Cass. civ., sez. III, sentenza 06/04/2001, n. 5164
CASS
Sentenza 6 aprile 2001

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Massime1

Nell'espropriazione forzata immobiliare, l'ordinanza che dispone l'incanto trova il suo momento esecutivo (art.487 cod. proc. civ.) nell'aggiudicazione, con la conseguenza che, finché non si sia avuta aggiudicazione, detta ordinanza può sempre essere revocata dal giudice che l'ha emessa (fattispecie in cui la revoca dell'ordinanza "de qua" era intervenuta prima del compimento dell'incanto).

Commentario1

  • 1ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE: l'inadempimento dell'aggiudicatario dopo l'aumento ex art.584 determina un nuovo incanto
    Avv. Walter Giacomo Caturano · https://www.expartecreditoris.it/ · 21 gennaio 2013

    ISSN 2385-1376 Testo massima In tema di esecuzione forzata per espropriazione immobiliare, l'inadempimento dell'aggiudicatario nel deposito del prezzo di vendita comporta, ex art. 587 cpc, la pronunzia da parte del Giudice dell'esecuzione della decadenza dell'aggiudicatario con conseguente ordine di incameramento della cauzione a titolo di multa e disposizione di un nuovo incanto, senza la possibilità di far rivivere una precedente aggiudicazione. Così la Corte di Cassazione, con sentenza n. 790 del 15/01/2013, si è pronunciata sul ricorso promosso da alcuni aggiudicatari, in via provvisoria, di un compendio immobiliare, avverso l'ordinanza con cui il Giudice dell'esecuzione, dopo aver …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 06/04/2001, n. 5164
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5164
Data del deposito : 6 aprile 2001

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