Cass. pen., sez. I, sentenza 01/04/2003, n. 21363
CASS
Sentenza 1 aprile 2003

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In tema di detenzione di materie esplodenti senza licenza o eccedenti i limiti ivi previsti, si deve fare riferimento esclusivo al quantitativo di sostanza detenibile stabilito dalla licenza conseguita in concreto, a nulla rilevando che un successivo decreto ministeriale abbia innalzato i limiti massimi per le nuove licenze, in quanto il rilascio di un nuovo provvedimento autorizzatorio non costituisce certo un diritto soggettivo dell'interessato, ma rientra nel potere discrezionale della pubblica amministrazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 01/04/2003, n. 21363
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21363
    Data del deposito : 1 aprile 2003

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