CASS
Sentenza 26 marzo 2026
Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/03/2026, n. 11602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11602 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AZ EM, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 07/07/2025 della Corte d’appello di TE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale RO AT, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe Nicastro. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 07/07/2025, la Corte d’appello di TE confermava la sentenza del 07/06/2023 del Tribunale di TE, emessa in esito a giudizio abbreviato, con la quale EM AZ era stato condannato alla pena di un anno e otto mesi di reclusione per i reati, unificati dal vincolo della continuazione, di sostituzione di persona di cui al capo a), tentata appropriazione indebita di un’autovettura Ferrari di cui al capo b) (violazione ritenuta più grave) e falsificazione materiale di una carta d’identità e di una patente di cui al capo c). 2. Avverso l’indicata sentenza del 07/07/2025 della Corte d’appello di TE, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore avv. Mara Merlini, EM AZ, affidato a tre motivi.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza della motivazione in ordine ai motivi nuovi di appello che erano Penale Sent. Sez. 2 Num. 11602 Anno 2026 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: NICASTRO GIUSEPPE Data Udienza: 05/03/2026 stati tempestivamente presentati dal suo difensore il 14/06/2025 e con i quali era stata lamentata: 1) «la irrilevanza degli elementi probatori posti a fondamento della sentenza di condanna di primo grado» per la «insussistenza di riscontri estrinseci atti a corroborare i soli elementi a supporto della tesi accusatoria (dichiarazioni della persona offesa e riconoscimento fotografico)»; 2) «la mancata assoluzione in relazione al capo di imputazione b) per carenza degli elementi probatori rilevanti alla integrazione della fattispecie di reato» e «degli elementi costitutivi» di esso, «in quanto il contratto di noleggio della autovettura non aveva avuto alcuna scadenza».
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l’inosservanza e/o l’erronea applicazione dell’art. 133 cod. pen. «in ordine a tutti i capi d’imputazione». Deduce che, poiché, con riguardo al più grave reato di tentata appropriazione indebita di cui al capo b) non era stata contestata la circostanza aggravante di cui all’art. 61, primo comma, n. 7), cod. pen., nel determinare la pena base per tale reato, la Corte d’appello di TE non avrebbe potuto valorizzare, come invece ha fatto, l’elemento dell’«elevato valore commerciale» dell’autovettura che costituiva l’oggetto dell’appropriazione, cioè l’elemento del danno patrimoniale che avrebbe potuto essere cagionato dal reato alla persona offesa. Ne discenderebbe che «la relativa voce di aumento della pena» dovrebbe «essere espunta dal calcolo sulla pena base per il delitto di cui al capo b), rideterminando la pena complessiva anche in relazione ai reati di cui ai capi sub a) e sub c), in quanto per questi ultimi è stata determinata la pena in continuazione rispetto al capo sub b)».
2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la «motivazione insufficiente o apparente in relazione al capo di imputazione b)». Il AZ denuncia che la Corte d’appello di TE, con riguardo alla determinazione della pena il reato di cui al capo b), si sarebbe limitata a ritenere congrua la diminuzione della metà (rispetto alla pena stabilita per il delitto di appropriazione indebita) per il tentativo, senza che sia possibile comprendere «per quale ragione si debba ritenere congrua la riduzione della metà della pena base solo perché superiore al minimo di un terzo, ancorché, con l’appello originariamente proposto, il precedente difensore abbia specificamente censurato la sentenza di condanna resa nel primo grado di giudizio». La Corte d’appello di TE avrebbe dovuto motivare «in modo puntuale e specifico, tenendo conto di tutte le circostanze occorse nel caso di specie, anche quelle a favore del signor AZ, ossia che l’autovettura era stata lasciata non già in dipendenza di un’attività di bloccaggio da parte della polizia giudiziaria, e che l’autovettura medesima non fosse stata affatto abbandonata all’Estero, bensì in Italia». Circostanze, queste, che avrebbero dovuto «costituire oggetto di una puntuale motivazione». CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo non è consentito perché erano inammissibili i motivi “nuovi” di appello che erano stati presentati dal difensore del AZ e sui quali la Corte d’appello di TE non ha motivato. Secondo il costante orientamento della Corte di cassazione, in tema di termini per l’impugnazione, la facoltà dell’impugnante di presentare motivi “nuovi” incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali dei quali i motivi ulteriori devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, anche per ragioni eventualmente non evidenziate, ma sempre ricollegabili ai capi e ai punti già dedotti, con la conseguenza che sono ammissibili soltanto motivi aggiunti con i quali, a fondamento del petitum dei motivi principali, si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, ma non anche motivi con i quali si intenda allargare l’ambito del predetto petitum, introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l’impugnazione (Sez. 6, n. 36206 del 30/09/2020, Tobi, Rv. 280294-01; Sez. 2, n. 1417 del 11/10/2012, dep. 2013, Platamone, Rv. 254301-01). Richiamato tale orientamento della Corte di cassazione, al quale il Collegio, condividendolo, ritiene senz’altro di aderire, si deve rilevare che, con i motivi di appello che aveva originariamente proposto a norma dell’art. 581, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., il AZ aveva denunciato esclusivamente: 1) la determinazione della misura della pena base per il più grave reato di cui al capo b) e della misura degli aumenti di pena per la continuazione con i meno gravi reati di cui ai capi a) e c) («I Motivo: Trattamento sanzionatorio: Esorbitanza pena base - Rivisitazione della pena in ordine agli indici di gravità del fatto e pericolosità dell’autore ex art. 133 c.p. - esorbitante aumento per la continuazione - omessa motivazione»); 2) la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche («II Motivo: Omessa concessione delle attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p. - concessione in ragione della marginalità sociale - motivazione del tutto assente - nullità della sentenza in parola»). Con tali motivi principali di appello, il AZ non aveva pertanto in alcun modo contestato l’affermazione della sua responsabilità per i tre reati che gli erano stati attribuiti, ma solo, appunto, la determinazione della misura della pena per gli stessi reati e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Con i motivi “nuovi” di appello presentati dal suo difensore il 14/06/2025, il AZ aveva invece lamentato, secondo quanto è indicato nel motivo di ricorso: 1) «la irrilevanza degli elementi probatori posti a fondamento della sentenza di condanna di primo grado» per la «insussistenza di riscontri estrinseci atti a corroborare i soli elementi a supporto della tesi accusatoria (dichiarazioni della persona offesa e riconoscimento fotografico)»; 2) «la mancata assoluzione in relazione al capo di imputazione b) per carenza degli elementi probatori rilevanti alla integrazione della fattispecie di reato» e «degli elementi costitutivi» di esso, «in quanto il contratto di noleggio della autovettura non aveva avuto alcuna scadenza». Tali motivi “nuovi”, in quanto evidentemente attinenti all’affermazione di responsabilità 3 per i reati in contestazione, erano, dunque, del tutto estranei all’originario suindicato devolutum – che era stato formalizzato entro i termini per proporre l’appello –, con la conseguenza gli stessi motivi “nuovi” erano, per quanto si è detto, inammissibili. Tale inammissibilità, ancorché non sia stata rilevata dalla Corte d’appello di TE – che non ha menzionato i motivi “nuovi” presentati dal AZ – deve però essere riscontrata e dichiarata dal Collegio, ai sensi del comma 4 dell’art. 591 cod. proc. pen. 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Il fatto che, con riguardo al più grave reato di appropriazione indebita di cui al capo b), non fosse stata contestata la circostanza aggravante di cui all’art. 61, primo comma, n. 7), cod. pen., se esclude, a norma dell’art. 522 cod. proc. pen., che il giudice potesse pronunciare su tale circostanza aggravante e potesse irrogare il relativo aumento di pena (il che non è nella specie avvenuto), diversamente da quanto è ritenuto dal ricorrente, non esclude invece affatto che lo stesso giudice e, nella specie, la Corte d’appello di TE, potesse determinare la pena base per il suddetto reato avendo riguardo, come ha fatto, anche al parametro del «valore commerciale» («elevato») del bene che ne aveva costituito l’oggetto. Ciò in quanto, in forza della generale previsione di cui all’art. 133, primo comma, n. 2), cod. pen., la «gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato» possono conferire maggiore gravità al reato e possono quindi incidere sulla determinazione della misura della pena. 3. Il terzo motivo non è consentito. La determinazione della pena nel caso di delitto tentato – che costituisce una figura autonoma di reato – può essere indifferentemente effettuata con il cosiddetto metodo diretto o sintetico, cioè senza operare la diminuzione sulla pena fissata per la corrispondente ipotesi di delitto consumato, oppure con il metodo bifasico, mediante scissione dei due momenti indicati, fermi restando la necessità del contenimento della riduzione della pena prevista per il reato consumato nei limiti di legge e l’obbligo di dar conto in motivazione della scelta commisurativa (Sez. 5, n. 40020 del 18/06/2019, Halilovic, Rv. 277528-01; Sez. 5, n. 3526 del 15/10/2013, dep. 2014, Birra, Rv. 258461-01; Sez. 5, n. 39475 del 19/06/2013, Brescia, Rv. 256711-01). Nel caso di specie, la Corte d’appello di TE ha legittimamente determinato la pena per il delitto di tentata appropriazione indebita con il metodo bifasico, riducendo della metà la pena base che aveva stabilito per l’appropriazione indebita consumata, omettendo peraltro di irrogare la pena pecuniaria (in «conseguenza di una mera omissione materiale»; primo paragrafo della pag. 7 della sentenza di primo grado). Ciò detto, si deve anzitutto rilevare che la pena detentiva applicabile ratione temporis al fatto di cui al capo b), che è stato commesso il 29/04/2015, è quella della reclusione fino a 4 tre anni che era prevista dall’art. 646 cod. pen. prima della modifica che è stata apportata a tale articolo dall’art. 1, comma 1, lett. u), della legge 9 gennaio 2019, n. 3, con il quale la pena edittale detentiva per il reato di appropriazione indebita è stata aumentata alla misura da due a cinque anni di reclusione. Tenuto conto di ciò, considerato che la pena edittale minima per il delitto tentato era quindi di quindici giorni di reclusione (atteso che, come è stato chiarito da Sez. 3, n. 29985 del 03/06/2014, Lan, Rv. 260263-01, tale limite minimo assoluto di cui all’art. 23 cod. pen. è invalicabile anche in relazione ai delitti tentati) e che la pena edittale massima per lo stesso delitto era quindi di due anni di reclusione (tre anni di reclusione meno un terzo), ne discende che la media edittale della pena detentiva applicabile ratione temporis al tentativo di appropriazione indebita era pari ad un anno e dieci giorni di reclusione. Ne risulta che la pena di un anno e tre mesi di reclusione che è stata irrogata dai giudici del merito (due anni e sei mesi diminuiti della metà) è leggermente superiore alla misura media della pena edittale. Ciò richiedeva, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, una spiegazione del ragionamento seguito per determinare la suddetta pena (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01, la quale ha peraltro affermato il principio con riferimento ai casi in cui la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale). Invero, diversamente da quanto mostra di ritenere il ricorrente, la Corte d’appello di TE ha fornito tale spiegazione. Essa ha infatti chiarito che la pena irrogata trovava giustificazione sia nelle modalità particolarmente allarmanti dell’azione – la quale, oltre ad avere avuto a oggetto un’autovettura di elevato valore commerciale, era stata commessa falsificando una carta d’identità e una patente, attribuendosi le false generalità di un altro soggetto, scappando all’estero e rendendosi poi irreperibile – sia nei numerosissimi e gravi precedenti penali del AZ, il quale era gravato da ben 33 precedenti. In tale modo, la Corte d’appello di TE si deve ritenere aver adeguatamente assolto all’onere di spiegare le ragioni dell’irrogazione di una pena superiore alla misura media della pena edittale, con la conseguenza che, poiché tale determinazione, se adeguatamente motivata, come nella specie, rientra nella discrezionalità del giudice del merito, essa si sottrae a censure in questa sede di legittimità. 4. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese 5 processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 05/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 6
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale RO AT, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe Nicastro. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 07/07/2025, la Corte d’appello di TE confermava la sentenza del 07/06/2023 del Tribunale di TE, emessa in esito a giudizio abbreviato, con la quale EM AZ era stato condannato alla pena di un anno e otto mesi di reclusione per i reati, unificati dal vincolo della continuazione, di sostituzione di persona di cui al capo a), tentata appropriazione indebita di un’autovettura Ferrari di cui al capo b) (violazione ritenuta più grave) e falsificazione materiale di una carta d’identità e di una patente di cui al capo c). 2. Avverso l’indicata sentenza del 07/07/2025 della Corte d’appello di TE, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore avv. Mara Merlini, EM AZ, affidato a tre motivi.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza della motivazione in ordine ai motivi nuovi di appello che erano Penale Sent. Sez. 2 Num. 11602 Anno 2026 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: NICASTRO GIUSEPPE Data Udienza: 05/03/2026 stati tempestivamente presentati dal suo difensore il 14/06/2025 e con i quali era stata lamentata: 1) «la irrilevanza degli elementi probatori posti a fondamento della sentenza di condanna di primo grado» per la «insussistenza di riscontri estrinseci atti a corroborare i soli elementi a supporto della tesi accusatoria (dichiarazioni della persona offesa e riconoscimento fotografico)»; 2) «la mancata assoluzione in relazione al capo di imputazione b) per carenza degli elementi probatori rilevanti alla integrazione della fattispecie di reato» e «degli elementi costitutivi» di esso, «in quanto il contratto di noleggio della autovettura non aveva avuto alcuna scadenza».
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l’inosservanza e/o l’erronea applicazione dell’art. 133 cod. pen. «in ordine a tutti i capi d’imputazione». Deduce che, poiché, con riguardo al più grave reato di tentata appropriazione indebita di cui al capo b) non era stata contestata la circostanza aggravante di cui all’art. 61, primo comma, n. 7), cod. pen., nel determinare la pena base per tale reato, la Corte d’appello di TE non avrebbe potuto valorizzare, come invece ha fatto, l’elemento dell’«elevato valore commerciale» dell’autovettura che costituiva l’oggetto dell’appropriazione, cioè l’elemento del danno patrimoniale che avrebbe potuto essere cagionato dal reato alla persona offesa. Ne discenderebbe che «la relativa voce di aumento della pena» dovrebbe «essere espunta dal calcolo sulla pena base per il delitto di cui al capo b), rideterminando la pena complessiva anche in relazione ai reati di cui ai capi sub a) e sub c), in quanto per questi ultimi è stata determinata la pena in continuazione rispetto al capo sub b)».
2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la «motivazione insufficiente o apparente in relazione al capo di imputazione b)». Il AZ denuncia che la Corte d’appello di TE, con riguardo alla determinazione della pena il reato di cui al capo b), si sarebbe limitata a ritenere congrua la diminuzione della metà (rispetto alla pena stabilita per il delitto di appropriazione indebita) per il tentativo, senza che sia possibile comprendere «per quale ragione si debba ritenere congrua la riduzione della metà della pena base solo perché superiore al minimo di un terzo, ancorché, con l’appello originariamente proposto, il precedente difensore abbia specificamente censurato la sentenza di condanna resa nel primo grado di giudizio». La Corte d’appello di TE avrebbe dovuto motivare «in modo puntuale e specifico, tenendo conto di tutte le circostanze occorse nel caso di specie, anche quelle a favore del signor AZ, ossia che l’autovettura era stata lasciata non già in dipendenza di un’attività di bloccaggio da parte della polizia giudiziaria, e che l’autovettura medesima non fosse stata affatto abbandonata all’Estero, bensì in Italia». Circostanze, queste, che avrebbero dovuto «costituire oggetto di una puntuale motivazione». CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo non è consentito perché erano inammissibili i motivi “nuovi” di appello che erano stati presentati dal difensore del AZ e sui quali la Corte d’appello di TE non ha motivato. Secondo il costante orientamento della Corte di cassazione, in tema di termini per l’impugnazione, la facoltà dell’impugnante di presentare motivi “nuovi” incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali dei quali i motivi ulteriori devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, anche per ragioni eventualmente non evidenziate, ma sempre ricollegabili ai capi e ai punti già dedotti, con la conseguenza che sono ammissibili soltanto motivi aggiunti con i quali, a fondamento del petitum dei motivi principali, si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, ma non anche motivi con i quali si intenda allargare l’ambito del predetto petitum, introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l’impugnazione (Sez. 6, n. 36206 del 30/09/2020, Tobi, Rv. 280294-01; Sez. 2, n. 1417 del 11/10/2012, dep. 2013, Platamone, Rv. 254301-01). Richiamato tale orientamento della Corte di cassazione, al quale il Collegio, condividendolo, ritiene senz’altro di aderire, si deve rilevare che, con i motivi di appello che aveva originariamente proposto a norma dell’art. 581, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., il AZ aveva denunciato esclusivamente: 1) la determinazione della misura della pena base per il più grave reato di cui al capo b) e della misura degli aumenti di pena per la continuazione con i meno gravi reati di cui ai capi a) e c) («I Motivo: Trattamento sanzionatorio: Esorbitanza pena base - Rivisitazione della pena in ordine agli indici di gravità del fatto e pericolosità dell’autore ex art. 133 c.p. - esorbitante aumento per la continuazione - omessa motivazione»); 2) la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche («II Motivo: Omessa concessione delle attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p. - concessione in ragione della marginalità sociale - motivazione del tutto assente - nullità della sentenza in parola»). Con tali motivi principali di appello, il AZ non aveva pertanto in alcun modo contestato l’affermazione della sua responsabilità per i tre reati che gli erano stati attribuiti, ma solo, appunto, la determinazione della misura della pena per gli stessi reati e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Con i motivi “nuovi” di appello presentati dal suo difensore il 14/06/2025, il AZ aveva invece lamentato, secondo quanto è indicato nel motivo di ricorso: 1) «la irrilevanza degli elementi probatori posti a fondamento della sentenza di condanna di primo grado» per la «insussistenza di riscontri estrinseci atti a corroborare i soli elementi a supporto della tesi accusatoria (dichiarazioni della persona offesa e riconoscimento fotografico)»; 2) «la mancata assoluzione in relazione al capo di imputazione b) per carenza degli elementi probatori rilevanti alla integrazione della fattispecie di reato» e «degli elementi costitutivi» di esso, «in quanto il contratto di noleggio della autovettura non aveva avuto alcuna scadenza». Tali motivi “nuovi”, in quanto evidentemente attinenti all’affermazione di responsabilità 3 per i reati in contestazione, erano, dunque, del tutto estranei all’originario suindicato devolutum – che era stato formalizzato entro i termini per proporre l’appello –, con la conseguenza gli stessi motivi “nuovi” erano, per quanto si è detto, inammissibili. Tale inammissibilità, ancorché non sia stata rilevata dalla Corte d’appello di TE – che non ha menzionato i motivi “nuovi” presentati dal AZ – deve però essere riscontrata e dichiarata dal Collegio, ai sensi del comma 4 dell’art. 591 cod. proc. pen. 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Il fatto che, con riguardo al più grave reato di appropriazione indebita di cui al capo b), non fosse stata contestata la circostanza aggravante di cui all’art. 61, primo comma, n. 7), cod. pen., se esclude, a norma dell’art. 522 cod. proc. pen., che il giudice potesse pronunciare su tale circostanza aggravante e potesse irrogare il relativo aumento di pena (il che non è nella specie avvenuto), diversamente da quanto è ritenuto dal ricorrente, non esclude invece affatto che lo stesso giudice e, nella specie, la Corte d’appello di TE, potesse determinare la pena base per il suddetto reato avendo riguardo, come ha fatto, anche al parametro del «valore commerciale» («elevato») del bene che ne aveva costituito l’oggetto. Ciò in quanto, in forza della generale previsione di cui all’art. 133, primo comma, n. 2), cod. pen., la «gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato» possono conferire maggiore gravità al reato e possono quindi incidere sulla determinazione della misura della pena. 3. Il terzo motivo non è consentito. La determinazione della pena nel caso di delitto tentato – che costituisce una figura autonoma di reato – può essere indifferentemente effettuata con il cosiddetto metodo diretto o sintetico, cioè senza operare la diminuzione sulla pena fissata per la corrispondente ipotesi di delitto consumato, oppure con il metodo bifasico, mediante scissione dei due momenti indicati, fermi restando la necessità del contenimento della riduzione della pena prevista per il reato consumato nei limiti di legge e l’obbligo di dar conto in motivazione della scelta commisurativa (Sez. 5, n. 40020 del 18/06/2019, Halilovic, Rv. 277528-01; Sez. 5, n. 3526 del 15/10/2013, dep. 2014, Birra, Rv. 258461-01; Sez. 5, n. 39475 del 19/06/2013, Brescia, Rv. 256711-01). Nel caso di specie, la Corte d’appello di TE ha legittimamente determinato la pena per il delitto di tentata appropriazione indebita con il metodo bifasico, riducendo della metà la pena base che aveva stabilito per l’appropriazione indebita consumata, omettendo peraltro di irrogare la pena pecuniaria (in «conseguenza di una mera omissione materiale»; primo paragrafo della pag. 7 della sentenza di primo grado). Ciò detto, si deve anzitutto rilevare che la pena detentiva applicabile ratione temporis al fatto di cui al capo b), che è stato commesso il 29/04/2015, è quella della reclusione fino a 4 tre anni che era prevista dall’art. 646 cod. pen. prima della modifica che è stata apportata a tale articolo dall’art. 1, comma 1, lett. u), della legge 9 gennaio 2019, n. 3, con il quale la pena edittale detentiva per il reato di appropriazione indebita è stata aumentata alla misura da due a cinque anni di reclusione. Tenuto conto di ciò, considerato che la pena edittale minima per il delitto tentato era quindi di quindici giorni di reclusione (atteso che, come è stato chiarito da Sez. 3, n. 29985 del 03/06/2014, Lan, Rv. 260263-01, tale limite minimo assoluto di cui all’art. 23 cod. pen. è invalicabile anche in relazione ai delitti tentati) e che la pena edittale massima per lo stesso delitto era quindi di due anni di reclusione (tre anni di reclusione meno un terzo), ne discende che la media edittale della pena detentiva applicabile ratione temporis al tentativo di appropriazione indebita era pari ad un anno e dieci giorni di reclusione. Ne risulta che la pena di un anno e tre mesi di reclusione che è stata irrogata dai giudici del merito (due anni e sei mesi diminuiti della metà) è leggermente superiore alla misura media della pena edittale. Ciò richiedeva, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, una spiegazione del ragionamento seguito per determinare la suddetta pena (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01, la quale ha peraltro affermato il principio con riferimento ai casi in cui la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale). Invero, diversamente da quanto mostra di ritenere il ricorrente, la Corte d’appello di TE ha fornito tale spiegazione. Essa ha infatti chiarito che la pena irrogata trovava giustificazione sia nelle modalità particolarmente allarmanti dell’azione – la quale, oltre ad avere avuto a oggetto un’autovettura di elevato valore commerciale, era stata commessa falsificando una carta d’identità e una patente, attribuendosi le false generalità di un altro soggetto, scappando all’estero e rendendosi poi irreperibile – sia nei numerosissimi e gravi precedenti penali del AZ, il quale era gravato da ben 33 precedenti. In tale modo, la Corte d’appello di TE si deve ritenere aver adeguatamente assolto all’onere di spiegare le ragioni dell’irrogazione di una pena superiore alla misura media della pena edittale, con la conseguenza che, poiché tale determinazione, se adeguatamente motivata, come nella specie, rientra nella discrezionalità del giudice del merito, essa si sottrae a censure in questa sede di legittimità. 4. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese 5 processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 05/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 6