Sentenza 22 ottobre 2013
Massime • 1
Nel giudizio di appello instaurato a seguito di impugnazione del solo imputato, viola il divieto della "reformatio in peius" il giudice che, in ipotesi di reato continuato, dichiari la prescrizione per la violazione ritenuta più grave in primo grado e ridetermini la nuova pena base in relazione ad altro reato, in maniera superiore a quella in precedenza stabilita. (Fattispecie, nella quale la Corte ha annullato la decisione del giudice dell'appello, che, dichiarato prescritto il reato base per il quale il Tribunale aveva stabilito la pena di anni due di reclusione ed euro 516,00 di multa, aveva rideterminato la pena del residuo reato satellite in anni due di reclusione ed euro 600,00 di multa).
Commentario • 1
- 1. Occultamento di scritture contabili: reato permanente fino alla chiusura del controllo fiscale (Cass. Pen. n. 33644/25)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 29 ottobre 2025
La massima Integra il reato di occultamento di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000) anche la prolungata indisponibilità delle scritture agli organi verificatori, pur senza loro distruzione materiale, poiché l'obbligo di esibizione perdura fino alla conclusione del controllo fiscale. La condotta ha natura permanente e la prescrizione decorre dalla conclusione dell'accertamento. In caso di estinzione per prescrizione del reato più grave, il giudice d'appello può rideterminare la pena per il reato residuo, purché non superi la pena base già determinata in primo grado (art. 597 c.p.p.). La sentenza integrale Cassazione penale sez. III, 25/09/2025, (ud. 25/09/2025, dep. 13/10/2025), …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/10/2013, n. 5502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5502 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GENTILE Domenico - Presidente - del 22/10/2013
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - rel. Consigliere - N. 2237
Dott. BELTRANI Sergio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 30370/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CAVANI ALBERTO N. IL 26/01/1960;
avverso la sentenza n. 3482/2009 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 23/12/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/10/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. BALDI Fulvio che ha concluso per annullamento senza rinvio;
Udito il difensore Avv. Piccorozzi Luigi che si riporta ai motivi di ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
CAVANI Alberto, ricorre per Cassazione avverso la sentenza 23.12.2011 con la quale la Corte d'Appello di Bologna lo ha condannato per la violazione dell'art. 648 c.p. (fatto commesso il 21.10.2010 alla pena di anni due di reclusione ed Euro 600,00 di multa. Il ricorrente denuncia:
1.) ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. B), erronea applicazione dell'art. 159 c.p. perché la Corte d'Appello, nel determinare il tempo necessario alla prescrizione, ha tenuto conto del periodo 13.10.2011 - 23.12.2011, ritenendolo utile ai fini della "sospensione" della decorrenza dei termini, non considerando che nella specie si trattava di differimento di udienza concesso ex art. 108 c.p.p.. La difesa rileva che nel caso di ritenuta illegittimità del riconoscimento della dichiarata sospensione di decorrenza dei termini di prescrizione, il reato contestato sarebbe già estinto, in epoca antecedente alla data della pronuncia della sentenza di appello. 2.) ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. B), erronea applicazione dell'art. 159 c.p.p. perché la Corte d'Appello nel calcolo del termine necessario alla maturazione della prescrizione del reato contestato, non ha rispettato il disposto di cui all'art. 159 c.p., n. 3. 3.) ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. B), l'erronea applicazione dell'art. 597 c.p.p., perché il trattamento sanzionatorio applicato nella decisione impugnata, che ha riformato quella di primo grado, appare più grave.
La difesa rileva che il Tribunale, ritenendo più grave il delitto di ricettazione di cui al capo d) lo aveva condannato, con riferimento al suddetto reato, ritenuto il più grave ex art. 81 cpv. c.p., alla pena di anni due di reclusione e 516,00 Euro di multa.
La difesa sostiene che, il giudice dell'appello, dichiarando prescritto il delitto di cui al capo d), nonché i reati satelliti, con esclusione di quello di cui al capo a) per il quale è processo in corso ha rideterminato la pena per il residuo delitto in termini deteriori rispetto al corrispondente reato di cui alla lettera D). RITENUTO IN DIRITTO
Dalla lettura del verbale dell'udienza del 13.10.2011 si rileva che il difensore dell'imputato, nominato ex art. 97 c.p.p., comma 4 ha richiesto la concessione di un termine a difesa e con ordinanza in pari data la Corte territoriale lo ha concesso disponendo il rinvio del dibattimento alla data del 23.12.2011 dichiarando peraltro sospesi i termini di decorrenza della prescrizione. L'ordinanza è errata nell'applicazione delle regole di diritto. Per giurisprudenza di questa Corte v. Cass. Sez 2^ 11.11.2003 n. 43094 in Ced Cass. Rv 227370 va confermato il condiviso principio che fra i casi che determinano la sospensione non possono essere considerati i periodi derivanti da rinvii disposti da esigenze di acquisizione della prova o dal riconoscimento di un termine a difesa nello stesso senso: Cass. Sez. 4 20.1.2004 n. 18641 in Ced Cass. Rv 228348; Cass. Sez. 6 5.10.2005 n. 41557 in Ced Cass. Rv 232835; Cass. Sez. 5 2.10.2009 in Ced Cass. Rv 24523; Cass sez. 2 9.2.2011 n. 11559.
Peraltro nel caso in esame il motivo dedotto dalla parte è inammissibile. Ai sensi dell'art. 586 c.p.p. era onere della parte impugnare specificatamente l'ordinanza v. In tal senso negli stessi termini Cass. Sez. 2 20.3.2012 n. 25313 in Ced Cass. Rv 253701 13.10.2011 in esame. La mancata impugnazione del provvedimento rende inammissibile il motivo di impugnazione correlato al contenuto della sentenza la quale riprende, per la parte decisa e qui impugnata un' ordinanza dibattimentale che non è stato oggetto di specifico gravame. Parimenti è inammissibile il secondo motivo. L'art. 159 c.p., comma 1, n. 3 prevede che il giudice dichiari sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione qualora sia disposta la sospensione del dibattimento o per impedimento della parte o del suo difensore o a seguito di richiesta della parte o del suo difensore. La stessa disposizione prevedendo che la sospensione non si protragga per un periodo superiore a 60 giorni nel caso in cui essa sia stata disposta per impedimento del difensore o della parte, correla il dies a quo del suddetto termine alla data della prevedibile cessazione della causa di impedimento. Nel caso in esame, la doglianza formulata dalla difesa non può essere accolta, perché la sospensione del dibattimento non è stato determinato da un "impedimento" della parte o della sua difesa, ma da una "richiesta" di quest'ultima; in tale ipotesi la legge non pone alcuna limitazione di durata della sospensione.
Il terzo motivo di ricorso è fondato e va accolto.
A norma dell'art. 597 c.p.p., comma 3, in caso di impugnazione proposta dal solo imputato e non anche dalla pubblica accusa, il giudice del gravame non può irrogare una pena più grave per specie o quantità, ne' applicare una misura di sicurezza nuova o più grave, ne' prosciogliere l'imputato con formula meno favorevole, revocare benefici. Il giudice dell'impugnazione può in ossequio al tradizionale canone iura novit curia, dare al fatto una qualificazione giuridica più grave, purché non siano comunque superati i limiti di competenza per materia del giudice di primo grado. Per la definizione di pena più grave riguardo alla specie, in assenza di indicazioni da parte dell'art. 597 c.p.p., occorre fare riferimento ai parametri desumibili dall'art. 17 c.p.. Per quanto concerne la quantità della pena, non può essere aumentata la durata della pena detentiva ed incrementato l'ammontare della pena pecuniaria, dovendosi tenere conto di come i due elementi della specie e della quantità operino in modo autonomo ed indipendente (pena più grave per specie o quantità).
Permane peraltro la questione se per la valutazione della violazione del principio del divieto della reformatio in pejus, per il caso in cui sia in discussione la determinazione della pena per un reato continuato, del quale vengano eliminati (come nel caso di specie) taluni dei reati satelliti, se debba avere riguardo alla pena complessivamente intesa o se si debba avere riguardo la pena nelle sue specifiche componenti. In tale caso è necessario che la pena base per il delitto ritenuto più grave, nella decisione di appello non preveda un trattamento deteriore rispetto a quella prevista nella decisione impugnata. In base alla giurisprudenza prevalente di questa Corte di legittimità v. Da ultimo Cass. Sez. 6 7.11.2012 n. 4162 in Ced Cass Rv 2546397 va pertanto confermato il principio già affermato da Cass. SU 27.9.2005 n. 40910 in Ced Cass. Rv 232066 per il quale nel giudizio di impugnazione se il giudice non è vincolato nella determinazione della pena per il reato satellite residuo (meno grave) alla quantità di pena già individuata quale aumento "ex" art. 81 cpv. c.p., tuttavia egli, ex art. 597 c.p.p., non può comunque irrogare una pena che, per specie e quantità costituisca un aggravamento di quella già individuata, nel giudizio precedente all'annullamento parziale, quale base per il computo degli aumenti a titolo di continuazione.
Nel caso in esame va osservato che il Tribunale ha stabilito quale pena base per il reato più grave (ricettazione di cui al capo d) la pena di anni due di reclusione ed Euro 516 di multa;
il giudice dell'appello a sua volta ha condannato 1 imputato per il residuo delitto di cui al capo a) (ricettazione) alla pena di anni due di reclusione ed Euro 600,00 di multa. Nella specie il giudice dell'appello ha irrogato all'imputato una pena più grave per quantità, così incorrendo nella violazione dell'art. 597 c.p.p.. Va quindi accolto il terzo motivo di ricorso, la sentenza deve essere annullata per la rideterminazione della pena che potrebbe essere stabilita in questa sede ai sensi dell'art. 619 c.p.p.. Va peraltro rilevata la sopravvenuta Prescrizione del reato, maturata alla data del 3.1.2012 con la conseguenza che ex art. 129 c.p.p. deve essere data prevalenza alla dichiarazione della causa estintiva del reato.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata sentenza, senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2014