Cass. pen., sez. II, sentenza 22/10/2013, n. 5502
CASS
Sentenza 22 ottobre 2013

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Massime1

Nel giudizio di appello instaurato a seguito di impugnazione del solo imputato, viola il divieto della "reformatio in peius" il giudice che, in ipotesi di reato continuato, dichiari la prescrizione per la violazione ritenuta più grave in primo grado e ridetermini la nuova pena base in relazione ad altro reato, in maniera superiore a quella in precedenza stabilita. (Fattispecie, nella quale la Corte ha annullato la decisione del giudice dell'appello, che, dichiarato prescritto il reato base per il quale il Tribunale aveva stabilito la pena di anni due di reclusione ed euro 516,00 di multa, aveva rideterminato la pena del residuo reato satellite in anni due di reclusione ed euro 600,00 di multa).

Commentario1

  • 1Occultamento di scritture contabili: reato permanente fino alla chiusura del controllo fiscale (Cass. Pen. n. 33644/25)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 29 ottobre 2025

    La massima Integra il reato di occultamento di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000) anche la prolungata indisponibilità delle scritture agli organi verificatori, pur senza loro distruzione materiale, poiché l'obbligo di esibizione perdura fino alla conclusione del controllo fiscale. La condotta ha natura permanente e la prescrizione decorre dalla conclusione dell'accertamento. In caso di estinzione per prescrizione del reato più grave, il giudice d'appello può rideterminare la pena per il reato residuo, purché non superi la pena base già determinata in primo grado (art. 597 c.p.p.). La sentenza integrale Cassazione penale sez. III, 25/09/2025, (ud. 25/09/2025, dep. 13/10/2025), …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 22/10/2013, n. 5502
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5502
Data del deposito : 22 ottobre 2013

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