Sentenza 3 febbraio 2009
Massime • 1
Per l'integrazione del reato di bancarotta impropria da false comunicazioni sociali deve sussistere un nesso causale tra la condotta e il dissesto economico della società ed è altresì necessario che vengano superate le soglie di punibilità previste dall'art. 2621 cod. civ., come modificato dal D.Lgs. n. 61 del 2002.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/02/2009, n. 9726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9726 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 03/02/2009
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 330
Dott. FEDERICO Raffaello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 039682/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) EL ZI N. IL 28/02/1955;
avverso SENTENZA del 24/06/2008 CORTE APPELLO di CAGLIARI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CALABRESE RENATO LUIGI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. FRATICELLI Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. D'Agata Roberta.
OSSERVA
Con l'impugnata sentenza è stata confermata la dichiarazione di colpevolezza di LA RA in ordine al delitto di cui alla L. Fall., art. 223, comma 2, n. 1, in relazione all'art. 2621 c.c., contestatole per avere, quale amministratore di diritto della Gezia Service srl, fallita l'8 maggio 1997, fraudolentemente esposto nel bilancio al 31 dicembre 1995 e nel libro giornale fatti non rispondenti alla reali alla realtà, in particolare l'avere indicato l'acquisto di un terreno in Anzio per L.
1.150.000.000. Ricorre per cassazione il difensore deducendo vizi motivazionali in relazione all'elemento oggettivo e soggettivo del reato ascritto. Rileva il collegio che in tema di bancarotta c.d. impropria da reato societario (nel caso di specie, false comunicazioni sociali), la configurabilità della particolare fattispecie prevista dalla L. Fall., art. 222, comma 2, n. 1,in rapporto agli artt. 2621 e 2622 c.c., nel testo riformulato dal D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61, art. 4
presuppone, sotto l'aspetto dell'elemento oggettivo della condotta, l'esistenza del nesso causale tra tale condotta e il dissesto economico della società (Cass. Sez. 5^, 25 settembre 2002, Battacchi), ed inoltre il superamento delle soglie di punibilità previste dal nuovo reato di falsificazioni sociali, come modificato dallo stesso D.Lgs. n. 61 del 2002, art. 1 (Cass. Sez. 5^, 27 maggio 2003, Ruocco). La sentenza impugnata, al pari di quella di prime cure, non ha in alcun modo preso in considerazione tali punti (neppure quello attinente al nesso di causalità, pur esplicitamente evocato nell'atto di appello).
Deve aggiungersi che il capo di imputazione contiene soltanto il valore del bene che si assume indicato in bilancio come fittiziamente acquistato dalla società, ma ciò non consente di raffrontare questo dato con il risultato d'esercizio o con il patrimonio netto per verificare se risultino superate le soglie di punibilità: ne' i giudici del merito offrono alcun elemento per verificare se le suddette soglie siano state superate o meno.
Giova ricordare che le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza Giordano del 23 marzo 2003, hanno precisato che nel caso in cui sia configurabile continuità normativa tra l'originaria fattispecie incriminatrice e quella riformulata, quando dalle "decisioni di merito non risultino accertati, nel rispetto del contraddittorio tra le parti, gli elementi costituitivi delle nuove fattispecie incriminatrici, la Cassazione deve annullare senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.
A tale pronuncia è pertanto doveroso addivenire, rimanendo assorbita ogni altra questione.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2009