Sentenza 4 luglio 2019
Massime • 1
Nell'ipotesi in cui un sedicente venditore alieni come propria una cosa non sua, non è applicabile la disciplina civilistica della vendita di cosa altrui con effetti obbligatori, la quale presuppone che l'altruità del bene sia resa nota dal venditore all'altro contraente; se, invece, il falso venditore carpisce la buona fede dell'acquirente, viene posto in essere un contratto fraudolento, rientrante, sotto il profilo penalistico, nella truffa contrattuale. (Conforme Sez. 2, n.5877 del 15/03/1985, Rv. 169755).
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- 1. Truffa contrattuale: si configura se il venditore alieni una cosa non suaAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 28 settembre 2023
La massima Nell'ipotesi in cui un sedicente venditore alieni come propria una cosa non sua, non è applicabile la disciplina civilistica della vendita di cosa altrui con effetti obbligatori, la quale presuppone che l'altruità del bene sia resa nota dal venditore all'altro contraente; se, invece, il falso venditore carpisce la buona fede dell'acquirente, viene posto in essere un contratto fraudolento, rientrante, sotto il profilo penalistico, nella truffa contrattuale (Cassazione penale , sez. II , 04/07/2019 , n. 1970). Vuoi saperne di più sul reato di truffa? Vuoi consultare altre sentenze in tema di truffa? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. II , 04/07/2019 , n. 1970 …
Leggi di più… - 2. Annullamento contratto per dolo: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 26 gennaio 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/07/2019, n. 1970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1970 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2019 |
Testo completo
01970-20 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - UDIENZA PUBBLICA Dott. UGO DE CRESCIENZO DEL 04/07/2019 Rel. Consigliere - Dott. LUCIANO IMPERIALI - Consigliere - N. 1812 SENTENZA Dott. ANDREA PELLEGRINO Dott. IGNAZIO PARDO - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. SANDRA RECCHIONE - Consigliere - N. 31328/2018 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CA PE RG N. IL 30/10/1969 avverso la sentenza n. 3463/2014 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 18/10/2016 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/07/2019 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIANO IMPERIALI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Luial CUOMO che ha concluso per l'inammissibilità rel ic s Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. RITENUTO IN FATTO E RITENUTO IN DIRITTO 1. PU IU ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che il 18/10/2016 ha confermato la pronuncia del Tribunale di Benevento che il 4/4/2014 lo aveva riconosciuto colpevole del reato di truffa, per aver affermato contrariamente al vero di essere proprietario di una pala meccanica pubblicandone la fotografia su internet e poi facendo visionare il bene ad un collaboratore dell'acquirente, al quale vendeva la predetta pala procurandosi l'ingiusto profitto di euro 19.000,00, con corrispondente danno per la società acquirente, che era costretta ad acquistare nuovamente la pala dal proprietario AT TO. A sostegno del ricorso il PU deduce la violazione di legge, ed in particolare degli artt. 1478 e 1479 cod. civ. ed il vizio di motivazione per non essersi riconosciuta la figura civilistica della vendita di bene altrui, che comporta solo l'obbligo civilistico di far acquisire la proprietà del bene all'acquirente, ma non già un incarico per la vendita da parte del proprietario. Ad avviso del ricorrente, pertanto, nel caso di specie difetterebbero l'inganno nella prestazione del consenso e l' "animus inadimplendi" dell'imputato, necessari ad integrare il reato.
2. Il ricorso è inammissibile per la sua manifesta infondatezza, atteso che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte di cassazione, nell'ipotesi in cui un sedicente venditore alieni come propria una cosa non sua, non è applicabile la disciplina civilistica della vendita di cosa altrui con effetti obbligatori, la quale presuppone che l'altruità del bene sia resa nota dal venditore all'altro contraente. Se, invece, come nel caso in esame, il falso venditore carpisce la buona fede dell'acquirente, viene posto in essere un contratto fraudolento, rientrante, sotto il profilo penalistico, nella truffa contrattuale (Sez. 2, n. 5877 del 15/03/1985, Rossetto, Rv. 169755; Sez. 2, n. 432 del 25/02/1970, Gerbore, Rv. 11731401).
3. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2000 in favore della Cassa delle ammende Così deciso in Roma il 4 luglio 2019 L'estensore Il Presidente DEPOSITATO IN CANCELLERIA Ugo Efestienzo Luciano Imperiali 20.1.1020 IL CASS IL CANCELLIERE P P 1 U S IL CAN ✗IERE Massimo PASSERINI