Cass. pen., sez. II, sentenza 26/03/2026, n. 11602
CASS
Sentenza 26 marzo 2026

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  • Inammissibile
    Mancanza di motivazione sui motivi nuovi di appello

    I motivi nuovi di appello erano inammissibili perché attinenti all'affermazione di responsabilità, mentre l'appello originario riguardava solo il trattamento sanzionatorio e le attenuanti generiche. L'inammissibilità, non rilevata dalla Corte d'appello, viene dichiarata dalla Cassazione.

  • Rigettato
    Erronea applicazione dell'art. 133 c.p. nella determinazione della pena base

    La Corte d'appello poteva legittimamente considerare il valore commerciale del bene ai fini della determinazione della pena base, in base all'art. 133, comma 1, n. 2 c.p. (gravità del danno cagionato alla persona offesa), anche in assenza della contestazione dell'aggravante specifica.

  • Rigettato
    Insufficiente motivazione sulla riduzione della pena per il tentativo

    La Corte d'appello ha legittimamente determinato la pena per il tentativo con il metodo bifasico, riducendo la pena base. Ha fornito adeguata motivazione sulla pena irrogata, considerando le modalità dell'azione, l'elevato valore del bene, la falsificazione di documenti, la fuga all'estero, l'irreperibilità e i numerosi precedenti penali dell'imputato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 26/03/2026, n. 11602
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11602
    Data del deposito : 26 marzo 2026

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