Sentenza 7 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/02/2002, n. 1755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1755 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2002 |
Testo completo
Aula "B" REPUBBLICA ITALIANA 01755/02 n. 12000 + 2000 POPOLO ITALIANO Ud. 5. 11. 2001 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE oggetto: lavoro Core 4334 SEZIONE LAVORO Sent. n. composta dai signori Vincenzo Trezza Presidente 1. Dottor 2. Dottor Paolino Dell'Anno Consigliere 3. Dottor Luciano Vigolo Consigliere 4. Dottor Giancarlo D'Agostino Consigliere 5. Dottor Aldo De Matteis Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da CU FO, elettivamente domi- ciliato in Roma in via San Valentino 21 presso lo studio dell'avvocato Roberto Aloisio, che, unitamente agli avvocati Alessandra Zonaro e Vittorio Roscini Vitali, lo rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;
contro la società per azioni Poste Italiane, in persona del suo le- gale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma in 1 4219 via Plinio 21 presso lo studio dell'avvocato Luigi Fiorillo, che la rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso, anche ricorrente incidentale;
e contro l'Istituto Postelegrafonici, in persona del legale rappresentante, domiciliato presso la Avvocatura generale dello Stato e dalla stessa rappresentato e difeso;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Cremona del 24 giugno 1999, depositata il 9 settembre 1999, numero 111, r.g. 473/98; Udita la relazione svolta nell'udienza del 5 novembre 2001 dal consigliere Paolino Dell'Anno; Uditi gli avvocati Roberto Aloisio e, per delega dell'avvo- cato Fiorillo, Giovanni Gentile;
Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procu- ratore generale dottor Orazio Frazzini, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi;
Svolgimento del processo: Con ricorso del 2 maggio 1995 al pretore di Cremona, CU premesso che, nel corso del suo rapporto di impie- FO - go, con qualifica di dirigente, alle dipendenze della Ammi- nistrazione delle Poste e Telecomunicazioni, era stata ac- colta, con provvedimento del 5 marzo 1993, la domanda da lui presentata di essere trattenuto in servizio per ulteriori due anni dalla data del raggiungimento dell'età del sessan- tacinquesimo anno (1° dicembre 1992), ma che, intervenuta la trasformazione di quella in ente pubblico economico e dopo la entrata in vigore del primo contratto collettivo naziona- 2 . le di lavoro, era stato disposto il suo collocamento a ripo- so per raggiunti limiti di età con effetto dal 16 agosto 1994 - convenne in giudizio l'ente datore di lavoro, chie- dendo che questo, previa la declaratoria di illegittimità e inefficacia dell'atto di licenziamento, venisse condannato a corrispondergli somme varie a titolo di indennità sostituti- va del preavviso, indennità supplementare per i dirigenti, trattamento di fine rapporto e altro. Costituitosi il contraddittorio, venne ordinata la chiamata in causa, quale litisconsorte necessario rispetto alla do- manda concernente l'indennità di buonuscita, dell'Istituto Postelegrafonici. Con pronuncia resa all'udienza del 14 ottobre 1998, il pre- tore accolse la domanda, rigettando solo, per quanto ancora interessa, la richiesta di riconoscimento della qualità di- rigenziale anche con riferimento alla attività svolta in an- ni antecedenti alla formale attribuzione delle relative fun- zioni e quella relativa alla indennità di buonuscita. Tutte le parti proposero appello. Il tribunale, con la sen- tenza indicata in epigrafe, ha rigettato quelli dell'CU e dell'Istituto Postelegrafonici, mentre ha accolto quello della società Poste Italiane nella parte in cui si era rite- nuto che nella specie potesse configurarsi una risoluzione del rapporto di lavoro conseguente a licenziamento. Il giu- dice di secondo grado, dopo avere premesso che l'CU a- veva definitivamente acquisito il diritto alla prosecuzione del rapporto stesso fino al compimento del sessantasettesimo 3 anno di età introdotta, ha ritenuto che fosse inficiata da nullità la clausola contrattuale prevedente la automatica cessazione del rapporto al raggiungimento dei 65 anni di età in assenza di preavviso, ha osservato che, conformemente ai principi affermati da questa Corte - doveva ritenersi che il rapporto lavorativo era da considerarsi come ugualmente proseguito sino alla scadenza del periodo biennale di cui alla facoltà di opzione esercitata, conseguendone la neces- sità del pagamento delle relative retribuzioni, con esclu- sione del compenso per lavoro straordinario, e la non spet- tanza della indennità sostitutiva del preavviso e di quella : supplementare per il caso di ingiustificato licenziamento del dirigente. Non poteva inoltre riconoscersi il preteso diritto della retroattività, rispetto alla data del provve- dimento di nomina, delle funzioni dirigenziali, sia per la assenza di una loro formale attribuzione e sia per la non corrispondenza di quelle effettivamente esercitate a mansio- ni propriamente dirigenziali. Infine, ostava alla richiesta dell'CU di computabilità nel trattamento di fine rap- porto di un ulteriore anno di servizio lavorativo non pre- stato il fatto che nella specie il rapporto doveva conside- rarsi come proseguito anche durante la mancata effettiva prestazione di attività. Della decisione viene chiesta la cassazione dall'CU con ricorso sostenuto da quattro mo- tivi. La società Poste Italiane resiste con controricorso e propone ricorso incidentale affidato a un motivo. L'Istituto Postelegrafonici resiste con controricorso. 4 Motivi della decisione: Va preliminarmente disposta la riunione dei due ricorsi, in applicazione della regola dettata dall'articolo 335 del co- dice di procedura civile. Con il primo motivo denunciando violazione e falsa appli- - cazione degli articoli 1 della legge numero 71 del 1994, 3 della legge numero 421 del 1992, 16 del decreto-legge numero 503 del 1992 e 26 del contratto collettivo nazionale di la- voro dei dirigenti dell'Ente Poste Italiane, nonchè contrad- dittorietà della motivazione il ricorrente principale de- - duce che il giudice di merito, dopo avere correttamente os- servato che il lavoratore, con l'esercizio della facoltà di opzione, aveva acquisito il diritto, non comprimibile dal successivo contratto collettivo di lavoro, alla permanenza in servizio, ha poi illogicamente escluso che la comunica- zione di recesso fatta dall'ente, succeduto alla precedente amministrazione statale in tutti i rapporti attivi e passivi a questa facenti capo, costituisse un licenziamento illegit- timo e come tale sanzionabile. Con il secondo motivo, lo stesso ricorrente espone che il tribunale incorrendo nei vizi di violazione e falsa appli- cazione degli articoli 2118 e 2119 del codice civile e di contraddittorietà della motivazione ha erroneamente rite- - nuto la non spettanza al lavoratore del diritto al preavviso. in relazione al recesso intimatogli. Queste due ragioni di censura, che vanno esaminate congiun- tamente, atteso il comune presupposto a loro fondamento della 5 illegittimità del licenziamento, sono prive di pregio. Deve infatti escludersi che alla comunicazione inviata dall'ente al ricorrente di intervenuta cessazione del rapporto di la- voro, per avere lo stesso raggiunto l'età massima consentita dalla clausola contrattuale, nonostante che egli avesse pre- cedentemente esercitato la facoltà di opzione, possa attri- buirsi la natura di intimazione di licenziamento. A tale proposito la giurisprudenza di questa Corte, che il collegio condivide, è costante nella affermazione del principio se- condo il quale la clausola dell'articolo 22 del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti dell'Ente Po- ste italiane, stipulato a seguito della trasformazione della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in en- te pubblico economico e della relativa privatizzazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti, deve ritenersi nulla per contrarietà a norme imperative, ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile, nella parte in cui prevede la automatica risoluzione del rapporto di lavoro al conseguimento della massima anzianità contributiva, poichè le parti collettive non sono state investite della facoltà di derogare alla di- sciplina legale in materia di risoluzione del rapporto, con- seguendone che la stessa non può neanche validamente incide- re sul diritto che il dirigente avesse acquisito alla perma- nenza in servizio per un ulteriore biennio dopo il compimen- to del sessantacinquesimo anno di età mediante l'esercizio di opzione in tale senso a norma dell'articolo 16 del decre- to legislativo numero 503 del 1992. Da ciò deve farsi neces- sariamente derivare che, ove il rapporto di lavoro sia di fatto cessato a causa della illegittima clausola di risolu- zione, sussiste il diritto del lavoratore alla prosecuzione del rapporto stesso, che non può considerarsi esaurito a ra- la quale gione della nullità della clausola, che, proprio perchè nul- la, è insuscettibile della produzione di effetti (per tutte, e tra le ultime, Cass., 16 febbraio 2001, n. 2233). Corret- tamente quindi il giudice di merito ha ritenuto che all'Oc- culto spettassero esclusivamente le retribuzioni maturate durante il periodo di assenza dal lavoro a lui non imputabi- le fino alla data del 30 novembre 1994, in cui veniva a sca- dere la proroga biennale cui lo stesso aveva diritto per a- vere utilmente esercitato la facoltà di opzione concessagli dal provvedimento normativo sopra citato. Con il terzo motivo, si lamenta violazione e falsa applica- zione degli articoli 1362 e seguenti del codice civile, in relazione agli articoli 19 del contratto sopra citato e 2 dell'aggiornamento economico dello stesso, nonchè contrad- dittorietà della motivazione, per la parte in cui si è e- sclusa la debenza da parte dell'ente della indennità supple- mentare nonchè di quanto corrispondente agli altri istituti componenti della retribuzione e, in particolare, oltre che al compenso per lavoro straordinario, al "superminimo indi- a viduale", e si è limitato inoltre in quattro il numero degli scatti di anzianità dirigenziale maturati anzichè in undici, per avere l'CU svolto funzioni di dirigente sin dal 1983. 7 La censura è infondata per quanto attiene alla invocata in- dennità supplementare per le ragioni sopra esposte, mentre, per la parte concernente il mancato riconoscimento degli scatti di anzianità dirigenziale in relazione alle mansioni esercitate a partire dal 1983, è da rilevare che il ricor- rente, da un lato, pretende da questa Corte una non consentita rivalutazione in fatto delle risultanze probato- rie diversa da quella operata dal giudice di merito e, dall'altro, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, si limita a rinviare a documenti in atti che deporrebbero nel senso a lui favorevole, senza peraltro con- testare il ragionamento del tribunale circa la non equiva- lenza tra le funzioni di direttore di divisione con quelle dirigenziali e la assenza di un contestuale atto formale di nomina, intervenuto solo con decreto ministeriale del 28 marzo 1990. Con riferimento poi al cosiddetto "superminimo individuale", deve rilevarsi che, a prescindere da ogni al- tra considerazione, per quanto accertato dal giudice di me- rito, da esso erano esclusi, almeno per il periodo temporale che qui interessa, i dirigenti dell'ente in favore dei quali era prevista invece una integrazione non pensionabile, sicchè nessun diritto al riconoscimento dello stesso poteva vantare il ricorrente. Si aggiunga che, d'altra parte, nel periodo che interessa la presente vicenda, la erogazione della indennità in questione non era automaticamente dovuta in misura fissa al dipendente, dovendo invece essere commi- surata a parametri vari (mercato del lavoro esterno, livelli 8 di prestazione, competenza ed esperienza professionale), de- rivandone che la relativa controprestazione economica, es- sendo necessariamente connessa con la effettuazione concreta della prestazione lavorativa e a questa eventualmente pro- porzionata, non può evidentemente fare parte della retribu- zione maturata. Così è anche per il compenso per le ore di lavoro straordinario, nulla autorizzando a ritenere, neanche da quanto prospettato dal ricorrente, che si trattasse di attività continuativa e prefissata. Con l'ultimo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 1218 del codice civile, 7 della legge numero 71 del 1994 e 18 del contratto collettivo di lavoro, nonchè contraddittorietà della motivazione con riferimento al mancato computo nel trattamento di fine rap- porto dell'ulteriore anno di servizio da lui non prestato per effetto dell'illegittimo recesso e, da parte dell'Isti- tuto Postelegrafonici, della indennità di buonuscita, non po- tendo assumere rilievo la erogazione effettuata dall'ente previdenziale per i dipendenti delle amministrazioni pubbli- che, in quanto soggetto diverso dal primo e per essere stata tardivamente svolta l'eccezione che alla relativa liquida- zione avesse già provveduto quest'ultimo. Anche questa critica non è condivisibile. E invero, per le ragioni già sopra svolte, deve escludersi che nella specie il ricorrente abbia perduto, come invece asserito, una qual- siasi anzianità di servizio, essendo il rapporto proseguito, sia pure senza una concreta prestazione di attività lavora- 9 tiva, fino alla scadenza della proroga biennale. Relativamente poi alla indennità di buonuscita, occorre an- zitutto rilevare che improponibile la eccezione di difetto di giurisdizione, svolta dalla società Poste Italiane nel controricorso, essendosi sul punto formato il giudicato, a- vendo il pretore espressamente deciso, respingendola, sulla stessa questione, a suo tempo proposta dall'Istituto Poste- legrafonici, e non essendo stata proposta impugnazione su tale capo della pronuncia. Tanto premesso, deve osservarsi che, in punto di fatto, è rimasto accertato che, oltre quan- to liquidato dall'Istituto Postelegrafonici per indennità di buonuscita, aia in precedenza all'CU era stata erogata già in precedenza e allo stesso titolo, altra somma dall'I- stituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti delle Ammi- nistrazioni Pubbliche, risultando addirittura il complessivo importo di gran lunga superiore a quello effettivamente do- vuto. Sul punto nessuna contestazione logicamente valida muove il ricorrente, limitandosi lo stesso a eccepire una tardiva proposizione, nel giudizio di prime cure, della de duzione della deduzione documentale relativa al primo paga- mento. Il rilievo è giuridicamente destituito di pregio, e ciò in quanto, per costante giurisprudenza, nel rito del la- voro le prove precostituite non ricadono nel divieto di cui all'articolo 416 del codice di rito civile e possono essere prodotte in qualsiasi momento del giudizio di primo grado (e anche di appello) qualora riguardino non eccezioni proces- suali o di merito in senso stretto, ma mere difese, tra le 10 quali certamente rientra una eccezione di pagamento, della quale il giudice deve tenere conto ove essa risulti comun- que provata, anche in mancanza di un'espressa richiesta in tale senso (per tutte, Cass., 4 maggio 1999, n. 4430). Con l'unico motivo a sostegno del ricorsi incidentale, la società Poste Italiane denuncia violazione e falsa applica- zione degli articoli 2118, 2119, 1362, 1418, 1419 del codice civile, 6 della legge numero 71 del 1994, 22 e seguenti del contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti dell'ente poste, sostanzialmente deducendo la inapplicabi- lità della disposizione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo numero 503 del 1992 con riferimento ai dipendenti della amministrazione postale una volta interve- nuta la trasformazione di essa in ente pubblico economico regolato dalla disciplina privatistica e quindi dalle norme contrattuali successivamente intervenute. La censura è infondata per le ragioni già esposte a propo- sito del rigetto dei primi due motivi del ricorso principa- le. Di entrambi i ricorsi si impone quindi il rigetto. Concor- rono giusti motivi per compensare tra tutte le parti le spe- se del giudizio.
P. Q. M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta;
compensa tra le parti costituite le spese del giudizio. Così deciso in Roma il 5 novembre 2001. I 3 0 A 1 3 D S 5 . , S Il consigliere estensore Il presidenteموال T A O Veihin. Mini Emm. Sill . R T L N , L A ' A O L I 3 S B L E 7 E - P A IL CANCELLIERE D D S 8 - I I A 1 S N T 1 G N Depositato in Cancelleria S E O O E S P A oggi, -7 FEB. 2002 G I M D A I G E E , O A L D T O IL CANCELLE T R I E A T T R S L I N G D E P E S O R E