Sentenza 25 settembre 2009
Massime • 1
In tema di omicidio colposo da incidente stradale, le cause sopravvenute idonee ad escludere il rapporto di causalità non sono solo quelle che innescano un percorso causale completamente autonomo da quello determinato dall'agente, bensì anche quei fatti sopravvenuti che realizzano una linea di sviluppo del tutto anomala e imprevedibile della condotta antecedente. (Fattispecie in cui la Corte, in relazione ad un incidente stradale "a catena" con esiti mortali, ha escluso che la condotta negligente od imprudente di alcuni conducenti - quale nella specie la mancata osservanza di distanza di sicurezza, l'esecuzione di manovre improprie, e l'eccesso di velocità - originata dalla condotta colposa dei conducenti di due autoarticolati costituisse causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento, non risultando abnorme nè del tutto imprevedibile).
Commentario • 1
- 1. Responsabilità, omissione, concause, preponderanza, vittima, concorsoAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 16 ottobre 2014
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/09/2009, n. 42502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42502 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 25/09/2009
Dott. BRUSCO Carlo G. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - N. 2374
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAISANO Giulio - Consigliere - N. 18627/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RD NO N. IL 21/08/1938;
2) DI NI CE N. IL 02/11/1964;
avverso la sentenza n. 2109/2005 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 21/11/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 25/09/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO GIUSEPPE BRUSCO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Iannelli Mario che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
udito, per le parti civili, gli avv.ti Salerno Umberto e Chirco Nicola i quali hanno concluso per il rigetto dei ricorsi;
uditi per l'imputato RD l'avv. Monaco Marco e per l'imputato Di SO l'avv. Bozzi i quali hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi rispettivamente proposti.
La Corte:
OSSERVA
1) Il 3 aprile 2002 sul raccordo tra la superstrada Ferrara - mare e il casello Ferrara Sud dell'autostrada A 13 si verificava un grave incidente stradale che coinvolgeva numerosi veicoli e provocava la morte di tre persone.
Secondo la ricostruzione dei giudici di merito RD NO, alla guida di un autotreno NI, avvedutosi della presenza di un veicolo fermo sulla sua corsia, sterzava bruscamente verso sinistra mentre stava per essere sorpassato da un autoarticolato LV condotto da DI NI CE. In conseguenza dell'urto tra i due grossi veicoli l'autoarticolato condotto da DI NI andava ad urtare contro alcuni blocchi di cemento che delimitavano la carreggiata;
blocchi che cadevano al suolo e invadevano le corsie dell'opposta carreggiata. Da questa opposta carreggiata proveniva un autoarticolato CO condotto da NA CE che, dopo aver urtato alcuni blocchi di cemento, si fermava sulla destra della carreggiata ma veniva violentemente tamponato da un'autovettura condotta da UC AN che decedeva in conseguenza delle lesioni subite;
successivamente sopraggiungeva altra autovettura condotta da AG EM che si fermava tempestivamente ma veniva a sua volta violentemente tamponata, decedendo, da un autobus condotto da NT IA che, dopo aver perso il controllo del veicolo, finiva contro un furgone da cui si staccava il cassone portatenda che finiva contro il parabrezza dell'autobus provocando la morte del medesimo NT.
2) Esercitata l'azione penale nei confronti dei conducenti RD e DI NI per il delitto di omicidio colposo plurimo il Tribunale di Ferrara, all'esito del giudizio abbreviato, con sentenza 15 marzo 2005, li ha ritenuti entrambi responsabili del delitto loro ascritto condannandoli alle pene ritenute di giustizia con le pronunzie conseguenti sull'azione civile e la Corte d'Appello di Bologna, con sentenza 21 novembre 2008, ha confermato questa pronunzia. I giudici di merito, sia in primo che in secondo grado, hanno ritenuto che all'origine dell'incidente fossero le condotte colpose dei conducenti dell'autotreno NI (RD) e dell'autoarticolato LV (DI SO). Hanno infatti ritenuto che entrambi i conducenti avessero tenuto una velocità non solo superiore ai limiti prescritti ma del tutto inadeguata alle condizioni dei luoghi (raccordo autostradale) e alle condizioni climatiche caratterizzate da una scarsa visibilità provocata da una fitta nebbia.
In particolare RD è stato ritenuto in colpa per essersi improvvisamente spostato sulla sinistra senza concedere la precedenza al veicolo che lo stava sorpassando invece di fermarsi prima dell'ostacolo come gli avrebbe consentito una velocità più moderata. DI SO invece è stato invece ritenuto in colpa, oltre che per l'eccesso di velocità, per aver compiuto il sorpasso malgrado il divieto espressamente segnalato per i veicoli di grosse dimensioni.
3) Contro la sentenza della Corte d'Appello bolognese hanno proposto ricorso entrambi gli imputati (RD ne ha proposti due). Con il primo ricorso proposto da RD a mezzo dell'avv. Gabriele BORDONI si denunzia innanzitutto la "carenza e illogicità" della motivazione sull'esistenza del rapporto di causalità tra condotta ed evento. Secondo il ricorrente la condotta del conducente dell'autobus (NT) avrebbe natura di causa sopravvenuta idonea ad escludere il nesso eziologico tra la condotta di RD e l'evento.
Con memoria successivamente depositato l'avv. BORDONI ha ulteriormente illustrato i motivi d'impugnazione ribadendo le censure proposte con il ricorso.
Con il secondo ricorso, proposto a mezzo dell'avv. Alessandro MAINARDI, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al medesimo tema della causa sopravvenuta. Secondo il ricorrente non sarebbe provato il tamponamento tra l'autovettura condotta da UC AN e l'autoarticolato CO condotto da NA e dovrebbe quindi ritenersi che tutti i decessi siano stati provocati dal tamponamento finale provocato dall'autobus condotto da NT la cui condotta deve essere ritenuta causa sopravvenuta da sola idonea a cagionare l'evento per la sua eccezionalità e imprevedibilità.
Parimenti, secondo il ricorrente, assume carattere di imprevedibilità ed eccezionalità la natura dello sbarramento in blocchi di cemento assolutamente inidoneo a svolgere la funzione protettiva prevista.
4) Con il ricorso da lui proposto DI NI CE ha dedotto innanzitutto il vizio di motivazione con riferimento all'esistenza della causa sopravvenuta da sola idonea a cagionare l'evento ravvisabile nella natura inidonea dello sbarramento a svolgere la funzione cui era predisposto tanto da consentire la rottura della protezione e la caduta dei blocchi malgrado l'autoarticolato condotto dal ricorrente l'abbia solo sfiorato.
Analogamente dovevano essere considerate cause sopravvenute da sole idonee a determinare l'evento sia la condotta di NA, conducente dell'autoarticolato CO (per avere frenato bruscamente malgrado avesse la possibilità di accostarsi lentamente sulla destra della carreggiata a congrua distanza dai blocchi di cemento); sia nella condotta di UC AN che aveva tenuto una velocità eccessiva non riuscendo ad evitare il tamponamento con l'autoarticolato che la precedeva;
sia, in particolare, nella condotta di NT, conducente dell'autobus, per l'eccessiva velocità tenuta.
5) I ricorsi sono infondati e devono conseguentemente essere rigettati.
Va però premesso che le censure proposte dai ricorrenti non pongono in discussione ne' l'esistenza di una condotta colposa da parte degli imputati, ma neppure l'esistenza del rapporto di causalità materiale, nel senso che le condotte degli imputati abbiano innescato la concatenazione causale che ha condotto al verificarsi dell'evento. In tutti i ricorsi si pretende però di attribuire un'efficienza interruttiva del nesso eziologico alla condotta di NT, conducente dell'autobus, e alla natura inidonea della protezione;
mentre DI SO chiede che venga attribuita questa efficienza anche alla condotta di NA, conducente dell'autoarticolato CO. La censura comune ripropone uno dei temi di maggior complessità del diritto penale che riguarda l'interpretazione dell'art. 41 c.p., comma 2 secondo cui "le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento".
Si tratta di una norma di fondamentale importanza all'interno dell'assetto normative che il codice ha inteso attribuire al tema della causalità e lo scopo della norma, secondo l'opinione maggiormente seguita, è quello di temperare il rigore derivante dalla meccanica applicazione del principio generale contenuto nell'art. 41, comma 1 in esame che si ritiene abbia accolto il principio condizionalistico o dell'equivalenza delle cause ("condicio sine qua non"). Anzi, secondo taluni autori, questa norma escluderebbe che il codice abbia voluto accogliere integralmente la teoria condizionalistica essendo, il concetto di causa sopravvenuta, estraneo a questa teoria così come è da ritenere estraneo alla teoria della causalità adeguata.
È stato affermato in dottrina che se il secondo comma in esame venisse interpretato nel senso che il rapporto di causalità dovesse ritenersi escluso solo nel caso di un processo causale del tutto autonomo, verosimilmente si tratterebbe di una disposizione inutile perché, in questi casi, all'esclusione si perverrebbe con la mera applicazione del principio condizionalistico previsto dall'art. 41, comma 1.
Deve pertanto trattarsi, secondo questo condivisibile orientamento, di un processo non completamente avulso dall'antecedente, di una concausa che deve essere, appunto, "sufficiente" a determinare l'evento. Ma questa sufficienza non può essere intesa cerne avulsa dal precedente percorso causale perché, altrimenti, torneremmo al caso del processo causale del tutto autonomo per il quale il problema è risolto dall'art. 41, comma 1.
Su questa affermazione di principio deve ritenersi raggiunto un sufficiente consenso in quanto gli orientamenti (peraltro, a quanto risulta, quasi esclusivamente dottrinali) che sostenevano la tesi della completa autonomia dei processi causali non sembrano essere state più riproposte negli ultimi decenni.
In base alla ricostruzione che va sotto il nome della teoria della causalità "umana" si parte dalla premessa che, oltre alle forze che l'uomo è in grado di dominare, ve ne sono altre - che parimenti influiscono sul verificarsi dell'evento - che invece si sottraggono alla sua signoria. Può dunque essere oggettivamente attribuito all'agente quanto è da lui dominabile ma non ciò che fuoriesce da questa possibilità di controllo.
Quali sono gli elementi esterni controllabili? Innanzitutto quelli dotati da carattere di normalità, cioè quelli che si verificano con regolarità qualora venga posta in essere l'azione. Ma non solo queste conseguenze si sottraggono al dominio dell'uomo ma altresì quelle che si caratterizzano per essere non probabili o non frequenti perché comunque possono essere prevedute dall'uomo. Che cosa sfugge invece al dominio dell'uomo? Ciò che sfugge a questo dominio - secondo l'illustre Autore che ha formulato la teoria - "è il fatto che ha una probabilità minima, insignificante di verificarsi: il fatto che si verifica soltanto in casi rarissimi............nei giudizi sulla causalità umana si considerano propri del soggetto tutti i fattori esterni che concorrono con la sua azione, esclusi quelli che hanno una probabilità minima, trascurabile di verificarsi;
in altri termini esclusi i fattori che presentano un carattere di eccezionalità". Per concludere che per l'imputazione oggettiva dell'evento sono necessari due elementi, uno positivo e uno negativo: quello positivo "è che l'uomo con la sua condotta abbia posto in essere un fattore causale del risultato, vale a dire un fattore senza il quale il risultato medesimo nel caso concreto non si sarebbe avverato;
il negativo è che il risultato non sia dovuto al concorso di fattori eccezionali (rarissimi). Soltanto quando concorrono queste due condizioni l'uomo può considerarsi autore dell'evento". Perché possa parlarsi di causa sopravvenuta idonea ad escludere il rapporto di causalità (o la sua interruzione come altrimenti si dice) si deve dunque trattare, secondo questa ricostruzione, di un percorso causale ricollegato all'azione (od omissione) dell'agente, ma completamente atipico, di carattere assolutamente anomalo ed eccezionale;
di un evento che non si verifica se non in casi del tutto imprevedibili a seguito della causa presupposta. È noto l'esempio riportato nella relazione ministeriale al codice penale: l'agente ha posto in essere un antecedente dell'evento (ha ferito la persona offesa) ma la morte è stata determinata dall'incendio dell'ospedale nel quale il ferito era stato ricoverato. Il che, appunto, non solo non costituisce il percorso causale tipico (come, per es., il decesso nel caso di gravi ferite riportate a seguito dell'aggressione) ma realizza una linea di sviluppo della condotta del tutto anomala, oggettivamente imprevedibile in astratto e imprevedibile per l'agente che non può anticipatamente rappresentarla come conseguente alla sua azione od omissione (quest'ultimo versante riguarda l'elemento soggettivo ma il problema, dal punto di vista dell'elemento oggettivo del reato, si pone in termini analoghi).
Va infine rilevato che sia l'Autore che l'ha proposta, sia tutti coloro che l'hanno condivisa - comprese la giurisprudenza di legittimità e quella di merito - hanno affermato che la teoria della causalità "umana" è applicabile anche ai reati omissivi impropri. 6) Alla luce della ricostruzione che precede la tesi dei ricorrenti non solo non appare condivisibile, ma si evidenzia nella sua totale ed evidente infondatezza trattandosi di un caso evidente di concorso di cause.
Non è infatti possibile qualificare come inopinata, abnorme, assolutamente imprevedibile la condotta di un soggetto, pur inosservante delle regole cautelari, la cui condotta trovi però la sua origine e spiegazione nella condotta di chi abbia creato colposamente le premesse su cui si innesta il suo errore o la sua condotta negligente. Nel caso in esame non può ipotizzarsi l'ipotesi prevista dall'art. 41 cod. pen., comma 2, perché la causa sopravvenuta non solo non costituisce uno sviluppo del tutto autonomo ed eccezionale della prima condotta inosservante ma rientra nell'ambito delle conseguenze prevedibili di tale primitiva condotta addebitabile ai ricorrenti costituendone anzi una possibile, e quindi prevedibile, conseguenza.
Se anche fossero vere le premesse da cui partono i ricorrenti non per questo le condotte inosservanti di altri soggetti potrebbero essere considerate talmente abnormi da fuoriuscire da qualsiasi ipotesi di prevedibilità. Al contrario le violazioni dei limiti di velocità, la mancata osservanza della distanza di sicurezza, le manovre improprie nel caso di incidenti stradali o di altri impedimenti che si verifichino nella circolazione stradale costituiscono fatti non solo prevedibili ma frequenti e ripetuti.
Quanto alla asserita inidoneità dello sbarramento l'esame della censura richiederebbe un accertamento in fatto che non risulta essere stato compiuto nei giudizi di merito e neppure sollecitato dai ricorrenti. Ma, anche in questo caso, non si vede come possa ritenersi abnorme e imprevedibile - se anche fossero corrette le critiche sui difetti di costruzione della separazione - la rottura di una struttura evidentemente provvisoria a seguito di un violento urto con un pesante veicolo come un autoarticolato.
È quindi possibile escludere che le condotte descritte o la natura dello sbarramento possano integrare la causa sopravvenuta idonea ad escludere il rapporto di causalità con l'evento. In particolare le condotte colpose dei ricorrenti trovano l'antecedente causale nelle condotte gravemente colpose dei ricorrenti che hanno dato origine alla concatenazione causale che ha condotto ai tragici eventi di cui si discute nel presente processo.
7) Alle considerazioni in precedenza svolte consegue il rigetto del ricorso con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali oltre alle statuizioni civili di cui al dispositivo.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, Sezione 4^ penale, rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché in solido alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili nel presente giudizio che liquida, quanto a quelle difese dall'avv. Umberto Salerno, in complessivi Euro 3.500,00 oltre accessori come per legge;
e, per quelle difese dall'avv. Nicola Chirco, in complessivi Euro 5.000,00 oltre accessori come per legge. Così deciso in Roma, il 25 settembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2009