Sentenza 19 marzo 2014
Massime • 1
Ai fini della configurabilità di una pluralità di fatti di violazione di domicilio, non è sufficiente la pluralità delle persone offese, ma è anche necessaria la sussistenza di uno specifico atteggiamento psicologico dell'agente diretto a realizzare l'evento tipico previsto dalla norma incriminatrice nei confronti, distintamente, di ciascuna delle persone offese.
Commentario • 1
- 1. Art. 614 c.p. - Violazione di domiciliohttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/03/2014, n. 26546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26546 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 19/03/2014
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - SENTENZA
Dott. VESSICHELLI Maria - rel. Consigliere - N. 828
Dott. PISTORELLI Luca - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPUTO Angelo - Consigliere - N. 22731/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
C.C. N. IL (SS) ;
avverso la sentenza n. 1331/2011 CORTE APPELLO di LECCE, del 01/02/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/03/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IZZO che ha concluso per inammissibilità.
FATTO E DIRITTO
Propone ricorso per cassazione C.C. , avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce, in data 1 febbraio 2013, con la quale, a parte la modifica del trattamento sanzionatorio, è stata ribadita la affermazione di responsabilità in ordine ai reati di ingiuria, minacce (capo A), lesioni personali volontarie (capo B), nonché violazione di domicilio e danneggiamento (capo C), in danno della consorte separata, Ca.Vi. : fatti commessi- come si contesta nel capo d'imputazione- il (SS) , sebbene, in sentenza, si indichi "fino all'(SS) ", la data del commesso reato continuato.
Deduce la violazione del divieto del ne bis in idem (art. 649 c.p.p.) in relazione al capo C.
Sostiene il difensore che il reato in questione sarebbe già stato giudicato in altro processo (numero 10292/2005) iscritto a carico dell'imputato.
In tale ultimo processo, cioè, all'imputato era stato contestato il reato di violazione di domicilio aggravato dal danno alle cose, per fatti commessi, come nel caso in esame, il 5 dicembre 2005, sia pure descritti e contestati come realizzati in danno non già dell'odierna persona offesa ma di Co.An. (convivente della querelante Ca. ).
Con memoria fatta pervenire per fax il 28 febbraio 2014, il difensore ha chiesto che sia rilevata la prescrizione dei reati. Il ricorso è fondato.
La questione che il difensore sottopone a questa Corte viene ritenuta, dal Collegio, fondata, diversamente da quanto reputato dalla Corte d'appello, alla quale era stato sottoposto il medesimo tema giuridico.
Non si ignora che, in linea generale, sia stato osservato dalla giurisprudenza di legittimità che, ai fini della preclusione connessa al principio "ne bis in idem", l'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (Sez. U, Sentenza n. 34655 del 28/06/2005 Cc. (dep. 28/09/2005) Rv. 231799). Tuttavia,il principio va integrato, con riferimento a peculiari reati come quello di violazione di domicilio, in relazione al quale non necessariamente la pluralità delle persone offese determina la operatività dell'istituto del concorso formale, essendo tale, il reato, da far ritenere che, in relazione al caso concreto, la condotta dell'imputato, una volta posta in essere in violazione del precetto, possa avere esaurito la lesione del bene giuridico protetto dalla norma. Si è, in tal senso, evidenziato che, non potendosi la pluralità di violazioni farsi puramente e semplicemente derivare dalla pluralità delle persone offese, è necessario, quando si verifica tale condizione, un "quid pluris", consistente nella riconoscibile esistenza di uno specifico atteggiamento psicologico diretto a realizzare l'evento tipico previsto dalla norma incriminatrice nei confronti di ciascuna, distintamente, di dette persone. Ne deriva che se l'azione è unica ed unico è
l'atteggiamento psicologico che sorregge il comportamento del colpevole, unico è il reato che egli commette (Sez. 2, Sentenza n. 12027 del 23/09/1997 Ud. (dep. 23/12/1997) Rv. 210458). Nel caso di specie, il principio del ne bis in idem è stato fondatamente evocato per sostenere l'identità di fatti che tali devono ritenersi non essendo emerso che, a fronte di una unica azione, l'atteggiamento psicologico del soggetto agente fosse da differenziare con riferimento alle più persone offese. Nel procedimento già celebrato, cioè, l'imputato assume di essere stato condannato per il reato di violazione di domicilio contestato come commesso in danno di Co.An. e, nel procedimento in esame, la stessa condotta di violazione del medesimo domicilio è stata contestata con riferimento alla denuncia di altra persona coabitante con la prima, ma senza che sia emersa la possibilità di una valutazione del comportamento del ricorrente come sorretto dalla volontà di colpire distintamente e separatamente ciascuna delle persona offese nella rispettiva titolarità dello jus excludendi aios, invece esercitato in comunione sul medesimo domicilio, violato in una unica circostanza.
Tale conclusione per il reato sub C) impone di ritenere che, dopo la sentenza di appello, il termine della prescrizione ha continuato a decorrere con riferimento agli altri reati, perché il ricorso ha introdotto un valido rapporto processuale.
I reati residui, commessi nel dicembre 2005, sono prescritti a far data dalla estate del 2013 e non risulta, ne' l'imputato lo allega, che risultino evidenti cause di proscioglimento nel merito ex art. 129 c.p.p.. Agli effetti civili , tenuto conto che l'imputato è
stato raggiunto da condanna generica al risarcimento del danno, varranno gli accertamenti di fatto cui si è dato atto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio, quanto al reato di cui all'art. 614 c.p., per precedente giudicato e quanto agli altri reati per essere gli stessi estinti per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 19 marzo 2014.
Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2014