Sentenza 1 aprile 2003
Massime • 1
In tema di detenzione di materie esplodenti senza licenza o eccedenti i limiti ivi previsti, si deve fare riferimento esclusivo al quantitativo di sostanza detenibile stabilito dalla licenza conseguita in concreto, a nulla rilevando che un successivo decreto ministeriale abbia innalzato i limiti massimi per le nuove licenze, in quanto il rilascio di un nuovo provvedimento autorizzatorio non costituisce certo un diritto soggettivo dell'interessato, ma rientra nel potere discrezionale della pubblica amministrazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/04/2003, n. 21363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21363 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. MOCALI PIERO Presidente
Dott. RIGGIO GIANFRANCO Consigliere
Dott. GIRONI EMILIO rel. "
Dott. SIOTTO MARIA CRISTINA "
Dott. CASSANO MARGHERITA "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OM ON, nata il [...];
avverso la SENTENZA del 27/06/2002 della Corte di appello di REGGIO CALABRIA. Visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
Udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. GIRONI EMILIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del dr. A. Mura che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione
La sentenza indicata in epigrafe ha confermato quella di primo grado, che aveva dichiarato RO AN colpevole della contravvenzione di cui all'art. 678 c.p., accertata il 31.10.1998, per aver tenuto in deposito nell'esercizio commerciale di cui è titolare polvere da lancio in quantità eccedente quella autorizzata, giudicando ininfluente la sopravvenuta emanazione del D.M. 27.8.1999, che aveva aumentato il quantitativo di prodotto di cui era ammessa la detenzione per la vendita, per la ritenuta estraneità alla disciplina dettata dall'art. 2 c.p. dei fenomeni di successione nel tempo di norme extra-penali non integrative o modificative della struttura della previsione incriminatrice e, come tali, implicanti unicamente una variazione per il futuro del contenuto del precetto, fermo restando il disvalore penale delle condotte illecite anteriormente compiute.
Ricorre il difensore lamentando violazione della legge penale, sull'opposto assunto dell'integrazione del precetto penale "in bianco" ad opera della norma amministrativa, con conseguente modificazione della previsione incriminatrice in caso di modificazione (nella specie in senso favorevole all'imputato) della norma integrativa secondaria, incidente nel caso in esame anche sui criteri di calcolo della materia esplodente detenibile. Il ricorso è infondato.
Anche a prescindere dall'orientamento affermatosi in fattispecie assimilabili a quella in esame (v. Cass., sez. III, 19.3.1999, Arlati, Cass. pen., 2000, pag. 3014, n. 1633, in tema di attività venatoria vietata da una legge regionale al momento del fatto e successivamente consentita a seguito della sua abrogazione, e 17.2.1998, Vittoria, Giust. pen., 1999, II, 187 nonché 29.1.1998, Schiacchitano, Riv. pen., 1998, 446 e 16.2.1996, Crivelli, Cass. pen., 1996, pag. 2581, n. 1464, tutte relative a fattispecie di vendita di pane a prezzo superiore a quello stabilito dal C.I.P. prima della sua liberalizzazione) la soluzione adottata dai giudici del gravame deve ritenersi vieppiù giustificata nel caso presente in base al rilievo che la norma incriminatrice, sanzionando la detenzione di materie esplodenti senza licenza od (ipotesi equivalente) in eccedenza rispetto a quanto previsto dalla licenza, stabilisce uno stretto collegamento tra la condotta illecita ed i limiti contingentemente fissati dal provvedimento autorizzatorio conseguito ed impone, pertanto, di fare esclusivo riferimento alla licenza in concreto rilasciata all'epoca del fatto, essendo l'aumento del quantitativo di materie esplodenti detenibile in forza del D.M. 27.9.1999 pur sempre subordinato al conseguimento di nuova licenza per la detenzione di tale maggior quantitativo, a nulla rilevando la mera possibilità giuridica di ottenerla in base alle nuove disposizioni regolamentari.
Deve ulteriormente osservarsi che il rilascio della licenza per i quantitativi maggiori consentiti dal D.M. 23.9.1999 non costituisce un diritto soggettivo dell'interessato ma è in ogni caso rimesso al potere discrezionale della P.A., come desumibile dalla formulazione dell'art. 3 del decreto medesimo, secondo cui "può essere concessa licenza fino a ..." dalla quale si ricava, altresì, che detto potere può esercitarsi anche in ordine alla determinazione dei quantitativi detenibili, quelli indicati dal decreto costituendo solo limiti massimi, suscettibili di riduzione in relazione alle circostanze del caso concreto;
analoghe deduzioni possono, del resto, trarsi dalla disciplina generale di cui agli artt. 91 e 92 R.D. n. 635/1940 (regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S.), dai quali si evince che il rilascio della licenza (e, dunque, anche la determinazione dei quantitativi detenibili) è, tra l'altro, influenzato dalle caratteristiche e dall'ubicazione dei locali da adibirsi a deposito delle materie esplodenti, donde l'esclusione di un automatico adeguamento delle licenze già assentite ai limiti massimi consentiti dalla nuova normativa regolamentare.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 1 aprile 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 15 MAGGIO 2003 .