Sentenza 16 febbraio 2001
Massime • 1
Per i dipendenti postali con qualifica di dirigenti il diritto al proseguimento del rapporto di lavoro per un biennio dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età, previsto dall'art. 16 D.Lgs. n. 503 del 1992, sorge con il tempestivo esercizio dell'opzione nel momento in cui la relativa comunicazione giunge al destinatario. Nei confronti dei soggetti che abbiano già esercitato l'opzione la clausola della sopravvenuta contrattazione collettiva che prevede la automatica cessazione del rapporto di lavoro del dirigente al compimento della suddetta età è inapplicabile in quanto nulla perché in contrasto con norme imperative, ai sensi dell'art. 1418 cod.civ..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/02/2001, n. 2233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2233 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAOLINO DELL'ANNO - Presidente -
Dott. FERNANDO LUPI - rel. Consigliere -
Dott. ANTONIO LAMORGESE - Consigliere -
Dott. CAMILLO FILADORO - Consigliere -
Dott. ALDO DE MATTEIS - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
HI LE, elettivamente domiciliato in Roma alla via del Viminale 43, presso l'avv. Fabio Lorenzoni che lo rappresenta e difende giusta procura a margine;
- ricorrente -
contro
POSTE ITALIANE s.p.a., in persona del suo presidente prof. Enrico Cardi, elettivamente domiciliato in Roma alla via Plinio, n. 21 presso l'avv. Luigi Fiorillo, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Civitavecchia n. 76 del 20.2.1998; R.G. n. 153/97;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5 Dicembre 2000 dal Relatore Cons. Fernando Lupi;
Uditi gli avv. Lorenzoni e Fiorillo;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello Matera, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 20.2.1998 il Tribunale di Civitavecchia, decidendo sull'appello proposto da AC DR nei confronti dell'Ente Poste Italiane, avverso sentenza del Pretore della medesima città, rigettava l'appello e con esso la domanda del AC di riconoscere effetto alla sua opzione di proseguimento del rapporto di lavoro con qualifica di dirigente per un biennio dopo il compimento del 65^ anno di età. Premesso in fatto che in data 28.11.1992 il dirigente aveva optato per il proseguimento biennale, che in data 16.5.94 l'Ente aveva comunicato la risoluzione automatica del rapporto alla data del 1.10.1994, successivamente revocata e rinnovata per il 1.2.1995 ai sensi degli artt. 39 e 81 del C.C.N.L. dei dipendenti dell'ente, osservava che in virtù della precedente normativa pubblicistica del rapporto il dirigente non aveva maturato il diritto alla prosecuzione previsto per i dipendenti pubblici dall'art. 16 del d. l.vo n. 503 del 1992 in quanto la privatizzazione del rapporto era intervenuta prima che egli compisse il 65mo anno di età, prima che il sua posizione acquistasse carattere di diritto soggettivo perfetto. Osservava inoltre che i ripetuti provvedimenti con i quali l'Ente Poste avevano comunicato che sarebbe stato trattenuto in servizio sino compimento del 67^ anno in quanto da essi non si ricavare una specifica volontà di conservare al AC una posizione ad personam in quanto era evidente la erroneità del provvedimento in contrasto con la legge ed il contratto collettivo. Propone ricorso per cassazione affidato a due motivi il AC;
resiste con controricorso l'Ente Poste s.p.a., ricorso e controricorso sono stati illustrati con memorie.
MOTIVI DELIA DECISIONE
Con il primo motivo denunziando la violazione dell'art. 6, commi 1 e 6, del d.l. n. 487 del 1993 convertito con legge n. 71 del 1994 ed il vizio di motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), il AC rileva che per effetto della indicata norma transitoria la normativa pubblicistica ha continuato a regolare il rapporto sino alla stipula del nuovo contratto collettivo avvenuta il 26.11.1994 e quindi dopo che il 1.9.1994 il dirigente aveva, anche secondo la ricostruzione della fattispecie data dalle Poste, acquisito il diritto secondo la precedente normativa.
Con il secondo motivo, denunziando la violazione delle medesime norme di cui al primo motivo nonché dell'art. 16 del d. l.vo n. 503 del 1992, deduce l'erroneità dell'opinione che il diritto sorgesse al compimento del 65^ anno di età e da ultimo la nullità delle norme di contrattazione collettiva ex adverso invocate. Le censure, che si trattano congiuntamente perché connesse, sono fondate.
Il Tribunale, nell'identificare il momento in cui sorge il diritto alla prosecuzione per due anni del rapporto di lavoro dopo il compimento del 65^ anno di età previsto dall'art. 16 d. l.vo n. 503 del 1992, collegato dalla norma soltanto una comunicazione fatta dal lavoratore al datore di lavoro almeno sei mesi prima del compimento di detta età, confonde il momento dell'esercizio del diritto con quello del suo sorgere. Nella specie, non essendo richiesta accettazione del datore di lavoro, la comunicazione ha la natura di atto negoziale ricettizio di esercizio del diritto potestativo avente come oggetto la facoltà di proseguire per due anni il rapporto dopo il compimento del 65^ anno di età. Il diritto, quindi, sorge con il tempestivo pervenire della comunicazione al datore di lavoro. Il fatto che la facoltà che costituisce l'oggetto del diritto possa essere esercitata in un momento successivo non comporta che solo in quel momento sorga il diritto, come non si dubita ogni qual volta nell'atto negoziale si apponga un termine iniziale. Cfr. sulla stessa questione Cass. n. 8349 del 1999, 6176 del 2000. La trasformazione del rapporto da pubblicistico in privatistico non poteva incidere sul diritto del AC, in forza della disposizione del 6^ comma dell'art. 6 del d.l. n. 487 del 1993, che previde la proroga del regole del precedente regime pubblicistico sino alla stipula del nuovo contratto collettivo, ed il AC in forza di detta norma iniziò ad esercitare il diritto al proseguimento al compimento del 65^ anno, il 1^ settembre 1994, prima della stipula del nuovo contratto collettivo avvenuta il 26.11.1994. Su tale diritto, fondato su norma di legge, non poteva incidere la nuova contrattazione collettiva che è pertanto nulla per contrasto con norma imperativa, come ha ripetutamente affermato anche sotto altri profili la giurisprudenza di questa Corte. Cfr., tra le tante, Cass. n. 5501 del 1999. La sentenza impugnata che ha erroneamente ritenuto che il diritto all'opzione di cui all'art. 16 citato sorgesse al momento del compimento del 65^ anno di età e che su di esso potesse incidere la contrattazione collettiva va cassata. La causa va rinviata per nuovo esame ad altro giudice, che si designa nel dispositivo, che nel decidere si atterrà al seguente principio di diritto:
Il diritto al proseguimento del rapporto per un biennio dopo il compimento del 65 anno di età previsto dall'art. 16 del d. l.vo n. 503 del 1992 sorge con il tempestivo esercizio dell'opzione nel momento in cui la relativa comunicazione giunge al destinatario. Nei confronti dei soggetti che abbiano già esercitato l'opzione la clausola della sopravvenuta contrattazione collettiva dei dipendenti dell'Ente Poste, che prevede la automatica cessazione del rapporto di lavoro del dirigente al compimento del 65^ anno di età, è inapplicabile in quanto nulla perché in contrasto con norma imperativa.
Allo stesso giudice si demanda anche, ex art. 385, terzo comma, c.p.c., di provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Roma.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2001