Cass. pen., sez. II, sentenza 04/07/2019, n. 1970
CASS
Sentenza 4 luglio 2019

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Massime1

Nell'ipotesi in cui un sedicente venditore alieni come propria una cosa non sua, non è applicabile la disciplina civilistica della vendita di cosa altrui con effetti obbligatori, la quale presuppone che l'altruità del bene sia resa nota dal venditore all'altro contraente; se, invece, il falso venditore carpisce la buona fede dell'acquirente, viene posto in essere un contratto fraudolento, rientrante, sotto il profilo penalistico, nella truffa contrattuale. (Conforme Sez. 2, n.5877 del 15/03/1985, Rv. 169755).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 04/07/2019, n. 1970
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1970
Data del deposito : 4 luglio 2019

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