Sentenza 5 agosto 2002
Massime • 1
La parte che prende l'iniziativa della notifica della sentenza alla controparte è tenuta, al pari del soggetto fatto oggetto di notificazione, ad impugnare negli stessi termini perentori fissati dall'art. 325 cod. proc. civ.. A tali fini, l'inizio del decorso del termine va identificato, in ipotesi di notifica eseguita a mezzo posta, nel giorno in cui la notifica deve ritenersi perfezionata e non nel giorno in cui la raccomandata è stata spedita.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 05/08/2002, n. 11700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11700 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2002 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 1 1700/02 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Ris cimento danni da cidente stradale. Composta dagli Ill.mi Sig .ri Dott. Angelo Presidente R.G.N. 13730/99 Dott. Italo PURCARO Consigliere Consigliere Cron..29309 Dott. Fabio MAZZA ONE Consigliere Rep. 3075 Dott. Ennio MALZ Dott. Alberto TALEVI Rel. Consigliere Ud.18/03/02 € 0,77 1.1500 ha pronunciato la seguente CO CANCELLE 8 SEN TENZA Ri dasul ricorso proposto da: pe 6891321CASILLO MATTEO, ele ttivamente domiciliato in ROMA V IA il_ BOEZIO 16, presso lo studio de ll'avvocato DARIO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE IMPARATO, che 10 difende unitamente all'avvocato Richiesta copia studio FRANCESCO MUSTO, giusta delega in atti;
E dal Sig. per diritti € 1,55 AGO. 2002 ricorrente - 5 IL CANCELLIERE
contro
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE NUOVA MAA ASSICURAZIONI S.P.A., GE LMINO ENRICO;
UFFICIO COPIE Richiesta copia studio - intimati dal Sig. Corte d'Appello per diritti € 1.55avversO la sentenza n. 1195/98 della il 5 AGO di NAPOLI, IV SEZIONE CIV 24/4/1998, 2002 ILE emessa il IL CANCELLIERE 2002 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE depositata il 22/05/98; RG.2888/96; UFFICIO COPIE 672 Richiesta copia studio 1 OWN dal Sig. per diritti € 1,55 5. AGO.-2002 il IL CANCELLIERE udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/03/02 dal Consigliere Dott. Alberto TALEVI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso: in via principale inammissibilità; in subordine: accoglimento III°, rigetto degli altri. 2 T SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato rispettivamente il 12/3 e il 16/3/1991, TT CA conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli CO NO e la spa MAA Assicurazioni al fine di ottenere il risarcimento dei danni (alla persona e alle cose) subiti il 23.8.1990 in Pozzuoli in località Monteruscello, ove, mentre viaggiava alla guida di un ciclomotore " Vespa 50" di sua proprietà, era stato tamponato dall'autovettura Fiat 127 (di proprietà del NO e da questi guidata, assicurata per r.c.a. presso la MAA Assicurazioni) che seguiva il ciclomotore;
assumeva che era stato sbalzato dal detto mezzo ed era finito sul selciato, e per effetto di ciò-aveva subito fratture e altre lesioni alla persona da cui erano residuati postumi invalidanti. Resisteva in giudizio la compagnia assicuratrice. Il NO, rimaneva contumace. Il Tribunale adito, con sentenza n. 3059/96, pubblicata il 30.3.1996, così provvedeva: 1) Dichiarava la contumacia di NO CO;
2) Dichiarava il NO e il CA presuntivamente responsabili del sinistro dedotto in lite nella misura del 50% per ciascuno, ex art. 2054, 2° co, c.c.; 3) condannava il NO e la s.p.a. MAA Assicurazioni in persona del 1. rapp.te p.t., کو al pagamento in solido in favore del CA di L. 20.513.000, oltre interessi legali dal giorno della decisione al saldo, e al pagamento di interessi del 7%, sulla somma di L. 15.000.000 dal dì del sinistro al 23.8.19931, e del 7% sulla somma rivalutata di L..17.650.000 dal 23.8.1993 alla data della decisione, e al pagamento, sempre in via solidale, di metà delle spese e competenze di giudizio, liquidate come da dispositivo, compensando l'altro 50%; il tutto con attribuzione in favore del procuratore dell'attore. Muniva la sentenza di clausola 3 Avverso detta sentenza proponeva appello il CA. Rimaneva contumace il NO, mentre resisteva in giudizio la Nuova MAA Assicurazioni s.p.a. Con sentenza 24.4–22.5.1998 la Corte di Appello di Napoli così provvedeva: dichiara la contumacia di NO CO;
in parziale riforma della sentenza n. 3059/96 del Tribunale di Napoli, condanna NO CO e la Nuova Maa Assicurazioni in persona del procuratore speciale Massimo Zanotti, in solido al pagamento in favore di CA TT, a titolo di risarcimento danni, della complessiva somma di L. 31.900.000, oltre interessi al 5,5% annuo dall'evento (23.8.1990) al soddisfo;
liquidate spese e competenze del grado in L. 4.500.000, di cui L.
3.400.000 per onorari e L. 950.0000 per diritti, oltre I.V.A. e c.p.a. come per legge, condanna i soggetti di cui al capo che precede al pagamento in favore dell'appellante dei due terzi del detto importo di cui fa attribuzione all'avv. Francesco Nusto per fattone anticipo, e compensa il residuo". Nella motivazione detta Corte esponeva tra l'altro le seguenti argomentazioni. “....L'appello è solo in parte fondato, e va quindi accolto per quanto di ragione. Per ciò che concerne la statuizione della sentenza in punto di responsabilità, essa, ad avviso della Corte, va mantenuta ferma, e ciò nonostante risulti dal mancato interrogatorio reso dal NO, che questi avesse 11tamponato " il motociclo dell'altro. Infatti, l'incidente avvenne proprio nel mentre la "moto Vespa " del CA stava svoltando sulla sinistra, per immettersi in una via priva di denominazione, ma non risultò che, nell'accingersi a ciò, il conducente il motoveicolo avesse segnalato come era suo dovere, tale intenzione;
inoltre nulla è stato provato dall'appellante circa una più o meno congrua distanza di sicurezza tra i due mezzi e sulla velocità da essi tenuta nel frangente. Se a ciò si aggiunga che è nozione di comune esperienza che i guidatori dei motoveicoli., nel traffico caotico di Napoli e dintorni, spesso quasi piroettano alla guida dei loro mezzi tra le auto e cambiano continuamente direzione, va giocoforza riconosciuto che il ricorso alla presunzione di pari responsabilità, di cui in sentenza, appare scevro da critiche, in quanto non vi è prova che ciascuno dei conducenti dei due mezzi venuti in collisione si sia liberato dell'onere di dimostrare che procedeva con condotta incensurabile e che fece tutto ciò che era in suo potere per evitare la collisione....". Contro questa decisione ha proposto ricorso per cassazione il CA con tre motivi. La parte intimata, anche se ritualmente citata, non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Ritiene il collegio che, contrariamente a quanto sostenuto dal P.M., il ricorso debba essere considerato ammissibile;
tra l'altro in quanto è vero che notificando la sentenza in questione il CA ha fatto iniziare il decorso del termine di cui all'art. 325 c.p.c. anche per lui stesso;
ma l'inizio del decorso va identificato nel giorno in cui detta notifica (avvenuta tramite posta) deve ritenersi perfezionata e cioè il 7.5.99; e non nel giorno (30.4.99) in cui la raccomandata è stata spedita (cfr. tra le altre Cass. n. 8241 del 16.6.200). I tre motivi di ricorso vanno esaminati insieme in quanto connessi. Con il primo motivo il ricorrente CA denuncia “Violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 2697 cod. civ." esponendo le seguenti doglianze. "...Poiché sia dinanzi al Tribunale che dinanzi alla Corte di appello né la MAA, costituitasi, né il NO, rimasto contumace, ebbero a dedurre il concorso di responsabilità di cui al 2 com dell'art. 2054 cod. civ. e poiché il Giudice, a norma della cit. dispos. non può 5 pronunziarsi di ufficio su eccezioni che possono essere sollevate solo dalle parti è evidente che la decisione della Corte di appello, come già quella del tribunale e come tempestivamente dedotta dall'appellante, è affetta da pronuncia extra petitum in ordine all'affermazione di una corresponsabilità del CA nel prodursi dell'incidente. D'altra parte a norma dell'art. 2697 cod. civ. sarebbe stato onere dei convenuti provare che l'attore era venuto meno all'onere di provare la svolta a sinistra e, comunque, di aver fatto tutto il possibile ad evitare il prodursi dell'investimento che si verificò da tergo ad opera sua". Con il secondo ed il terzo motivo il ricorrente denuncia, rispettivamente “Violazione degli artt.li 115, 229 e 232 c.p.c. e 2730 c.c. che si denunziano anche sotto il profilo del n. 5 dell'art. 360 c.p.c. per insufficiente e contraddittoria motivazione su circostanze decisive della controversia” e “Violazione del 2 comma dell'art. 2054 cod. civ” esponendo varie doglianze in ordine alla valutazione (asseritamente viziata od omessa) di varie risultanze processuali e rilevando tra l'altro quanto segue: te“....chi avrebbe dovuto provare di rispettare la distanza di sicurezza non era certo il CA che, precedendo l'auto del NO venne investito, ma il NO a cui faceva carico l'onere di rispettare tal distanza che evidentemente non veniva rispettata in quanto se rispettata l'incidente non si poteva verificare [... omissis...] Non era certo il CA che, precedendo l'auto del NO, nulla poteva fare ad evitare il sinistro, ma era questi a dover provare di aver fatto quanto era in lui ad evitare l'investimento in quanto in ipotesi di tamponamento nulla può fare chi viene tamponato e sulla base di tale considerazione è evidente la violazione delle dette disposizioni. La presunzione di uguale responsabilità dei guidatori dei mezzi cessa e viene meno quando per il reale svolgersi dell'evento uno dei due è nella assoluta impossibilità di porre in essere un 6 I qualsiasi accorgimento e comportamento per evitare il sinistro… ”. Il ricorso va accolto per quanto di ragione. La valutazione dell'applicabilità o meno nella fattispecie in esame dell'art. 2054 cit. è indubbiamente una questione che il Giudicante (ove la fattispecie stessa lo richieda) deve porsi d'ufficio; con la conseguenza che non può certo configurarsi l'extrapetizione di cui parla il ricorrente. La motivazione in esame deve però ritenersi viziata in quanto la Corte di merito da un lato sembra affermare che si è di fronte ad un caso di tamponamento (v. il sopra citato brano di motivazione: ... e ciò nonostante risulti dal mancato interrogatorio reso dal NO, che questi avesse "tamponato I il motociclo dell'altro....> e dall'altro applica la presunzione di cui all'art. 2054 c.c. senza considerare le implicazioni dell'obbligo di rispetto della distanza di sicurezza (v. la norma contenuta nell'art. 107 primo comma del precedente Codice della Strada, da ritenersi applicabile nella specie;
norma del resto sostanzialmente riprodotta nel primo comma dell'art. 149 del Codice della Strada approvato con decreto legislativo 30.4.1992 n. 285); va infatti rilevato che, come questa Corte ha più volte affermato (v. tra le altre Cass. n. 11444 del 12/11/1998) “Per il disposto dell'art. 107 del previgente codice della strada (D.P.R. 15 giugno 1959 n. 393), il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che precede. Pertanto, l'avvenuta collisione pone a carico del conducente medesimo una presunzione "de facto" di inosservanza della distanza di sicurezza, con la conseguenza che, non potendosi applicare la presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054 comma secondo cod. civ., egli resta gravato dall'onere di dare la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto dell'automezzo e la conseguente collisione sono stati determinati Agenzia delle Entrate Ufficio di Roy:17-12 Iscritto a Art. n. ruglo il da cause in tutto o in parte a lui non imputabili”. Poiché deve ritenersi (anche alla luce del contesto del ricorso) che con i brani sopra riportati la parte ricorrente abbia in sostanza inteso lamentare tra l'altro l'omessa applicazione del principio di diritto ora esposto, deve riconoscersi che la doglianza in questione è fondata in quanto la decisione impugnata (come già esposto) appare basata su un principio di diritto opposto (applicabilità anche nell'ipotesi di riconosciuto tamponamento della presunzione di cui all'art. 2054 c.c.). Le ulteriori doglianze in ordine alla valutazione delle risultanze processuali debbono poi ritenersi assorbite dato che il Giudice di rinvio dovrà riesaminare ex novo la dinamica dell'incidente seguendo un iter argomentativo rispettoso del principio di diritto sopra enunciato. Il ricorso va dunque accolto per quanto di ragione;
e l'impugnata decisione va cassata in relazione;
mentre la causa va rinviata ad altra sezione della C. App. di Napoli. A detto Giudice di rinvio va rimessa anche la decisione sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa in relazione l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli. Così deciso a Roma il 18.3.2002. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE AmpleGustion जीत 1. DIRETTORE OF CANCELLERIA 109T129,11 Umberto Cicero 4587 20,66 TOT. 149.77 M E 05 AGO. 2002 8Depositata in Davestioris R P U S oggi, IL DIRETTORE DI CANCELLERIA Umberto Cleorg