto articola censure senza indicare: né le regole di diritto che sarebbero state violate dalla corte
17
Firmato Da: NA RUBINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 3aa65e7cd6b5364a - Firmato Da: PASQUALE GIANNITI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 570459db4cfc30d
Numero registro generale 5043/2023 Numero sezionale 1697/2025 Numero di raccolta generale 13198/2025 Data pubblicazione 18/05/2025
di merito, né il modo in cui le statuizioni della sentenza si porrebbero in contrasto con le disposizioni, la cui violazione è stata denunciata. Ed ancora, il ricorrente, pur evocando la violazione di legge sostanziale e di legge processuale, sostanzialmente sollecita un nuovo esame delle risultanze processuali. Occorre qui ribadire: da un lato, che l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata;
e, dall'altro, che non è consentito in sede di legittimità il riesame del merito della vertenza (Cass. n. 9760/2017), non operando questa Corte quale giudice di terza istanza (SU n. 14430/ 2017). E' preclusa, quindi, al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (SU n. 11708/2016), indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, perché gli è estraneo il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali. Infine, quanto alla pretesa illegittima acquisizione della querela sporta dal RU, dato atto che quest'ultimo non deduce in ricorso di aver contestato né in primo grado né con l'atto di citazione in appello
18
Firmato Da: NA RUBINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 3aa65e7cd6b5364a - Firmato Da: PASQUALE GIANNITI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 570459db4cfc30d
Numero registro generale 5043/2023 Numero sezionale 1697/2025 Numero di raccolta generale 13198/2025 Data pubblicazione 18/06/2025
il provvedimento reso dal Giudice, né la legittimità dell'acquisizione di tale documentazione - occorre qui ribadire (Cass. n. 35175/2023) che, una volta che in sede istruttoria siano stati acquisiti documenti e la regolarità di questa acquisizione non viene contestata dalla parte, i predetti documenti fanno parte del materiale probatorio che il giudice legittimamente pone a fondamento della propria decisione e concorrono a completare il quadro probatorio offerto dalla parte, anche se in ipotesi inizialmente carente. Principio analogo vale per la prova testimoniale (Cass. n. 31206/2023), in quanto, essendo i limiti di cui agli articoli 2721 e seguenti del codice civile dettati (non a tutela dell'ordine pubblico, ma) nell'interesse esclusivo delle parti, la violazione degli stessi deve essere tempestivamente dedotta dalla parte interessata, con la precisazione che, ove la prova sia stata assunta nonostante l'eccezione di inammissibilità, incombe sulla stessa parte l'onere di eccepirne la nullità, nella prima istanza o difesa successiva all'atto, o alla notizia di esso, ai sensi dell'art. 157 c.p.c.., comma 2, e comunque l'onere di riproporre in sede di precisazione delle conclusioni l'eccezione di nullità della testimonianza non accolta, dovendosi altrimenti ritenere la testimonianza ritualmente acquisita agli atti, non potendosi poi eccepire per la prima volta la nullità della testimonianza assunta in violazione di un divieto di legge in sede di impugnazione.
3.2. Inammissibile è il motivo secondo. Ai rilievi di inammissibilità formulati quanto al motivo primo, si aggiunge un ulteriore profilo di inammissibilità ex art. 360 bis c.p.c., in quanto la corte di merito, nell'affermare che il verbale "gode di fede privilegiata ex art. 2700 c.c. sulle circostanze acquisite direttamente dai pubblici ufficiali intervenuti a seguito di attività dagli stessi eseguita", si conforma a consolidato orientamento di questa Corte (che peraltro richiama).
19
Firmato Da: NA RUBINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 3aa65e7cd6b5364a - Firmato Da: PASQUALE GIANNITI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 570459db4cfc30d
Numero registro generale 5043/2023 Numero sezionale 1697/2025 Numero di raccolta generale 13198/2025 Data pubblicazione 18/06/2025
3.3. Inammissibili sono infine il terzo ed il quarto motivo, che, in quanto connessi, sono qui trattati congiuntamente. La denunciata violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non risponde ai paradigmi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità. Infatti, per dedurre la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio, fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 (mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell'art. 116 cod. proc. civ., che non a caso è dedicato alla valutazione delle prove;
Cass. Sez. U. 05/08/2016, n. 16598). D'altra parte (tra le ultime: Cass. Sez. U. 27/12/2019, n. 34474, con richiami pure a Cass. 19/06/2014, n. 13960, ovvero a Cass. 20/12/2007, n. 26965), la violazione dell'art. 116 cod. proc. civ. è riscontrabile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo <<prudente apprezzamento>>, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore, oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), nonché, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia
20
Firmato Da: NA RUBINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 3aa65e7cd6b5364a - Firmato Da: PASQUALE GIANNITI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 570459db4cfc30d
Numero registro generale 5043/2023 Numero sezionale 1697/2025 Numero di raccolta generale 13198/2025 Data pubblicazione 18/06/2025
invece dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il suo prudente apprezzamento della prova, la censura era consentita ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nel testo previgente ed ora solo in presenza dei gravissimi vizi motivazionali individuati da questa Corte fin da Cass. Sez. U. nn. 8053 e 8054 del 2014. In estrema sintesi, le censure illustrate dal ricorrente non contengono alcuna denuncia del paradigma dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 116 c.p.c., limitandosi a denunciare unicamente una pretesa erronea valutazione di risultanze probatorie. Quanto poi alla eccepita violazione dell'art. 112 c.p.c., occorre ribadire che (Cass. n. 53/2022) che, in tema di ricorso in Cassazione, la differenza fra l'omessa pronuncia di cui all'art. 112 c.p.c. e l'omesso esame di fatto decisivo di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., consiste nella circostanza che nella prima l'omesso esame concerne direttamente una domanda od un'eccezione introdotta in causa (e, quindi, nel caso del motivo d'appello, uno dei fatti costitutivi della domanda di appello), mentre, nella seconda ipotesi, l'attività di esame del giudice, che si assume omessa, non concerne direttamente la domanda o l'eccezione, ma una circostanza di fatto che, ove valutata, avrebbe comportato una diversa decisione. In altri termini, è sussumibile nell'omessa pronuncia unicamente l'ipotesi in cui il giudice trascuri completamente di pronunciarsi su una domanda ritualmente acclusa nel thema decidendum;
mentre, ove vengano ignorate circostanze complementari - come per l'appunto è avvenuto nel caso di specie, nel quale il ricorrente si duole che i testimoni non erano stati sentiti anche in sede penale e che la corte di merito non ha deciso sul punto, nonostante la circostanza fosse stata da lui evidenziata in atto di appello, cioè si duole su circostanze accessorie rispetto al giudizio di attendibilità dei testi - dovrà farsi eventualmente riferimento al vizio di
21
Firmato Da: NA RUBINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 3aa65e7cd6b5364a - Firmato Da: PASQUALE GIANNITI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 570459db4cfc30d
Numero registro generale 5043/2023 Numero sezionale 1697/2025
Numero di raccolta generale 13198/2025
motivazione (nello specifico precluso ai sensi dell'art. 360, I 18/05/2025 c.p.c., in presenza di "doppia conforme").
4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute da parte resistente, nonché la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell'importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).
La Corte:
P. Q. M.
- dichiara inammissibile il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida, a favore della compagnia resistente, in euro 7.000 per compensi, oltre, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrente in favore del competente ufficio di merito, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, il 6 maggio 2025, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile.
Il Consigliere estensore Pasquale Gianniti
Il Presidente Lina Rubino
22
Firmato Da: NA RUBINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 3aa65e7cd6b5364a - Firmato Da: PASQUALE GIANNITI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 570459db4cfc30d