Sentenza 6 aprile 2001
Massime • 1
Nell'espropriazione forzata immobiliare, l'ordinanza che dispone l'incanto trova il suo momento esecutivo (art.487 cod. proc. civ.) nell'aggiudicazione, con la conseguenza che, finché non si sia avuta aggiudicazione, detta ordinanza può sempre essere revocata dal giudice che l'ha emessa (fattispecie in cui la revoca dell'ordinanza "de qua" era intervenuta prima del compimento dell'incanto).
Commentario • 1
- 1. ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE: l'inadempimento dell'aggiudicatario dopo l'aumento ex art.584 determina un nuovo incantoAvv. Walter Giacomo Caturano · https://www.expartecreditoris.it/ · 21 gennaio 2013
ISSN 2385-1376 Testo massima In tema di esecuzione forzata per espropriazione immobiliare, l'inadempimento dell'aggiudicatario nel deposito del prezzo di vendita comporta, ex art. 587 cpc, la pronunzia da parte del Giudice dell'esecuzione della decadenza dell'aggiudicatario con conseguente ordine di incameramento della cauzione a titolo di multa e disposizione di un nuovo incanto, senza la possibilità di far rivivere una precedente aggiudicazione. Così la Corte di Cassazione, con sentenza n. 790 del 15/01/2013, si è pronunciata sul ricorso promosso da alcuni aggiudicatari, in via provvisoria, di un compendio immobiliare, avverso l'ordinanza con cui il Giudice dell'esecuzione, dopo aver …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 06/04/2001, n. 5164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5164 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GIULIANO - Presidente -
Dott. LUIGI FRANCESCO DI NANNI - rel. Consigliere -
Dott. ITALO PURCARO - Consigliere -
Dott. GIULIANO LUCENTINI - Consigliere -
Dott. ENNIO MALZONE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MA LO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA NICOTERA 29, presso lo studio dell'avvocato ARLINI DOMENICO, difeso dall'avvocato LA SPINA GIUSEPPE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
BANCA MPS SPA, MPS SPA, MPS SEZ CRED FONDIARIO, CASSA RISP CITTÀ DI CASTELLO, CASSA RISP PERUGIA, BANCA P SPOLETO, NICASTRO MARCO, BANCA P PESARESE & RAVENNATE, SORIT SPA, BNA, MA LO, MA NT, LA AN;
- intimati -
avverso la sentenza n. 781/98 del Tribunale CIVILE E PENALE DI PERUGIA emessa il 27/9/1998, depositata il 02/10/98; RG. 386+387/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/01/01 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
udito l'Avvocato GIUSEPPE LA SPINA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Nell'esecuzione forzata promossa dalla s.p.a Banca Monte dei Paschi di Siena in danno di LO OT ed AN DI con le forme dell'espropriazione immobiliare il giudice dell'esecuzione del tribunale di Perugia, con ordinanza dell'11 luglio 1997, dispose la vendita dei beni pignorati, determinò la cauzione che gli offerenti dovevano prestare e fissò l'udienza per procedere all'incanto. L'incanto non fu tenuto nel giorno fissato per sopravvenuto evento tellurico e, con successiva ordinanza, fu fissata altra udienza per un nuovo incanto.
Con provvedimento del 16 ottobre 1997, comunicato il successivo giorno 21, il giudice dell'esecuzione revocò l'ordinanza dell'11 luglio 1997, che aveva disposto l'incanto e la modificò nella parte relativa alla descrizione dei beni, ordinando la restituzione della cauzione già versata dall'unico offerente IL OT.
2. IL OT ha proposto due opposizioni agli atti esecutivi.
La prima è rivolta contro l'ordinanza del 16 ottobre e l'interessato ha chiesto che la situazione precedente all'ordinanza revocata fosse ripristinata.
La seconda è rivolta contro l'ordinanza del 20 novembre 1997 comunicata il 12 dicembre dello stesso anno e l'interessato l'ha impugnata per la parte in cui era stata rigettata la sua richiesta di sospensione dell'esecuzione.
3. Le due opposizioni sono state decise con unica sentenza del 2 ottobre 1998 e sono state rigettate. Il tribunale ha ritenuto che la revoca e la modifica della prima ordinanza era corretta, perché non aveva avuto esecuzione;
che l'interessato aveva prestato acquiescenza alla restituzione della cauzione versata.
4. Per la cassazione di questa sentenza IL OT ha proposto ricorso per cassazione, illustrandolo con memoria. Gli intimati LO OT, TI OT, AN DI, s.p.a Banca Monte dei Paschi di Siena, Cassa di Risparmio di Città di Castello, Cassa di Risparmio di Perugia, Banca Popolare di Spoleto, Marco Nicastro, Banca Popolare Pesarese e Ravennate, s.p.a. S.O.R.I.T. e Banca Nazionale dell'Agricoltura non hanno svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è rivolto contro il capo della sentenza con il quale il tribunale ha giudicato corretta la revoca e la modifica della prima ordinanza di fissazione dell'incanto dei beni pignorati. Le censure nelle quali questa parte del ricorso è articolato sostanzialmente si possono riassumere nelle seguenti I provvedimenti dell'11 luglio 1997 e del 16 ottobre 1997 appartengono a due fasi diverse del procedimento esecutivo: il primo a quella di autorizzazione della vendita;
il secondo a quella della vendita vera e propria. Secondo IL OT, come si legge anche nella memoria difensiva, "il procedimento di espropriazione immobiliare non è costruito come una sequenza continua di atti ordinati ad un unico provvedimento finale, bensì come una successione di sub procedimenti (fasi); con la conseguenza che rispetto a ciascun sub procedimento ogni provvedimento ivi emesso potrà essere modificato o revocato quando quel sub procedimento medesimo non sia esaurito".
In questo senso, esaurita la fase dell'autorizzazione alla vendita, secondo il ricorrente, il giudice dell'esecuzione non poteva disporre la revoca o la modifica del corrispondente provvedimento. Inoltre, la revoca della prima ordinanza aveva prodotto la perdita del suo diritto a partecipare come unico offerente all'incanto. Infine, il richiamo alla circostanza che egli aveva prestato acquiescenza all'ordinanza di restituzione della cauzione non era esatto, perché l'acquiescenza non si applica al procedimento di espropriazione immobiliare e perché il ritiro della cauzione era avvenuto per ordine del giudice.
Il ricorso sarà rigettato per le ragioni di seguito esposte.
2. Nel sistema vigente il processo esecutivo è unitario, perché uno solo è il risultato finale perseguito e questo, nell'espropriazione forzata, è quello della soddisfazione dei diritti di credito in esso fatti valere.
Questa unitarietà del processo non è messa in discussione dalla serie di sub procedimenti rappresentati, nell'espropriazione forzata immobiliare, dall'autorizzazione della vendita conclusa dalla relativa ordinanza (art. 569, terzo comma), dalla pubblicazione dell'avviso di vendita (articoli 570 e 576 n. 4), dall'aggiudicazione provvisoria o definitiva del bene pignorato(articoli 572, 581 e 584), dal trasferimento di questo attraverso apposito decreto (art. 586), dalla distribuzione del ricavato (articoli da 596 a 598), senza dire delle fasi eventuali dell'assegnazione (articoli 588 e 589) e dell'amministrazione giudiziaria (art. 591).
L'individuazione di sub procedimenti, infatti, è in funzione dell'ordine del procedimento e non certo della separazione di uno dall'altro come il ricorrente pretende sia stato affermato da questa Corte nella sentenza ss.uu. 27 ottobre 1995 n. 11178 ed in altre successive.
Queste sentenze, invero, non esprimono affatto il principio della non revocabilità delle ordinanze appartenenti ad una fase, quando si sia passati a quella successiva, ma indicano che nell'espropriazione forzata esistono momenti (come, ad esempio, l'udienza per l'autorizzazione della vendita mobiliare di cui all'art. 530 o quella per l'autorizzazione della vendita immobiliare di cui all'art. 569) nei quali si consuma il potere dei soggetti legittimati a farlo di proporre le opposizioni contro atti del processo compiuti anteriormente a dette udienze.
Questa unità del procedimento rende, quindi, ragione del fatto che le ordinanze del giudice dell'esecuzione possono essere revocate finché non hanno avuto esecuzione, come si esprime l'art. 487, primo comma, cod.proc.civ., indipendentemente dall'appartenenza dell'ordinanza stessa all'una o all'altra fase del procedimento. E poiché nell'espropriazione forzata immobiliare, che interessa in questo giudizio, l'ordinanza che dispone l'incanto si compie con l'aggiudicazione, ciò vuol dire che, finché non si è avuta aggiudicazione, quell'ordinanza può essere sempre revocata, come è accaduto nella fattispecie che si sta esaminando, nella quale l'ordinanza contestata è stata revocata prima del compimento dell'incanto.
La sentenza impugnata si è attenuta a questo principio e, quindi, resiste alla critica che è stata esaminata.
3. La seconda censura contenuta nel ricorso pone, come punto di diritto da risolvere, il problema del se la revoca dell'ordinanza con la quale era stata disposta l'udienza per la vendita avesse privato il ricorrente del diritto a partecipare, come unico offerente, all'incanto.
3.1. Nell'espropriazione immobiliare, chi intende offrire al pubblico incanto, oltre ad essere legittimato a rendersi aggiudicatario, deve prestare la cauzione e depositare le spese come fissate dall'ordinanza di vendita.
La prestazione della cauzione ed il deposito delle spese, cioè, costituiscono il presupposto per la partecipazione all'incanto; onere questo al quale è assoggettato chiunque voglia farsi offerente nella vendita dei beni pignorati.
La regola è espressa dal primo comma dell'art. 580 cod. proc. civ. Dal precedente articolo 576 n. 5 si ricava anche che il deposito della cauzione e delle spese deve avvenire in un tempo predeterminato.
La predeterminazione del termine, tuttavia, non funziona da selezione dei partecipanti all'incanto, come implicitamente ritiene il ricorrente.
Infatti, si tratta di termine che il giudice fissa in forma ordinatoria e la violazione del termine ordinatorio non comporta nullità se non nei casi espressamente previsti dalla legge: art. 152, primo comma, cod.proc.civ.
Dalla natura ordinatoria del termine discende che il giudice dell'esecuzione non potrebbe escludere dalla partecipazione all'asta i concorrenti che vi si presentano, offrendo al cancelliere presente i depositi richiesti.
La finalità della legge, invero, è quella della più ampia partecipazione possibile di interessati all'incanto in funzione del possibile maggior prezzo ricavabile in questo modo. Il vero è che la fissazione del termine per il versamento della cauzione e delle spese svolge un ruolo d'ordine, interno al procedimento di vendita, in funzione della conoscenza che l'ufficio deve avere sul se vi saranno partecipanti all'incanto, e non fa sorgere un diritto esclusivo all'aggiudicazione.
D'altra parte, anche l'unico offerente dovrà legittimarsi all'aggiudicazione attraverso un'offerta che superi il prezzo base indicato per la vendita e sottostare agli esiti, che potrebbero essere per lui sfavorevoli, della gara che dovesse essere disposta su offerte successive di acquisto con aumento del prezzo raggiunto nell'incanto.
3.2. IL OT, con la modifica della prima ordinanza che aveva disposto l'incanto, quindi, non è stato "espropriato", come egli si esprime nel ricorso, del diritto di partecipare da solo alla vendita.
Resta da aggiungere che la restituzione della cauzione era una disposizione che il giudice dell'esecuzione doveva disporre, in quanto essa era stata versata nella prospettiva di una vendita che non sarebbe stata più eseguita alle condizioni che sorreggevano la prima ordinanza di vendita e quella cauzione.
3.3. Le ragioni che precedono giustificano anche il rigetto della critica basata su una non prestata acquiescenza alla restituzione della cauzione.
Infatti, l'argomento è stato adottato dal tribunale come motivo aggiunto della prima decisione, come sopra esposta.
4. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato. Nessuna pronuncia deve essere resa in ordine alle spese di questo giudizio nel quale gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile della Corte di cassazione, il 11 gennaio 2001. Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2001