Cass. civ., sez. II, sentenza 15/06/1999, n. 5925
CASS
Sentenza 15 giugno 1999

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Le disposizioni limitative della capacità dei testi a deporre non costituiscono norme di ordine pubblico, ma sono dettate nell'esclusivo interesse delle parti che possono, pertanto, del tutto legittimamente rinunciare, anche tacitamente, per effetto di un comportamento concludente, a proporre la relativa eccezione, e tale rinuncia possono manifestare anche successivamente alla proposizione ed al rigetto dell'eccezione stessa, facendo acquiescenza al provvedimento di rigetto (non riproponendo, ad esempio, come nel caso di specie, in sede di precisazione delle conclusioni l'eccezione di incapacità già in precedenza rigettata dal G.I.).

Al fine di valutare l'ammissibilità dell'azione proposta ex art. 700 cod. proc. civ. occorre verificare se, in astratto (e, quindi, indipendentemente dalle ragioni che in concreto ostino all'esercizio dell'azione o la rendano infondata nel merito), l'ordinamento appresti una forma di tutela tipica tale da consentire il conseguimento, in via d'urgenza, della tutela innominata prevista dagli artt. 700 e ss. cod. proc. civ.

Commentario1

  • 1Separazione tra coniugi, cause, intollerabilità della convivenza, fatti obiettiviAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 7 novembre 2007

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 15/06/1999, n. 5925
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5925
Data del deposito : 15 giugno 1999

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