Sentenza 6 ottobre 2006
Massime • 1
La rilevazione dibattimentale ad opera del tribunale in composizione monocratica della cognizione del giudice collegiale, come conseguenza di una contestazione suppletiva, comporta la trasmissione degli atti, "per via orizzontale", al giudice collegiale, sempre che sia stata celebrata l'udienza preliminare, e non è dunque abnorme il provvedimento che non disponga la trasmissione degli atti al P.M., evitando la regressione del procedimento.
Commentario • 1
- 1. Art. 33-septies c.p.p. Inosservanza dichiarata nel dibattimento di primo gradohttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/10/2006, n. 34183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34183 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI IORIO Giorgio - Presidente - del 06/10/2006
Dott. CARMENINI Secondo Libero - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - N. 1405
Dott. PERSICO Mariaida - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 007130/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) MA UI, N. IL 22/06/1962;
avverso ORDINANZA del 30/01/2006 TRIBUNALE di CAGLIARI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. MACCHIA ALBERTO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Geraci Vincenzo che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato.
OSSERVA
Il difensore di MA SU propone ricorso per Cassazione, deducendone la abnormità, avverso il provvedimento adottato dal Tribunale di Cagliari in composizione monocratica all'udienza del 30 gennaio 2006, con il quale quel giudice, "preso atto della contestazione tempestivamente formulata dal pubblico ministero con riferimento ad un reato connesso e rilevato che lo stesso è di competenza del giudice in composizione collegiale, visto l'art. 516 c.p.p., comma 1 bis, e art. 517 c.p.p., dispone la trasmissione degli atti al Presidente affinché rinnovi il processo nei confronti dell'imputato". A parere del ricorrente, il provvedimento adottato dal Tribunale in composizione monocratica si porrebbe in contrasto con i principi generali dell'ordinamento processuale, vulnerando i diritti di difesa dell'imputato ed il monopolio dell'esercizio della azione penale spettante al pubblico ministero, avuto riguardo ai principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 76 del 1993, con la quale fu dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 23 c.p.p., comma 1, nella parte in cui disponeva che, quando il giudice del dibattimento dichiara la propria incompetenza per materia, ordina la trasmissione degli atti al giudice competente anziché al Pubblico Ministero presso quest'ultimo. Richiama poi espressamente il ricorrente una decisione di questa Corte, la cui massima afferma che: "deve considerarsi abnorme la decisione con la quale il Tribunale in composizione monocratica, a seguito di contestazione modificativa (per fatto diverso) effettuata in udienza dal P.M., dichiara la propria incompetenza per materia e trasmette gli atti, in violazione dell'art. 23 c.p.p., all'organo giudiziario ritenuto competente anziché al Pubblico Ministero presso detto organo;
infatti, tale provvedimento si pone per il suo contenuto in contrasto con i principi generali dell'ordinamento processuale sia per quanto concerne la violazione dei diritti della difesa sia con riferimento all'esercizio della azione penale, la cui titolarità spetta esclusivamente al pubblico ministero presso il giudice competente (v. sentenza della Corte costituzionale n. 76 del 1993) (Cass., Sez. 1^, 25 febbraio 2004, n. 12317, Cicero, RV 227477). A differenza di quanto deduce il ricorrente, il provvedimento impugnato risulta del tutto conforme al dettato normativo, con l'ovvia conseguenza di rendere inammissibile il ricorso in questione, proprio perché - esclusa la prospettata figura della abnormità - lo stesso risulta proposto contro un provvedimento non ricorribile. A seguito, infatti, della entrata in vigore della riforma sul giudice unico di primo grado, introdotta dal D.Lgs. n. 51 del 1998, è stato inserito nel sistema processuale, in adesione ai principi stabiliti dalla legge di delega, un nuovo criterio di ripartizione degli affari penali, non più basato su parametri riconducibili al concetto di competenza, propriamente inteso - essendo esso come tale evocativo di una distribuzione delle regiudicande fra giudici "strutturalmente" e funzionalmente diversi - ma, trattandosi di uno stesso giudice che opera in due differenti composizioni, sulle relative "attribuzioni";
anche se, poi, in concreto, analizzando le disposizioni dettate dall'art. 33 bis c.p.p. e art. 33 ter c.p.p., i paradigmi sui quali il legislatore si è fondato per distinguere siffatte attribuzioni, finiscono per modellarsi da vicino sulla falsariga dei tradizionali criteri di riparto, qualitativi e quantitativi, previsti dalle ordinarie regole sulla competenza per materia. Altra peculiarità di rilevo che viene qui in discorso - e che vale a distinguere il giudice monocratico dal "vecchio" pretore - è che, per talune ipotesi di reato che rientrano fra le sue attribuzioni, è prevista la celebrazione (come è avvenuto nel caso di specie) della udienza preliminare. Circostanza, questa, che, come presto si osserverà, assume portata dirimente agli effetti che qui rilevano. Il concetto di "attribuzione", dunque, secondo i chiari intendimenti del legislatore, vale null'altro che ad individuare i casi attribuiti al giudice in composizione monocratica o collegiale, delimitando, quindi, le regole distributive degli affari e, di conseguenza, l'area di intervento delle due diverse componenti dell'unico giudice, denominato Tribunale. Le regole di riparto tra le due articolazioni del Tribunale assumono, pertanto, connotazioni, che non possono essere ricondotte nell'alveo dell'istituto della competenza, pur potendosi discutere se esse si limitino a svolgere la funzione di disposizioni di carattere meramente organizzatorio. Ciò, in particolare, perché il legislatore delegato, evidentemente consapevole dei margini di possibile interferenza che la mancata osservanza di quelle regole avrebbe potuto presentare rispetto al diritto di difesa ed al principio di precostituzione del giudice, ha escluso la possibilità di delineare un sistema "autoregolabile" al proprio interno, sulla base di semplici rimedi ordinamentali - risolvendo, quindi, l'eventuale vizio della composizione del giudice in una questione di semplice distribuzione degli affari, interna all'ufficio giudiziario, analogamente a ciò che può avvenire nelle distribuzione degli affari tra le sezioni distaccate e tra queste e la sezione principale - ma ha dettato specifiche norme destinate a regolare i possibili errori di distribuzione, dando vita ad un quadro normativo analogo allo schema della incompetenza per territorio e, in taluni, casi di quello per materia. Pertanto, l'erronea assegnazione di un processo, determina un vizio assimilabile, come è stato osservato, alla nullità a regime intermedio, suscettibile di essere rilevato anche d'ufficio, ma entro precisi limiti temporali. Ebbene, nella vicenda in esame, avuto riguardo ai titoli di reato in origine contestati (L. n. 895 del 1967, artt. 2 e 7 e L. n. 110 del 1975, art. 20), si è proceduto a seguito di udienza preliminare, con corretta devoluzione delle regiudicande al Tribunale in composizione monocratica. A seguito di contestazione suppletiva nel corso del dibattimento di primo grado, all'originario quadro delle imputazioni si sono aggiunti i reati di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 23, comma 3, ed il delitto di cui all'art. 648 c.p., con la conseguenza di far "refluire" il procedimento nel novero delle attribuzioni del Tribunale in composizione collegiale, in rapporto alla contestazione di arma clandestina, a norma dell'art. 33 bis c.p.p., in riferimento all'art. 407 c.p.p., comma 2, lettera a), n. 5). In tale contesto, dunque, trova applicazione la disciplina dettata dall'art. 33 septies c.p.p., comma 1, in base al quale è stabilito che nel dibattimento di primo grado instaurato - come nella specie - a seguito della udienza preliminare, il giudice, se ritiene che il reato appartiene alla cognizione del Tribunale in composizione diversa, trasmette gli atti al giudice competente a decidere sul reato contestato. Pertanto, allorché il giudizio sia stato preceduto dalla udienza preliminare, al giudice, sia nel caso, per così dire, di "ipercapacità", vale a dire nella ipotesi in cui l'imputato si trova davanti al giudice collegiale anziché monocratico, sia nel caso reciproco di "ipocapacità", è precluso l'epilogo della regressione, giacché la trasmigrazione degli atti avviene per via "orizzontale". Disciplina, quindi, del tutto analoga a quella che prevedeva in origine la L. n.110 del 1975, art. 23, prima degli interventi demolitori operati dalla Corte costituzionale, e che, evidentemente, appare essere del tutto estranea (ed immune) rispetto ai dieta del Giudice delle leggi, proprio perché volta ad introdurre un sistema di regole che coinvolgono una tematica ontologicamente diversa dalla competenza. La disposizione innanzi delineata, trova, poi, il suo complemento, nella previsione dettata dall'art. 521 bis c.p.p., per il quale il giudice è tenuto a disporre la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero soltanto nella ipotesi in cui, a seguito della contestazione suppletiva, il reato risulti tra quelli attribuiti alla cognizione del Tribunale per cui è prevista l'udienza preliminare e questa non sia stata tenuta. Una regola, quella da ultimo rammentata, che sta appunto a denotare come, una volta assicurata la garanzia rappresentata dalla celebrazione di quella udienza, i mutamenti del quadro della accusa assumono certamente un loro risalto ai fini della composizione dell'organo giudicante, permettendo di ristabilire le regole sulle attribuzioni del giudice, ma non giustificano affatto - anche al lume del precetto della ragionevole durata del processo, paradigmaticamente evocato dall'art. 111 Cost. - che gli atti ritornino al titolare della azione penale.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che si stima equo determinare in Euro 600,00 alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 600,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2006.
Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2006